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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 28/10/2025, n. 2116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2116 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 706/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 706/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza in data 15.10.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
31.12.2001, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. PATRIZIA GRAMEGNA (C.F.: ), giusta procura in C.F._2 atti, elettivamente domiciliato in PO (PZ) alla via Valeriano D'Auria n. 4 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: mutamento di sesso;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I (d'ora in avanti identificato al femminile), celibe e Parte_1 senza figli, ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la seguente pronuncia:
1 N. R.G. 706/2025
«1) Disporre la rettificazione del nome del ricorrente da “ ” ( ) a Pt_1 Parte_1
" " nei registri dello stato civile ai sensi dell'art. 1 Legge del 14/04/1982 - N. Per_1
164;
2) Rettificare altresì il genere anagrafico del ricorrente da "genere maschile" a
"genere femminile" nei suddetti registri;
3) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PO di provvedere alla rettificazione nei termini di legge;
4) Autorizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico».
A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto:
1. di essere affetta da disforia di genere «come da certificazione medica rilasciata dalla ASL di Bari Dott che così affermava (certificazione Persona_2 del 5.12.2024) "stato ansioso-depressivo reattivo (F 41.2 ICD 10) in soggetto con disforia di genere (F64 ICD 10)"»;
2. di aver da tempo iniziato ad atteggiarsi e a vivere come una donna, «avendo intrapreso un percorso di transizione di natura psicologica e medica volto ad allineare il proprio aspetto fisico e il proprio stato psicologico al genere percepito, come risultava dai referti medici che si producevano a firma dell'endocrinologo dott. del 19.12.2023, 25.03.2024, Persona_3
4.07.2024, 29.07.2024, 14.10.2024, nonché dalla relazione a firma della psicologa psicoterapista del 19.12.2023 che pure si Persona_4 produceva»;
3. che era necessario sottoporsi all'intervento chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali maschili a quelli femminili, con contestuale rettificazione degli atti dello stato civile, «per tutelare il diritto del ricorrente alla sua effettiva identità di genere per evitare situazioni discriminatorie o di disagio sociale derivanti dalla discordanza tra i dati anagrafici e l'identità di genere vissuta e allo stato ormai manifesta».
II È stata curata la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero il 13.3.2025, come risulta dall'annotazione presente nello storico del fascicolo telematico.
2 N. R.G. 706/2025
All'udienza del 21.5.2025 è stata sentita la ricorrente, la quale ha ribadito quanto già riportato nell'atto introduttivo, reiterando -altresì- la domanda formulata. In particolare, ha rappresentato di aver intrapreso le necessarie cure ormonali nel mese di dicembre 2023 e di voler ottenere l'autorizzazione all'intervento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali e la rettifica dei dati anagrafici. Sicché, è stata fissata l'udienza del 15.10.2025, onerando la difesa di parte ricorrente di depositare relazione proveniente da struttura pubblica sanitaria attestante la diagnosi di disforia di genere e il percorso psicologico ed endocrinologico effettuato.
All'udienza da ultimo indicata, la quale è stata celebrata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., esaminata la documentazione sanitaria depositata da parte ricorrente in data
22.5.2025 e 14.10.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
III In punto di diritto, è necessario esporre che in materia di rettificazione dell'attribuzione di sesso il referente normativo è l'art. 1 della Legge n. 164/1982, il quale recita: «La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali».
In passato, circa l'interpretazione e il significato da attribuire alla previsione in esame, sono emersi due distinti orientamenti.
Il primo sosteneva che la norma avrebbe postulato, quale necessaria condizione per l'accoglimento della domanda di rettificazione di sesso, la previa sottoposizione dell'istante all'intervento chirurgico volto ad adeguare i profili anatomici (primari e secondari) propri dell'appartenenza ad un genere sessuale all'identità sessuale percepita dal soggetto. Tale impostazione si fondava su un'interpretazione restrittiva della locuzione «intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali» adottata dal legislatore nel citato art. 1 della Legge n. 164/1982, in virtù della quale ci sarebbe stata la necessità da parte del ricorrente di sottoporsi a trattamento medico-chirurgico.
Il secondo orientamento, invece, riteneva che l'intervento sanitario (medico- chirurgico) non fosse presupposto indefettibile per l'accoglimento della domanda di rettificazione di sesso, rappresentando solo una delle diverse espressioni del percorso di tramutamento di sesso. Talché, il ricorrente avrebbe avuto la possibilità, nel percorso per la propria affermazione sessuale, di conformare il suo aspetto fisico all'identità
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sessuale percepita senza ricorrere necessariamente al trattamento medico-chirurgico.
