Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 13/03/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2236/2018 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2236/2018 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
20/11/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c.
TRA
, (c.f. ), quale erede di Parte_1 C.F._1 Per_1
, (c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina
[...] C.F._2
Calabrese, giusta procura agli atti, presso il cui studio sito in Viterbo, alla via Monte
Amiata, n. 14, risulta elettivamente domiciliata;
- ATTORE OPPONENTE
E
(p.iva ), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessio Controparte_1 P.IVA_1
Bianchini, giusta procura agli atti, presso il cui studio sito in Arcidosso (GR), alla via
Parco del Pero, n. 8, risulta elettivamente domiciliata;
- CONVENUTA OPPOSTA
E
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._3
dall'Avv. Melania Renaioli, giusta procura agli atti, presso il cui studio sito in Pitigliano
(GR), Piazza della Repubblica, n. 27, risulta elettivamente domiciliata;
- TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: Vendita di cose mobili.
Conclusioni: all'udienza del 20/11/2024, come in atti richiamate.
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proponeva Persona_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 279/2018, con il quale veniva ingiunto al pagamento nei confronti di della somma pari ad € 13.000,00, oltre Controparte_1
interessi e spese.
A sostegno dell'opposizione l'opponente esponeva quanto segue:
-nel mese di agosto 2012 si recava presso la concessionaria “AUTO STEFANELLI” di
, al fine di acquistare una nuova autovettura, dando in permuta quella di cui Controparte_3
risultava proprietario, ossia una Fiat Punto, tg. CT493NW;
-recatosi sul posto, il si interessava ad un'altra vettura e, dopo varie trattative, Pt_1
concordava con il sig. le condizioni della compravendita: il primo avrebbe Controparte_3 dato in permuta la sua vettura, il cui valore di stima risultava essere pari ad € 4.000,00, importo che andava decurtato dal valore della nuova vettura stabilito in € 13.000,00 totali;
-veniva formalizzato l'accordo e, a conferma dell'impegno preso, il versava € Pt_1
500,00 in contanti, impegnandosi a versare la somma di € 8.500,00 alla consegna della nuova vettura che sarebbe avvenuta contestualmente alla consegna di quella usata;
-dopo pochi giorni, il chiedeva al sig. di sostituire l'autovettura Pt_1 Controparte_3 scelta con un'altra simile, il quale acconsentiva senza alcun problema;
-in data 18.06.2012 l'opponente si recava presso la banca Carivit, della Provincia di
Viterbo, filiale di Valentano e chiedeva l'emissione di un assegno circolare non trasferibile a favore della “Auto Stefanelli” di Italo Stefanelli, per un importo di €
8.500,00, quale differenza da versare in ragione dell'acquisto perfezionato, il quale veniva rilasciato;
-nel mese di agosto 2012 il ritirava il veicolo nuovo tg. EN366BY e consegnava Pt_1 quello usato tg. CT493NW, lasciando l'assegno circolare alla il quale veniva CP_3
incassato dopo pochi giorni, in data 28.08.2012;
-in data 31.03.2015 l'opponente riceveva una missiva dallo Studio Legale Bianchini che, in nome e per conto della società chiedeva il pagamento di € Controparte_1
13.500,00, quale importo corrispondente alla compravendita della vettura tg. EN366BY, disconoscendo il pagamento eseguito a favore della Stefanelli Auto;
- 2 -
-in seguito alle delucidazioni richieste dal l'Avv. Bianchini rispondeva al legale Pt_1 del primo, Avv. Calabrese, confermando l'errore nel pagamento e insistendo per la ripetizione;
a questo punto, si recava presso l'Auto Stefanelli e, avendo appreso che il Persona_2
sig. fosse deceduto, chiedeva chiarimenti alla sig.ra e Controparte_3 Controparte_2
alla sig.ra figlia del primo e della seconda, le quali ribadivano la Persona_3 correttezza dell'operato del sig. Controparte_3
Per tutte queste ragioni l'opponente chiedeva la chiamata in causa della sig.ra
[...]
oltre che la revoca del decreto ingiuntivo. CP_2
Con decreto del 15.09.2018 il giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo, così come richiesta da parte opponente.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione in Controparte_1
quanto infondata in fatto e in diritto.
