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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/03/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. n° 8160/2022
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 13 marzo 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Stefano RUSSO - Ricorrente - contro
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dall'avv. Nadia PEREGO
- Convenuto –
OGGETTO: “INDEBITO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 27 ottobre 2022 ha chiesto Parte_1 dichiararsi da lei non dovuta la restituzione della complessiva somma di
€.5.312,76 richiestale dall' - con nota del 28 marzo 2022 – con CP_1 riferimento alla pensione cat. AS n° 04033081 già in godimento al de cuius
[...]
(di cui ella è erede) ed al periodo da giugno 2003 a novembre Persona_1
2005: in particolare, parte ricorrente deduceva che la pretesa era immotivata e non poteva riguardare periodi antecedenti al suddetto provvedimento e comunque eccepiva la prescrizione decennale.
Si costituiva l' e chiedeva rigettarsi il ricorso, rilevando che il decorso CP_1 del termine prescrizionale sarebbe stato tempestivamente interrotto.
La causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente
1
Sentenza R.G. n° 8160/22 depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
******************
Il ricorso è fondato e, conseguentemente, deve essere accolto, essendo in particolare accoglibile l'eccezione di prescrizione (decennale) formulata da parte ricorrente.
Occorre ovviamente osservare che “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” (art. 2935 cod. civ.), dovendosi evidenziare che, quanto alle fattispecie di indebito, rileva come dies a quo il giorno del pagamento (e tanto anche nel caso addirittura di nullità per impossibilità giuridica originaria: cfr. CASS. SEZ. III, 19 APRILE 2016 N° 7749) e dovendosi altresì ritenere che: “L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra
l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (sic CASS. LAV. 26 MAGGIO 2015 N° 10828).
Deve poi opinarsi che “la causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8 cod. civ. ricorre quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione, consistente in una condotta ingannatrice e fraudolenta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, non una mera difficoltà di accertamento del credito” (sic CASS. LAV. 5 DICEMBRE
2005 N° 26355, cui adde CASS. LAV. 13 OTTOBRE 2014 N° 21567), con la conseguenza che “tale criterio non impone, in altri termini, di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del 2
Sentenza R.G. n° 8160/22 debitore, ma richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli” (CASS. LAV. 17 APRILE
2007 N° 9113).
Nel caso di specie, non essendo emersi eventuali atti di natura fraudolenta tali da precludere in modo assoluto la possibilità di far valere il diritto (cfr.
CASS. LAV. 21 NOVEMBRE 1984 N° 5977), deve dunque individuarsi il dies a quo nella data dell'ultimo pagamento assertivamente indebito operato dall' CP_1
(novembre 2005).
Successivamente risulterebbero intervenute trattenute mensili sulla pensione in godimento al de cuius, perdurate – giusta quanto asserito dall' - fino CP_1 alla rata di novembre 2012, sebbene debba rilevarsi che - in base alla documentazione depositata dall' – la dimostrazione delle trattenute si CP_1 ferma all'aprile 2011.
A partire da tali date, il primo atto interruttivo risulta coincidente con la nota del 28 marzo 2022.
Ed allora, occorre in primo luogo rilevare che l' non ha dimostrato che CP_1 la trattenuta sulla pensione sia avvenuta fino alla rata di novembre 2012, di talché è evidente che – se tale pagamento è cessato prima del marzo 2012
– il termine prescrizionale (decennale: cfr. CASS. LAV. 9 DICEMBRE 2016 N°
25270 e CASS. SEZ. III, 11 NOVEMBRE 2015 N° 22978) era già integralmente decorso al 28 marzo 2022, rectius al momento della ricezione della nota a seguito della quale la ricorrente ha instaurato il presente giudizio, dovendosi ovviamente ritenere che l'atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta la forma scritta, ed è idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma
4, c.c., allorquando esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, ai sensi dell'art. 1335 c.c. (cfr. CASS. SEZ. III, 8 OTTOBRE 2021 N° 27412).
Ma oltre a tale pur decisiva osservazione, occorre altresì rimarcare che il pagamento parziale – quale quello sostanzialmente posto in essere mediante le trattenute mensili sulla pensione in godimento al de cuius, asseritamente perdurate fino alla rata di novembre 2012 – può avere efficacia di atto interruttivo della prescrizione solo se ed in quanto possa configurarsi alla
3
Sentenza R.G. n° 8160/22 stregua di un atto di riconoscimento del (residuo) debito.
Ed infatti, è certamente vero che il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere la prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può quindi anche essere tacito e rinvenibile in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore: ma è parimenti da sottolineare che il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, non può valere come riconoscimento (cfr.