Ne conseguiva che la domanda di rettificazione del sesso era suscettibile di accoglimento anche in assenza del trattamento medico-chirurgico, potendo il giudice circoscrivere il proprio apprezzamento al sentire dell'interessato, alle sue abitudini di vita e ai suoi comportamenti.
Questo secondo orientamento ha poi trovato conferma nel dettato dell'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/2011, secondo il quale: «Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico- chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento
è regolato dai commi 1, 2 e 3». Invero, la menzionata norma, che è racchiusa all'interno di una disposizione che disciplina gli aspetti processuali delle controversie in materia di rettificazione del sesso, stabilisce che il tribunale autorizza il trattamento medico chirurgico solo quando necessario, lasciando intendere che possano esserci casi in cui non si ravvisi l'esigenza di ricorrere all'intervento medico-chirurgico.
Il secondo degli orientamenti esposti è stato poi fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che, per ottenere la rettificazione degli atti di Stato civile in conformità alla vera identità sessuale dell'interessato, non occorre più che sia attuato un prioritario intervento medico chirurgico o psicologico che modifichi i caratteri sessuali primari (cfr. Cass. civ., sez. I, sent., 20.7.2015, n. 15138).
Infine, l'opzione ermeneutica di cui al secondo orientamento rappresentato ha ricevuto l'avallo della Corte Costituzionale mediante la sentenza n. 221/2015. La
Consulta ha ritenuto l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, Legge n. 164/1982, sostenendo che la detta disposizione «costituisce
l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona
(art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU).
Come rilevato, infatti, da questa Corte nella sentenza n. 161 del 1985, la legge
n. 164 del 1982 accoglie «un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero “naturalmente” evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-
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chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale. Presupposto della normativa impugnata è, dunque, la concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato
o ricercato l'equilibrio, privilegiando ‒ poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa ‒ il o i fattori dominanti […]. La legge n. 164 del 1982 si colloca, dunque, nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale».
Tale portata generale e fortemente innovativa dell'intervento legislativo in esame emerge anche dalla formulazione letterale dell'art. 1, oggetto di censura, il quale stabilisce i presupposti per la rettificazione anagrafica del sesso, individuandoli nelle «intervenute modificazioni dei […] caratteri sessuali». Viene, quindi, lasciato all'interprete il compito di definire il perimetro di tali modificazioni e, per quanto qui rileva, delle modalità attraverso le quali reinterpretata alla luce dei diritti della persona ‒ ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia − la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare
l'adeguamento dei caratteri sessuali.
È questa la strada già indicata nella sentenza n. 161 del 1985, laddove si afferma che la disposizione in esame «riguarda tutte le ipotesi di rettificazione giudiziale dell'attribuzione di sesso, in quanto accertato diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali dell'interessato, senza, peraltro, che il disposto in esame prenda in considerazione il modo in cui le modificazioni medesime si sono verificate, se naturalmente ovvero a seguito di intervento medico-chirurgico».
L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che − in coerenza con supremi valori costituzionali − rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il
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proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere.
L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive».
La legge, secondo la Corte Costituzionale, avrebbe fatto proprio un concetto di identità sessuale che conferisce rilievo anche agli elementi di carattere psicologico e sociale e non solo agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita o naturalmente evolutisi. Sicché la formula letterale adoperata dal legislatore all'art. 1 della Legge n. 164/1982, che fa generico riferimento alle «intervenute modificazioni dei caratteri sessuali» dell'istante, risulta coerente con le premesse interpretative tracciate dalla Consulta.
Infatti, l'assenza di un riferimento specifico testuale alle modalità attraverso le quali si realizza la modificazione dei caratteri sessuali porta ad escludere la necessità del trattamento chirurgico ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica. Il trattamento sanitario costituisce solo una delle possibili tecniche per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali, ma non è condizione imprescindibile all'accoglimento della domanda.
La Corte Costituzionale ha chiarito che l'ordinamento rimetta al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico o di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere.
Ne consegue che spetta al giudice il compito di accertare le modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e il suo carattere definitivo, laddove il trattamento chirurgico si pone come una mera eventualità che può fungere da ausilio al fine di garantire -attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza- il conseguimento di un pieno benessere fisico e psichico una persona.
Quanto sinora detto è stato rafforzato dalla pronuncia della Corte Costituzionale
n. 143/2024, con la quale è stata dichiarata «l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione
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dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno
2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso».
Nella sentenza sopra citata la Consulta ha evidenziato:
«La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge
n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso.
Pur non avendo eguali nel panorama comparatistico, che evidenzia semmai una progressiva focalizzazione sull'autodeterminazione individuale, e pur non essendo priva di tratti paternalistici, rispetto a persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi, questa prescrizione normativa non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici.
6.2.1.– Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della
Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015.
Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015).
La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata».
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Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione.
6.2.2.– Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui
l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa (tra molte, da ultimo,
Tribunale ordinario di Padova, sezione prima civile, sentenza 17 giugno 2024, e
Tribunale ordinario di Torino, sezione settima civile, sentenza 27 marzo 2024).
[…] Anche in tal caso, quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona,
l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non
è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis».
Ordunque, per effetto delle sentenze della Corte di Cassazione e della Corte
Costituzionale sopra menzionate, nella materia di interesse si sono delineati i seguenti criteri direttivi:
1) per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso è necessario (e sufficiente) che l'organo giudicante accerti la presenza di una modificazione dei caratteri sessuali e che, senza necessariamente tradursi nell'ipotesi più radicale dell'adeguamento tramite trattamento chirurgico, vi sia stato un percorso individuale irreversibile di transizione effettuato da parte dell'interessato (per esempio mediante il compimento di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, effettuato tramite trattamenti ormonali e sostegno psicologico comportamentale);
2) il trattamento chirurgico, sebbene non necessario ai fini della rettifica del prenome e del genere, costituisce una delle possibili tecniche, ma non la sola, per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali. La scelta dell'accesso al trattamento chirurgico è rimessa dall'ordinamento al singolo, il quale potrà percorrere il proprio cammino di
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transizione secondo le forme che meglio consentano l'espressione della sua persona, sempre con l'assistenza di medici e specialisti ovvero comunque accedendo a percorsi psicologici nonché a quelli incidenti sugli elementi fisici e comportamentali che concorrono a comporre l'identità di genere;
3) potendo il percorso di transizione compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico comportamentale, ossia senza intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari, la indistinta prescrizione dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza, poiché in taluni casi l'intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione e non già prima di essa;
4) l'autorizzazione prevista dalla disposizione censurata trova -dunque- ancora giustificazione qualora la stessa sia preventiva ovvero funzionale alla stessa sentenza di rettificazione, potendo il trattamento sanitario costituire -a scelta dell'interessato- una delle possibili tecniche ai fini dell'adeguamento dei caratteri sessuali;
5) l'autorizzazione mostra, invece, di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, con conseguente non conformità della stessa -in tali ipotesi- alla ratio legis;
6) l'organo giudicante non dovrà più autorizzare l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali poiché non propedeutico alla pronuncia di rettificazione. Tuttavia, se l'istante -ai fini di un maggior benessere psicofisico- volesse anche sottoporsi all'intervento, potrà farlo autonomamente in virtù del principio di autodeterminazione, senza preventiva autorizzazione giudiziale, in quanto non solo - nei detti casi- non più necessaria, ma anzi -alla luce dei principi espressi dalla Corte
Costituzionale- in contrasto con la stessa ratio legis.
IV Orbene, nel caso di specie dall'esame della relazione psicologica del 6.10.2025
a firma del Dirigente psicologo-psicoterapeuta dott. dell'A.S.L. di Persona_2
Bari, quale relazione aggiornata presente agli atti di causa, emerge che la ricorrente
«presenta stato ansioso-depressivo reattivo (F 41.2 ICD 10) in soggetto con disforia di genere (F64 ICD 10)» e si legge: «È vitale che il paziente si sperimenti nella sua vita reale con il sesso a cui sente di appartenere, partendo da un riconoscimento identitario formale che non può che garantire allo stesso uno stile di vita stabile e
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duraturo anche nel tessere relazioni lavorative. Alla luce della documentazione esibita, del colloquio anamnestico e dell'esame obiettivo, non si rilevano controindicazioni psicologiche alla prosecuzione del percorso di affermazione di genere».
Dall'analisi dei referti di visita endocrinologica a firma dell'endocrinologo dott.
emerge che a partire dal mese di dicembre del 2023 la ricorrente ha Persona_3 intrapreso la specifica terapia ormonale ad azione femminilizzante presso il
Poliambulatorio di Medicina Specialistica “Smartmedica” in ME (PZ), la quale è ancora in atto presso l'U.O. Universitaria di Endocrinologia dell'A.O.U. di Foggia (cfr. relazione endocrinologica del 30.9.2025 a firma della Direttrice prof.ssa Persona_5 la quale attesta il graduale raggiungimento degli obiettivi di affermazione di genere auspicati e l'inesistenza di evidenza di incompatibilità della ricorrente con la terapia ormonale alla quale si sottopone).
