Articolo 3 della Legge 26 luglio 1978, n. 574
Articolo 2
Versione
12 ottobre 1978
Art. 3.
Le spese derivanti dall'attuazione dell'accordo di cui al precedente articolo 1 ed elencate nell'allegato II dell'accordo stesso, faranno carico al Consiglio nazionale delle ricerche nell'ambito delle proprie disponibilita' (per l'esercizio finanziario 1977.

Entrata in vigore il 12 ottobre 1978