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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/02/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Andrea Compagno, della Sezione V civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 6197/2023 R.G.A.C., pendente
TRA
), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. PERIA GIACONIA FRANCESCO. attore
CONTRO
), rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. GIUDICE GIUSEPPE. convenuta
E NEI CONFRONTI DI
, in persona Controparte_2
dell'assessore p.t.; Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t.; , in persona del
[...] Controparte_4
sindaco p.t.; , in persona del sindaco p.t.; in persona del Controparte_5 CP_6
rappresentante legale p.t.. opposti contumaci
Oggetto: opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c.
Conclusioni: all'udienza per la precisazione delle conclusioni del 14/01/2025,
l'opponente e concludevano riportandosi alle rispettive note Controparte_7
conclusive e difese spiegate in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio l' , l' Controparte_8 Controparte_9
[..
[...] , la il
[...] Controparte_3
, il e l' chiedendo l'annullamento, previa Controparte_4 Controparte_5 CP_6
sospensione dell'efficacia esecutiva, dell'intimazione di pagamento n.
29620229019829524/000, con la quale gli era stata sollecitato il pagamento dell'importo di € 16.968,26, relativo alle seguenti cartelle esattoriali e avvisi di addebito:
cartella n. 29620120045748210000 notificata il 19/10/2012 di € 452,19;
cartella n. 29620130056167021000 notificata il 08/02/2014 di € 97,23;
cartella n. 29620150050311017000 notificata il 26/07/2016 di € 213,07;
cartella n. 29620160013117262000 notificata il 15/11/2016 di € 4.544,38;
cartella n. 29620160105013592000 notificata il 15/06/2017 di € 1.537,96;
cartella n. 29620160107767208000 notificata il 15/06/2017 di € 200,42;
cartella n. 29620170001305336000 notificata il 02/03/2017 di € 481,88;
cartella n. 29620170013789471000 notificata il 10/04/2017 di € 131,18;
cartella n. 29620180001402359000 notificata il 27/03/2018 di € 941,13;
cartella n. 29620180031889880000 notificata il 05/05/2018 di € 226,28;
cartella n. 29620180036439810000 notificata il 23/07/2018 di € 232,04;
cartella n. 29620180048799914000 notificata il 03/12/2018 di € 1.038,84;
cartella n. 29620180056001144000 notificata il 26/01/2019 di € 127,76;
cartella n. 29620190007777791000 notificata il 13/04/2019 di € 346,70;
cartella n. 29620190053498720000 notificata il 16/01/2020 di € 99,62; avviso di addebito n. 59620150002885452000 notificata il 09/11/2019 di € 2.668,93; avviso di addebito n. 59620210002670634000 notificata il 17/01/2022 di € 3.628,65.
In particolare, eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito anteriormente all'intimazione di pagamento delle cartelle nn. 29620120045748210000,
29620130056167021000, 29620150050311017000, 29620160013117262000,
29620160105013592000, 29620160107767208000, 29620170001305336000,
29620170013789471000, 29620180001402359000, 29620180031889880000,
29620180036439810000.
2 Chiedeva, pertanto, di dichiarare nulle, annullabili o, con qualsivoglia statuizione, inefficaci le superiori cartelle, per intervenuta estinzione per prescrizione del diritto a riscuotere le somme asseritamente dovute, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva tempestivamente l' , denunciando, Controparte_8
preliminarmente, l'inammissibilità dell'azione tanto per difetto di giurisdizione del G.O., da riconoscersi, invece, in favore del Giudice tributario, quanto per incompetenza del giudice adito.
In particolare, sotto questo secondo profilo, rappresentava che, concernendo l'opposizione de qua cartelle esattoriali aventi ad oggetto crediti per contravvenzioni al
CDS e crediti previdenziali, dovevano essere ritenuti competenti, rispettivamente, il
Giudice di Pace e il Giudice del Lavoro.
Osservava, altresì, che l'opposizione ex adverso proposta era da ritenersi inammissibile, in quanto proposta oltre i termini di cui all'art. 24, D. Lgs 46/99, e all'artt.
22 L. 689/1981 ovvero ex artt.
6-7 D.lgs. 150/2011.
Nel merito, invece, chiedeva la dichiarazione di cessata materia del contendere per le cartelle contenenti importi residui fino a mille euro, ai sensi dell'art 1, commi 222-230,
L. n. 197/2022, che ne aveva disposto l'annullamento, mentre per le altre contestava l'eccepita prescrizione dei crediti, osservando la regolarità dell'iscrizione a ruolo delle pretese azionate nonché della notifica al concessionario dall'ultimo atto interruttivo.