In sede di audizione la ricorrente ha dichiarato: “A settembre 2023 ho iniziato un percorso di transizione poiché non mi sentivo più a mio agio con il mio corpo. Ho avvertito il mio disagio a stare in un corpo che non mi rappresentava sin dall'infanzia, all'incirca sin da quando avevo 10 anni, ma per tanto tempo non ho accettato la cosa, poi ho compreso che accettandola mi sentivo meglio. Prima di iniziare il percorso di transizione in famiglia, a scuola, in società, mi chiamavano tutti con il mio nome maschile , solo nei giochi io prediligevo ruoli femminili e usavo mutare il mio Pt_1 nome rendendolo femminile. A scuola gli altri percepivano il mio disagio ed io sono stata sempre insicura di relazionarmi perché non ero sicura del mio corpo. La cosa non è stata facile. A casa io ho dichiarato il mio essere nell'agosto 2023, ed è andato tutto bene perché in famiglia c'è stato un atteggiamento aperto. Da settembre 2023 mi sono fatta seguire da una psicologa, la dott.ssa di Rionero in Persona_4
Vulture, che mi segue tuttora. Poi ho intrapreso il percorso con lo specialista in endocrinologia e poi mi è stato dato il trattamento farmacologico. Da dicembre 2023 io prendo l'agente bloccante per il testosterone mentre da marzo 2024 prendo anche gli ormoni. Non ho avuto alcun problema in relazione alla terapia farmacologica. Io vorrei chiamarmi perché semplicemente è un nome che mi è sempre piaciuto ed Per_1 anche perché sono stata aiutata da talune persone a capire che dovevo intraprendere il percorso di transizione”.
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Ciò premesso, in applicazione dei criteri direttivi sopra esposti, il Collegio ritiene che nulla osti all'accoglimento della domanda di autorizzazione al cambiamento di sesso ex Legge n. 164/1982, al fine di poter ottenere i caratteri sessuali femminili, secondo la naturale tendenza e volontà della ricorrente. Si ritiene che -ai sensi dell'art. 31, comma 5, d.lgs. n.150/2011- possa essere disposta la rettificazione dell'atto di nascita, nel senso di sostituire l'indicazione del sesso da “maschile” a “femminile”, nonché di sostituire il prenome da ” a “ , secondo la volontà espressa Pt_1 Per_1 dalla ricorrente all'udienza del 21.5.2025, mandando all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di PO (PZ) per quanto di competenza.
Tanto alla luce del percorso psicologico seguito dalla ricorrente, dalla terapia ormonale a cui la stessa si è sottoposta da più di due anni, dallo stile di vita assunto e dalla rappresentazione della sua persona fornita alla comunità sociale, nonché dalla consapevolezza circa la sua identità di genere ormai pienamente raggiunta e avvertita sin da quand'era bambina.
Avuto riguardo all'autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento medico-chirurgico (se necessario per il completo benessere psico-fisico della ricorrente), si ritiene che su tale domanda vada dichiarato il non luogo a provvedere, nel senso che nella specie non occorre la chiesta autorizzazione affinché la ricorrente possa sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici necessari. Infatti, nel caso concreto, in virtù delle considerazioni svolte, può ritenersi che il percorso di transizione di genere intrapreso dalla ricorrente, sia sotto il profilo fisico che psicologico e comportamentale, sia giunto in una fase sufficientemente avanzata, tale da giustificare l'accoglimento della domanda ossia l'emissione della sentenza di rettificazione di sesso, senza la necessità dell'autorizzazione per il trattamento medico chirurgico così come chiarito dalla Consulta nella sentenza n. 143/2024.
Discende, quale logica conseguenza della (parziale) dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/2011, che qualora ai fini di un maggiore benessere psico-fisico la ricorrente vorrà sottoporsi anche all'intervento, potrà farlo in autonomia, secondo il principio di autodeterminazione e senza -dunque la preventiva autorizzazione giudiziaria.
Considerata la natura del presente giudizio, le spese di lite si dichiarano irripetibili.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 706 iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno 2025, con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dispone che l'Ufficiale di Stato civile del Comune di PO (PZ) proceda alla rettifica dell'atto di nascita di (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...], nel senso di sostituire l'indicazione del sesso da
“maschile” a “femminile” e di sostituire il prenome da ” a (atto di Pt_1 Per_1 nascita n. 1 del 3.1.2002, P. I, S. A);
2) dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda della ricorrente volta a eseguire il trattamento medico-chirurgico al fine di adeguare i suoi caratteri sessuali maschili alla sua identità psico-sessuale femminile, trattamento al quale la ricorrente potrà sottoporsi liberamente secondo il principio di autodeterminazione senza la preventiva autorizzazione giudiziale;
3) manda all'Ufficiale di Stato civile del Comune di PO (PZ) per quanto di competenza, al quale ordina che venga trasmessa la presente sentenza in copia autentica;
4) dispone l'apposizione dell'annotazione di cui all'art. 52, comma 3, d.lgs. 196/2003;
5) dichiara le spese di lite irripetibili.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 27.10.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 706/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza in data 15.10.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
31.12.2001, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. PATRIZIA GRAMEGNA (C.F.: ), giusta procura in C.F._2 atti, elettivamente domiciliato in PO (PZ) alla via Valeriano D'Auria n. 4 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: mutamento di sesso;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I (d'ora in avanti identificato al femminile), celibe e Parte_1 senza figli, ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la seguente pronuncia:
1 N. R.G. 706/2025
«1) Disporre la rettificazione del nome del ricorrente da “ ” ( ) a Pt_1 Parte_1
" " nei registri dello stato civile ai sensi dell'art. 1 Legge del 14/04/1982 - N. Per_1
164;
2) Rettificare altresì il genere anagrafico del ricorrente da "genere maschile" a
"genere femminile" nei suddetti registri;
3) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PO di provvedere alla rettificazione nei termini di legge;
4) Autorizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico».
