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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/07/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.:
dott.ssa Olga Tarzia Presidente est.
Giudice dott.ssa Simona Monforte
dott.ssa Maria Militello Giudice
riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 714 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA nata a MESSINA (ME) il 07/11/1985, C.F.: Parte_1
C.F. 1
E
nato a [...] il [...], C.F.:
, C.F. 2 Controparte_1
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CALCAGNO GIULIA, come da procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
03/03/2025, i coniugi Parte_1 nata a [...] il [...], e nato a [...] il [...], premesso: Controparte_1 "
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 27/09/2007, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 174, parte 1;
- che dall'unione era nati i figli ER nato a [...] il [...], PE nato a
Messina il 18/04/2014, e PE_3 nato a [...] il [...]; - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
"1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. I figli minori, Per_1 Per_2 e PE 3 sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare sita in via Emanuela Loi n. 28 -interno 1-Frazione: Santa Lucia-98126 (ME), con collocamento prevalente presso la madre, Sig.ra Le decisioni di Parte_1
maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3. La casa coniugale sita in via Emanuela Loi n. 28 -interno 1-Frazione: Santa Lucia-98126 (ME), viene assegnata alla Sig.ra e del mutuo insistente sulla stessa si farà carico per Parte_1
si allontanerà dalla casaintero il sig. Controparte_1 ;
4. Il sig. Controparte_1
coniugale entro la fine del mese di Marzo 2025, trasferendo la sua residenza altrove, portando con se beni ed effetti personali, e provvedendo da se a pagare l'affitto della nuova dimora;
5.
I coniugi si danno reciprocamente atto che non hanno altri beni immobili da dividere, quanto ai beni mobili di averli già suddivisi tra loro, sia quelli che costituiscono l'arredo della casa coniugale nonché i regali di nozze.
6. Il Sig. Controparte_1 non corrisponderà alla sig.ra Parte_1 nessun contributo al mantenimento per i tre figli minori, in quanto la sig.ra Pt_1 percepisce già l'importo totale di euro 695,10 a titolo di assegni familiari, versati mensilmente dall'INPS;
7. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, previamente concordate e debitamente documentate, quali le spese mediche non mutuabili, dentistiche, scolastiche, per sport, per vacanze, ecc., saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50%;
8. Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento per se stessi, essendo economicamente autosufficienti;
9. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, posto che la prole risiederà con la madre nella casa coniugale, il sig. [...] potrà vedere e tenere con sé i figli ogni qualvolta lo vorrà previo accordo con laCP_1
Sig.ra Parte_1 e tenuto conto degli impegni dei minori. Il Sig. CP_1 potrà tenere con sé i figli almeno tre giorni a settimana, compatibilmente con gli impegni scolastici degli stessi, dalle ore 17:00 alle 20:00, nonché dalle ore 16.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica pur sempre per due fine settimana al mese. Il sig. CP_1 potrà tenere con sé i figli, previo accordo con la Sig.ra Pt_1 alternativamente con la stessa e compatibilmente con le proprie esigenze, durante le festività natalizie e pasquali. In particolare, durante le vacanze natalizie il padre potrà tenere con se i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa. Durante le vacanze estive, il sig. potrà vedere e tenere con sé iControparte_1 figli per 10/15 giorni consecutivi a luglio o ad agosto, previo accordo con Sig.ra [...] Parte_1 e compatibilmente con le esigenze dei coniugi stessi e della prole. Ognuno dei due coniugi è facultato ed autorizzato fin da subito a portare con sé i figli minori fuori dal comune di residenza, per brevi periodi e comunque per ragioni di studio e/o turistiche e/o mediche e/o sportive, pur sempre previo accordo tra i coniugi stessi. 10. I coniugi si impegnano a garantire il diritto dei loro ascendenti a mantenere significativi rapporti di frequentazione e visita con la prole;
11. Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto;
12. Con la puntuale esecuzione degli accordi sopra indicati, le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente e di avere così definito ogni e qualsiasi questione personale e patrimoniale".
All'udienza del 09/07/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di non volersi riconciliare e di insistere nella domanda congiunta precisando che “a parziale modifica dell'accordo di separazione formulato con il ricorso introduttivo del presente giudizio, al punto n. 6 delle condizioni di separazione ivi formulate, adesso prevedono di comune accordo che il sig. Controparte_1 corrisponderà alla sig.ra un contributo di Parte_1
Euro 500 per il mantenimento dei tre figli minori”.
Con ordinanza resa il 10/07/2025 la causa veniva quindi assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti. Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473
bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 03/03/2025,
provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nata a MESSINA (ME) il 07/11/1985, e [...] Parte_1
nato a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo CP_1 "
sottoscritto dalle parti stesse, così come parzialmente modificato con atto del 04/06/2025, e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 27/09/2007, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 174, parte 1.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 10/07/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.:
dott.ssa Olga Tarzia Presidente est.