Insisteva, quindi, nelle sue domande, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna alle spese dell'opponente.
La causa, istruita mediante produzione documentale, veniva posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 14/01/2025.
***
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia dell' Controparte_2
, della
[...] Controparte_3
del , del e dell' tutti ritualmente
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6
citati e non costituitisi.
3 La prima questione che, alla luce delle eccezioni sollevate dall'
[...]
, si rende necessario esaminare attiene alla giurisdizione di Controparte_1
questo G.O.
Deduce che “…poiché l'atto impugnato trae origine in massima parte da CP_10
cartelle esattoriali aventi ad oggetto crediti di natura tributaria”, la controversia rientra nell'ambito della Giurisdizione tributaria, ai sensi dell'art. 2 D.lgs. n.546/1992.
L'eccezione va accolta (limitatamente, s'intende, alle cartelle aventi ad oggetto tributi).
Stabilisce, invero, la norma sopra citata che “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove prescritto, dell'avviso di cui all'art.50 del DPR 29 ottobre 1973 n.602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Orbene, come ben si evince dal tenore letterale della norma, il “discrimen” tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria è costituito dall''inizio dell'esecuzione forzata, nel senso che, posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono a tale giurisdizione quelle controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria (quali, ad esempio, un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento).
Tale criterio (per così dire) “cronologico” è stato fatto proprio, in più occasioni, dalle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno affermato che, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 12 della legge n. 448 del 2001, “sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata;
ne consegue che l'impugnazione degli atti prodromici all'esecuzione, quali la cartella esattoriale o
l'avviso di mora (o l'intimazione di pagamento “ex” art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973) è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, se autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del medesimo d.lgs.” (Cass., SSUU, 31 marzo 2008, n. 8279).
4 In particolare, con riferimento alla questione (che qui rileva) dell'eccezione di prescrizione, le Sezioni Unite hanno precisato che l'attribuzione alle commissioni tributarie della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, “si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione” (Cass. SSUU, 19 novembre 2007, n. 23832; nello stesso senso Cass., SSUU, 8770/2016).
Non trascura il Tribunale di considerare che, secondo un successivo indirizzo - inaugurato da Cass. Sez. Un. nr. 13913/2017 e, successivamente, richiamato perfino dalla sentenza n.114/2018 della Corte Costituzionale, oltre che da diverse pronunce delle
Sezioni Unite (cfr. Cass. n. 34447/19, Cass. 7822/2020 e 12642/2021) - il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria è stato individuato nella notificazione della cartella di pagamento (ovvero, a seconda dei casi, dell'avviso di cui all'art.50 DPR
602/73, dell'avviso c.d. impoesattivo o dell'intimazione di pagamento), di talchè:
a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto);
b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale
5 situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)".
Tuttavia, tale secondo orientamento è stato motivatamente disatteso dalle più recenti pronunce delle Sezioni Unite, e ciò in particolare con riferimento alla questione
(che qui rileva) relativa alla prescrizione maturata dopo la notifica della cartella.
Ci si riferisce, anzitutto, all'ordinanza n. 16986/22, con la quale la Suprema Corte, risolvendo la questione di giurisdizione sollevata in sede di regolamento preventivo, ha stabilito che la questione relativa all'eccezione di prescrizione maturata successivamente alla valida notifica dell'atto prodromico appartiene alla cognizione del giudice tributario.
In particolare si è precisato che “nelle ipotesi, quali quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di “definitività” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario. Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario”.
“Si tratta di conclusione – prosegue la Cassazione - coerente con quanto previsto dal ricordato art. 2 d.lgs. n.546/1992, alla cui stregua «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento”, non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella”.
6 In secondo luogo, ci si riferisce alla recentissima Cass. 26817/2024, secondo cui
“La giurisdizione tributaria si estende alla cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse quelle relative all'an o al quantum del tributo, nonché le eccezioni di prescrizione della pretesa impositiva maturate successivamente alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, in quanto tali questioni attengono al merito della pretesa tributaria. La giurisdizione tributaria si arresta unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o dell'intimazione di pagamento, per i quali è prevista la giurisdizione del giudice ordinario. Pertanto, l'intimazione di pagamento, in quanto atto prodromico all'esecuzione forzata e non rientrante tra gli atti esecutivi, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, il quale è competente a conoscere anche dell'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria dedotta dal contribuente mediante
l'impugnazione di tale atto”.