CASS. SEZ. VI-I, 27 MARZO 2017 N° 7820, a proposito di pagamenti parziali di cartelle esattoriali), rimanendo comunque rimessa al giudice di merito la relativa valutazione, tenendo conto del contesto in cui avviene il pagamento e del tipo di "parzialità" riscontrabile.
In senso analogo si sono pronunciate CASS. SEZ. III, 23 FEBBRAIO 2010 N° 4324
e CASS. SEZ. III, 14 MARZO 2006 N° 5462 (quest'ultima in una fattispecie in cui la
CORTE ha confermato la sentenza di merito che non aveva ritenuto che il pagamento della prima rata dell'importo dilazionato indicato in una cartella esattoriale costituisse riconoscimento dell'intero debito e, come tale, atto interruttivo della prescrizione).
E nella specie, invero, nessun elemento ha addotto l' per suffragare la CP_1 tesi secondo cui il de cuius, originario debitore, avesse in qualche modo manifestato pieno riconoscimento dell'intero residuo debito a suo carico, ciò non potendosi evincere – secondo questo TRIBUNALE – dalla mera constatazione della trattenuta operata sulla pensione, anche perché verosimilmente effettuabile pur in mancanza di espressa accettazione da parte del pensionato.
Anche per tal via, dunque, l'eccezione di prescrizione formulata da parte ricorrente appare accoglibile.
*******************
Deve pertanto dichiararsi non dovuta la restituzione delle somme richieste dall' giusta nota del 28 marzo 2022, con conseguente condanna dell' CP_1 CP_1
a restituire alla parte ricorrente gli importi eventualmente già trattenuti, oltre a rivalutazione e interessi legali ex art. 16, co. 6, L. 30.12.91 n. 412, dal
4
Sentenza R.G. n° 8160/22 dovuto al saldo.
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara non dovuta la restituzione delle somme richieste dall' giusta nota del 28 marzo CP_1
2022 e condanna l' a restituire alla parte ricorrente gli importi CP_1 eventualmente già trattenuti, oltre accessori di legge;
2. condanna altresì l' convenuto alla rifusione delle spese di CP_1 lite, che liquida in complessivi €.1.900,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv.
Stefano RUSSO, dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 17 marzo 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
5
Sentenza R.G. n° 8160/22
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 13 marzo 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Stefano RUSSO - Ricorrente - contro
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dall'avv. Nadia PEREGO
- Convenuto –
OGGETTO: “INDEBITO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 27 ottobre 2022 ha chiesto Parte_1 dichiararsi da lei non dovuta la restituzione della complessiva somma di
€.5.312,76 richiestale dall' - con nota del 28 marzo 2022 – con CP_1 riferimento alla pensione cat. AS n° 04033081 già in godimento al de cuius
[...]
(di cui ella è erede) ed al periodo da giugno 2003 a novembre Persona_1
2005: in particolare, parte ricorrente deduceva che la pretesa era immotivata e non poteva riguardare periodi antecedenti al suddetto provvedimento e comunque eccepiva la prescrizione decennale.
Si costituiva l' e chiedeva rigettarsi il ricorso, rilevando che il decorso CP_1 del termine prescrizionale sarebbe stato tempestivamente interrotto.
La causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente
1
Sentenza R.G. n° 8160/22 depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
******************
Il ricorso è fondato e, conseguentemente, deve essere accolto, essendo in particolare accoglibile l'eccezione di prescrizione (decennale) formulata da parte ricorrente.
Occorre ovviamente osservare che “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” (art. 2935 cod. civ.), dovendosi evidenziare che, quanto alle fattispecie di indebito, rileva come dies a quo il giorno del pagamento (e tanto anche nel caso addirittura di nullità per impossibilità giuridica originaria: cfr. CASS. SEZ. III, 19 APRILE 2016 N° 7749) e dovendosi altresì ritenere che: “L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra
l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (sic CASS. LAV. 26 MAGGIO 2015 N° 10828).
Deve poi opinarsi che “la causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8 cod. civ. ricorre quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione, consistente in una condotta ingannatrice e fraudolenta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, non una mera difficoltà di accertamento del credito” (sic CASS. LAV. 5 DICEMBRE
2005 N° 26355, cui adde CASS. LAV. 13 OTTOBRE 2014 N° 21567), con la conseguenza che “tale criterio non impone, in altri termini, di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del 2
Sentenza R.G. n° 8160/22 debitore, ma richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli” (CASS. LAV. 17 APRILE
2007 N° 9113).
Nel caso di specie, non essendo emersi eventuali atti di natura fraudolenta tali da precludere in modo assoluto la possibilità di far valere il diritto (cfr.
