CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 84/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente e Relatore
FRANCOLA TOMMASO, Giudice
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5220/2022 depositato il 05/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 CF_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Email_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 812/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 9 e pubblicata il 07/02/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320030025070116 IRPEF-ALTRO 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320040026030827 IRAP 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320050002608554 RECUPERO CREDIT 2002 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Assente
Resistente/Appellato: Il difensore di Agenzia delle Entrate- Riscossione fa presente che la controparte ha rinunciato al ricorso e non si oppone alle conclusioni dell'appellante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
la CTP adita, con sentenza n. 812/2022, dichiarava il ricorso inammissibile per non avere la contribuente fornito la prova di avvenuta conoscenza dei ruoli impugnati, e, quindi, della tempestiva proposizione del ricorso.
Avverso tale sentenza proponeva appello la soccombente.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Con memoria dek 2.12.2025 la Ricorrente_1, condividendo quanto sostenuto da controparte, dichiarava di rinunciare al giudizio non avendovi più interesse per effetto della intervenuta modifica legislativa che aveva reso inammissibile l'impugnazione degli estratti di ruolo.
Rassegnava quindi le conclusiosi trascritte in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non rimane a questa Corte che prendere atto della rinunzia in oggetto e delle ragioni sottostanti, e, quindi, dichiarare l'estinzione del giudizio per rinunzia da parte dell'appellante con compensazione delle spese, giustificata quest'ultima dalla sopravvenuta modifica legislativa sulla non impugnabilità degli estratti di ruolo non imputabile alla ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 5, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Ricorrente_1 nella spiegata qualità avverso la sentenza n. 812/2022 della C. T. P. di Catania, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio per rinunzia da parte della ricorrente;
- compensa tra le parti le spese del giudizio. Catania 11.12.2025 Il Presidente rel.
dr. V. Brancato
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente e Relatore
FRANCOLA TOMMASO, Giudice
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5220/2022 depositato il 05/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 CF_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Email_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 812/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 9 e pubblicata il 07/02/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320030025070116 IRPEF-ALTRO 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320040026030827 IRAP 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320050002608554 RECUPERO CREDIT 2002 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Assente
Resistente/Appellato: Il difensore di Agenzia delle Entrate- Riscossione fa presente che la controparte ha rinunciato al ricorso e non si oppone alle conclusioni dell'appellante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
la CTP adita, con sentenza n. 812/2022, dichiarava il ricorso inammissibile per non avere la contribuente fornito la prova di avvenuta conoscenza dei ruoli impugnati, e, quindi, della tempestiva proposizione del ricorso.
Avverso tale sentenza proponeva appello la soccombente.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Con memoria dek 2.12.2025 la Ricorrente_1, condividendo quanto sostenuto da controparte, dichiarava di rinunciare al giudizio non avendovi più interesse per effetto della intervenuta modifica legislativa che aveva reso inammissibile l'impugnazione degli estratti di ruolo.
Rassegnava quindi le conclusiosi trascritte in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non rimane a questa Corte che prendere atto della rinunzia in oggetto e delle ragioni sottostanti, e, quindi, dichiarare l'estinzione del giudizio per rinunzia da parte dell'appellante con compensazione delle spese, giustificata quest'ultima dalla sopravvenuta modifica legislativa sulla non impugnabilità degli estratti di ruolo non imputabile alla ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 5, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Ricorrente_1 nella spiegata qualità avverso la sentenza n. 812/2022 della C. T. P. di Catania, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio per rinunzia da parte della ricorrente;
- compensa tra le parti le spese del giudizio. Catania 11.12.2025 Il Presidente rel.
dr. V. Brancato