A sostegno delle proprie argomentazioni parte opposta esponeva quanto segue:
-il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base della fattura n. FV120614 del
31.08.2012, emessa a fronte dell'acquisto, da parte del sig. Persona_1 dell'autovettura Fiat Grande Punto tg. EN366BY;
-il contratto di acquisto si perfezionava per il tramite della concessionaria “Auto
Stefanelli” di , che faceva da intermediario;
Controparte_3
-in data 19.05.2012, per il tramite dell'intermediario, il sottoscriveva un ordine Pt_1
con il quale conferiva contratto di acquisto alla concessionaria Fiat Amiata Auto s.r.l., ove risultava espressamente che il pagamento doveva essere corrisposto alla CP_1
mentre l'Auto Stefanelli avrebbe emesso all'opposta la fattura di provvigione.
[...]
Per tutte queste ragioni l'opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
In data 23.01.2019 si costituiva in giudizio la sig.ra eccependo in Controparte_2 primo luogo la nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato dall'opponente.
All'udienza del 12.02.2019 il giudice, ritenuta la nullità della chiamata della CP_2
autorizzava un nuovo atto di chiamata in causa nei confronti della stessa e di eventuali altri eredi di rigettava, inoltre, l'istanza di concessione della provvisoria Controparte_3
esecuzione del decreto ingiuntivo, ex art. 648 c.p.c., avanzata da parte opposta.
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In data 20.06.2019 si costituiva nuovamente in giudizio la sig.ra Controparte_2 chiedendo, in primo luogo, dichiararsi l'estinzione del giudizio, essendo la notifica della rinnovazione dell'atto di citazione per chiamata della terza fatta oltre i termini perentori assegnati dal giudice e, in secondo luogo, nel merito, il rigetto della domanda dell'opponente.
All'udienza del 10.07.2019 il giudice revocava l'ordinanza che disponeva la rinnovazione della citazione dei terzi e invitava le parti, e a Persona_1 Controparte_2
definire bonariamente la questione relativa ai compensi professionali del giudizio.
All'udienza del 04.03.2020 il giudice autorizzava l' alla chiamata in Controparte_1
causa dei terzi, ossia gli eredi del sig. Controparte_3
In data 27.07.2020 si costituivano in giudizio e Controparte_2 Persona_3 eccependo la nullità dell'atto di citazione di chiamata in causa di terzi.
In data 14.09.2020 il giudice dichiarava l'interruzione del processo, stante il decesso del sig. . Persona_1
In data 11.12.2020 l' riassumeva il giudizio nei confronti dell'erede di Controparte_1
e degli eredi del sig. Persona_1 Controparte_3
In data 21.04.2021 si costituiva in giudizio , riportandosi alle conclusioni Parte_1 di cui all'atto di citazione in opposizione.
In data 23.09.2021 si costituiva in giudizio , chiedendo dichiararsi Controparte_2
l'estinzione del giudizio nei confronti di stante la mancata notifica del Persona_3 ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione udienza ed eccependo la nullità dell'atto di citazione di chiamata in causa di terzo.
Alle udienze del 25.05.2022 e del 29.06.2022 il giudice formulava una proposta conciliativa.
All'udienza del 21.09.2022, stante la mancata accettazione della proposta conciliativa, il giudice assegnava i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Dopo una serie di rinvii motivati da esigenze di ruolo, all'udienza del 20.11.2024 le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Sull'opposizione proposta da . Persona_1
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Orbene, in primo luogo, bisogna esaminare l'opposizione proposta da Persona_1
nei confronti di Controparte_1
L'opposizione risulta fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono.
Dall'esame della documentazione prodotta e dalle circostanze incontestate dalle parti, risulta che il sig. acquistava una nuova autovettura del tipo Fiat Punto Persona_1 tg. EN366BY presso la concessionaria Auto Stefanelli, pagando l'acconto di € 500,00 e il saldo alla consegna della vettura pari ad € 8.500,00. Inoltre, le parti convenivano che la somma residua e fino al totale saldo doveva essere pagato da parte del attraverso Pt_1
la permuta della propria autovettura Fiat Punto tg. CT493NW, stimata di un valore pari ad
€ 4.000,00, per un totale di € 13.000,00.