A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto:
1. di essere affetta da disforia di genere «come da certificazione medica rilasciata dalla ASL di Bari Dott che così affermava (certificazione Persona_2 del 5.12.2024) "stato ansioso-depressivo reattivo (F 41.2 ICD 10) in soggetto con disforia di genere (F64 ICD 10)"»;
2. di aver da tempo iniziato ad atteggiarsi e a vivere come una donna, «avendo intrapreso un percorso di transizione di natura psicologica e medica volto ad allineare il proprio aspetto fisico e il proprio stato psicologico al genere percepito, come risultava dai referti medici che si producevano a firma dell'endocrinologo dott. del 19.12.2023, 25.03.2024, Persona_3
4.07.2024, 29.07.2024, 14.10.2024, nonché dalla relazione a firma della psicologa psicoterapista del 19.12.2023 che pure si Persona_4 produceva»;
3. che era necessario sottoporsi all'intervento chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali maschili a quelli femminili, con contestuale rettificazione degli atti dello stato civile, «per tutelare il diritto del ricorrente alla sua effettiva identità di genere per evitare situazioni discriminatorie o di disagio sociale derivanti dalla discordanza tra i dati anagrafici e l'identità di genere vissuta e allo stato ormai manifesta».
II È stata curata la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero il 13.3.2025, come risulta dall'annotazione presente nello storico del fascicolo telematico.
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All'udienza del 21.5.2025 è stata sentita la ricorrente, la quale ha ribadito quanto già riportato nell'atto introduttivo, reiterando -altresì- la domanda formulata. In particolare, ha rappresentato di aver intrapreso le necessarie cure ormonali nel mese di dicembre 2023 e di voler ottenere l'autorizzazione all'intervento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali e la rettifica dei dati anagrafici. Sicché, è stata fissata l'udienza del 15.10.2025, onerando la difesa di parte ricorrente di depositare relazione proveniente da struttura pubblica sanitaria attestante la diagnosi di disforia di genere e il percorso psicologico ed endocrinologico effettuato.
All'udienza da ultimo indicata, la quale è stata celebrata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., esaminata la documentazione sanitaria depositata da parte ricorrente in data
22.5.2025 e 14.10.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
III In punto di diritto, è necessario esporre che in materia di rettificazione dell'attribuzione di sesso il referente normativo è l'art. 1 della Legge n. 164/1982, il quale recita: «La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali».
In passato, circa l'interpretazione e il significato da attribuire alla previsione in esame, sono emersi due distinti orientamenti.
Il primo sosteneva che la norma avrebbe postulato, quale necessaria condizione per l'accoglimento della domanda di rettificazione di sesso, la previa sottoposizione dell'istante all'intervento chirurgico volto ad adeguare i profili anatomici (primari e secondari) propri dell'appartenenza ad un genere sessuale all'identità sessuale percepita dal soggetto. Tale impostazione si fondava su un'interpretazione restrittiva della locuzione «intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali» adottata dal legislatore nel citato art. 1 della Legge n. 164/1982, in virtù della quale ci sarebbe stata la necessità da parte del ricorrente di sottoporsi a trattamento medico-chirurgico.
Il secondo orientamento, invece, riteneva che l'intervento sanitario (medico- chirurgico) non fosse presupposto indefettibile per l'accoglimento della domanda di rettificazione di sesso, rappresentando solo una delle diverse espressioni del percorso di tramutamento di sesso. Talché, il ricorrente avrebbe avuto la possibilità, nel percorso per la propria affermazione sessuale, di conformare il suo aspetto fisico all'identità
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sessuale percepita senza ricorrere necessariamente al trattamento medico-chirurgico.
Ne conseguiva che la domanda di rettificazione del sesso era suscettibile di accoglimento anche in assenza del trattamento medico-chirurgico, potendo il giudice circoscrivere il proprio apprezzamento al sentire dell'interessato, alle sue abitudini di vita e ai suoi comportamenti.
