Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/01/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all' udienza del 22 gennaio 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 4997/2022
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliata in Messina Parte_1 CodiceFiscale_1 presso lo studio dell'Avv. Angela Paladina che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall' Avv. Oliviero Atzeni
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento;
art. 3, comma 3, l. 104/1992
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 21 settembre 2022, esponeva: Parte_1
- di avere presentato, in data 10 settembre 2020, domanda per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992;
- in esito a visita medica, la Commissione Medica dell' l'aveva riconosciuta “invalido CP_1
ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88 124/98) medio-grave 67-99% ed aveva ritenuto la sussistenza delle condizioni previste dall' art. 3 c. 1 L. 104/92;
- aveva, dunque, depositato istanza di ATP per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire dell'indennità di accompagnamento e delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 e, disposta la CTU medico legale, il consulente aveva negato la sussistenza dei requisiti richiesti;
Contestava le conclusioni del ctu rilevando che il consulente non aveva proceduto ad una valutazione della concreta incidenza sulla capacità di ella ricorrente delle patologie da cui era affetta.
In particolare, contestava che il ctu aveva considerato unicamente quali patologie la “Cardiopatia ischemico-ipertensiva in soggetto con scompenso cardiaco e recente pregressa infezione da
COVID19 in 2^ classe funzionale N.Y.H.A. Diabete mellito tipo 2, in atto, in trattamento insulinico in soggetto con ipoacusia bilaterale”.
Evidenziava, inoltre, che dalla certificazione medica in atti emergeva un quadro ben più grave.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato il suo diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nonché del già riconosciuto stato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, e che
CP_ l' venisse condannato al pagamento della relativa prestazione, con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità della domanda di condanna al CP_1
pagamento della prestazione.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Veniva disposto il richiamo del ctu nominato nel procedimento per atp, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente e della documentazione prodotta.
4.- L'udienza del 22 gennaio 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierna ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l . 104/1992 (giudizio iscritto al
RG n. 4327/2020, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati ha escluso la sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento e delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3,
l. 104/1992 e parte ricorrente ha espresso il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Nel caso di specie, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente e della documentazione prodotta è stato disposto il richiamo del ctu che ha espletato l'incarico nel procedimento per atp.
Il ctu, nel procedimento per atp, ha rilevato che la ricorrente è affetta da “Cardiopatia ischemico- ipertensiva in soggetto con scompenso cardiaco e recente pregressa infezione da COVID19 in 2^ classe funzionale N.Y.H.A. Diabete mellito tipo 2, in atto, in trattamento insulinico in soggetto con ipoacusia bilaterale” ed ha concluso ritenendo che sussistono in capo alla ricorrente le condizioni di cui all'art. 3, comma 1, cpc ed ha escluso il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento.
Il consulente richiamato nel presente procedimento, ha ritenuto che la ricorrente è affetta da
“Cardiopatia ischemico-ipertensiva in soggetto con scompenso cardiaco, pregressa infezione da
COVID19, pregresso episodio di tachicardia parossistica sopraventricolare, in 2^ classe funzionale N.Y.H.A. Diabete mellito tipo 2, in atto, in trattamento insulinico in soggetto con ipoacusia bilaterale”.
Il ctu, in ordine ai rilievi formulati, ha osservato che la ricorrente si è dimostrata “molto ben predisposta al colloquio, collaborante sia alla raccolta anamnestica sia alla visita medica” ed ha richiamato la relazione di dimissione relativa al ricovero dal 15/02/2023 al 29/03/2023 presso la
Residenza Sanitaria Assistenziale Patti di Messina in cui è evidenziato che la ricorrente risulta
“…Vigile, discretamente orientata, abbastanza collaborante…”.
Il consulente ha, inoltre, osservato che la ricorrente “durante tutto l'arco temporale delle operazioni peritali che hanno compreso l'anamnesi e l'esame obiettivo eseguiti dal sottoscritto nel corso della visita peritale, non ha mai riferito né, tantomeno, presentato dispnea a riposo;
allo stesso modo, dopo gli sforzi di lieve-media entità eseguiti nel corso della visita peritale (come conversare per circa un'ora con brevi intervalli per la compilazione dell'anamnesi e l'esecuzione dell'esame obiettivo, camminare all'interno della sala visite per brevi tratti al fine di valutare la capacità deambulatoria, salire i gradini del predellino e sdraiarsi sul lettino di visita o subito dopo essersi alzato da quest'ultimo, entrare ed uscire dall'ambulatorio) la stessa non ha lamentato né, tantomeno, mai presentato dispnea. Si tratta, pertanto, di un quadro morboso tale, insomma, da contribuire sicuramente allo status di invalidità, ma non da compromettere la capacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita né, tantomeno, da determinare impossibilità
a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore'”.
