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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 24/10/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 510/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
UE ON Presidente rel.
Viviana Cusolito Consigliera
Ivana Acacia Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. IL PE
appellante
E
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Guglielmo
appellato
CONCLUSIONI
Per la Sig.ra : Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa Parte_1 convocazione a chiarimenti del CTU nominato in prime cure sulle osservazioni tempestivamente poste da parte appellante, in riforma e/o annullamento della sentenza impugnata accogliere le domande tutte formulate in primo grado e per l'effetto:
.-. Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del l.r.p.t., Controparte_1 nell'accadimento del fatto di danno e per l'effetto condannare l'ente convenuto al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attrice quantificati in euro 41.212,74 o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
.-. Dichiarare e statuire la soccombenza dell'ente convenuto alla ripetizione delle spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio da distrarre in favore dell'Avv.
IL PE, ai sensi dell'art.93 c.p.c., dichiaratosi antistatario;
In via gradata:
.-. Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del l.r.p.t., Controparte_1 nell'accadimento del fatto di danno e per l'effetto condannare l'ente convenuto al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attrice per come computati e quantificati dal CTU nominato in prime cure o nella somma m. o m. che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
In via ulteriormente gradata:
.-. Dichiarare e statuire il prevalente concorso causale nell'accadimento del fatto dannoso in carico al e per l'effetto condannare l'ente convenuto al Controparte_1 risarcimento dei danni tutti subiti dall'attrice nella somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
.-. In ogni caso dichiarare e statuire la soccombenza dell'ente convenuto alla ripetizione delle spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio da distrarre in favore dell'Avv. IL PE dichiaratosi antistatario.
Per il Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa la Controparte_1 domanda giudiziale in tutti i suoi elementi costitutivi, dichiarare l'appello infondato in fatto ed in diritto e pertanto rigettarlo con condanna dell'appellante agli onorari di causa ed alle spese del giudizio oltre accessori di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato in data 3.11.2016 la Sig.ra evocava in giudizio Pt_1 il dinanzi all'omonimo Tribunale per ivi vederlo condannato al Controparte_1 risarcimento dei danni subiti a causa di una caduta occorsale in data 16.02.2010, intorno alle ore 7 antimeridiane, mentre percorreva a piedi una via del centro abitato del convenuto sulla quale si registrava la presenza di un marciapiede divelto in prossimità di un tombino. pag. 2/12 L'attrice invocava la responsabilità di controparte derivante dall'omessa/insufficiente manutenzione del tratto stradale interessato, sia quale custode dello stesso, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia a titolo di illecito aquiliano, in ragione della possibilità di qualificare detta anomalia in termini di insidia stradale.
Concludeva con richiesta di condanna all'integrale risarcimento del danno patito, quantificato in € 41.212,74, o al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi ed accessori come per legge.
Si costituiva in giudizio il il quale eccepiva innanzitutto la Controparte_1 sussistenza, nella fattispecie in disamina, della clausola di esonero della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., integrata dal comportamento gravemente imprudente della
. Quest'ultima, secondo la tesi difensiva, avrebbe potuto agevolmente avvedersi Pt_1 della presenza della anomalia di che trattasi tramite l'impiego dell'ordinaria diligenza, evitando la produzione del danno riportato.
Più in generale, l'ente locale contestava l'assenza degli elementi strutturali normativamente prescritti per la configurabilità a suo carico di una responsabilità a titolo di illecito extracontrattuale.
Da ultimo, per l'ipotesi di mancato accoglimento delle superiori eccezioni, invocava la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 1227 c.c., con attribuzione all'attrice di una prevalente responsabilità nella causazione del sinistro.
Concludeva formulando, in via principale, richiesta d'integrale rigetto della domanda attorea;
in via gradata, l'accertamento della ricorrenza di un concorso nella produzione del danno da parte della danneggiata, con riconoscimento di un apporto causale prevalente a carico della stessa;
in via ulteriormente gradata, per l'esclusione di alcune poste di danno dall'entità del risarcimento eventualmente dovuto.
Espletata l'istruzione della causa con assunzione di prova testimoniale e CTU, con sentenza n. 397/2020 il Tribunale di Palmi rigettava integralmente le domande avanzate da parte attrice, così statuendo: “
1 - rigetta la domanda avanzata da nei Parte_1 confronti del in persona del Sindaco, suo l.r.p.t., in quanto non Controparte_1 fondata e non provata, non ravvisandosi alcuna responsabilità in capo alla P.A. nella produzione dell'evento lesivo;
pag. 3/12
2 - condanna la parte attrice a rifondere al in pers. Parte_1 Controparte_1 del suo l.r.p.t., le spese processuali che liquida nella complessiva somma di CP_2
3.972,00, come specificato in parte motiva, oltre rimborso forfetario 15% spese generali, Iva e CPA per legge;
3. Le spese di CTU vengono liquidate come da separato decreto del 16.11.2018, in totali 290,00, oltre accessori di legge, se dovuti, e si si pongono in solido a carico di tutte le parti costituite in favore del dott. , mentre nel rapporto Persona_1 interno si pongono a carico esclusivo di parte attrice;
4.- manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti costituite.”.
Con atto di citazione notificato l'8.10.2020, impugnava la decisione Parte_1 del giudice di prime cure, articolando i seguenti motivi d'appello:
1. Erronea interpretazione dei fatti di causa, avendo sbagliato il primo giudice a desumere da questi la conoscenza dei luoghi di causa da parte dell'attrice;
2. Violazione dell'art. 2967 c.c. in correlazione con l'onere della prova gravante sul custode nella azione di responsabilità ex art. 2051 c.c.;
3. Parziale erroneità della consulenza tecnica in punto di quantum;
in accoglimento dei quali chiedeva l'integrale riforma del censurato provvedimento e l'accoglimento delle domande avanzate nel corso del primo grado di giudizio e la condanna al pagamento delle spese di lite di primo grado e del presente giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellato, il quale insisteva in via preliminare per l'emissione di pronuncia di inammissibilità del gravame ex art 348 bis c.p.c. e, nel merito, per l'integrale conferma della sentenza appellata, riproponendo le difese già articolate in primo grado.