Questo secondo orientamento ha poi trovato conferma nel dettato dell'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/2011, secondo il quale: «Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico- chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento
è regolato dai commi 1, 2 e 3». Invero, la menzionata norma, che è racchiusa all'interno di una disposizione che disciplina gli aspetti processuali delle controversie in materia di rettificazione del sesso, stabilisce che il tribunale autorizza il trattamento medico chirurgico solo quando necessario, lasciando intendere che possano esserci casi in cui non si ravvisi l'esigenza di ricorrere all'intervento medico-chirurgico.
Il secondo degli orientamenti esposti è stato poi fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che, per ottenere la rettificazione degli atti di Stato civile in conformità alla vera identità sessuale dell'interessato, non occorre più che sia attuato un prioritario intervento medico chirurgico o psicologico che modifichi i caratteri sessuali primari (cfr. Cass. civ., sez. I, sent., 20.7.2015, n. 15138).
Infine, l'opzione ermeneutica di cui al secondo orientamento rappresentato ha ricevuto l'avallo della Corte Costituzionale mediante la sentenza n. 221/2015. La
Consulta ha ritenuto l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, Legge n. 164/1982, sostenendo che la detta disposizione «costituisce
l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona
(art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU).
Come rilevato, infatti, da questa Corte nella sentenza n. 161 del 1985, la legge
n. 164 del 1982 accoglie «un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero “naturalmente” evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-
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chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale. Presupposto della normativa impugnata è, dunque, la concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato
o ricercato l'equilibrio, privilegiando ‒ poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa ‒ il o i fattori dominanti […]. La legge n. 164 del 1982 si colloca, dunque, nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale».
Tale portata generale e fortemente innovativa dell'intervento legislativo in esame emerge anche dalla formulazione letterale dell'art. 1, oggetto di censura, il quale stabilisce i presupposti per la rettificazione anagrafica del sesso, individuandoli nelle «intervenute modificazioni dei […] caratteri sessuali». Viene, quindi, lasciato all'interprete il compito di definire il perimetro di tali modificazioni e, per quanto qui rileva, delle modalità attraverso le quali reinterpretata alla luce dei diritti della persona ‒ ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia − la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare
l'adeguamento dei caratteri sessuali.
È questa la strada già indicata nella sentenza n. 161 del 1985, laddove si afferma che la disposizione in esame «riguarda tutte le ipotesi di rettificazione giudiziale dell'attribuzione di sesso, in quanto accertato diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali dell'interessato, senza, peraltro, che il disposto in esame prenda in considerazione il modo in cui le modificazioni medesime si sono verificate, se naturalmente ovvero a seguito di intervento medico-chirurgico».
L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che − in coerenza con supremi valori costituzionali − rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il
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proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere.
L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive».
La legge, secondo la Corte Costituzionale, avrebbe fatto proprio un concetto di identità sessuale che conferisce rilievo anche agli elementi di carattere psicologico e sociale e non solo agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita o naturalmente evolutisi. Sicché la formula letterale adoperata dal legislatore all'art. 1 della Legge n. 164/1982, che fa generico riferimento alle «intervenute modificazioni dei caratteri sessuali» dell'istante, risulta coerente con le premesse interpretative tracciate dalla Consulta.
Infatti, l'assenza di un riferimento specifico testuale alle modalità attraverso le quali si realizza la modificazione dei caratteri sessuali porta ad escludere la necessità del trattamento chirurgico ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica. Il trattamento sanitario costituisce solo una delle possibili tecniche per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali, ma non è condizione imprescindibile all'accoglimento della domanda.
La Corte Costituzionale ha chiarito che l'ordinamento rimetta al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico o di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere.
Ne consegue che spetta al giudice il compito di accertare le modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e il suo carattere definitivo, laddove il trattamento chirurgico si pone come una mera eventualità che può fungere da ausilio al fine di garantire -attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza- il conseguimento di un pieno benessere fisico e psichico una persona.
Quanto sinora detto è stato rafforzato dalla pronuncia della Corte Costituzionale
n. 143/2024, con la quale è stata dichiarata «l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione
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dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno
2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso».
Nella sentenza sopra citata la Consulta ha evidenziato:
«La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge
n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso.
Pur non avendo eguali nel panorama comparatistico, che evidenzia semmai una progressiva focalizzazione sull'autodeterminazione individuale, e pur non essendo priva di tratti paternalistici, rispetto a persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi, questa prescrizione normativa non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici.
6.2.1.– Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della
Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015.
Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015).
La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata».
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Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione.