Il ctu ha, altresì, rilevato che “L'esame clinico eseguito dal sottoscritto in sede di visita peritale ha permesso di rilevare, oltre ad una normale pressione arteriosa (130/70 mmHg), che l'azione cardiaca è ritmica e che il trattamento farmacologico a cui la ricorrente si sottopone permette di mantenere una buona funzionalità cardiaca. Il suddetto quadro cardiologico, nel caso in questione, presenta, dunque, un discreto compenso emodinamico nel tempo, senza segni di peggioramento ricorrenti e/o ingravescenti” ed ha osservato che “nel caso in questione, la ricorrente presenta un quadro di cardiopatia ischemica che, ad oggi, non ha però necessitato di rivascolarizzazione miocardica tramite angioplastica e/o stenting”.
Il consulente ha ribadito che “in data 11/02/2022, causa insufficienza respiratoria acuta, la ricorrente veniva ricoverata in ambiente ospedaliero per essere sottoposta a ventilazione non invasiva (NIV). Da un'attenta ed approfondita analisi della documentazione sanitaria esibita e dalle risultanze dell'esame obiettivo eseguito dal sottoscritto in sede di visita peritale, risulta evidente che la parte attrice, in seguito a polmonite da COVID-19, abbia sviluppato un quadro di insufficienza respiratoria acuta risoltosi in seguito ad opportuno trattamento medico. Il quadro patologico respiratorio è andato via via migliorando col passare del tempo grazie alla terapia farmacologica mirata e, soprattutto, all'opportuno trattamento riabilitativo praticati durante il ricovero ospedaliero : ad oggi, la sig.ra è completamente guarita senza esiti Parte_1
significativi”.
Il ctu ha, dunque, escluso la sussistenza delle condizioni sanitarie utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento ma “ presa visione della relazione di dimissione relativa al ricovero dal 15/02/2023 al 29/03/2023 presso la Residenza Sanitaria Assistenziale Patti di
Messina, in cui si evidenzia un ulteriore peggioramento del quadro morboso in diagnosi intercorso solo in seguito al deposito della relazione tecnica d'ufficio da parte del sottoscritto avvenuto in data 20/07/22” ha riconosciuto le condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 con decorrenza dal gennaio 2023.
Al ctu è stato successivamente richiesto di tenere conto nella valutazione della documentazione prodotta da parte ricorrente in data 21/09/2023 ed in data 16/01/2024. Il ctu ha, al riguardo, ritenuto che “Da un'attenta ed approfondita analisi della documentazione sanitaria depositata in data successiva al deposito della consulenza tecnica d'ufficio e dei successivi chiarimenti, considerata l'età della perizianda (76 anni) e le significative comorbilità
(grave arteriopatia obliterante cronica arti inferiori, scompenso cardiaco in soggetto portatore di
ICD, cardiopatia ischemico-ipertensiva, diabete mellito tipo 2 con complicanze macroangiopatiche, cardiopatia ischemico-ipertensiva, ipoacusia bilaterale) che renderebbero verosimilmente problematica sia la protesizzazione, sia la riabilitazione preprotesica (mirata al recupero della mobilità e dell'autonomia del soggetto sfruttando l'arto superstite), che quella post-protesica (finalizzata alla ripresa della funzione del cammino) in quanto la ripresa funzionale diminuisce man mano che l'amputazione si avvicina alla radice dell'arto poiché vengono a mancare più articolazioni e diventa meno probabile in presenza di gravi problemi circolatori e clinici, come nel caso in questione, rappresentati dal diabete mellito tipo 2 e, soprattutto, dalla grave arteriopatia obliterante cronica degli arti inferiori, anche a carico dell'arto superstite, si ritiene che, solo in seguito all'amputazione maggiore dell'arto inferiore sinistro (amputazione di coscia), le affezioni riscontrate nella sig.ra siano diventate tali da Parte_1 renderle impossibile l'espletamento degli atti quotidiani della vita senza assistenza permanente e continua da parte di terzi e da renderle impossibile la deambulazione senza assistenza permanente
e continua da parte di terzi per cui le spetta il beneficio dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal gennaio 2024” ed ha confermato la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 con decorrenza dal gennaio 2023.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
6.- In ragione di tutto quanto sopra esposto, si dichiara che si trova nelle Parte_1 condizioni sanitarie utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal gennaio 2024 e che sussistono le condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 da gennaio
2023, come previsto dal ctu.
7.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del riconoscimento del requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento e delle le condizioni di cui all'art. 3, comma
3, l. 104/1992 con decorrenza successiva al ricorso introduttivo del presente giudizio, le spese del procedimento per atp e del presente giudizio vengono interamente compensate tra le parti;
le spese di ctu, separatamente liquidate, vengono poste in via definitiva a carico dell' , atteso l'esito CP_1
della lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie utili al conseguimento Parte_1 dell'indennità di accompagnamento dal gennaio 2024 e che sussistono le condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 da gennaio 2023;
b) compensa tra le parti le spese giudiziali del procedimento per atp e del presente procedimento;
c) pone le spese di CTU, separatamente liquidate, in via definitiva a carico dell' . CP_1
Messina, 23 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga