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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 11/11/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1071/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
RI, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1071/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
TE CH, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. TE CH
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
LA SA, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. LA SA
Controparte_2
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. EDOARDO
[...] P.IVA_2
MARRONI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. EDOARDO MARRONI
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato il 5.9.2025, ricorre nei Parte_1
confronti di e avverso la cartella di pagamento n. CP_1 CP_3 00720240004517002802 emessa da , notificata Controparte_4
in data 31.7.25, ed avverso il ruolo n. 2023/000071 ad essa relativo ed unito emesso da , per l'importo di € 879,63 e avverso la cartella di pagamento n. CP_1
00720240013620886802 emessa da , notificata Controparte_4
in data 31.7.25, ed avverso il ruolo n. 2024/000071 ad essa relativo ed unito emesso da , per l'importo di € 994,18, esponendo che con atto notarile del CP_1
14.9.1988 entrava a far parte della società Controparte_5
che in data 30.11.2012 comunicava alla società la propria
[...]
volontà di recedere da essa a mezzo della raccomandata a.r. ricevuta dalla in data 4.12.2012; che il recesso comunicato diventava efficace Controparte_5
in data 4.6.2013 e pertanto da tale data non ha più rivestito la qualità di socio della;
che a seguito di annotazione nel Registro Imprese, è Controparte_5
stata data pubblicità erga omnes dell'avvenuto recesso del ricorrente e la perdita della sua qualità di socio;
che le cartelle di pagamento oggi impugnate sarebbero state notificate in quanto erroneamente ritenuto tuttora socio della Controparte_5
[...]
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l' rilevando che la società CP_1 Controparte_5
ha omesso di versare il premio liquidato in sede di auto liquidazione per gli
[...]
anni 2023 e 2024 ed ha provveduto ad iscrivere a ruolo i titoli nel termine CP_1
di decadenza previsto dalla legge;
che l'emissione della cartella esattoriale e le modalità di notifica della stessa sono di esclusiva competenza del concessionario dell'esazione, che avrebbe dovuto fare le necessarie verifiche.
Si costituisce ritualmente rilevando di non accettare il CP_3
contraddittorio sulle questioni attinenti il merito della vicenda per cui è causa, stante la propria carenza di legittimazione passiva
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2 Orbene, è pacifico – in quanto neanche contestato dagli Istituti resistenti – che il ricorrente abbia comunicato il proprio recesso dalla società in data
30.11.2012.
Peraltro, il recesso del ricorrente è circostanza coperta dal giudicato, essendo stato riconosciuto dalla sentenza n. 842/2024 della Corte d'Appello di
Firenze.
Invece, le due cartelle di pagamento oggi opposte riguardano contributi e premi dovuti e non corrisposti da a per gli anni 2022- Controparte_5 CP_1
2023-2024, periodo ben successivo al recesso del ricorrente.
Poiché il ricorrente non è più socio della dal 4.6.13 e Controparte_5
poiché la perdita della qualità di socio, a seguito di recesso, risulta anche dal
Registro Imprese, egli non è tenuto a rispondere dei debiti contratti da o comunque sorti nei confronti di quest'ultima società in data Controparte_5
successiva al proprio recesso.
I ruoli de quibus non avrebbero dovuto neppure essere stati emessi nei confronti del ricorrente, né a lui notificate le conseguenti cartelle di pagamento, perché sarebbe bastata una lettura più attenta delle risultanze del Registro
Imprese da parte di e per evitare l'avviarsi del procedimento di CP_1 CP_3
riscossione e del presente giudizio.
Alla luce di quanto prospettato il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA la nullità delle cartelle di pagamento n.
