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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/04/2025, n. 1810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1810 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19606/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Comune ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19606/2021 promossa da:
in liquidazione in persona del liquidatore e Parte_1 legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. FRANCO FABIANI Parte_1
elettivamente domiciliata a Torino, in Corso Vittorio Emanuele II n. 123 presso l'avv. Vittorio Del
Monte
ATTRICE contro in persona del legale rappresentante pro tempore e per esso della dott.ssa Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. NICOLA ROSSINI e dell'avv. DAVIDE MAERO Controparte_2 elettivamente domiciliata a Torino in via S. Teresa n. 12 presso lo studio l'avv. Nicola Rossini e l'avv.
Davide Maero
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Nel merito
Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale accertare e dichiarare:
pagina 1 di 9 a) la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della
Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa al rapporto de quo;
b) la illegittimità dell'addebito di somme per CMS, CSC e per spese di chiusura periodica del conto;
c) la illegittimità dell'addebito di somme per interessi ultralegali, ossia della differenza tra l'ammontare degli interessi passivi trimestralmente versati o addebitati in conto all'attrice con gli interessi calcolati sul medesimo scoperto al tasso nominale minimo dei B.O.T. emessi nei dodici mesi precedenti a ciascun trimestre di liquidazione;
d) il mancato riconoscimento degli interessi creditori, al saggio di cui all'art. 117 TUB (tasso massimo di emissione dei BOT pro tempore vigenti), che sarebbero maturati sul conto corrente ordinario qualora, al netto della epurazione degli indebiti, lo stesso fosse divenuto creditore o maggiormente creditore;
ed ad effetto di tutto quanto sopra accertare e dichiarare che è stata illegittimamente addebitata in conto per il periodo di cui è causa ed alla data della ultima contabile prodotta in giudizio la somma di
€ 99.428,52 o la maggiore o minor somma emergente in esito di istruttoria, oltre all'accertamento ed alla dichiarazione della illegittimità di addebito di somme per interessi passivi maggiori al dovuto, perché prodotti dal saldo debitore periodico nominale composto e maggiorato dagli indebiti contestati ed oltre all'accertamento ed alla dichiarazione, nel caso in cui il conto sia divenuto creditore a seguito della epurazione degli addebiti contestati, del mancato riconoscimento degli interessi creditori al saggio di cui all'art. 117 TUB (tasso massimo di emissione dei BOT pro tempore vigenti), come quantificati in sede di istruttoria, conseguentemente condannando la convenuta a pagare alla attrice la medesima somma di € 99.428,52 o la maggiore o minor somma risultante in esito di istruttoria, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di ripetizione in indebito.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze oltre rimborso forfettario, Iva e CPA per il presente procedimento da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.
Salvis iuribus.
In via istruttoria
[…]
Riservata ogni più ampia facoltà di dedurre, controdedurre, riformare e rassegnare migliori conclusioni, capitolare ed indicare testimoni, chiedere prova per interrogatorio formale della convenuta, chiedere prova contraria e produrre ulteriore documentazione.
Per parte convenuta
Si chiede che questo Ill.mo Tribunale disattese tutte le domande, deduzioni ed eccezioni avversarie e, specificatamente, le istanze istruttorie- dichiari prescritte, ovvero inammissibili, le domande attoree e, in ogni caso, le respinga siccome infondate in fatto e diritto.
Con il favore delle spese.
pagina 2 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato la società in Parte_1
liquidazione conveniva in giudizio . chiedendo, con riferimento al conto corrente Controparte_1
contrassegnato con il n. 4513291/01 poi n. 4513291/01/79, nell'ambito del quale è stata regolata anche la concessione di un credito rappresentata da fido di cassa, di accertare l'illegittima applicazione e l'illegittima riscossione da parte della convenuta degli interessi anatocistici, degli interessi ultra legali, della commissione di massimo scoperto, della commissione di messa a disposizione, delle spese di chiusura del conto e del mancato riconoscimento degli interessi attivi che sarebbero maturati sui saldi divenuti creditori in ragione dell'espunzione degli addebiti;
per l'effetto parte attrice ha chiesto di condannare parte convenuta, a titolo di ripetizione di indebito, al pagamento della somma pari ad
€99.428,52 o del diverso importo risultante dall'istruttoria.
Si è costituita eccependo la prescrizione dei diritti azionati dalla controparte Controparte_1
nonché l'inammissibilità e l'infondatezza di tutte le pretese avversarie anche sotto il profilo della mancanza di prova.
La causa veniva istruita a mezzo documenti.
Ritenuta l'opportunità, con l'ordinanza del 03.07.2023, è stata disposta CTU nominando per l'incombente il dott. Persona_1
Dopo aver assegnato alle parti il termine per note scritte per la precisazione delle conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 Cpc per lo scambio delle memorie conclusive.
2.La domanda proposta da parte attrice va accolta parzialmente per i motivi che di seguito di espongono.
Parte attrice espone di aver aperto con la il rapporto di conto corrente Controparte_3
contrassegnato al n. 4513291/01, poi proseguito con con il n. 045132910179, Controparte_1
successivamente estinto come si evince dall'estratto conto n. 011/2011 del 03.11.2011 (doc. 2 attr.).