Tale circostanza risulta dall'accordo prodotto agli atti raggiunto tra la concessionaria
Auto Stefanelli e il sig. e dall'assegno circolare non trasferibile n. Persona_1
2340007609 emesso dalla banca Carivit della Provincia di Viterbo, filiale di Valentano, in data 18.06.2012, su richiesta dell'opponente, a favore di Parte_2 CP_3
, della cifra pari ad € 8.500,00, quale differenza da versare in ragione dell'acquisto
[...]
perfezionato. Il suddetto titolo risulta, altresì, essere stato negoziato in data 28.08.2012 presso la . Controparte_4
Dal predetto accordo risulta, inoltre, la dicitura “pagato”, in corrispondenza della parte dedicata al pagamento del corrispettivo, coerentemente con l'assegno di cui sopra.
Ebbene, da tali circostanze risulta che il correttamente versava il Persona_1
prezzo nei confronti di avendo con tale concessionaria Parte_2 Controparte_3 raggiunto l'accordo per l'acquisto dell'autovettura anzidetta e pattuito le condizioni economiche.
Dall'accordo prodotto agli atti risulta che la concessionaria Auto Stefanelli conferiva il contratto di acquisto alla concessionaria Fiat Amiata Auto s.r.l.. Tuttavia, da tale circostanza il non poteva certo desumere di dover corrispondere il Persona_1 prezzo nei confronti di quest'ultima, posto che dall'ordine di acquisto risultava che il deposito cauzionale – caparra confirmatoria pari ad € 500,00 fosse già stato corrisposto e che, pertanto, doveva essere versato il saldo di € 8.500,00. Oltre al fatto che veniva espressamente stabilito che la somma residua e fino al totale del saldo veniva corrisposta concedendo in permuta all'Auto Stefanelli, e non all' l'autoveicolo Controparte_1
usato di proprietà del tg. CT493NW. Pt_1
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E' evidente che, nel caso di specie, il si liberava dall'obbligazione Persona_1
incombente in capo allo stesso, avendo effettuato il pagamento nei confronti del soggetto che appariva legittimato a riceverlo, ossia la concessionaria Parte_3
[...]
Com'è noto, l'art. 1188 c.c. stabilisce che il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo. Tale norma fissa il principio generale per cui il pagamento effettuato ad un soggetto diverso dal destinatario non ha efficacia liberatoria per il debitore, non essendo idoneo ad estinguere l'obbligazione. Pertanto, in generale, destinatario del pagamento è il creditore, ma può avvenire che la legittimazione sia conferita ad altri soggetti, in via concorrente o esclusiva.
Tale disposizione subisce una deroga all'art. 1189 c.c. il quale prevede che il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche è liberato se prova di essere stato in buona fede.
La ratio di tale norma è volta a tutelare l'affidamento del debitore che, agendo secondo buona fede, è convinto di pagare nelle mani del vero creditore.
Ed infatti, “l'effetto liberatorio del pagamento eseguito in buona fede al legittimato apparente trova fondamento nella esigenza di contenere l'accertamento della legittimazione del ricevente entro i limiti della normale diligenza, giacché far ricadere sul debitore il rischio di un adempimento soggettivamente inesatto, pur quando egli abbia normalmente controllato l'identità e il titolo della legittimazione del ricorrente, avrebbe il significato di imporre al debitore l'onere di un controllo massimo, estraneo alla pratica degli affari” (Cass. Civ., sez. III, del 28.08.2023, la n. 25368).
Nel caso di specie ricorrono le circostanze univoche, ossia il presupposto oggettivo, stante il contenuto analizzato del suddetto accordo, contenendo lo stesso elementi concreti ed obiettivi da cui desumere la sussistenza della legittimazione a ricevere il pagamento in capo ad Auto Stefanelli di Ricorre, altresì, la buona fede del Controparte_3 Per_1
, avendo lo stesso, sulla base del contenuto dell'accordo di acquisto, ottemperato
[...] alle condizioni economiche, anche provvedendo in breve tempo a richiedere l'emissione dell'assegno circolare non trasferibile a favore della concessionaria Auto Stefanelli.
Dunque, il pagamento fatto da ha efficacia estintiva dell'obbligazione Persona_1
incombente in capo allo stesso, ex artt. 1188 e 1189 c.c..