Giudice dott.ssa Simona Monforte
dott.ssa Maria Militello Giudice
riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 714 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA nata a MESSINA (ME) il 07/11/1985, C.F.: Parte_1
C.F. 1
E
nato a [...] il [...], C.F.:
, C.F. 2 Controparte_1
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CALCAGNO GIULIA, come da procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
03/03/2025, i coniugi Parte_1 nata a [...] il [...], e nato a [...] il [...], premesso: Controparte_1 "
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 27/09/2007, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 174, parte 1;
- che dall'unione era nati i figli ER nato a [...] il [...], PE nato a
Messina il 18/04/2014, e PE_3 nato a [...] il [...]; - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
"1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. I figli minori, Per_1 Per_2 e PE 3 sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare sita in via Emanuela Loi n. 28 -interno 1-Frazione: Santa Lucia-98126 (ME), con collocamento prevalente presso la madre, Sig.ra Le decisioni di Parte_1
maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3. La casa coniugale sita in via Emanuela Loi n. 28 -interno 1-Frazione: Santa Lucia-98126 (ME), viene assegnata alla Sig.ra e del mutuo insistente sulla stessa si farà carico per Parte_1
si allontanerà dalla casaintero il sig. Controparte_1 ;
4. Il sig. Controparte_1
coniugale entro la fine del mese di Marzo 2025, trasferendo la sua residenza altrove, portando con se beni ed effetti personali, e provvedendo da se a pagare l'affitto della nuova dimora;
5.
I coniugi si danno reciprocamente atto che non hanno altri beni immobili da dividere, quanto ai beni mobili di averli già suddivisi tra loro, sia quelli che costituiscono l'arredo della casa coniugale nonché i regali di nozze.
6. Il Sig. Controparte_1 non corrisponderà alla sig.ra Parte_1 nessun contributo al mantenimento per i tre figli minori, in quanto la sig.ra Pt_1 percepisce già l'importo totale di euro 695,10 a titolo di assegni familiari, versati mensilmente dall'INPS;
7. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, previamente concordate e debitamente documentate, quali le spese mediche non mutuabili, dentistiche, scolastiche, per sport, per vacanze, ecc., saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50%;
8. Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento per se stessi, essendo economicamente autosufficienti;
9. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, posto che la prole risiederà con la madre nella casa coniugale, il sig. [...] potrà vedere e tenere con sé i figli ogni qualvolta lo vorrà previo accordo con laCP_1
Sig.ra Parte_1 e tenuto conto degli impegni dei minori. Il Sig. CP_1 potrà tenere con sé i figli almeno tre giorni a settimana, compatibilmente con gli impegni scolastici degli stessi, dalle ore 17:00 alle 20:00, nonché dalle ore 16.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica pur sempre per due fine settimana al mese. Il sig. CP_1 potrà tenere con sé i figli, previo accordo con la Sig.ra Pt_1 alternativamente con la stessa e compatibilmente con le proprie esigenze, durante le festività natalizie e pasquali. In particolare, durante le vacanze natalizie il padre potrà tenere con se i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa. Durante le vacanze estive, il sig. potrà vedere e tenere con sé iControparte_1 figli per 10/15 giorni consecutivi a luglio o ad agosto, previo accordo con Sig.ra [...] Parte_1 e compatibilmente con le esigenze dei coniugi stessi e della prole. Ognuno dei due coniugi è facultato ed autorizzato fin da subito a portare con sé i figli minori fuori dal comune di residenza, per brevi periodi e comunque per ragioni di studio e/o turistiche e/o mediche e/o sportive, pur sempre previo accordo tra i coniugi stessi. 10. I coniugi si impegnano a garantire il diritto dei loro ascendenti a mantenere significativi rapporti di frequentazione e visita con la prole;
11. Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto;
12. Con la puntuale esecuzione degli accordi sopra indicati, le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente e di avere così definito ogni e qualsiasi questione personale e patrimoniale".
All'udienza del 09/07/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di non volersi riconciliare e di insistere nella domanda congiunta precisando che “a parziale modifica dell'accordo di separazione formulato con il ricorso introduttivo del presente giudizio, al punto n. 6 delle condizioni di separazione ivi formulate, adesso prevedono di comune accordo che il sig. Controparte_1 corrisponderà alla sig.ra un contributo di Parte_1
Euro 500 per il mantenimento dei tre figli minori”.
Con ordinanza resa il 10/07/2025 la causa veniva quindi assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti. Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473
bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 03/03/2025,
provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nata a MESSINA (ME) il 07/11/1985, e [...] Parte_1
nato a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo CP_1 "
sottoscritto dalle parti stesse, così come parzialmente modificato con atto del 04/06/2025, e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 27/09/2007, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 174, parte 1.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 10/07/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.