Dichiara che tale rapporto, cui era collegato un fido di cassa, sarebbe sorto e si sarebbe sviluppato senza la stipula di alcun documento contrattuale che ne disciplinasse le condizioni;
espone altresì che, nonostante avesse rivolto un invito nei confronti della controparte a ricevere copia della documentazione contrattuale, la le abbia inviato documenti non rilevanti, non conferenti e privi CP_3
dell'indicazione della data (doc. 3,4 attr.). La società ha prodotto in giudizio i contratti di affidamento, tutti relativi al rapporto in contestazione, attestanti la concessione delle linee di credito, gli estratti pagina 3 di 9 conto relativi agli anni dal primo trimestre dell'anno 2002 al quarto trimestre dell'anno 2011, ed un proprio elaborato peritale (doc. da 5 a 50 attr.). La società ha esposto che la non si è resa parte CP_3 attiva rispetto all'invito di tentare una conciliazione, invito che era stato formulato nei confronti delle odierne parti dal Giudice con il decreto del 22.09.2022, chiedendo che tale comportamento fosse valorizzato ai fini della liquidazione delle spese.
Parte convenuta espone che l'attrice non ha prodotto gli estratti conto analitici e che abbia allegato i soli estratti conto scalari;
per tale ragione, asserisce che non può ritenersi assolto l'onere della prova incombente sulla controparte in quanto, attesa la natura sintetica degli estratti conto scalari, non sarebbe possibile risalire ai singoli movimenti individuando analiticamente quali siano le illegittime rimesse che integrerebbero il fatto costitutivo della condictio indebiti azionata dalla società. Pertanto, sulla base del fatto che dovesse essere la società a dover fornire la prova dell'incameramento delle somme azionate, deduce la prescrizione di tutte le rimesse accreditate sul conto corrente successive al
30.06.2006 data, quest'ultima, corrispondente al decennio anteriore rispetto al primo atto interruttivo proposto dall'attrice a mezzo del proprio difensore tramite pec del 30.06.2016 deducendo che, in mancanza della prova dell'esistenza di un contratto di apertura di credito e degli affidamenti, le rimesse dovranno intendersi tutte solutorie (doc. 3 attr.); infine, espone che il pagamento effettuato dalla società
a “stralcio saldo” del 03.11.2011 manifesterebbe la volontà transattiva di entrambe le parti in ordine ai rapporti di dare/avere.
3.Analizzando ciascuna delle singole contestazioni si rileva quanto segue.
3.1 In merito alla mancata attivazione da parte della al tentativo di conciliazione formulato da CP_3
parte attrice rileva correttamente la convenuta che, poiché trattasi di una proposta proveniente dalla controparte e non dal Giudice ex art. 185 bis Cpc, dalla sua mancata accettazione non può farsi discendere alcuna conseguenza negativa a carico della (all. “corrispondenza avv. Rossini” all. CP_3
nota dep. 05.06.2023 attr.).
In merito alla volontà transattiva espressa dalle parti in occasione della sua estinzione/azzeramento l'eccezione sollevata dalla convenuta va respinta in quanto l'operazione di “saldo e stralcio” non rappresenta alcuna rinuncia, né implicita né esplicita, da parte della correntista rispetto alla proposizione dell'odierno giudizio (doc. 2 attr.).
3.2 L'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta deve essere accolta.
Al riguardo, occorre fare una breve premessa in merito al distinguo operante tra le rimesse solutorie, in cui la prescrizione decorre dal momento del pagamento, e quelle ripristinatorie per le quali la pagina 4 di 9 prescrizione decorre dal momento della chiusura del conto. A seconda della natura della rimessa muta, quindi, il dies a quo della prescrizione.
L'azione del cliente, che evochi in giudizio un istituto di credito al fine di ottenere la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto a titolo di interessi e di spese, è soggetta alla prescrizione decennale.
Premesso che la prescrizione dei versamenti aventi natura ripristinatoria decorre dalla data di estinzione della chiusura del conto si rappresenta che il pagamento che può dar luogo ad una pretesa restitutoria è solo quello che si traduca nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens. Detto altrimenti, il diritto ad ottenere la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto sorge dal momento in cui sia compiuto un atto giuridico definibile come pagamento poiché, prima di quel momento, non è ipotizzabile alcun diritto alla restituzione. A ciò si aggiunga che il versamento si considera alla stregua di un pagamento nell'ipotesi in cui abbia lo scopo e l'effetto di determinare uno spostamento patrimoniale in favore della banca e ciò accade quando si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista e quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento. Ciò non accade, invece, quando i versamenti hanno natura ripristinatoria della provvista poiché il passivo non ha superato il limite dell'affidamento concesso al cliente.
Alla luce di quanto detto, ai fini dell'azione di ripetizione dell'indebito, solo le rimesse solutorie si considerano pagamenti e la prescrizione decorre dal momento in cui abbiano avuto luogo.
Quanto all'onere probatorio e a quello di allegazione riferito all'eccezione di prescrizione, nei rapporti di conto corrente bancario, qualora sia stata eccepita dalla Banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito richiesto dal correntista/attore, spetta a quest'ultimo provare l'esistenza di un versamento come mero ripristino della disponibilità accordata (Cass. Sez. Un. 10955/2002). inoltre si rileva che - nonostante parte attrice abbia prodotto, senza interruzione, gli estratti conto afferenti al rapporto con decorrenza dal primo trimestre del 2002 al 31.10.2011 - non è possibile effettuare la verifica delle rimesse ripristinatorie e di quelle solutorie perché l'assenza del foglio movimenti, ove le operazioni vengono classificate per tipo, data contabile e data valuta, non consente di poter procedere alla verifica della prescrizione. Per la ricostruzione del conto occorre analizzare i saldi ricavati dai riassunti scalari e dagli addebiti delle competenze le quali vengono ricavati dal foglio di riepilogo delle competenze accluso agli scalari trimestre per trimestre (Ctu p. 21 ss.).
Parte attrice, per il tramite del proprio consulente, eccepisce che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla debba essere supportata documentalmente dalla convenuta (Ctu p. 35 ss.). L'onere di CP_3
pagina 5 di 9 allegazione gravante sull'istituto di credito risulta pienamente soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto e con la dichiarazione di volerne profittare senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie.
Parte attrice, dal proprio canto, avrebbe dovuto provare non solo l'annotazione in conto delle poste passive che assumeva come non dovute dalla convenuta ma anche l'effettivo incameramento da parte della delle somme che le erano state addebitate. CP_3
Rileva a tal proposito la Corte di Cassazione che “ove si assuma che nell'ambito di un rapporto di conto corrente bancario, in ragione della nullità di una o più clausole, [siano] stati eseguiti indebiti pagamenti, l'attore, oltre all'indicazione del conto corrente, dell'eventuale apertura di credito, della durata del relativo rapporto, deve indicare partitamente i versamenti effettuati, e specificarne la natura” (Cass. 7884/2023; Cass. 12845/2018; Corte d'Appello Torino 788/2021; Trib. Torino
13399/2020).
Ne deriva che, a causa dell'insufficienza di elementi atti alla ricostruzione, i conteggi possono essere eseguiti solo per il periodo successivo al 30.06.2006; si ripete che il primo atto interruttivo della prescrizione, con il quale parte attrice ha intimato alla controparte la restituzione di tutti gli addebiti ritenuti illegittimi, reca la data del 30.06.2016 (doc. 3 attr. e Ctu p. 21 ss.).
L'eccezione di prescrizione esposta dalla va dunque accolta. CP_3
3.3.In ordine alle altre censure del correntista il Giudice ritiene di aderire alle risultanze della CTU, che appare ragionevole e ben motivata, e pertanto condivisibile.
Dall'esame della documentazione il rapporto risulta affidato fin dal primo conto oggetto di ricostruzione, ovvero fin dal terzo trimestre del 2006; dall'analisi delle condizioni contrattuali stabilite dalle parti si evince che il fido risulta formalizzato e che per gli interessi, sia quelli entro che oltre il fido, sia stato previsto sia il Tan che il Taeg (Ctu p. 22).
Tuttavia, poiché il tasso creditore non è stato contrattualizzato il ricalcolo dovrà essere effettuato al tasso legale (Ctu p. 23).
La capitalizzazione trimestrale degli interessi risulta approvata con la sottoscrizione della clausola che stabilisce la pari periodicità del calcolo degli interessi;
tuttavia, l'effetto anatocistico deve essere eliminato, con decorrenza dall'inizio della verifica sino alla data di chiusura del conto, poiché non risultano soddisfatti i criteri stabiliti dalla legge per la sua legittimità/validità. Più precisamente,
l'effetto anatocistico applicato dalla dovrà essere azzerato poiché non risulta convenuto il tasso CP_3
creditore (Ctu p. 23).
pagina 6 di 9 Sul punto deve condividersi la scelta del CTU poiché, anche se nel contratto di fido vengono previsti i tassi debitori, in assenza di un documento antecedente in cui sia riportata l'indicazione anche del tasso creditore, viene a mancare la reciprocità degli accrediti e degli addebiti (Ctu p. 34 ss.).
Per le ragioni espresse, l'effetto anatocistico dovrà essere azzerato.
3.4. Poiché la commissione di massimo scoperto risulta determinata nei criteri dovrà essere addebitata sino al secondo trimestre del 2009 in quanto, come stabilito dalle disposizioni normative intervenute, si ritiene legittimo l'addebito che è stato operato fino alla data del 28.06.2009 ovverosia fino alla scadenza del termine di 150 giorni decorrenti dall'entrata in vigore dell'art. 2 bis del d.l. 29.11.2008 n.
185 convertito, con modificazioni, dalla l. 28.01.2009 n. 2 (Ctu p. 23 ss.).
Parte attrice ha eccepito l'inefficacia della commissione di massimo scoperto sul rilievo della omessa indicazione del numero del rapporto di conto corrente cui tale pattuizione dovrebbe applicarsi e della non comprensibilità della base e delle modalità di calcolo di tale voce di costo.