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Per tali ragioni, l'opposizione merita accoglimento e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Ogni altra domanda ed eccezione proposta da parte opponente deve intendersi assorbita.
Sulla posizione di e Controparte_2 Persona_3
Quanto alla posizione di e valgono delle diverse Controparte_2 Persona_3
considerazioni.
La prima è stata, innanzitutto, chiamata in causa da , poi Persona_1
successivamente revocata all'udienza del 10.07.2019.
In un secondo momento, e sono state chiamate in Controparte_2 Persona_3 causa quali terze da affinché quest'ultima venisse manlevata dalle Controparte_1 prime, in caso di accoglimento dell'opposizione.
In seguito alla dichiarazione di interruzione del giudizio, stante il decesso di parte opponente, provvedeva a riassumere il processo unicamente nei Controparte_1
confronti degli eredi di , ossia la sig.ra e di Persona_1 Parte_1 [...]
CP_2
Quanto alla posizione di dunque, deve dichiararsi l'estinzione del Persona_3 giudizio, non essendo stato lo stesso riassunto entro i termini previsti dall'art. 305 c.p.c..
Relativamente alla posizione di valgono le considerazioni che seguono. Controparte_2
Risulta essenziale premettere che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'opposto – che riveste la posizione di attore in senso sostanziale – potrebbe chiamare un terzo solo se il suo interesse alla chiamata è sorto in seguito alle difese dell'opponente, ma non allo scopo di estendere l'asserita responsabilità per i crediti azionati ad altri soggetti (Corte appello Catanzaro, sez. lav. Del 18.11.2022, la n. 1143).
Dunque, da quanto precede discende che, ai fini della chiamata in causa del terzo da parte dell'opposto – la cui autorizzazione è subordinata alla valutazione discrezionale, da parte del giudice istruttore, l'esigenza di estensione del contraddittorio sia effettivamente derivata dalle difese dell'opponente, convenuto in senso sostanziale, secondo la logica di cui all'art. 269, comma 3, c.p.c. (Cass. Civ. sez. II, del 21.09.2021, la n. 25499).
Nel caso di specie, la richiesta di chiamata in causa del terzo non veniva avanzata da parte opposta nella comparsa di costituzione e risposta, ossia nella prima difesa utile successiva all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo. Dalla lettura degli atti risultava,
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infatti, evidente che l'esigenza di chiamare in causa la sig.ra quale Controparte_2
erede del sig. titolare della concessionaria Auto Stefanelli, da parte della Controparte_3 sorgeva in virtù delle difese dispiegate dall'opponente nell'atto di CP_1 CP_1
citazione.
Dunque, la richiesta di chiamata in causa di terzo avanzata dall'opposto non risulta correttamente proposta, in quanto tardiva (avanzata solo all'udienza del 10.07.2019), e non avendo l' dispiegato alcuna domanda nei confronti della Controparte_1 CP_2
nella comparsa di costituzione e risposta, ma solo in un momento successivo.
Per tutte queste ragioni la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1
al fine di essere dalla stessa manlevata in caso di fondatezza Controparte_2 dell'opposizione, non può essere accolta.
Ogni altra domanda ed eccezione proposta dalle parti si intende assorbita.
Le spese di lite.
Le spese di giudizio, tra e e tra e Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del Controparte_2
D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia (scaglione da €
5.201,00 a € 26.000,00), delle fasi effettivamente svolte, del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti.
Rispetto ai rapporti tra e stante la revoca della Parte_1 Controparte_2
rinnovazione della chiamata in causa della terza, si ritiene di dover compensare le spese di lite.
Allo stesso modo, relativamente ai rapporti tra e Controparte_1 Persona_3 stante l'estinzione del giudizio nei confronti di quest'ultima, si ritiene di dover compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
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a) Revoca il decreto ingiuntivo n. 279/2018 emesso dal Tribunale di Grosseto in data
10.04.2018;
b) Dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti di Persona_3
c) Condanna al pagamento nei confronti di delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi e in € 145,50 per spese, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
d) Condanna al pagamento nei confronti di delle spese Controparte_1 Controparte_2 di lite che si liquidano in € 4.237,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
e) Compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1 Controparte_2
f) Compensa integralmente le spese di lite tra e Controparte_1 Persona_3
Così deciso in Grosseto il 12.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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