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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 46/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1336/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Joppolo - Via Santa Maria 89863 Joppolo VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL.PAGAMENTO n. 202500018962 IMU 2017
- SOLL.PAGAMENTO n. 202500018962 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso e memoria illustrativa depositata in data 31.12.2025, in atti.
Resistente: Comune di Joppolo non costituito in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con sollecito di pagamento n. 202500018962, notificato in data 19.08.2025, il Comune di Joppolo invitava Ricorrente_1 al pagamento della somma di euro 5.926,80 per l'imposta Imu anni 2017 e 2018 (oltre al pagamento della Tari anno 2018, non oggetto di impugnazione).
Con ricorso in data 21.10.2025 Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia di Primo Grado di Vibo Valentia, impugnava il sollecito di pagamento e ne chiedeva l'annullamento, con vittoria delle spese di lite, eccependo:
1) l'omessa notifica dell'atto prodromico;
2) l'intervenuta prescrizione;
3) la nullità per mancata indicazione del calcolo degli interessi.
Instauratosi il contraddittorio a seguito della rituale notifica del ricorso alla controparte in data 21.10.2025
(cfr. ricevute di accettazione e di consegna pec, agli atti del fascicolo telematico della parte ricorrente), la parte ricorrente si costituiva in giudizio in data 23.10.2025 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; invece non si costituiva in giudizio il Comune di Joppolo, nonostante la rituale notifica del ricorso in data 21.10.2025.
All'udienza pubblica in data 15.01.2026, depositata la memoria illustrativa da parte del ricorrente in data
31.12.2025, il Presidente Giudice Monocratico ha esposto i fatti di causa e le questioni della controversia;
indi, le parti presenti hanno illustrato le loro difese, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi;
di poi, la Corte, in composizione monocratica, ha deciso la controversia ex art. 35, comma I, del
D.Lgs. n. 546/1992 nella nuova formulazione, riservando il deposito in Segreteria del dispositivo e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite nel termine perentorio dei successivi sette giorni, trattandosi di giudizio instaurato dopo il giorno 03.01.2024, con notifica del ricorso avvenuta in data
21.10.2025 (cfr. D.Lgs. n. 220/2023, artt. 1 e 4).
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. Il ricorso proposto da Ricorrente_1 è fondato e, pertanto, va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato, limitatamente all'imposta Imu anni 2017 e 2018.
Invero, risulta fondata la prima eccezione formulata dalla parte ricorrente, relativa all'omessa notifica dell'atto prodromico, cioè gli avvisi di accertamento n. 644 in data 16.03.2023 e n. 302 in data 07.02.2024.
In proposito, va richiamata la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, in forza della quale l'atto amministrativo di sollecito di pagamento è autonomamente impugnabile da parte del destinatario, davanti al giudice competente, quando, nonostante il carattere atipico derivante dalla diversa denominazione attribuitagli, abbia lo stesso contenuto e funzione del provvedimento tipizzato impugnabile. In ogni caso,
l'impugnazione del sollecito, rappresentando una facoltà e non un onere per il contribuente, non preclude, in caso di mancato esercizio, la possibilità di impugnazione con l'atto successivo: di conseguenza, il contribuente ben può impugnare il successivo avviso di accertamento, oltre che per vizi suoi propri, anche per profili attinenti al merito della pretesa fiscale (cfr., in tal senso, Cass. ordinanza n. 35412/22 in data
01.12.2022).
In questo senso si è espressa ripetutamente anche la giurisprudenza di merito, secondo la quale il sollecito di pagamento, pur non essendo un atto tipico impugnabile innanzi al giudice tributario, può essere contestato qualora faccia seguito a una cartella di pagamento illegittima e non notificata correttamente.
“In tema di atti impugnabili e segnatamente ai fini dell'accesso alla giurisdizione tributaria debbono essere qualificati come avvisi di accertamento o di liquidazione di un tributo tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita compiuta e non condizionata e ciò ancorché tale comunicazione si concluda non con una formale intimazione al pagamento sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un invito “bonario” a versare quanto dovuto” (cfr. CTP Reggio Calabria, sentenza n. 2498/21 in data 10.06.2021); ed ancora: “Il sollecito di pagamento è impugnabile solo nella misura in cui la notifica di tale atto sia l'occasione in cui il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa tributaria già manifestata dall'Ufficio con un avviso o con una cartella che non siano stati notificati” (CTR Regione Lazio, sentenza n. 3050/21 in data 15.06.2021);
Tuttavia, la giurisprudenza ha anche evidenziato la non impugnabilità del sollecito/comunicazione di pagamento nell'ipotesi in cui sia stata preceduta dalla notifica di un atto prodromico: “Il sollecito di pagamento, quando faccia seguito ad una cartella precedentemente conosciuta non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che esso, ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n.546 art.19 comma 3, resta sindacabile innanzi al giudice solo per vizi propri, con esclusione di qualsiasi questione attinente all'accertamento” (CTP Napoli sentenza n. 8117/20 in data 19.11.2020);
“Sono infatti impugnabili anche gli atti non autoritativi, purché idonei a portare a conoscenza i presupposti di fatto e le ragioni in diritto della pretesa impositiva o del diniego del diritto vantato dal contribuente. L'atto amministrativo di sollecito di pagamento, avendo lo stesso contenuto e funzione del provvedimento tipizzato nell'ambito della procedura di riscossione coattiva, è autonomamente impugnabile innanzi al giudice competente” CTP Salerno sentenza n. 1896/20 in data 26.10.2020);
Orbene, ciò posto, nel caso in esame, non risulta provata la notifica all'odierna parte ricorrente gli atti prodromici (avvisi di accertamento) al sollecito impugnato: infatti, il Comune impositore nulla ha provato in proposito, anzi non si è nemmeno costituito in giudizio.