Rileva correttamente la che la prima eccezione deve ritenersi infondata in quanto non vi è alcuna CP_3
incertezza in ordine alla riferibilità di detta pattuizione al rapporto dedotto in giudizio. Va poi rilevato, in ordine alla seconda eccezione, che la commissione risulta determinata nei criteri in quanto risulta stabilita sia la misura percentuale che la base di calcolo. Più precisamente, mentre entro il limite del fido risulta pattuita la percentuale dello 0,75% oltre il limite del fido, invece, risulta pattuita la percentuale dello 0,75% che corrisponde al massimo scoperto (Ctu p. 32, 36).
Per le motivazioni espresse detta commissione dovrà essere addebitata sino al secondo trimestre del
2009.
Poiché alla data di entrata in vigore della norma stabilita dall'art. 2 bis del d.l. citato risulta che il conto non era più affidato la commissione di messa a disposizione fondi, invece, non può essere addebitata
(Ctu p. 24).
Ad eccezione delle spese c.d. “diritti di segreteria”, in quanto addebitate direttamente in conto, le ulteriori spese e/o ulteriori commissioni devono essere azzerate per assenza di previsione contrattuale
(Ctu p. 24).
Per quanto riguarda gli interessi, poiché la prima pattuizione è datata 01.08.2006, devono essere calcolati al tasso previsto nel contratto. Atteso che non constano agli atti tutte le comunicazioni delle variazioni economiche intervenute, nonostante la clausola afferente alla modifica delle condizioni contrattuali risulti approvata e sottoscritta dalla correntista, ne deriva che laddove non siano rinvenute dette comunicazioni dovrà procedersi all'applicazione del tasso contrattuale o, se più favorevole, a pagina 7 di 9 quello applicato dalla Banca con contestuale riconduzione ai tassi convenuti di quelli che dovessero risultare eccedenti quelli determinati contrattualmente (Ctu p. 24 ss.).
Per quanto attiene al calcolo del Teg, ai fini dell'usura, si premette che fino al 31.12.2009, seguendo il comunicato della Banca d'Italia del 02.12.2005, occorre verificare se la commissione di massimo scoperto applicata sia percentualmente superiore a quella soglia pari alla media rilevata moltiplicata per
1,5 considerando, ai fini del calcolo del Teg, la commissione eventualmente applicata in eccesso;
per effetto degli oneri collegati al credito, tra i quali deve essere inserita anche la commissione di massimo scoperto di conto e penale, risulta che il Teg applicato dalla Banca abbia superato la soglia di usura nel terzo trimestre del 2009 nonostante parte convenuta abbia operato una riduzione degli interessi (Ctu p.
27 ss.). Ne deriva che l'ammontare delle remunerazioni collegate all'erogazione del credito pertinenti a detto trimestre, in quanto successivo al primo e, dunque, a quello in cui gli interessi sono stati pattuiti, deve essere ridotto entro i limiti di quello soglia (Ctu p. 33).
A partire dal 01.01.2010, ai fini del calcolo del Teg, invece, devono essere considerate le commissioni di massimo scoperto, le spese e le remunerazioni a qualsiasi titolo addebitate alla correntista ad eccezione di quelle afferenti alle tasse e alle imposte;
vanno espunte anche quelle di tenuta del conto, talora chiamate spese di liquidazione, poiché non risultano collegate al credito posto che le medesime venivano addebitate sistematicamente anche nei trimestri con saldo attivo;
infine, si rileva che la CP_3
dal quarto trimestre del 2010 non ha addebitato interessi e che dal secondo, terzo e quarto trimestre del
2011 ha operato la riduzione degli interessi (Ctu p. 25 ss., 29 ss.).
Alla luce delle valutazioni espresse la differenza indebitamente percepita dalla convenuta ammonta a
€7.244,90 somma che deve essere restituita (Ctu p. 33).
Su detto importo, come richiesto, devono essere calcolati gli interessi ex art. 1284, co. 4 Cc. dalla domanda al saldo.
3.5 Le spese seguono la soccombenza.
Pertanto, le spese vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto dei parametri aggiornati e delle effettive attività svolte alla luce dell'importo accolto della domanda: lo scaglione è quello compreso tra
€5.201,00 ed €26.000,00 nei valori medi. Le spese di giudizio vanno distratte in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
Le spese di CTU, liquidate con decreto del 10.05.2024, vanno poste a carico di parte attrice per due terzi ed a carico di parte convenuta per un terzo, visto il limitato accoglimento delle richieste attoree.
PQM
pagina 8 di 9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, condanna . a corrispondere alla società Controparte_1 Parte_1
la somma di €.7.244,90 oltre interessi ex art. 1284, co. 4, Cc. dalla domanda al saldo;
Parte_2
condanna . a rimborsare alla società in Controparte_1 Parte_1
liquidazione le spese processuali, che vengono liquidate in €5.077 per compensi, oltre CU, spese di notifica, rimborso spese forfettarie 15% e successive occorrende da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, a carico di . per la misura Controparte_1
di 1/3 e a carico della società in liquidazione per il restante Parte_1
2/3.