6.2.2.– Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui
l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa (tra molte, da ultimo,
Tribunale ordinario di Padova, sezione prima civile, sentenza 17 giugno 2024, e
Tribunale ordinario di Torino, sezione settima civile, sentenza 27 marzo 2024).
[…] Anche in tal caso, quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona,
l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non
è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis».
Ordunque, per effetto delle sentenze della Corte di Cassazione e della Corte
Costituzionale sopra menzionate, nella materia di interesse si sono delineati i seguenti criteri direttivi:
1) per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso è necessario (e sufficiente) che l'organo giudicante accerti la presenza di una modificazione dei caratteri sessuali e che, senza necessariamente tradursi nell'ipotesi più radicale dell'adeguamento tramite trattamento chirurgico, vi sia stato un percorso individuale irreversibile di transizione effettuato da parte dell'interessato (per esempio mediante il compimento di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, effettuato tramite trattamenti ormonali e sostegno psicologico comportamentale);
2) il trattamento chirurgico, sebbene non necessario ai fini della rettifica del prenome e del genere, costituisce una delle possibili tecniche, ma non la sola, per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali. La scelta dell'accesso al trattamento chirurgico è rimessa dall'ordinamento al singolo, il quale potrà percorrere il proprio cammino di
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transizione secondo le forme che meglio consentano l'espressione della sua persona, sempre con l'assistenza di medici e specialisti ovvero comunque accedendo a percorsi psicologici nonché a quelli incidenti sugli elementi fisici e comportamentali che concorrono a comporre l'identità di genere;
3) potendo il percorso di transizione compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico comportamentale, ossia senza intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari, la indistinta prescrizione dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza, poiché in taluni casi l'intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione e non già prima di essa;
4) l'autorizzazione prevista dalla disposizione censurata trova -dunque- ancora giustificazione qualora la stessa sia preventiva ovvero funzionale alla stessa sentenza di rettificazione, potendo il trattamento sanitario costituire -a scelta dell'interessato- una delle possibili tecniche ai fini dell'adeguamento dei caratteri sessuali;
5) l'autorizzazione mostra, invece, di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, con conseguente non conformità della stessa -in tali ipotesi- alla ratio legis;
6) l'organo giudicante non dovrà più autorizzare l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali poiché non propedeutico alla pronuncia di rettificazione. Tuttavia, se l'istante -ai fini di un maggior benessere psicofisico- volesse anche sottoporsi all'intervento, potrà farlo autonomamente in virtù del principio di autodeterminazione, senza preventiva autorizzazione giudiziale, in quanto non solo - nei detti casi- non più necessaria, ma anzi -alla luce dei principi espressi dalla Corte
Costituzionale- in contrasto con la stessa ratio legis.
IV Orbene, nel caso di specie dall'esame della relazione psicologica del 6.10.2025
a firma del Dirigente psicologo-psicoterapeuta dott. dell'A.S.L. di Persona_2
Bari, quale relazione aggiornata presente agli atti di causa, emerge che la ricorrente
«presenta stato ansioso-depressivo reattivo (F 41.2 ICD 10) in soggetto con disforia di genere (F64 ICD 10)» e si legge: «È vitale che il paziente si sperimenti nella sua vita reale con il sesso a cui sente di appartenere, partendo da un riconoscimento identitario formale che non può che garantire allo stesso uno stile di vita stabile e
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duraturo anche nel tessere relazioni lavorative. Alla luce della documentazione esibita, del colloquio anamnestico e dell'esame obiettivo, non si rilevano controindicazioni psicologiche alla prosecuzione del percorso di affermazione di genere».
Dall'analisi dei referti di visita endocrinologica a firma dell'endocrinologo dott.
emerge che a partire dal mese di dicembre del 2023 la ricorrente ha Persona_3 intrapreso la specifica terapia ormonale ad azione femminilizzante presso il
Poliambulatorio di Medicina Specialistica “Smartmedica” in ME (PZ), la quale è ancora in atto presso l'U.O. Universitaria di Endocrinologia dell'A.O.U. di Foggia (cfr. relazione endocrinologica del 30.9.2025 a firma della Direttrice prof.ssa Persona_5 la quale attesta il graduale raggiungimento degli obiettivi di affermazione di genere auspicati e l'inesistenza di evidenza di incompatibilità della ricorrente con la terapia ormonale alla quale si sottopone).