Sulle conclusioni riportate in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dello scambio di comparse conclusionali e repliche.
2. L'appello principale è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
La sentenza del giudice di prime cure appare viziata da due errori sostanziali, puntualmente censurati con il primo e secondo motivo dell'atto di appello.
pag. 4/12 2.1. Segnatamente, osserva questa Corte che il provvedimento oggetto di gravame va innanzitutto riformato nella parte in cui pone a fondamento dell'assenza di responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c., l'asserita conoscenza, in Controparte_1 capo alla danneggiata, dell'esistenza dell'alterazione del marciapiede che ne determinò la caduta.
Tale elemento, risultato dirimente per il rigetto della domanda attorea, viene infatti desunto dal giudice di prime cure esclusivamente dalla circostanza che l'abitazione della Sig.ra risulta ubicata nella stessa zona in cui si è verificato il sinistro, Pt_1 ovvero nel centro di CP_1
Ritiene questo Giudicante che l'assioma secondo cui il consociato che risieda in una data zona del territorio comunale debba essere sicuramente a conoscenza di tutte le anomalie presenti su ognuna delle vie della medesima area appaia quantomeno illogico e fallace, comunque non in grado di sostanziare un giudizio di esclusiva responsabilità a carico della danneggiata.
Per converso, il giudice di prime cure considera questo assunto quale uno dei cardini motivazionali su cui fondare l'esclusione della responsabilità di parte convenuta ex art. 2051 c.c., qualificando in termini di grave negligenza la condotta tenuta dalla , Pt_1 tanto da integrare la clausola di esonero prevista dalla predetta norma.
Sul punto va specificato che l'errore in cui è incorso il giudice di prime cure attiene più specificamente all'impossibilità di giungere alla deduzione dell'effettiva conoscenza dell'anomalia del manto stradale da parte della danneggiata tratta unicamente dalla vicinanza della sua residenza, in assenza di ulteriori emergenze processuali che avrebbero potuto (e dovuto) logicamente corroborare tale conclusione (quali ad esempio la circostanza che la via su cui avvenne il sinistro sia l'unica che consenta di accedere alla propria abitazione, ovvero che la medesima sia quella da percorrere necessariamente per giungere sul luogo di lavoro). Nessuno di tali elementi risulta acquisito ex actis; per converso, l'unico elemento probatorio valutabile al riguardo sarebbe di segno opposto, rappresentato dalla dichiarazione della teste (figlia Tes_1 della ), la quale, in sede di escussione, affermò che raramente lei e la madre Pt_1 percorrevano detta via.
pag. 5/12 Va, pertanto, affermato che dalla mera vicinanza della residenza della danneggiata dal luogo del sinistro non può desumersi apoditticamente la certa conoscenza da parte della stessa dell'anomalia che ne causò la caduta.
Ne consegue inoltre l'impossibilità di considerare siffatta presunzione di conoscenza quale causa di scissione del nesso eziologico tra l'anomalia del bene custodito e la caduta della odierna appellante, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata.
Questa Corte osserva come dall'emergenze probatorie del primo grado di giudizio sia ragionevolmente desumibile una particolare connotazione della dinamica del sinistro, tale da consentire un bilanciamento tra comportamento parzialmente imprudente della danneggiata e responsabilità dell'ente comunale per aver omesso la dovuta manutenzione del tratto di strada in questione.
Si evidenzia infatti come la caduta della in prossimità del tombino sia Pt_1 certamente dovuta ad una serie di fattori concorrenti, ascrivibili, sotto il profilo della responsabilità, ad entrambe le parti in causa.
In tal senso vanno necessariamente valutate a favore dell'appellante le peculiari circostanze in cui avvenne la caduta: la posizione particolarmente insidiosa del tombino incriminato, che si collocava all'interno di un tratto stradale su cui insistevano diverse anomalie (rappresentate dalla presenza di una sfaldatura del marciapiede, di terriccio e di pietre sparse), così come evincibile dalle foto dello stato dei luoghi allegate da parte attrice e confermate in sede di prova testimoniale;
la non perfetta illuminazione dell'area in questione, desumibile sia dall'assenza di specifica contestazione da parte CP_ dell' convenuto, sia da alcune precise circostanze spazio-temporali, essendo il sinistro occorso nel mese di febbraio, nelle prime ore del giorno (cfr. deposizione del teste <La giornata era piuttosto cupa, non c'era tanta luce, era prima delle Tes_2
7:00>>); infine la stessa età della , che all'epoca del sinistro era già soggetto Pt_1 ultrasettantenne, quindi con una fisiologica dequotazione dei riflessi.
Per contro, andrà certamente ascritta a sua negligenza la non corretta valutazione dello stato dei luoghi, probabilmente dovuta ad un certo margine di disattenzione.