Torino, 10 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Chiara Comune
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Comune ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19606/2021 promossa da:
in liquidazione in persona del liquidatore e Parte_1 legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. FRANCO FABIANI Parte_1
elettivamente domiciliata a Torino, in Corso Vittorio Emanuele II n. 123 presso l'avv. Vittorio Del
Monte
ATTRICE contro in persona del legale rappresentante pro tempore e per esso della dott.ssa Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. NICOLA ROSSINI e dell'avv. DAVIDE MAERO Controparte_2 elettivamente domiciliata a Torino in via S. Teresa n. 12 presso lo studio l'avv. Nicola Rossini e l'avv.
Davide Maero
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Nel merito
Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale accertare e dichiarare:
pagina 1 di 9 a) la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della
Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa al rapporto de quo;
b) la illegittimità dell'addebito di somme per CMS, CSC e per spese di chiusura periodica del conto;
c) la illegittimità dell'addebito di somme per interessi ultralegali, ossia della differenza tra l'ammontare degli interessi passivi trimestralmente versati o addebitati in conto all'attrice con gli interessi calcolati sul medesimo scoperto al tasso nominale minimo dei B.O.T. emessi nei dodici mesi precedenti a ciascun trimestre di liquidazione;
d) il mancato riconoscimento degli interessi creditori, al saggio di cui all'art. 117 TUB (tasso massimo di emissione dei BOT pro tempore vigenti), che sarebbero maturati sul conto corrente ordinario qualora, al netto della epurazione degli indebiti, lo stesso fosse divenuto creditore o maggiormente creditore;
ed ad effetto di tutto quanto sopra accertare e dichiarare che è stata illegittimamente addebitata in conto per il periodo di cui è causa ed alla data della ultima contabile prodotta in giudizio la somma di
€ 99.428,52 o la maggiore o minor somma emergente in esito di istruttoria, oltre all'accertamento ed alla dichiarazione della illegittimità di addebito di somme per interessi passivi maggiori al dovuto, perché prodotti dal saldo debitore periodico nominale composto e maggiorato dagli indebiti contestati ed oltre all'accertamento ed alla dichiarazione, nel caso in cui il conto sia divenuto creditore a seguito della epurazione degli addebiti contestati, del mancato riconoscimento degli interessi creditori al saggio di cui all'art. 117 TUB (tasso massimo di emissione dei BOT pro tempore vigenti), come quantificati in sede di istruttoria, conseguentemente condannando la convenuta a pagare alla attrice la medesima somma di € 99.428,52 o la maggiore o minor somma risultante in esito di istruttoria, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di ripetizione in indebito.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze oltre rimborso forfettario, Iva e CPA per il presente procedimento da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.
Salvis iuribus.
In via istruttoria
[…]
Riservata ogni più ampia facoltà di dedurre, controdedurre, riformare e rassegnare migliori conclusioni, capitolare ed indicare testimoni, chiedere prova per interrogatorio formale della convenuta, chiedere prova contraria e produrre ulteriore documentazione.
Per parte convenuta
Si chiede che questo Ill.mo Tribunale disattese tutte le domande, deduzioni ed eccezioni avversarie e, specificatamente, le istanze istruttorie- dichiari prescritte, ovvero inammissibili, le domande attoree e, in ogni caso, le respinga siccome infondate in fatto e diritto.
Con il favore delle spese.
pagina 2 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato la società in Parte_1
liquidazione conveniva in giudizio . chiedendo, con riferimento al conto corrente Controparte_1
contrassegnato con il n. 4513291/01 poi n. 4513291/01/79, nell'ambito del quale è stata regolata anche la concessione di un credito rappresentata da fido di cassa, di accertare l'illegittima applicazione e l'illegittima riscossione da parte della convenuta degli interessi anatocistici, degli interessi ultra legali, della commissione di massimo scoperto, della commissione di messa a disposizione, delle spese di chiusura del conto e del mancato riconoscimento degli interessi attivi che sarebbero maturati sui saldi divenuti creditori in ragione dell'espunzione degli addebiti;
per l'effetto parte attrice ha chiesto di condannare parte convenuta, a titolo di ripetizione di indebito, al pagamento della somma pari ad
€99.428,52 o del diverso importo risultante dall'istruttoria.
Si è costituita eccependo la prescrizione dei diritti azionati dalla controparte Controparte_1
nonché l'inammissibilità e l'infondatezza di tutte le pretese avversarie anche sotto il profilo della mancanza di prova.
La causa veniva istruita a mezzo documenti.
Ritenuta l'opportunità, con l'ordinanza del 03.07.2023, è stata disposta CTU nominando per l'incombente il dott. Persona_1
Dopo aver assegnato alle parti il termine per note scritte per la precisazione delle conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 Cpc per lo scambio delle memorie conclusive.
2.La domanda proposta da parte attrice va accolta parzialmente per i motivi che di seguito di espongono.
Parte attrice espone di aver aperto con la il rapporto di conto corrente Controparte_3
contrassegnato al n. 4513291/01, poi proseguito con con il n. 045132910179, Controparte_1
successivamente estinto come si evince dall'estratto conto n. 011/2011 del 03.11.2011 (doc. 2 attr.).
