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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/11/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. CI AM Presidente
2) dott. NA GR Consigliere rel.
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1050 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
rappresentata e difesa dall'Avvocato TODARO Parte_1
CE
-Appellante-
C O N T R O
rappresentato e difeso dagli Avvocati BERNOCCHI GIUSEPPE e DI CP_1
IA MA
-Appellato–
All'udienza del 23.10.2025 i procuratori delle parti concludevano come dai rispettivi atti difensivi. Fatto e Diritto Con la sentenza n. 1874/2023 del 31.07.2023 il Tribunale di Palermo ha respinto la domanda proposta da con ricorso depositato Parte_1 in data 8 gennaio 2021, diretta all'accertamento dell'insussistenza o comunque dell'irripetibilità dell'indebito di € 29.330,55, corrisposto sulla prestazione categoria INVCIV n. 04224601 dal 1.07.2010 al 31.07.2020, comunicatole dall' con nota CP_1 del 12.06.2020 e determinato dalla revoca delle prestazioni legate al reddito, non avendo la beneficiaria dichiarato la percezione di una pensione estera negli anni 2009, 2010, 2011, 2013 e 2018. A fondamento della propria domanda la ricorrente sosteneva che l' CP_1 fosse a conoscenza della propria situazione reddituale sin dal 2007, motivo per il
1 quale invocava, secondo i principi di cui agli artt. 52 L. 88/1989 e 13 comma 1 L. n. 412/1991, l'irripetibilità delle somme controverse. Il Tribunale, disattesa l'eccezione di prescrizione e dato atto della pacifica circostanza dell'omessa dichiarazione, mediante mod. RED, della pensione estera negli anni 2009, 2010, 2011, 2013 e 2018 – dichiarazione che la ricorrente era obbligata ad effettuare anno per anno, non venendo in rilievo, dunque, le dichiarazioni reddituali inoltrate soltanto per alcune annualità - rilevava che l'indebito riscontrato dall' era derivato da comportamento addebitabile alla CP_1 pensionata la quale non aveva neppure adeguatamente dimostrato, come pure era suo onere, “l'insussistenza dell'indebito attraverso la prova positiva del proprio diritto a percepire le originarie prestazioni erogate dall' ”. CP_2
Avverso tale sentenza ha proposto appello con Parte_1 ricorso depositato in data 11.10.2023, chiedendone la riforma. Deduce, anzitutto, che il Tribunale non avrebbe considerato che l era a CP_1 conoscenza dei redditi percepiti dalla stessa sin dal 2007, come emergeva dal documento “Redditi GAPNE” (doc. 19 prodotto dall' ed, in ogni caso, dalle CP_1 dichiarazioni RED degli anni 2012, 2014, 2015 e da quelle, inoltrate nel 2019, relative agli anni 2016 e 2017, nonché dalla domanda di ricostituzione del 2020; avrebbe dunque dovuto escludere il dolo dell'accipiens con conseguente irripetibilità dell'indebito non solo per gli anni in cui le predette dichiarazioni erano state regolarmente inoltrate, ma anche per gli anni in cui le stesse erano state omesse. In secondo luogo, censura la sentenza appellata nella parte in cui aveva ritenuto non contestati i calcoli effettuati dall' nel modello TE08, in merito ai CP_1 quali, invece, la stessa aveva evidenziato: “il reddito annuo coniugale è di € 9.444,00, inferiore a € 11.868,62, pari al doppio dell'assegno sociale. In questo caso, come previsto dell'articolo 3, comma 6, della L. 335/1995, si dovrà operare una rideterminazione dell'importo corrisposto, sottraendo al doppio dell'ammontare annuo dell'assegno sociale il reddito complessivo dei coniugi, e dividendo tale importo per 13 mensilità, discende in favore della ricorrente un assegno mensile di € 186,50 pari ad € 2.424,50 annuo. Nel caso in esame l pretenderebbe di ripetere addirittura per alcuni anni oltre l'importo erogato di € 4.848,74 annuo.” All'udienza del 23/10/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo.
*** L'appello è infondato. In ordine alla sussistenza dell'indebito, l'appellante non contesta la percezione della pensione estera che l' ha computato ai fini del ricalcolo della CP_1 prestazione erogata.