Tale affermazione può razionalmente sostenersi tenendo conto della visibilità dell'ampia area di dissesto su cui insisteva il tombino che ne causò la caduta, la quale pag. 6/12 avrebbe dovuto indurre la danneggiata ad adottare maggiori cautele per porre in essere un sicuro attraversamento di quel tratto di strada, vista anche la lamentata scarsa visibilità del luogo all'ora del sinistro e la circostanza che si trattava di via urbana quasi mai praticata dall'odierna appellante (cfr. escussione della teste . Tes_1
Le suesposte circostanze evidenziano tuttavia anche una paritaria responsabilità in capo al derivante non soltanto dall'omessa/carente manutenzione del Controparte_1 marciapiede in questione (peraltro sito nel centro urbano), ma anche dall'assenza di qualunque segnaletica di pericolo e di una illuminazione adeguata. Non a caso, la comparsa di costituzione dinanzi al giudice di prime cure, così come la comparsa di costituzione in appello, si è profusa, essenzialmente, nell'affermare la grave negligenza della quale fattore determinante nella dinamica del sinistro ed esimente per Pt_1
l'ente locale.
Il logico precipitato della disamina che precede sarà pertanto, in parziale accoglimento del primo motivo di appello, la riforma della sentenza oggetto di gravame, con attribuzione di una paritaria responsabilità, ex art. 1227 Cod. civ., in merito alla causazione del sinistro, alla danneggiata ed all'ente locale custode della via.
2.2. Anche il secondo motivo di appello è in parte fondato.
L'appellante lamenta un'inversione dell'onere della prova in merito all'applicazione dell'art. 2051 Cod. civ. al caso di specie.
Ed invero, la sentenza appellata, dopo aver correttamente declinato i principi afferenti alla responsabilità del custode e richiamato la giurisprudenza in materia nel senso della ricostruzione in chiave oggettiva della responsabilità ex art. 2051 Cod. civ., senza sollevare alcun dubbio circa la ricorrenza dei relativi presupposti nella fattispecie concreta, effettua una decisa virata nell'intrapreso ragionamento, affermando il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla danneggiata, con un totale disconoscimento delle emergenze istruttorie del primo grado di giudizio. Tale salto logico genera un'evidente distonia tra la prima parte del provvedimento impugnato
(nella quale non pare minimamente in dubbio l'assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla danneggiata) e quella conclusiva, in cui si afferma perentoriamente che:
“Deve ritenersi onere prioritario dell'attore fornire la prova rigorosa della dinamica del fatto dannoso, descrivendo, con precisione le modalità del sinistro, con il chiarire pag. 7/12 se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in esso è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno. Siffatta direttiva di indagine va doverosamente osservata in quanto rispettosa dei fondamentali principi ordinamentali in tema di onere di allegazione e prova, poiché i dati descrittivi dell'evento dannoso rappresentano proprio il fatto costitutivo della domanda, su cui si incentra tutto il giudizio e la mancata osservanza di tale onere probatorio determina inevitabilmente il rigetto della pretesa risarcitoria.”, pagina 13 della sentenza).
Risulta evidente l'erroneità di tali assunti posto che l'attrice sin dal primo grado di giudizio ha correttamente evocato il parametro di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., descrivendo la dinamica del sinistro in modo puntuale ed individuando nella anomalia del marciapiede e del tombino la causa efficiente della sua caduta. D'altro canto, tali elementi furono puntualmente confermati dalla produzione fotografica prodotta, dalle prove testimoniali assunte e, per quanto concerne il danno derivato, dalla documentazione sanitaria depositata e dalla espletata CTU.
In sostanza, l'ultima parte della sentenza appare logicamente incongruente sia con la sua prima parte motiva sia con le risultanze probatorie del giudizio di primo grado e per tali ragioni appare meritevole di riforma, in accoglimento del secondo motivo di appello, con affermazione dell'intervenuto assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla danneggiata.
2.3. In merito al terzo motivo di appello, concernente la quantificazione del danno risarcibile, può osservarsi come sia l'appellante che l'appellata abbiano contestato gli esiti della CTU disposta nel corso del primo grado di giudizio. Segnatamente,
l'appellante solleva plurime censure all'elaborato peritale concernenti: la minor misura del danno biologico permanente e temporaneo riconosciuta dal CTU, nonché il mancato riconoscimento di spese mediche, equitativamente determinate in € 800,00.
Inoltre, sempre sotto il profilo della determinazione del danno risarcibile, lo stesso appellante si duole: del mancato riconoscimento del danno morale per un importo pari ad € 5.000,00, del mancato riconoscimento da parte del giudice di prime cure di un
“danno patrimoniale” pari ad € 2.000,00, di spese concernenti la fase stragiudiziale
(negoziazione e mediazione) per € 1.000,00 oltre accessori e di un danno da pag. 8/12 comportamento defatigatorio del (danno da “mala gestio”) per € Controparte_1
3.000,00.
Viceversa, il contesta l'assenza di una solida base probatoria in merito Controparte_1 al riconoscimento da parte del CTU di un maggior periodo di invalidità temporanea (“il
CTU ha riconosciuto come ATP dei periodi non coperti da alcuna certificazione medica.
L'attrice ha esibito infatti solamente il certificato di ricovero dal 16.02.2010 al 25.02.2010, mentre c'è poi un vuoto documentale completo fino ad un certificato dell'08.10.2010 del dott. (firmatario di una relazione medico legale sull'attrice quindi, medico di parte). Per_2
Solamente di due anni dopo è la successiva documentazione medica, esattamente del
18.11.2012 sempre dello stesso specialista dott. ma non di una struttura pubblica.”). Per_2
Da una disamina dell'elaborato peritale e delle eccezioni delle parti, questa Corte ritiene infondato l'appello sul punto, nonché le difese dell'appellato, dovendosi confermare le conclusioni cui è giunto il nominato CTU in ordine al quantum debeatur.