Dichiara che tale rapporto, cui era collegato un fido di cassa, sarebbe sorto e si sarebbe sviluppato senza la stipula di alcun documento contrattuale che ne disciplinasse le condizioni;
espone altresì che, nonostante avesse rivolto un invito nei confronti della controparte a ricevere copia della documentazione contrattuale, la le abbia inviato documenti non rilevanti, non conferenti e privi CP_3
dell'indicazione della data (doc. 3,4 attr.). La società ha prodotto in giudizio i contratti di affidamento, tutti relativi al rapporto in contestazione, attestanti la concessione delle linee di credito, gli estratti pagina 3 di 9 conto relativi agli anni dal primo trimestre dell'anno 2002 al quarto trimestre dell'anno 2011, ed un proprio elaborato peritale (doc. da 5 a 50 attr.). La società ha esposto che la non si è resa parte CP_3 attiva rispetto all'invito di tentare una conciliazione, invito che era stato formulato nei confronti delle odierne parti dal Giudice con il decreto del 22.09.2022, chiedendo che tale comportamento fosse valorizzato ai fini della liquidazione delle spese.
Parte convenuta espone che l'attrice non ha prodotto gli estratti conto analitici e che abbia allegato i soli estratti conto scalari;
per tale ragione, asserisce che non può ritenersi assolto l'onere della prova incombente sulla controparte in quanto, attesa la natura sintetica degli estratti conto scalari, non sarebbe possibile risalire ai singoli movimenti individuando analiticamente quali siano le illegittime rimesse che integrerebbero il fatto costitutivo della condictio indebiti azionata dalla società. Pertanto, sulla base del fatto che dovesse essere la società a dover fornire la prova dell'incameramento delle somme azionate, deduce la prescrizione di tutte le rimesse accreditate sul conto corrente successive al
30.06.2006 data, quest'ultima, corrispondente al decennio anteriore rispetto al primo atto interruttivo proposto dall'attrice a mezzo del proprio difensore tramite pec del 30.06.2016 deducendo che, in mancanza della prova dell'esistenza di un contratto di apertura di credito e degli affidamenti, le rimesse dovranno intendersi tutte solutorie (doc. 3 attr.); infine, espone che il pagamento effettuato dalla società
a “stralcio saldo” del 03.11.2011 manifesterebbe la volontà transattiva di entrambe le parti in ordine ai rapporti di dare/avere.
3.Analizzando ciascuna delle singole contestazioni si rileva quanto segue.
3.1 In merito alla mancata attivazione da parte della al tentativo di conciliazione formulato da CP_3
parte attrice rileva correttamente la convenuta che, poiché trattasi di una proposta proveniente dalla controparte e non dal Giudice ex art. 185 bis Cpc, dalla sua mancata accettazione non può farsi discendere alcuna conseguenza negativa a carico della (all. “corrispondenza avv. Rossini” all. CP_3
nota dep. 05.06.2023 attr.).
In merito alla volontà transattiva espressa dalle parti in occasione della sua estinzione/azzeramento l'eccezione sollevata dalla convenuta va respinta in quanto l'operazione di “saldo e stralcio” non rappresenta alcuna rinuncia, né implicita né esplicita, da parte della correntista rispetto alla proposizione dell'odierno giudizio (doc. 2 attr.).
3.2 L'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta deve essere accolta.
Al riguardo, occorre fare una breve premessa in merito al distinguo operante tra le rimesse solutorie, in cui la prescrizione decorre dal momento del pagamento, e quelle ripristinatorie per le quali la pagina 4 di 9 prescrizione decorre dal momento della chiusura del conto. A seconda della natura della rimessa muta, quindi, il dies a quo della prescrizione.
L'azione del cliente, che evochi in giudizio un istituto di credito al fine di ottenere la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto a titolo di interessi e di spese, è soggetta alla prescrizione decennale.
Premesso che la prescrizione dei versamenti aventi natura ripristinatoria decorre dalla data di estinzione della chiusura del conto si rappresenta che il pagamento che può dar luogo ad una pretesa restitutoria è solo quello che si traduca nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens. Detto altrimenti, il diritto ad ottenere la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto sorge dal momento in cui sia compiuto un atto giuridico definibile come pagamento poiché, prima di quel momento, non è ipotizzabile alcun diritto alla restituzione. A ciò si aggiunga che il versamento si considera alla stregua di un pagamento nell'ipotesi in cui abbia lo scopo e l'effetto di determinare uno spostamento patrimoniale in favore della banca e ciò accade quando si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista e quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento. Ciò non accade, invece, quando i versamenti hanno natura ripristinatoria della provvista poiché il passivo non ha superato il limite dell'affidamento concesso al cliente.
Alla luce di quanto detto, ai fini dell'azione di ripetizione dell'indebito, solo le rimesse solutorie si considerano pagamenti e la prescrizione decorre dal momento in cui abbiano avuto luogo.