CASS. LAV. 21 NOVEMBRE 1984 N° 5977), deve dunque individuarsi il dies a quo nella data dell'ultimo pagamento assertivamente indebito operato dall' CP_1
(novembre 2005).
Successivamente risulterebbero intervenute trattenute mensili sulla pensione in godimento al de cuius, perdurate – giusta quanto asserito dall' - fino CP_1 alla rata di novembre 2012, sebbene debba rilevarsi che - in base alla documentazione depositata dall' – la dimostrazione delle trattenute si CP_1 ferma all'aprile 2011.
A partire da tali date, il primo atto interruttivo risulta coincidente con la nota del 28 marzo 2022.
Ed allora, occorre in primo luogo rilevare che l' non ha dimostrato che CP_1 la trattenuta sulla pensione sia avvenuta fino alla rata di novembre 2012, di talché è evidente che – se tale pagamento è cessato prima del marzo 2012
– il termine prescrizionale (decennale: cfr. CASS. LAV. 9 DICEMBRE 2016 N°
25270 e CASS. SEZ. III, 11 NOVEMBRE 2015 N° 22978) era già integralmente decorso al 28 marzo 2022, rectius al momento della ricezione della nota a seguito della quale la ricorrente ha instaurato il presente giudizio, dovendosi ovviamente ritenere che l'atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta la forma scritta, ed è idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma
4, c.c., allorquando esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, ai sensi dell'art. 1335 c.c. (cfr. CASS. SEZ. III, 8 OTTOBRE 2021 N° 27412).
Ma oltre a tale pur decisiva osservazione, occorre altresì rimarcare che il pagamento parziale – quale quello sostanzialmente posto in essere mediante le trattenute mensili sulla pensione in godimento al de cuius, asseritamente perdurate fino alla rata di novembre 2012 – può avere efficacia di atto interruttivo della prescrizione solo se ed in quanto possa configurarsi alla
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Sentenza R.G. n° 8160/22 stregua di un atto di riconoscimento del (residuo) debito.
Ed infatti, è certamente vero che il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere la prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può quindi anche essere tacito e rinvenibile in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore: ma è parimenti da sottolineare che il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, non può valere come riconoscimento (cfr.
CASS. SEZ. VI-I, 27 MARZO 2017 N° 7820, a proposito di pagamenti parziali di cartelle esattoriali), rimanendo comunque rimessa al giudice di merito la relativa valutazione, tenendo conto del contesto in cui avviene il pagamento e del tipo di "parzialità" riscontrabile.
In senso analogo si sono pronunciate CASS. SEZ. III, 23 FEBBRAIO 2010 N° 4324
e CASS. SEZ. III, 14 MARZO 2006 N° 5462 (quest'ultima in una fattispecie in cui la
CORTE ha confermato la sentenza di merito che non aveva ritenuto che il pagamento della prima rata dell'importo dilazionato indicato in una cartella esattoriale costituisse riconoscimento dell'intero debito e, come tale, atto interruttivo della prescrizione).
E nella specie, invero, nessun elemento ha addotto l' per suffragare la CP_1 tesi secondo cui il de cuius, originario debitore, avesse in qualche modo manifestato pieno riconoscimento dell'intero residuo debito a suo carico, ciò non potendosi evincere – secondo questo TRIBUNALE – dalla mera constatazione della trattenuta operata sulla pensione, anche perché verosimilmente effettuabile pur in mancanza di espressa accettazione da parte del pensionato.
Anche per tal via, dunque, l'eccezione di prescrizione formulata da parte ricorrente appare accoglibile.
*******************
Deve pertanto dichiararsi non dovuta la restituzione delle somme richieste dall' giusta nota del 28 marzo 2022, con conseguente condanna dell' CP_1 CP_1
a restituire alla parte ricorrente gli importi eventualmente già trattenuti, oltre a rivalutazione e interessi legali ex art. 16, co. 6, L. 30.12.91 n. 412, dal
4
Sentenza R.G. n° 8160/22 dovuto al saldo.
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara non dovuta la restituzione delle somme richieste dall' giusta nota del 28 marzo CP_1
2022 e condanna l' a restituire alla parte ricorrente gli importi CP_1 eventualmente già trattenuti, oltre accessori di legge;
2. condanna altresì l' convenuto alla rifusione delle spese di CP_1 lite, che liquida in complessivi €.1.900,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv.
Stefano RUSSO, dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 17 marzo 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 8160/22