Si deve infatti osservare:
1) la non necessità dei chiarimenti richiesti dall'appellante, ritenendosi congrua ed esente da vizi logici la valutazione del danno biologico permanente e temporaneo da parte del CTU;
sul punto si specifica come anche le difese dell'appellato in merito all'assenza di idonea certificazione prodotta dall'appellante ed alla mancata specificazione dei criteri di valutazione seguiti appaiano prive di pregio, avendo il CTU computato, in base agli ordinari criteri medico-legali applicabili alla fattispecie, i giorni necessari alla stabilizzazione della malattia in capo alla danneggiata, tenendo conto delle pregresse condizioni di vita della stessa;
2) la risarcibilità del danno morale solo nei limiti della sofferenza soggettiva interiore media presumibile, così come enucleata nelle tabelle del Tribunale di Milano 2024 e nei limiti delle stesse, stante la mancata allegazione, da parte della danneggiata, di specifici elementi che ne giustifichino il riconoscimento in diversa misura;
3) la non risarcibilità, per carenza di prova, del danno patrimoniale per spese mediche eventuali, quantificate dall'appellante in € 800,00 e frutto di una generica “valutazione equitativa”;
pag. 9/12 4) la non risarcibilità, per assoluta carenza di prova da parte dell'appellante, sia del
“danno patrimoniale” (pari ad € 2.000,00) patito dalla danneggiata, sia del genericamente dedotto danno da “mala gestio” del Controparte_1
5) la necessaria computazione delle spese concernenti la fase stragiudiziale
(negoziazione e mediazione), quantificate in € 1.000,00 oltre accessori, più che a titolo di danno patrimoniale a sé stante, come richiesto dall'appellante, in seno quantificazione delle spese di lite. Sul punto va tuttavia specificato come tale quantificazione non possa non tener conto dei seguenti fattori:
1. della duplicazione derivante dal ricorso congiunto agli istituti della negoziazione e mediazione, che appare frutto di una specifica scelta da parte della danneggiata, non imposta dal Legislatore;
2. della circostanza che il contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa Controparte_1
, ha comunque riscontrato la richiesta di negoziazione con nota del 29.02.2016, Pt_1 specificando l'impossibilità di addivenire ad un accordo con la danneggiata per carenza di fondi;
3. l'entità del danno risarcibile, che in sede di mediazione venne quantificato in
€ 24.861,12 per poi giungere in atto di citazione alla cifra di € 41.212,74, ottenuta anche tramite un'evidente sovrastima del danno biologico permanente (quantificato originariamente nella misura del 25% e poi, secondo le stesse affermazioni dell'appellante, assestatosi nella misura del 12%, cfr. pagina 40 dell'appello) e dall'aggiunta di tutta una serie di voci di danno, analiticamente valutate nei punti che precedono, che appaiono prive del necessario riscontro probatorio.
2.4. In forza delle suesposte osservazioni ed in accoglimento delle valutazioni poste dal nominato CTU, il danno non patrimoniale complessivamente patito dall'appellante potrà essere quantificato in € 10,041,50 (ossia: € 6.858,00 a titolo di danno biologico permanente al 5%; € 1.150,00 per I.T.T.; € 5.175,00 per I.T.P. al 75%; € 4.025,00 per
I.T.P. al 50%; € 2.875,00 per I.T.P. al 25%, con riduzione dell'importo complessivo del
50% in forza del concorso di colpa tra danneggiante ed ente locale). A queste somme, liquidate all'attualità, devono aggiungersi gli interessi calcolati sulla somma devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata sino alla presente decisione, oltre interessi sulla somma così ricavata dalla decisione al soddisfo.
Il danno patrimoniale sarà pari ad € 906,50 (ossia € 1.813,00 ridotto del 50% sempre in forza del concorso di colpa tra danneggiante ed ente locale), oltre rivalutazione ed pag. 10/12 interessi dall'esborso alla presente decisione, oltre interessi sulla somma così ricavata dalla decisione al soddisfo.
3.Dall'accoglimento parziale dell'appello nei termini sopra meglio enucleati segue la riforma delle spese di lite per il doppio grado di giudizio, che andranno liquidate a carico del con compensazione nella misura del 50% in ragione della Controparte_1 concorrente e paritaria responsabilità della nella causazione del sinistro e del Pt_1 solo parziale accoglimento dei motivi di appello.
Le spese di lite vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe per le cause di valore compreso tra 5.2001 ed € 26.000, previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, applicando i minimi tariffari in ragione della semplicità delle questioni in diritto trattate e le tariffe medie per la fase istruttoria del primo grado, vista l'attività svolta, nei seguenti termini:
€ 3.380,00 per il primo grado (€ 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisionale); €
2.906,00 per il presente grado (€ 567,00 per la fase di studio, €461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 956,00 per la fase decisionale), per un totale di € 6.286,00.
Inoltre, in riforma della statuizione della sentenza di primo grado, le spese per l'esperita
CTU andranno poste anch'esse a carico di entrambe le parti nella misura del 50%.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 397/2020, così Parte_1 provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata:
- accerta la responsabilità del ed il concorso di colpa di Controparte_1 [...]
al 50%; Parte_1
- condanna il al risarcimento del 50% del danno subito da Controparte_1
, liquidato in € 10,041,50 per danno non patrimoniale, oltre Parte_1
pag. 11/12 interessi come in motivazione, ed € 906,50 per danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
2. compensa per metà le spese di lite, e condanna il al pagamento, in Controparte_1 favore della parte appellante, della restante metà delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in € 3.143,00 per compensi ed € 678,40 per spese, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. IL PE;
3. pone definitivamente a carico di entrambe le parti al 50% le spese di ctu, nella misura già liquidata in primo grado.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 21.10.2025
La Presidente est.
UE ON
Documento redatto con la collaborazione del magistrato in tirocinio dott. Daniele Scaramuzzino
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 510/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
UE ON Presidente rel.