2 Lamenta soltanto, peraltro in modo generico (non comprendendosi a quale anno si riferisca la doglianza), che l' avrebbe calcolato un indebito superiore a CP_1 quello effettivamente dovuto, senza tener conto del fatto che il proprio reddito coniugale non aveva comunque superato il limite di legge, da ciò conseguendo il diritto di percepire la differenza tra detto limite ed il reddito conseguito. La doglianza è infondata apparendo documentato (peraltro proprio dal provvedimento di ricalcolo mod. TE08 del 12.06.2020) che, per gli anni in cui la aveva dichiarato i redditi da pensione estera, l' non aveva Parte_1 CP_1 azzerato la prestazione ma si era limitato a ridurne l'importo, proprio in virtù del principio invocato dall'appellante; ciò si evince, in particolare, per la prestazione erogata nel 2015, laddove l'assegno di € 448,07 mensili, erogato prima della ricostituzione, era stato ridotto a € 364,90 mensili (importo, peraltro, superiore a quello che la stessa appellante deduce come ancora dovuto), dando luogo, per quell'anno, ad un indebito complessivo di € 1.081,21. Similmente l ha operato CP_1 per i ratei erogati nel 2013, anno in cui, in relazione al maggior reddito dichiarato, rappresentato dalla pensione del coniuge, l'assegno era stato determinato in € 360,19 (con conseguente indebito annuo di € 1.067,43). Nessun indebito è stato, poi, calcolato quanto agli anni 2016, 2017 e 2018, nei quali, proprio in forza dei redditi dichiarati, nessuna variazione della prestazione (già rideterminata a monte) si era resa necessaria (v. provvedimento del 12.06.2020). Venendo, invece, agli anni per i quali – pacificamente – è stata del tutto omessa la dichiarazione della pensione estera erogata alla dallo stato Parte_1 tedesco, la prestazione erogata è interamente ripetibile, a norma del citato art. 13 comma 10 bis d.l. n. 78/2010 a norma del quale "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono
3 al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso." A tal proposito occorre premettere che, attesa l'indubbia natura assistenziale della prestazione del cui indebito si tratta, e dunque l'inapplicabilità della speciale disciplina dell'indebito previdenziale, di cui agli artt. 52 L. n. 88/1989 e 13 L. n. 412/1991, la riespansione della generale disciplina dell'art. 2033 c.c., rispetto al regime speciale disegnato per il solo indebito previdenziale dall'art. 52 L. n. 88/1989 e dall'art. 13 L. n. 412/1991, va ricondotta, come affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, nel quadro delle tutele del legittimo affidamento del percipiente, mediante il riconoscimento di un principio unificatore, operante “sia nel settore della previdenza che in quello dell'assistenza obbligatoria, per cui, in luogo della generale regola codicistica di cui all'art. 2033 c.c. di incondizionata ripetibilità dell'indebito, deve escludersi la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (Cass. n. 1446/2008; n. 11921/2015 e molte successive conformi tra cui n. 13223/2020); esso comporta, ha affermato la Corte di legittimità, che “l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio) trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (Cass. n. 28771/2018). Più di recente, ancora, la Suprema Corte, ribadendo il fondamentale principio comunemente affermato nelle pronunce precedenti, secondo cui, ai fini della ripetibilità delle prestazioni assistenziali per superamento dei limiti di reddito, è comunque sempre necessario “il dolo comprovato dell'accipiens”, e ripercorrendo la casistica esaminata nel tempo ha, infine, affermato che “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce” apparendo, in tal caso, evidente CP_1 CP_2
l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso , informato della complessiva situazione CP_2 reddituale;
sicché non può, in simili casi, farsi carico al percipiente di un'omessa
4 comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione (v. Cass. n. 12608/2020 in motivazione). Va dunque prestata piena adesione al principio affermato dalla citata sentenza, secondo cui “allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa” (così, in specie, Cass. n. 12608/2020; Cass. n. 8731/2019). A ciò va aggiunto, poi, che ai sensi dell'art. 13 comma 10 bis del D.L.n. 78/2010, sopra citato, i redditi per i quali non sussiste più alcun obbligo di comunicazione all' sono esclusivamente quelli che risultino “integralmente” CP_1 dichiarati all'Amministrazione finanziaria;
l'obbligo, dunque, permane per quei dati reddituali che, in quanto non integralmente o esaurientemente dichiarati al fisco devono essere dichiarati all' nell'ottica di un dovere di collaborazione CP_1 finalizzato a fornire all' tutti i dati necessari alla commisurazione delle CP_2 prestazioni previdenziali o assistenziali collegate al reddito. Tra questi redditi va certamente annoverata la pensione estera, la cui rappresentazione, ai fini previdenziali, presenta delle peculiarità non apprezzabili nella mera dichiarazione effettuata a fini fiscali, del cui inoltro, peraltro, non v'è agli atti neppure la prova. Ciò posto, non può condividersi l'assunto dell'appellante secondo cui, nel caso di specie, l' sarebbe venuto a conoscenza del reddito da pensione estera CP_1 sin dal 2007 (ciò non desumendosi affatto dal documento “Redditi GAPNE”, che costituisce un riepilogo ex post dei redditi della pensionata) o, comunque, a seguito delle dichiarazioni RED effettuate solo per talune annualità, trattandosi di un obbligo che grava sul pensionato anno per anno, trattandosi di redditi in merito alla cui erogazione (o alle cui variazioni) l' non può essere informato se non dal CP_1 percettore. Ne consegue che all'omessa tempestiva dichiarazione annuale di tale reddito (non conosciuto dall' , che integra condotta sufficiente a delineare la CP_1 sussistenza del dolo, si collega la revoca della prestazione secondo il disposto dell'art. 13 comma 10 bis del D.L. n. 78/2010, citato, non assumendo rilevanza il tardivo ravvedimento rappresentato dalla trasmissione (peraltro su sollecito) nel 2019 dei modelli RED relativi ad anni pregressi, né la dichiarazione reddituale contenuta nell'istanza di ricostituzione presentata nel 2020, all'evidenza inidonea a consentire all' di provvedere tempestivamente al ricalcolo della prestazione. CP_1
La sentenza gravata merita pertanto conferma.
5 Nonostante la soccombenza, l'appellante va esonerata dal pagamento delle spese processuali, stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c., in atti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 1874/2023 pubblicata il 31.07.2023 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Palermo. Nulla sulle spese. Palermo, 23/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NA GR CI AM
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