Nel caso in esame è pacifico che l'opposizione proposta dall'attore, in quanto diretta avverso una mera intimazione di pagamento, ha ad oggetto un atto che, in base al principio di diritto sopra richiamato, non può essere definito “esecutivo”.
Esso, infatti, assolve alla funzione del precetto in rinnovazione, ossia al precetto che il creditore è tenuto a notificare ove il precedente precetto sia divenuto inefficace” (Ordinanza Cass. Sezione Tributaria, n. 5546/2023).
In ragione di quanto precede, sia pure limitatamente agli avvisi di addebito e alle cartelle relative alle imposte erariali, IRAP, IRPEF, IVA, TARES, TARI, tassa automobilistica, contributi IVS, diritti annuali camerali e relative sanzioni, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da merita di essere accolta. CP_10
Ed invero, le questioni sollevate dall'opponente con riferimento alle cartelle relative ad imposte e sanzioni, ivi compresa l'asserita prescrizione, attengono a circostanze maturate in epoca precedente all'esecuzione.
Ne consegue che, in adesione al più recente indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione, va dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del Giudice tributario.
***
7 Diversamente, i crediti relativi a contravvenzioni al Codice della strada rimangono sottoposte alla giurisdizione del Giudice ordinario.
Ciononostante, è pacifico in giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, che la cognizione in materia di opposizione a cartella esattoriale riguardante la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della strada, quale opposizione ad esecuzione non ancora iniziata, è di competenza del giudice di pace, parimenti alla cognizione relativa all'opposizione al verbale di accertamento presupposto
(ex multis Cass. n. 14304/2022; Cass. n. 3156/2017; Cass. n. 3283/2015).
Inoltre, circa la competenza per territorio del giudice di pace, si precisa che “nel caso in cui le contravvenzioni siano state rilevate in luoghi differenti, la domanda di accertamento negativo deve essere separata in altrettante cause e va dichiarata la competenza degli uffici del giudice di pace del luogo di accertamento di ciascuna sanzione” (Cass. n. 7460/2019).
Deve essere, quindi, dichiarata l'incompetenza per materia del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace di Palermo, con riferimento alle cartelle di pagamento aventi ad oggetto contravvenzioni al Codice della strada accertate a . CP_3
Va, invece, dichiarata la competenza per materia e per territorio del Giudice di Pace di Termini Imerese per la cartella n. 29620120045748210000, inerente contravvenzione al Codice della strada accertata a . CP_4
Tanto dedotto, tutte le ulteriori domande sono assorbite.
Tenuto conto delle ragioni della decisione - e, in particolare, della obiettiva esistenza di precedenti giurisprudenziali difformi (perfino all'interno delle stesse Sezioni
Unite della Suprema Corte) - ritiene il Tribunale che ricorrono i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando, nella contumacia dell'
[...]
, in persona dell'assessore p.t.; Controparte_2
della CP_3 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t.; del , in
[...] Controparte_4
8 persona del sindaco p.t.; del , in persona del sindaco p.t.; Controparte_5
dell' in persona del rappresentante legale p.t.; CP_6
DICHIARA il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario con riguardo agli avvisi di addebito e alle cartelle esattoriali relative alle imposte erariali IRAP, IRPEF, IVA, TARES, TARI, tassa automobilistica, contributi
IVS, diritti annuali camerali e relative sanzioni, nn. 29620150050311017000,
29620160013117262000, 29620160107767208000, 29620180036439810000,
29620160013117262000, 29620160105013592000, 29620190007777791000,
29620180048799914000, 29620190053498720000, 59620150002885452000,
59620210002670634000;
DICHIARA l'incompetenza per materia di questo Tribunale in favore del Giudice di Pace di Palermo con riferimento alle cartelle nn. 29620130056167021000,
29620160013117262000, 29620160105013592000, 29620170001305336000,
29620170013789471000, 29620180001402359000, 29620180048799914000,
29620180056001144000;
DICHIARA l'incompetenza per materia e per territorio di questo Tribunale in favore del Giudice di Pace di Termini Imerese con riferimento alla cartella n.
29620120045748210000;
SPESE COMPENSATE.
Così deciso in Palermo, il 05/02/2025 Il Giudice
Andrea Compagno
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Andrea Compagno, della Sezione V civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 6197/2023 R.G.A.C., pendente
TRA
), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. PERIA GIACONIA FRANCESCO. attore
CONTRO
), rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. GIUDICE GIUSEPPE. convenuta
E NEI CONFRONTI DI
, in persona Controparte_2
dell'assessore p.t.; Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t.; , in persona del
[...] Controparte_4
sindaco p.t.; , in persona del sindaco p.t.; in persona del Controparte_5 CP_6
rappresentante legale p.t.. opposti contumaci
Oggetto: opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c.
Conclusioni: all'udienza per la precisazione delle conclusioni del 14/01/2025,
l'opponente e concludevano riportandosi alle rispettive note Controparte_7
conclusive e difese spiegate in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio l' , l' Controparte_8 Controparte_9
[..
[...] , la il
[...] Controparte_3
, il e l' chiedendo l'annullamento, previa Controparte_4 Controparte_5 CP_6
sospensione dell'efficacia esecutiva, dell'intimazione di pagamento n.
29620229019829524/000, con la quale gli era stata sollecitato il pagamento dell'importo di € 16.968,26, relativo alle seguenti cartelle esattoriali e avvisi di addebito:
cartella n. 29620120045748210000 notificata il 19/10/2012 di € 452,19;
cartella n. 29620130056167021000 notificata il 08/02/2014 di € 97,23;
cartella n. 29620150050311017000 notificata il 26/07/2016 di € 213,07;
cartella n. 29620160013117262000 notificata il 15/11/2016 di € 4.544,38;
cartella n. 29620160105013592000 notificata il 15/06/2017 di € 1.537,96;
cartella n. 29620160107767208000 notificata il 15/06/2017 di € 200,42;
cartella n. 29620170001305336000 notificata il 02/03/2017 di € 481,88;
cartella n. 29620170013789471000 notificata il 10/04/2017 di € 131,18;
cartella n. 29620180001402359000 notificata il 27/03/2018 di € 941,13;
cartella n. 29620180031889880000 notificata il 05/05/2018 di € 226,28;
cartella n. 29620180036439810000 notificata il 23/07/2018 di € 232,04;
cartella n. 29620180048799914000 notificata il 03/12/2018 di € 1.038,84;
cartella n. 29620180056001144000 notificata il 26/01/2019 di € 127,76;
cartella n. 29620190007777791000 notificata il 13/04/2019 di € 346,70;
cartella n. 29620190053498720000 notificata il 16/01/2020 di € 99,62; avviso di addebito n. 59620150002885452000 notificata il 09/11/2019 di € 2.668,93; avviso di addebito n. 59620210002670634000 notificata il 17/01/2022 di € 3.628,65.
In particolare, eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito anteriormente all'intimazione di pagamento delle cartelle nn. 29620120045748210000,
29620130056167021000, 29620150050311017000, 29620160013117262000,
29620160105013592000, 29620160107767208000, 29620170001305336000,
29620170013789471000, 29620180001402359000, 29620180031889880000,
29620180036439810000.
2 Chiedeva, pertanto, di dichiarare nulle, annullabili o, con qualsivoglia statuizione, inefficaci le superiori cartelle, per intervenuta estinzione per prescrizione del diritto a riscuotere le somme asseritamente dovute, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva tempestivamente l' , denunciando, Controparte_8
preliminarmente, l'inammissibilità dell'azione tanto per difetto di giurisdizione del G.O., da riconoscersi, invece, in favore del Giudice tributario, quanto per incompetenza del giudice adito.
In particolare, sotto questo secondo profilo, rappresentava che, concernendo l'opposizione de qua cartelle esattoriali aventi ad oggetto crediti per contravvenzioni al
CDS e crediti previdenziali, dovevano essere ritenuti competenti, rispettivamente, il
Giudice di Pace e il Giudice del Lavoro.
Osservava, altresì, che l'opposizione ex adverso proposta era da ritenersi inammissibile, in quanto proposta oltre i termini di cui all'art. 24, D. Lgs 46/99, e all'artt.
22 L. 689/1981 ovvero ex artt.
6-7 D.lgs. 150/2011.
Nel merito, invece, chiedeva la dichiarazione di cessata materia del contendere per le cartelle contenenti importi residui fino a mille euro, ai sensi dell'art 1, commi 222-230,
L. n. 197/2022, che ne aveva disposto l'annullamento, mentre per le altre contestava l'eccepita prescrizione dei crediti, osservando la regolarità dell'iscrizione a ruolo delle pretese azionate nonché della notifica al concessionario dall'ultimo atto interruttivo.