Viviana Cusolito Consigliera
Ivana Acacia Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. IL PE
appellante
E
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Guglielmo
appellato
CONCLUSIONI
Per la Sig.ra : Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa Parte_1 convocazione a chiarimenti del CTU nominato in prime cure sulle osservazioni tempestivamente poste da parte appellante, in riforma e/o annullamento della sentenza impugnata accogliere le domande tutte formulate in primo grado e per l'effetto:
.-. Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del l.r.p.t., Controparte_1 nell'accadimento del fatto di danno e per l'effetto condannare l'ente convenuto al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attrice quantificati in euro 41.212,74 o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
.-. Dichiarare e statuire la soccombenza dell'ente convenuto alla ripetizione delle spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio da distrarre in favore dell'Avv.
IL PE, ai sensi dell'art.93 c.p.c., dichiaratosi antistatario;
In via gradata:
.-. Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del l.r.p.t., Controparte_1 nell'accadimento del fatto di danno e per l'effetto condannare l'ente convenuto al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attrice per come computati e quantificati dal CTU nominato in prime cure o nella somma m. o m. che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
In via ulteriormente gradata:
.-. Dichiarare e statuire il prevalente concorso causale nell'accadimento del fatto dannoso in carico al e per l'effetto condannare l'ente convenuto al Controparte_1 risarcimento dei danni tutti subiti dall'attrice nella somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
.-. In ogni caso dichiarare e statuire la soccombenza dell'ente convenuto alla ripetizione delle spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio da distrarre in favore dell'Avv. IL PE dichiaratosi antistatario.
Per il Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa la Controparte_1 domanda giudiziale in tutti i suoi elementi costitutivi, dichiarare l'appello infondato in fatto ed in diritto e pertanto rigettarlo con condanna dell'appellante agli onorari di causa ed alle spese del giudizio oltre accessori di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato in data 3.11.2016 la Sig.ra evocava in giudizio Pt_1 il dinanzi all'omonimo Tribunale per ivi vederlo condannato al Controparte_1 risarcimento dei danni subiti a causa di una caduta occorsale in data 16.02.2010, intorno alle ore 7 antimeridiane, mentre percorreva a piedi una via del centro abitato del convenuto sulla quale si registrava la presenza di un marciapiede divelto in prossimità di un tombino. pag. 2/12 L'attrice invocava la responsabilità di controparte derivante dall'omessa/insufficiente manutenzione del tratto stradale interessato, sia quale custode dello stesso, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia a titolo di illecito aquiliano, in ragione della possibilità di qualificare detta anomalia in termini di insidia stradale.
Concludeva con richiesta di condanna all'integrale risarcimento del danno patito, quantificato in € 41.212,74, o al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi ed accessori come per legge.
Si costituiva in giudizio il il quale eccepiva innanzitutto la Controparte_1 sussistenza, nella fattispecie in disamina, della clausola di esonero della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., integrata dal comportamento gravemente imprudente della
. Quest'ultima, secondo la tesi difensiva, avrebbe potuto agevolmente avvedersi Pt_1 della presenza della anomalia di che trattasi tramite l'impiego dell'ordinaria diligenza, evitando la produzione del danno riportato.
Più in generale, l'ente locale contestava l'assenza degli elementi strutturali normativamente prescritti per la configurabilità a suo carico di una responsabilità a titolo di illecito extracontrattuale.
Da ultimo, per l'ipotesi di mancato accoglimento delle superiori eccezioni, invocava la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 1227 c.c., con attribuzione all'attrice di una prevalente responsabilità nella causazione del sinistro.
Concludeva formulando, in via principale, richiesta d'integrale rigetto della domanda attorea;
in via gradata, l'accertamento della ricorrenza di un concorso nella produzione del danno da parte della danneggiata, con riconoscimento di un apporto causale prevalente a carico della stessa;
in via ulteriormente gradata, per l'esclusione di alcune poste di danno dall'entità del risarcimento eventualmente dovuto.
Espletata l'istruzione della causa con assunzione di prova testimoniale e CTU, con sentenza n. 397/2020 il Tribunale di Palmi rigettava integralmente le domande avanzate da parte attrice, così statuendo: “
1 - rigetta la domanda avanzata da nei Parte_1 confronti del in persona del Sindaco, suo l.r.p.t., in quanto non Controparte_1 fondata e non provata, non ravvisandosi alcuna responsabilità in capo alla P.A. nella produzione dell'evento lesivo;
pag. 3/12
2 - condanna la parte attrice a rifondere al in pers. Parte_1 Controparte_1 del suo l.r.p.t., le spese processuali che liquida nella complessiva somma di CP_2
3.972,00, come specificato in parte motiva, oltre rimborso forfetario 15% spese generali, Iva e CPA per legge;
3. Le spese di CTU vengono liquidate come da separato decreto del 16.11.2018, in totali 290,00, oltre accessori di legge, se dovuti, e si si pongono in solido a carico di tutte le parti costituite in favore del dott. , mentre nel rapporto Persona_1 interno si pongono a carico esclusivo di parte attrice;
4.- manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti costituite.”.
Con atto di citazione notificato l'8.10.2020, impugnava la decisione Parte_1 del giudice di prime cure, articolando i seguenti motivi d'appello:
1. Erronea interpretazione dei fatti di causa, avendo sbagliato il primo giudice a desumere da questi la conoscenza dei luoghi di causa da parte dell'attrice;
2. Violazione dell'art. 2967 c.c. in correlazione con l'onere della prova gravante sul custode nella azione di responsabilità ex art. 2051 c.c.;
3. Parziale erroneità della consulenza tecnica in punto di quantum;
in accoglimento dei quali chiedeva l'integrale riforma del censurato provvedimento e l'accoglimento delle domande avanzate nel corso del primo grado di giudizio e la condanna al pagamento delle spese di lite di primo grado e del presente giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellato, il quale insisteva in via preliminare per l'emissione di pronuncia di inammissibilità del gravame ex art 348 bis c.p.c. e, nel merito, per l'integrale conferma della sentenza appellata, riproponendo le difese già articolate in primo grado.