In sede di audizione la ricorrente ha dichiarato: “A settembre 2023 ho iniziato un percorso di transizione poiché non mi sentivo più a mio agio con il mio corpo. Ho avvertito il mio disagio a stare in un corpo che non mi rappresentava sin dall'infanzia, all'incirca sin da quando avevo 10 anni, ma per tanto tempo non ho accettato la cosa, poi ho compreso che accettandola mi sentivo meglio. Prima di iniziare il percorso di transizione in famiglia, a scuola, in società, mi chiamavano tutti con il mio nome maschile , solo nei giochi io prediligevo ruoli femminili e usavo mutare il mio Pt_1 nome rendendolo femminile. A scuola gli altri percepivano il mio disagio ed io sono stata sempre insicura di relazionarmi perché non ero sicura del mio corpo. La cosa non è stata facile. A casa io ho dichiarato il mio essere nell'agosto 2023, ed è andato tutto bene perché in famiglia c'è stato un atteggiamento aperto. Da settembre 2023 mi sono fatta seguire da una psicologa, la dott.ssa di Rionero in Persona_4
Vulture, che mi segue tuttora. Poi ho intrapreso il percorso con lo specialista in endocrinologia e poi mi è stato dato il trattamento farmacologico. Da dicembre 2023 io prendo l'agente bloccante per il testosterone mentre da marzo 2024 prendo anche gli ormoni. Non ho avuto alcun problema in relazione alla terapia farmacologica. Io vorrei chiamarmi perché semplicemente è un nome che mi è sempre piaciuto ed Per_1 anche perché sono stata aiutata da talune persone a capire che dovevo intraprendere il percorso di transizione”.
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Ciò premesso, in applicazione dei criteri direttivi sopra esposti, il Collegio ritiene che nulla osti all'accoglimento della domanda di autorizzazione al cambiamento di sesso ex Legge n. 164/1982, al fine di poter ottenere i caratteri sessuali femminili, secondo la naturale tendenza e volontà della ricorrente. Si ritiene che -ai sensi dell'art. 31, comma 5, d.lgs. n.150/2011- possa essere disposta la rettificazione dell'atto di nascita, nel senso di sostituire l'indicazione del sesso da “maschile” a “femminile”, nonché di sostituire il prenome da ” a “ , secondo la volontà espressa Pt_1 Per_1 dalla ricorrente all'udienza del 21.5.2025, mandando all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di PO (PZ) per quanto di competenza.
Tanto alla luce del percorso psicologico seguito dalla ricorrente, dalla terapia ormonale a cui la stessa si è sottoposta da più di due anni, dallo stile di vita assunto e dalla rappresentazione della sua persona fornita alla comunità sociale, nonché dalla consapevolezza circa la sua identità di genere ormai pienamente raggiunta e avvertita sin da quand'era bambina.
Avuto riguardo all'autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento medico-chirurgico (se necessario per il completo benessere psico-fisico della ricorrente), si ritiene che su tale domanda vada dichiarato il non luogo a provvedere, nel senso che nella specie non occorre la chiesta autorizzazione affinché la ricorrente possa sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici necessari. Infatti, nel caso concreto, in virtù delle considerazioni svolte, può ritenersi che il percorso di transizione di genere intrapreso dalla ricorrente, sia sotto il profilo fisico che psicologico e comportamentale, sia giunto in una fase sufficientemente avanzata, tale da giustificare l'accoglimento della domanda ossia l'emissione della sentenza di rettificazione di sesso, senza la necessità dell'autorizzazione per il trattamento medico chirurgico così come chiarito dalla Consulta nella sentenza n. 143/2024.
Discende, quale logica conseguenza della (parziale) dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/2011, che qualora ai fini di un maggiore benessere psico-fisico la ricorrente vorrà sottoporsi anche all'intervento, potrà farlo in autonomia, secondo il principio di autodeterminazione e senza -dunque la preventiva autorizzazione giudiziaria.
Considerata la natura del presente giudizio, le spese di lite si dichiarano irripetibili.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 706 iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno 2025, con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dispone che l'Ufficiale di Stato civile del Comune di PO (PZ) proceda alla rettifica dell'atto di nascita di (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...], nel senso di sostituire l'indicazione del sesso da
“maschile” a “femminile” e di sostituire il prenome da ” a (atto di Pt_1 Per_1 nascita n. 1 del 3.1.2002, P. I, S. A);
2) dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda della ricorrente volta a eseguire il trattamento medico-chirurgico al fine di adeguare i suoi caratteri sessuali maschili alla sua identità psico-sessuale femminile, trattamento al quale la ricorrente potrà sottoporsi liberamente secondo il principio di autodeterminazione senza la preventiva autorizzazione giudiziale;
3) manda all'Ufficiale di Stato civile del Comune di PO (PZ) per quanto di competenza, al quale ordina che venga trasmessa la presente sentenza in copia autentica;
4) dispone l'apposizione dell'annotazione di cui all'art. 52, comma 3, d.lgs. 196/2003;
5) dichiara le spese di lite irripetibili.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 27.10.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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