Insisteva, quindi, nelle sue domande, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna alle spese dell'opponente.
La causa, istruita mediante produzione documentale, veniva posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 14/01/2025.
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Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia dell' Controparte_2
, della
[...] Controparte_3
del , del e dell' tutti ritualmente
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6
citati e non costituitisi.
3 La prima questione che, alla luce delle eccezioni sollevate dall'
[...]
, si rende necessario esaminare attiene alla giurisdizione di Controparte_1
questo G.O.
Deduce che “…poiché l'atto impugnato trae origine in massima parte da CP_10
cartelle esattoriali aventi ad oggetto crediti di natura tributaria”, la controversia rientra nell'ambito della Giurisdizione tributaria, ai sensi dell'art. 2 D.lgs. n.546/1992.
L'eccezione va accolta (limitatamente, s'intende, alle cartelle aventi ad oggetto tributi).
Stabilisce, invero, la norma sopra citata che “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove prescritto, dell'avviso di cui all'art.50 del DPR 29 ottobre 1973 n.602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Orbene, come ben si evince dal tenore letterale della norma, il “discrimen” tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria è costituito dall''inizio dell'esecuzione forzata, nel senso che, posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono a tale giurisdizione quelle controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria (quali, ad esempio, un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento).
Tale criterio (per così dire) “cronologico” è stato fatto proprio, in più occasioni, dalle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno affermato che, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 12 della legge n. 448 del 2001, “sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata;
ne consegue che l'impugnazione degli atti prodromici all'esecuzione, quali la cartella esattoriale o
l'avviso di mora (o l'intimazione di pagamento “ex” art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973) è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, se autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del medesimo d.lgs.” (Cass., SSUU, 31 marzo 2008, n. 8279).
4 In particolare, con riferimento alla questione (che qui rileva) dell'eccezione di prescrizione, le Sezioni Unite hanno precisato che l'attribuzione alle commissioni tributarie della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, “si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione” (Cass. SSUU, 19 novembre 2007, n. 23832; nello stesso senso Cass., SSUU, 8770/2016).
Non trascura il Tribunale di considerare che, secondo un successivo indirizzo - inaugurato da Cass. Sez. Un. nr. 13913/2017 e, successivamente, richiamato perfino dalla sentenza n.114/2018 della Corte Costituzionale, oltre che da diverse pronunce delle
Sezioni Unite (cfr. Cass. n. 34447/19, Cass. 7822/2020 e 12642/2021) - il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria è stato individuato nella notificazione della cartella di pagamento (ovvero, a seconda dei casi, dell'avviso di cui all'art.50 DPR
602/73, dell'avviso c.d. impoesattivo o dell'intimazione di pagamento), di talchè:
a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto);
b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale
5 situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)".
Tuttavia, tale secondo orientamento è stato motivatamente disatteso dalle più recenti pronunce delle Sezioni Unite, e ciò in particolare con riferimento alla questione
(che qui rileva) relativa alla prescrizione maturata dopo la notifica della cartella.
Ci si riferisce, anzitutto, all'ordinanza n. 16986/22, con la quale la Suprema Corte, risolvendo la questione di giurisdizione sollevata in sede di regolamento preventivo, ha stabilito che la questione relativa all'eccezione di prescrizione maturata successivamente alla valida notifica dell'atto prodromico appartiene alla cognizione del giudice tributario.
In particolare si è precisato che “nelle ipotesi, quali quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di “definitività” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario. Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario”.
“Si tratta di conclusione – prosegue la Cassazione - coerente con quanto previsto dal ricordato art. 2 d.lgs. n.546/1992, alla cui stregua «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento”, non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella”.
6 In secondo luogo, ci si riferisce alla recentissima Cass. 26817/2024, secondo cui
“La giurisdizione tributaria si estende alla cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse quelle relative all'an o al quantum del tributo, nonché le eccezioni di prescrizione della pretesa impositiva maturate successivamente alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, in quanto tali questioni attengono al merito della pretesa tributaria. La giurisdizione tributaria si arresta unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o dell'intimazione di pagamento, per i quali è prevista la giurisdizione del giudice ordinario. Pertanto, l'intimazione di pagamento, in quanto atto prodromico all'esecuzione forzata e non rientrante tra gli atti esecutivi, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, il quale è competente a conoscere anche dell'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria dedotta dal contribuente mediante
l'impugnazione di tale atto”.