Inoltre, è fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito azionato. Invero, il sollecito di pagamento impugnato, che allo stato l'unico atto notificato al contribuente, è stato notificato in data
19.08.2025, mentre l'imposta Imu attiene alle annualità 2017 e 2018: pertanto, risulta infondata l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dalla parte ricorrente, in quanto risulta decorso, nel caso in esame, in riferimento al credito portato dall'atto impositivo impugnato, il termine di prescrizione quinquennale applicabile alla fattispecie, così come stabilito dalla Suprema Corte (cfr., tra le altre, Cass. 23397/2016; Cass. n.
25790/2009; Cass. n. 2941/2007; CTP Salerno n. 2697/2018; CTR Napoli n. 8464/2018).
In conclusione, per i suesposti motivi, il ricorso proposto risulta fondato e, pertanto, va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato, limitatamente all'imposta Imu anni 2017 e 2018.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 15 del
D.Lgs. n. 546/1992 la condanna del Comune resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni, con riduzione ex art. 4, comma I, con la precisione che non vengono riconosciute le spese vive (C.U.), in quanto non risulta allegata al fascicolo telematico la relativa ricevuta di pagamento.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 21.10.2025 da Ricorrente_1 nei confronti del Comune di Joppolo, ritualmente notificato in data 21.10.2025 e depositato in data 23.10.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato, limitatamente all'imposta Imu anni 2017 e 2018;
2) Condanna il resistente Comune al rimborso delle spese di lite in favore del ricorrente, le quali vengono liquidate in euro 1.250,00 per compenso, oltre Iva, Cassa e rimborso spese generali 15%, se dovute, come per legge, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo. Così deciso in Vibo Valentia in data 15.01.2026.
Il Presidente Giudice Monocratico
dott. Luigi Barrella
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1336/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Joppolo - Via Santa Maria 89863 Joppolo VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL.PAGAMENTO n. 202500018962 IMU 2017
- SOLL.PAGAMENTO n. 202500018962 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso e memoria illustrativa depositata in data 31.12.2025, in atti.
Resistente: Comune di Joppolo non costituito in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con sollecito di pagamento n. 202500018962, notificato in data 19.08.2025, il Comune di Joppolo invitava Ricorrente_1 al pagamento della somma di euro 5.926,80 per l'imposta Imu anni 2017 e 2018 (oltre al pagamento della Tari anno 2018, non oggetto di impugnazione).
Con ricorso in data 21.10.2025 Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia di Primo Grado di Vibo Valentia, impugnava il sollecito di pagamento e ne chiedeva l'annullamento, con vittoria delle spese di lite, eccependo:
1) l'omessa notifica dell'atto prodromico;
2) l'intervenuta prescrizione;
3) la nullità per mancata indicazione del calcolo degli interessi.
Instauratosi il contraddittorio a seguito della rituale notifica del ricorso alla controparte in data 21.10.2025
(cfr. ricevute di accettazione e di consegna pec, agli atti del fascicolo telematico della parte ricorrente), la parte ricorrente si costituiva in giudizio in data 23.10.2025 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; invece non si costituiva in giudizio il Comune di Joppolo, nonostante la rituale notifica del ricorso in data 21.10.2025.
All'udienza pubblica in data 15.01.2026, depositata la memoria illustrativa da parte del ricorrente in data
31.12.2025, il Presidente Giudice Monocratico ha esposto i fatti di causa e le questioni della controversia;
indi, le parti presenti hanno illustrato le loro difese, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi;
di poi, la Corte, in composizione monocratica, ha deciso la controversia ex art. 35, comma I, del
D.Lgs. n. 546/1992 nella nuova formulazione, riservando il deposito in Segreteria del dispositivo e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite nel termine perentorio dei successivi sette giorni, trattandosi di giudizio instaurato dopo il giorno 03.01.2024, con notifica del ricorso avvenuta in data
21.10.2025 (cfr. D.Lgs. n. 220/2023, artt. 1 e 4).
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. Il ricorso proposto da Ricorrente_1 è fondato e, pertanto, va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato, limitatamente all'imposta Imu anni 2017 e 2018.
Invero, risulta fondata la prima eccezione formulata dalla parte ricorrente, relativa all'omessa notifica dell'atto prodromico, cioè gli avvisi di accertamento n. 644 in data 16.03.2023 e n. 302 in data 07.02.2024.