Sulle conclusioni riportate in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dello scambio di comparse conclusionali e repliche.
2. L'appello principale è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
La sentenza del giudice di prime cure appare viziata da due errori sostanziali, puntualmente censurati con il primo e secondo motivo dell'atto di appello.
pag. 4/12 2.1. Segnatamente, osserva questa Corte che il provvedimento oggetto di gravame va innanzitutto riformato nella parte in cui pone a fondamento dell'assenza di responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c., l'asserita conoscenza, in Controparte_1 capo alla danneggiata, dell'esistenza dell'alterazione del marciapiede che ne determinò la caduta.
Tale elemento, risultato dirimente per il rigetto della domanda attorea, viene infatti desunto dal giudice di prime cure esclusivamente dalla circostanza che l'abitazione della Sig.ra risulta ubicata nella stessa zona in cui si è verificato il sinistro, Pt_1 ovvero nel centro di CP_1
Ritiene questo Giudicante che l'assioma secondo cui il consociato che risieda in una data zona del territorio comunale debba essere sicuramente a conoscenza di tutte le anomalie presenti su ognuna delle vie della medesima area appaia quantomeno illogico e fallace, comunque non in grado di sostanziare un giudizio di esclusiva responsabilità a carico della danneggiata.
Per converso, il giudice di prime cure considera questo assunto quale uno dei cardini motivazionali su cui fondare l'esclusione della responsabilità di parte convenuta ex art. 2051 c.c., qualificando in termini di grave negligenza la condotta tenuta dalla , Pt_1 tanto da integrare la clausola di esonero prevista dalla predetta norma.
Sul punto va specificato che l'errore in cui è incorso il giudice di prime cure attiene più specificamente all'impossibilità di giungere alla deduzione dell'effettiva conoscenza dell'anomalia del manto stradale da parte della danneggiata tratta unicamente dalla vicinanza della sua residenza, in assenza di ulteriori emergenze processuali che avrebbero potuto (e dovuto) logicamente corroborare tale conclusione (quali ad esempio la circostanza che la via su cui avvenne il sinistro sia l'unica che consenta di accedere alla propria abitazione, ovvero che la medesima sia quella da percorrere necessariamente per giungere sul luogo di lavoro). Nessuno di tali elementi risulta acquisito ex actis; per converso, l'unico elemento probatorio valutabile al riguardo sarebbe di segno opposto, rappresentato dalla dichiarazione della teste (figlia Tes_1 della ), la quale, in sede di escussione, affermò che raramente lei e la madre Pt_1 percorrevano detta via.
pag. 5/12 Va, pertanto, affermato che dalla mera vicinanza della residenza della danneggiata dal luogo del sinistro non può desumersi apoditticamente la certa conoscenza da parte della stessa dell'anomalia che ne causò la caduta.
Ne consegue inoltre l'impossibilità di considerare siffatta presunzione di conoscenza quale causa di scissione del nesso eziologico tra l'anomalia del bene custodito e la caduta della odierna appellante, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata.
Questa Corte osserva come dall'emergenze probatorie del primo grado di giudizio sia ragionevolmente desumibile una particolare connotazione della dinamica del sinistro, tale da consentire un bilanciamento tra comportamento parzialmente imprudente della danneggiata e responsabilità dell'ente comunale per aver omesso la dovuta manutenzione del tratto di strada in questione.
Si evidenzia infatti come la caduta della in prossimità del tombino sia Pt_1 certamente dovuta ad una serie di fattori concorrenti, ascrivibili, sotto il profilo della responsabilità, ad entrambe le parti in causa.
In tal senso vanno necessariamente valutate a favore dell'appellante le peculiari circostanze in cui avvenne la caduta: la posizione particolarmente insidiosa del tombino incriminato, che si collocava all'interno di un tratto stradale su cui insistevano diverse anomalie (rappresentate dalla presenza di una sfaldatura del marciapiede, di terriccio e di pietre sparse), così come evincibile dalle foto dello stato dei luoghi allegate da parte attrice e confermate in sede di prova testimoniale;
la non perfetta illuminazione dell'area in questione, desumibile sia dall'assenza di specifica contestazione da parte CP_ dell' convenuto, sia da alcune precise circostanze spazio-temporali, essendo il sinistro occorso nel mese di febbraio, nelle prime ore del giorno (cfr. deposizione del teste <La giornata era piuttosto cupa, non c'era tanta luce, era prima delle Tes_2
7:00>>); infine la stessa età della , che all'epoca del sinistro era già soggetto Pt_1 ultrasettantenne, quindi con una fisiologica dequotazione dei riflessi.
Per contro, andrà certamente ascritta a sua negligenza la non corretta valutazione dello stato dei luoghi, probabilmente dovuta ad un certo margine di disattenzione.