Nel caso in esame è pacifico che l'opposizione proposta dall'attore, in quanto diretta avverso una mera intimazione di pagamento, ha ad oggetto un atto che, in base al principio di diritto sopra richiamato, non può essere definito “esecutivo”.
Esso, infatti, assolve alla funzione del precetto in rinnovazione, ossia al precetto che il creditore è tenuto a notificare ove il precedente precetto sia divenuto inefficace” (Ordinanza Cass. Sezione Tributaria, n. 5546/2023).
In ragione di quanto precede, sia pure limitatamente agli avvisi di addebito e alle cartelle relative alle imposte erariali, IRAP, IRPEF, IVA, TARES, TARI, tassa automobilistica, contributi IVS, diritti annuali camerali e relative sanzioni, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da merita di essere accolta. CP_10
Ed invero, le questioni sollevate dall'opponente con riferimento alle cartelle relative ad imposte e sanzioni, ivi compresa l'asserita prescrizione, attengono a circostanze maturate in epoca precedente all'esecuzione.
Ne consegue che, in adesione al più recente indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione, va dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del Giudice tributario.
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7 Diversamente, i crediti relativi a contravvenzioni al Codice della strada rimangono sottoposte alla giurisdizione del Giudice ordinario.
Ciononostante, è pacifico in giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, che la cognizione in materia di opposizione a cartella esattoriale riguardante la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della strada, quale opposizione ad esecuzione non ancora iniziata, è di competenza del giudice di pace, parimenti alla cognizione relativa all'opposizione al verbale di accertamento presupposto
(ex multis Cass. n. 14304/2022; Cass. n. 3156/2017; Cass. n. 3283/2015).
Inoltre, circa la competenza per territorio del giudice di pace, si precisa che “nel caso in cui le contravvenzioni siano state rilevate in luoghi differenti, la domanda di accertamento negativo deve essere separata in altrettante cause e va dichiarata la competenza degli uffici del giudice di pace del luogo di accertamento di ciascuna sanzione” (Cass. n. 7460/2019).
Deve essere, quindi, dichiarata l'incompetenza per materia del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace di Palermo, con riferimento alle cartelle di pagamento aventi ad oggetto contravvenzioni al Codice della strada accertate a . CP_3
Va, invece, dichiarata la competenza per materia e per territorio del Giudice di Pace di Termini Imerese per la cartella n. 29620120045748210000, inerente contravvenzione al Codice della strada accertata a . CP_4
Tanto dedotto, tutte le ulteriori domande sono assorbite.
Tenuto conto delle ragioni della decisione - e, in particolare, della obiettiva esistenza di precedenti giurisprudenziali difformi (perfino all'interno delle stesse Sezioni
Unite della Suprema Corte) - ritiene il Tribunale che ricorrono i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando, nella contumacia dell'
[...]
, in persona dell'assessore p.t.; Controparte_2
della CP_3 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t.; del , in
[...] Controparte_4
8 persona del sindaco p.t.; del , in persona del sindaco p.t.; Controparte_5
dell' in persona del rappresentante legale p.t.; CP_6
DICHIARA il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario con riguardo agli avvisi di addebito e alle cartelle esattoriali relative alle imposte erariali IRAP, IRPEF, IVA, TARES, TARI, tassa automobilistica, contributi
IVS, diritti annuali camerali e relative sanzioni, nn. 29620150050311017000,
29620160013117262000, 29620160107767208000, 29620180036439810000,
29620160013117262000, 29620160105013592000, 29620190007777791000,
29620180048799914000, 29620190053498720000, 59620150002885452000,
59620210002670634000;
DICHIARA l'incompetenza per materia di questo Tribunale in favore del Giudice di Pace di Palermo con riferimento alle cartelle nn. 29620130056167021000,
29620160013117262000, 29620160105013592000, 29620170001305336000,
29620170013789471000, 29620180001402359000, 29620180048799914000,
29620180056001144000;
DICHIARA l'incompetenza per materia e per territorio di questo Tribunale in favore del Giudice di Pace di Termini Imerese con riferimento alla cartella n.
29620120045748210000;
SPESE COMPENSATE.
Così deciso in Palermo, il 05/02/2025 Il Giudice
Andrea Compagno
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