Quanto all'onere probatorio e a quello di allegazione riferito all'eccezione di prescrizione, nei rapporti di conto corrente bancario, qualora sia stata eccepita dalla Banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito richiesto dal correntista/attore, spetta a quest'ultimo provare l'esistenza di un versamento come mero ripristino della disponibilità accordata (Cass. Sez. Un. 10955/2002). inoltre si rileva che - nonostante parte attrice abbia prodotto, senza interruzione, gli estratti conto afferenti al rapporto con decorrenza dal primo trimestre del 2002 al 31.10.2011 - non è possibile effettuare la verifica delle rimesse ripristinatorie e di quelle solutorie perché l'assenza del foglio movimenti, ove le operazioni vengono classificate per tipo, data contabile e data valuta, non consente di poter procedere alla verifica della prescrizione. Per la ricostruzione del conto occorre analizzare i saldi ricavati dai riassunti scalari e dagli addebiti delle competenze le quali vengono ricavati dal foglio di riepilogo delle competenze accluso agli scalari trimestre per trimestre (Ctu p. 21 ss.).
Parte attrice, per il tramite del proprio consulente, eccepisce che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla debba essere supportata documentalmente dalla convenuta (Ctu p. 35 ss.). L'onere di CP_3
pagina 5 di 9 allegazione gravante sull'istituto di credito risulta pienamente soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto e con la dichiarazione di volerne profittare senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie.
Parte attrice, dal proprio canto, avrebbe dovuto provare non solo l'annotazione in conto delle poste passive che assumeva come non dovute dalla convenuta ma anche l'effettivo incameramento da parte della delle somme che le erano state addebitate. CP_3
Rileva a tal proposito la Corte di Cassazione che “ove si assuma che nell'ambito di un rapporto di conto corrente bancario, in ragione della nullità di una o più clausole, [siano] stati eseguiti indebiti pagamenti, l'attore, oltre all'indicazione del conto corrente, dell'eventuale apertura di credito, della durata del relativo rapporto, deve indicare partitamente i versamenti effettuati, e specificarne la natura” (Cass. 7884/2023; Cass. 12845/2018; Corte d'Appello Torino 788/2021; Trib. Torino
13399/2020).
Ne deriva che, a causa dell'insufficienza di elementi atti alla ricostruzione, i conteggi possono essere eseguiti solo per il periodo successivo al 30.06.2006; si ripete che il primo atto interruttivo della prescrizione, con il quale parte attrice ha intimato alla controparte la restituzione di tutti gli addebiti ritenuti illegittimi, reca la data del 30.06.2016 (doc. 3 attr. e Ctu p. 21 ss.).
L'eccezione di prescrizione esposta dalla va dunque accolta. CP_3
3.3.In ordine alle altre censure del correntista il Giudice ritiene di aderire alle risultanze della CTU, che appare ragionevole e ben motivata, e pertanto condivisibile.
Dall'esame della documentazione il rapporto risulta affidato fin dal primo conto oggetto di ricostruzione, ovvero fin dal terzo trimestre del 2006; dall'analisi delle condizioni contrattuali stabilite dalle parti si evince che il fido risulta formalizzato e che per gli interessi, sia quelli entro che oltre il fido, sia stato previsto sia il Tan che il Taeg (Ctu p. 22).
Tuttavia, poiché il tasso creditore non è stato contrattualizzato il ricalcolo dovrà essere effettuato al tasso legale (Ctu p. 23).
La capitalizzazione trimestrale degli interessi risulta approvata con la sottoscrizione della clausola che stabilisce la pari periodicità del calcolo degli interessi;
tuttavia, l'effetto anatocistico deve essere eliminato, con decorrenza dall'inizio della verifica sino alla data di chiusura del conto, poiché non risultano soddisfatti i criteri stabiliti dalla legge per la sua legittimità/validità. Più precisamente,
l'effetto anatocistico applicato dalla dovrà essere azzerato poiché non risulta convenuto il tasso CP_3
creditore (Ctu p. 23).
pagina 6 di 9 Sul punto deve condividersi la scelta del CTU poiché, anche se nel contratto di fido vengono previsti i tassi debitori, in assenza di un documento antecedente in cui sia riportata l'indicazione anche del tasso creditore, viene a mancare la reciprocità degli accrediti e degli addebiti (Ctu p. 34 ss.).
Per le ragioni espresse, l'effetto anatocistico dovrà essere azzerato.
3.4. Poiché la commissione di massimo scoperto risulta determinata nei criteri dovrà essere addebitata sino al secondo trimestre del 2009 in quanto, come stabilito dalle disposizioni normative intervenute, si ritiene legittimo l'addebito che è stato operato fino alla data del 28.06.2009 ovverosia fino alla scadenza del termine di 150 giorni decorrenti dall'entrata in vigore dell'art. 2 bis del d.l. 29.11.2008 n.
185 convertito, con modificazioni, dalla l. 28.01.2009 n. 2 (Ctu p. 23 ss.).
Parte attrice ha eccepito l'inefficacia della commissione di massimo scoperto sul rilievo della omessa indicazione del numero del rapporto di conto corrente cui tale pattuizione dovrebbe applicarsi e della non comprensibilità della base e delle modalità di calcolo di tale voce di costo.