Tale affermazione può razionalmente sostenersi tenendo conto della visibilità dell'ampia area di dissesto su cui insisteva il tombino che ne causò la caduta, la quale pag. 6/12 avrebbe dovuto indurre la danneggiata ad adottare maggiori cautele per porre in essere un sicuro attraversamento di quel tratto di strada, vista anche la lamentata scarsa visibilità del luogo all'ora del sinistro e la circostanza che si trattava di via urbana quasi mai praticata dall'odierna appellante (cfr. escussione della teste . Tes_1
Le suesposte circostanze evidenziano tuttavia anche una paritaria responsabilità in capo al derivante non soltanto dall'omessa/carente manutenzione del Controparte_1 marciapiede in questione (peraltro sito nel centro urbano), ma anche dall'assenza di qualunque segnaletica di pericolo e di una illuminazione adeguata. Non a caso, la comparsa di costituzione dinanzi al giudice di prime cure, così come la comparsa di costituzione in appello, si è profusa, essenzialmente, nell'affermare la grave negligenza della quale fattore determinante nella dinamica del sinistro ed esimente per Pt_1
l'ente locale.
Il logico precipitato della disamina che precede sarà pertanto, in parziale accoglimento del primo motivo di appello, la riforma della sentenza oggetto di gravame, con attribuzione di una paritaria responsabilità, ex art. 1227 Cod. civ., in merito alla causazione del sinistro, alla danneggiata ed all'ente locale custode della via.
2.2. Anche il secondo motivo di appello è in parte fondato.
L'appellante lamenta un'inversione dell'onere della prova in merito all'applicazione dell'art. 2051 Cod. civ. al caso di specie.
Ed invero, la sentenza appellata, dopo aver correttamente declinato i principi afferenti alla responsabilità del custode e richiamato la giurisprudenza in materia nel senso della ricostruzione in chiave oggettiva della responsabilità ex art. 2051 Cod. civ., senza sollevare alcun dubbio circa la ricorrenza dei relativi presupposti nella fattispecie concreta, effettua una decisa virata nell'intrapreso ragionamento, affermando il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla danneggiata, con un totale disconoscimento delle emergenze istruttorie del primo grado di giudizio. Tale salto logico genera un'evidente distonia tra la prima parte del provvedimento impugnato
(nella quale non pare minimamente in dubbio l'assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla danneggiata) e quella conclusiva, in cui si afferma perentoriamente che:
“Deve ritenersi onere prioritario dell'attore fornire la prova rigorosa della dinamica del fatto dannoso, descrivendo, con precisione le modalità del sinistro, con il chiarire pag. 7/12 se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in esso è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno. Siffatta direttiva di indagine va doverosamente osservata in quanto rispettosa dei fondamentali principi ordinamentali in tema di onere di allegazione e prova, poiché i dati descrittivi dell'evento dannoso rappresentano proprio il fatto costitutivo della domanda, su cui si incentra tutto il giudizio e la mancata osservanza di tale onere probatorio determina inevitabilmente il rigetto della pretesa risarcitoria.”, pagina 13 della sentenza).
Risulta evidente l'erroneità di tali assunti posto che l'attrice sin dal primo grado di giudizio ha correttamente evocato il parametro di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., descrivendo la dinamica del sinistro in modo puntuale ed individuando nella anomalia del marciapiede e del tombino la causa efficiente della sua caduta. D'altro canto, tali elementi furono puntualmente confermati dalla produzione fotografica prodotta, dalle prove testimoniali assunte e, per quanto concerne il danno derivato, dalla documentazione sanitaria depositata e dalla espletata CTU.
In sostanza, l'ultima parte della sentenza appare logicamente incongruente sia con la sua prima parte motiva sia con le risultanze probatorie del giudizio di primo grado e per tali ragioni appare meritevole di riforma, in accoglimento del secondo motivo di appello, con affermazione dell'intervenuto assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla danneggiata.
2.3. In merito al terzo motivo di appello, concernente la quantificazione del danno risarcibile, può osservarsi come sia l'appellante che l'appellata abbiano contestato gli esiti della CTU disposta nel corso del primo grado di giudizio. Segnatamente,
l'appellante solleva plurime censure all'elaborato peritale concernenti: la minor misura del danno biologico permanente e temporaneo riconosciuta dal CTU, nonché il mancato riconoscimento di spese mediche, equitativamente determinate in € 800,00.
Inoltre, sempre sotto il profilo della determinazione del danno risarcibile, lo stesso appellante si duole: del mancato riconoscimento del danno morale per un importo pari ad € 5.000,00, del mancato riconoscimento da parte del giudice di prime cure di un
“danno patrimoniale” pari ad € 2.000,00, di spese concernenti la fase stragiudiziale
(negoziazione e mediazione) per € 1.000,00 oltre accessori e di un danno da pag. 8/12 comportamento defatigatorio del (danno da “mala gestio”) per € Controparte_1
3.000,00.
Viceversa, il contesta l'assenza di una solida base probatoria in merito Controparte_1 al riconoscimento da parte del CTU di un maggior periodo di invalidità temporanea (“il
CTU ha riconosciuto come ATP dei periodi non coperti da alcuna certificazione medica.
L'attrice ha esibito infatti solamente il certificato di ricovero dal 16.02.2010 al 25.02.2010, mentre c'è poi un vuoto documentale completo fino ad un certificato dell'08.10.2010 del dott. (firmatario di una relazione medico legale sull'attrice quindi, medico di parte). Per_2
Solamente di due anni dopo è la successiva documentazione medica, esattamente del
18.11.2012 sempre dello stesso specialista dott. ma non di una struttura pubblica.”). Per_2
Da una disamina dell'elaborato peritale e delle eccezioni delle parti, questa Corte ritiene infondato l'appello sul punto, nonché le difese dell'appellato, dovendosi confermare le conclusioni cui è giunto il nominato CTU in ordine al quantum debeatur.