00720240004517002802 e n. 00720240013620886802 e i due ruoli ad esse connessi ed uniti;
3
2. CONDANNA e al pagamento – in favore di parte CP_1 CP_3 ricorrente – delle spese di lite, che liquida in € 886,00 ciascuna, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 11/11/2025
Il giudice
Giorgio RI
4
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
RI, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1071/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
TE CH, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. TE CH
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
LA SA, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. LA SA
Controparte_2
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. EDOARDO
[...] P.IVA_2
MARRONI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. EDOARDO MARRONI
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato il 5.9.2025, ricorre nei Parte_1
confronti di e avverso la cartella di pagamento n. CP_1 CP_3 00720240004517002802 emessa da , notificata Controparte_4
in data 31.7.25, ed avverso il ruolo n. 2023/000071 ad essa relativo ed unito emesso da , per l'importo di € 879,63 e avverso la cartella di pagamento n. CP_1
00720240013620886802 emessa da , notificata Controparte_4
in data 31.7.25, ed avverso il ruolo n. 2024/000071 ad essa relativo ed unito emesso da , per l'importo di € 994,18, esponendo che con atto notarile del CP_1
14.9.1988 entrava a far parte della società Controparte_5
che in data 30.11.2012 comunicava alla società la propria
[...]
volontà di recedere da essa a mezzo della raccomandata a.r. ricevuta dalla in data 4.12.2012; che il recesso comunicato diventava efficace Controparte_5
in data 4.6.2013 e pertanto da tale data non ha più rivestito la qualità di socio della;
che a seguito di annotazione nel Registro Imprese, è Controparte_5
stata data pubblicità erga omnes dell'avvenuto recesso del ricorrente e la perdita della sua qualità di socio;
che le cartelle di pagamento oggi impugnate sarebbero state notificate in quanto erroneamente ritenuto tuttora socio della Controparte_5
[...]
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l' rilevando che la società CP_1 Controparte_5
ha omesso di versare il premio liquidato in sede di auto liquidazione per gli
[...]
anni 2023 e 2024 ed ha provveduto ad iscrivere a ruolo i titoli nel termine CP_1
di decadenza previsto dalla legge;
che l'emissione della cartella esattoriale e le modalità di notifica della stessa sono di esclusiva competenza del concessionario dell'esazione, che avrebbe dovuto fare le necessarie verifiche.
Si costituisce ritualmente rilevando di non accettare il CP_3
contraddittorio sulle questioni attinenti il merito della vicenda per cui è causa, stante la propria carenza di legittimazione passiva
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2 Orbene, è pacifico – in quanto neanche contestato dagli Istituti resistenti – che il ricorrente abbia comunicato il proprio recesso dalla società in data
30.11.2012.
Peraltro, il recesso del ricorrente è circostanza coperta dal giudicato, essendo stato riconosciuto dalla sentenza n. 842/2024 della Corte d'Appello di
Firenze.
Invece, le due cartelle di pagamento oggi opposte riguardano contributi e premi dovuti e non corrisposti da a per gli anni 2022- Controparte_5 CP_1
2023-2024, periodo ben successivo al recesso del ricorrente.
Poiché il ricorrente non è più socio della dal 4.6.13 e Controparte_5
poiché la perdita della qualità di socio, a seguito di recesso, risulta anche dal
Registro Imprese, egli non è tenuto a rispondere dei debiti contratti da o comunque sorti nei confronti di quest'ultima società in data Controparte_5
successiva al proprio recesso.
I ruoli de quibus non avrebbero dovuto neppure essere stati emessi nei confronti del ricorrente, né a lui notificate le conseguenti cartelle di pagamento, perché sarebbe bastata una lettura più attenta delle risultanze del Registro
Imprese da parte di e per evitare l'avviarsi del procedimento di CP_1 CP_3
riscossione e del presente giudizio.
Alla luce di quanto prospettato il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA la nullità delle cartelle di pagamento n.
00720240004517002802 e n. 00720240013620886802 e i due ruoli ad esse connessi ed uniti;
3
2. CONDANNA e al pagamento – in favore di parte CP_1 CP_3 ricorrente – delle spese di lite, che liquida in € 886,00 ciascuna, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 11/11/2025
Il giudice
Giorgio RI
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