In proposito, va richiamata la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, in forza della quale l'atto amministrativo di sollecito di pagamento è autonomamente impugnabile da parte del destinatario, davanti al giudice competente, quando, nonostante il carattere atipico derivante dalla diversa denominazione attribuitagli, abbia lo stesso contenuto e funzione del provvedimento tipizzato impugnabile. In ogni caso,
l'impugnazione del sollecito, rappresentando una facoltà e non un onere per il contribuente, non preclude, in caso di mancato esercizio, la possibilità di impugnazione con l'atto successivo: di conseguenza, il contribuente ben può impugnare il successivo avviso di accertamento, oltre che per vizi suoi propri, anche per profili attinenti al merito della pretesa fiscale (cfr., in tal senso, Cass. ordinanza n. 35412/22 in data
01.12.2022).
In questo senso si è espressa ripetutamente anche la giurisprudenza di merito, secondo la quale il sollecito di pagamento, pur non essendo un atto tipico impugnabile innanzi al giudice tributario, può essere contestato qualora faccia seguito a una cartella di pagamento illegittima e non notificata correttamente.
“In tema di atti impugnabili e segnatamente ai fini dell'accesso alla giurisdizione tributaria debbono essere qualificati come avvisi di accertamento o di liquidazione di un tributo tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita compiuta e non condizionata e ciò ancorché tale comunicazione si concluda non con una formale intimazione al pagamento sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un invito “bonario” a versare quanto dovuto” (cfr. CTP Reggio Calabria, sentenza n. 2498/21 in data 10.06.2021); ed ancora: “Il sollecito di pagamento è impugnabile solo nella misura in cui la notifica di tale atto sia l'occasione in cui il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa tributaria già manifestata dall'Ufficio con un avviso o con una cartella che non siano stati notificati” (CTR Regione Lazio, sentenza n. 3050/21 in data 15.06.2021);
Tuttavia, la giurisprudenza ha anche evidenziato la non impugnabilità del sollecito/comunicazione di pagamento nell'ipotesi in cui sia stata preceduta dalla notifica di un atto prodromico: “Il sollecito di pagamento, quando faccia seguito ad una cartella precedentemente conosciuta non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che esso, ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n.546 art.19 comma 3, resta sindacabile innanzi al giudice solo per vizi propri, con esclusione di qualsiasi questione attinente all'accertamento” (CTP Napoli sentenza n. 8117/20 in data 19.11.2020);
“Sono infatti impugnabili anche gli atti non autoritativi, purché idonei a portare a conoscenza i presupposti di fatto e le ragioni in diritto della pretesa impositiva o del diniego del diritto vantato dal contribuente. L'atto amministrativo di sollecito di pagamento, avendo lo stesso contenuto e funzione del provvedimento tipizzato nell'ambito della procedura di riscossione coattiva, è autonomamente impugnabile innanzi al giudice competente” CTP Salerno sentenza n. 1896/20 in data 26.10.2020);
Orbene, ciò posto, nel caso in esame, non risulta provata la notifica all'odierna parte ricorrente gli atti prodromici (avvisi di accertamento) al sollecito impugnato: infatti, il Comune impositore nulla ha provato in proposito, anzi non si è nemmeno costituito in giudizio.
Inoltre, è fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito azionato. Invero, il sollecito di pagamento impugnato, che allo stato l'unico atto notificato al contribuente, è stato notificato in data
19.08.2025, mentre l'imposta Imu attiene alle annualità 2017 e 2018: pertanto, risulta infondata l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dalla parte ricorrente, in quanto risulta decorso, nel caso in esame, in riferimento al credito portato dall'atto impositivo impugnato, il termine di prescrizione quinquennale applicabile alla fattispecie, così come stabilito dalla Suprema Corte (cfr., tra le altre, Cass. 23397/2016; Cass. n.
25790/2009; Cass. n. 2941/2007; CTP Salerno n. 2697/2018; CTR Napoli n. 8464/2018).
In conclusione, per i suesposti motivi, il ricorso proposto risulta fondato e, pertanto, va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato, limitatamente all'imposta Imu anni 2017 e 2018.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 15 del
D.Lgs. n. 546/1992 la condanna del Comune resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni, con riduzione ex art. 4, comma I, con la precisione che non vengono riconosciute le spese vive (C.U.), in quanto non risulta allegata al fascicolo telematico la relativa ricevuta di pagamento.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 21.10.2025 da Ricorrente_1 nei confronti del Comune di Joppolo, ritualmente notificato in data 21.10.2025 e depositato in data 23.10.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato, limitatamente all'imposta Imu anni 2017 e 2018;
2) Condanna il resistente Comune al rimborso delle spese di lite in favore del ricorrente, le quali vengono liquidate in euro 1.250,00 per compenso, oltre Iva, Cassa e rimborso spese generali 15%, se dovute, come per legge, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo. Così deciso in Vibo Valentia in data 15.01.2026.
Il Presidente Giudice Monocratico
dott. Luigi Barrella