Si deve infatti osservare:
1) la non necessità dei chiarimenti richiesti dall'appellante, ritenendosi congrua ed esente da vizi logici la valutazione del danno biologico permanente e temporaneo da parte del CTU;
sul punto si specifica come anche le difese dell'appellato in merito all'assenza di idonea certificazione prodotta dall'appellante ed alla mancata specificazione dei criteri di valutazione seguiti appaiano prive di pregio, avendo il CTU computato, in base agli ordinari criteri medico-legali applicabili alla fattispecie, i giorni necessari alla stabilizzazione della malattia in capo alla danneggiata, tenendo conto delle pregresse condizioni di vita della stessa;
2) la risarcibilità del danno morale solo nei limiti della sofferenza soggettiva interiore media presumibile, così come enucleata nelle tabelle del Tribunale di Milano 2024 e nei limiti delle stesse, stante la mancata allegazione, da parte della danneggiata, di specifici elementi che ne giustifichino il riconoscimento in diversa misura;
3) la non risarcibilità, per carenza di prova, del danno patrimoniale per spese mediche eventuali, quantificate dall'appellante in € 800,00 e frutto di una generica “valutazione equitativa”;
pag. 9/12 4) la non risarcibilità, per assoluta carenza di prova da parte dell'appellante, sia del
“danno patrimoniale” (pari ad € 2.000,00) patito dalla danneggiata, sia del genericamente dedotto danno da “mala gestio” del Controparte_1
5) la necessaria computazione delle spese concernenti la fase stragiudiziale
(negoziazione e mediazione), quantificate in € 1.000,00 oltre accessori, più che a titolo di danno patrimoniale a sé stante, come richiesto dall'appellante, in seno quantificazione delle spese di lite. Sul punto va tuttavia specificato come tale quantificazione non possa non tener conto dei seguenti fattori:
1. della duplicazione derivante dal ricorso congiunto agli istituti della negoziazione e mediazione, che appare frutto di una specifica scelta da parte della danneggiata, non imposta dal Legislatore;
2. della circostanza che il contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa Controparte_1
, ha comunque riscontrato la richiesta di negoziazione con nota del 29.02.2016, Pt_1 specificando l'impossibilità di addivenire ad un accordo con la danneggiata per carenza di fondi;
3. l'entità del danno risarcibile, che in sede di mediazione venne quantificato in
€ 24.861,12 per poi giungere in atto di citazione alla cifra di € 41.212,74, ottenuta anche tramite un'evidente sovrastima del danno biologico permanente (quantificato originariamente nella misura del 25% e poi, secondo le stesse affermazioni dell'appellante, assestatosi nella misura del 12%, cfr. pagina 40 dell'appello) e dall'aggiunta di tutta una serie di voci di danno, analiticamente valutate nei punti che precedono, che appaiono prive del necessario riscontro probatorio.
2.4. In forza delle suesposte osservazioni ed in accoglimento delle valutazioni poste dal nominato CTU, il danno non patrimoniale complessivamente patito dall'appellante potrà essere quantificato in € 10,041,50 (ossia: € 6.858,00 a titolo di danno biologico permanente al 5%; € 1.150,00 per I.T.T.; € 5.175,00 per I.T.P. al 75%; € 4.025,00 per
I.T.P. al 50%; € 2.875,00 per I.T.P. al 25%, con riduzione dell'importo complessivo del
50% in forza del concorso di colpa tra danneggiante ed ente locale). A queste somme, liquidate all'attualità, devono aggiungersi gli interessi calcolati sulla somma devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata sino alla presente decisione, oltre interessi sulla somma così ricavata dalla decisione al soddisfo.
Il danno patrimoniale sarà pari ad € 906,50 (ossia € 1.813,00 ridotto del 50% sempre in forza del concorso di colpa tra danneggiante ed ente locale), oltre rivalutazione ed pag. 10/12 interessi dall'esborso alla presente decisione, oltre interessi sulla somma così ricavata dalla decisione al soddisfo.
3.Dall'accoglimento parziale dell'appello nei termini sopra meglio enucleati segue la riforma delle spese di lite per il doppio grado di giudizio, che andranno liquidate a carico del con compensazione nella misura del 50% in ragione della Controparte_1 concorrente e paritaria responsabilità della nella causazione del sinistro e del Pt_1 solo parziale accoglimento dei motivi di appello.
Le spese di lite vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe per le cause di valore compreso tra 5.2001 ed € 26.000, previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, applicando i minimi tariffari in ragione della semplicità delle questioni in diritto trattate e le tariffe medie per la fase istruttoria del primo grado, vista l'attività svolta, nei seguenti termini:
€ 3.380,00 per il primo grado (€ 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisionale); €
2.906,00 per il presente grado (€ 567,00 per la fase di studio, €461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 956,00 per la fase decisionale), per un totale di € 6.286,00.
Inoltre, in riforma della statuizione della sentenza di primo grado, le spese per l'esperita
CTU andranno poste anch'esse a carico di entrambe le parti nella misura del 50%.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 397/2020, così Parte_1 provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata:
- accerta la responsabilità del ed il concorso di colpa di Controparte_1 [...]
al 50%; Parte_1
- condanna il al risarcimento del 50% del danno subito da Controparte_1
, liquidato in € 10,041,50 per danno non patrimoniale, oltre Parte_1
pag. 11/12 interessi come in motivazione, ed € 906,50 per danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
2. compensa per metà le spese di lite, e condanna il al pagamento, in Controparte_1 favore della parte appellante, della restante metà delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in € 3.143,00 per compensi ed € 678,40 per spese, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. IL PE;
3. pone definitivamente a carico di entrambe le parti al 50% le spese di ctu, nella misura già liquidata in primo grado.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 21.10.2025
La Presidente est.
UE ON
Documento redatto con la collaborazione del magistrato in tirocinio dott. Daniele Scaramuzzino
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