Rileva correttamente la che la prima eccezione deve ritenersi infondata in quanto non vi è alcuna CP_3
incertezza in ordine alla riferibilità di detta pattuizione al rapporto dedotto in giudizio. Va poi rilevato, in ordine alla seconda eccezione, che la commissione risulta determinata nei criteri in quanto risulta stabilita sia la misura percentuale che la base di calcolo. Più precisamente, mentre entro il limite del fido risulta pattuita la percentuale dello 0,75% oltre il limite del fido, invece, risulta pattuita la percentuale dello 0,75% che corrisponde al massimo scoperto (Ctu p. 32, 36).
Per le motivazioni espresse detta commissione dovrà essere addebitata sino al secondo trimestre del
2009.
Poiché alla data di entrata in vigore della norma stabilita dall'art. 2 bis del d.l. citato risulta che il conto non era più affidato la commissione di messa a disposizione fondi, invece, non può essere addebitata
(Ctu p. 24).
Ad eccezione delle spese c.d. “diritti di segreteria”, in quanto addebitate direttamente in conto, le ulteriori spese e/o ulteriori commissioni devono essere azzerate per assenza di previsione contrattuale
(Ctu p. 24).
Per quanto riguarda gli interessi, poiché la prima pattuizione è datata 01.08.2006, devono essere calcolati al tasso previsto nel contratto. Atteso che non constano agli atti tutte le comunicazioni delle variazioni economiche intervenute, nonostante la clausola afferente alla modifica delle condizioni contrattuali risulti approvata e sottoscritta dalla correntista, ne deriva che laddove non siano rinvenute dette comunicazioni dovrà procedersi all'applicazione del tasso contrattuale o, se più favorevole, a pagina 7 di 9 quello applicato dalla Banca con contestuale riconduzione ai tassi convenuti di quelli che dovessero risultare eccedenti quelli determinati contrattualmente (Ctu p. 24 ss.).
Per quanto attiene al calcolo del Teg, ai fini dell'usura, si premette che fino al 31.12.2009, seguendo il comunicato della Banca d'Italia del 02.12.2005, occorre verificare se la commissione di massimo scoperto applicata sia percentualmente superiore a quella soglia pari alla media rilevata moltiplicata per
1,5 considerando, ai fini del calcolo del Teg, la commissione eventualmente applicata in eccesso;
per effetto degli oneri collegati al credito, tra i quali deve essere inserita anche la commissione di massimo scoperto di conto e penale, risulta che il Teg applicato dalla Banca abbia superato la soglia di usura nel terzo trimestre del 2009 nonostante parte convenuta abbia operato una riduzione degli interessi (Ctu p.
27 ss.). Ne deriva che l'ammontare delle remunerazioni collegate all'erogazione del credito pertinenti a detto trimestre, in quanto successivo al primo e, dunque, a quello in cui gli interessi sono stati pattuiti, deve essere ridotto entro i limiti di quello soglia (Ctu p. 33).
A partire dal 01.01.2010, ai fini del calcolo del Teg, invece, devono essere considerate le commissioni di massimo scoperto, le spese e le remunerazioni a qualsiasi titolo addebitate alla correntista ad eccezione di quelle afferenti alle tasse e alle imposte;
vanno espunte anche quelle di tenuta del conto, talora chiamate spese di liquidazione, poiché non risultano collegate al credito posto che le medesime venivano addebitate sistematicamente anche nei trimestri con saldo attivo;
infine, si rileva che la CP_3
dal quarto trimestre del 2010 non ha addebitato interessi e che dal secondo, terzo e quarto trimestre del
2011 ha operato la riduzione degli interessi (Ctu p. 25 ss., 29 ss.).
Alla luce delle valutazioni espresse la differenza indebitamente percepita dalla convenuta ammonta a
€7.244,90 somma che deve essere restituita (Ctu p. 33).
Su detto importo, come richiesto, devono essere calcolati gli interessi ex art. 1284, co. 4 Cc. dalla domanda al saldo.
3.5 Le spese seguono la soccombenza.
Pertanto, le spese vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto dei parametri aggiornati e delle effettive attività svolte alla luce dell'importo accolto della domanda: lo scaglione è quello compreso tra
€5.201,00 ed €26.000,00 nei valori medi. Le spese di giudizio vanno distratte in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
Le spese di CTU, liquidate con decreto del 10.05.2024, vanno poste a carico di parte attrice per due terzi ed a carico di parte convenuta per un terzo, visto il limitato accoglimento delle richieste attoree.
PQM
pagina 8 di 9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, condanna . a corrispondere alla società Controparte_1 Parte_1
la somma di €.7.244,90 oltre interessi ex art. 1284, co. 4, Cc. dalla domanda al saldo;
Parte_2
condanna . a rimborsare alla società in Controparte_1 Parte_1
liquidazione le spese processuali, che vengono liquidate in €5.077 per compensi, oltre CU, spese di notifica, rimborso spese forfettarie 15% e successive occorrende da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, a carico di . per la misura Controparte_1
di 1/3 e a carico della società in liquidazione per il restante Parte_1
2/3.
Torino, 10 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Chiara Comune
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