Articolo 1874 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1877Articolo 1869
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9 ottobre 2010
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27 marzo 2012
Art. 1874. Ritenuta INPDAP sul trattamento di quiescenza 1. La ritenuta INPDAP e' operata, nella misura prevista per i dipendenti dello Stato in attivita' di servizio, sull'ammontare complessivo della pensione ((, dell'indennita' di ausiliaria)) e della tredicesima mensilita', esclusa la parte pensionabile delle indennita' di impiego operativo, percepite durante il periodo di permanenza in ausiliaria nonche' durante i corrispondenti periodi trascorsi nella riserva o nel congedo assoluto, se questi ultimi sono computabili ai fini degli aumenti periodici biennali del 2,50 per cento dello stipendio, nel sistema di calcolo retributivo. Se il collocamento nella riserva o in congedo assoluto e' stato determinato da ferite, lesioni o infermita' riportate o aggravate per causa di guerra, la ritenuta non e' operata. 2. Il trattamento corrisposto agli ufficiali in ausiliaria e' assoggettato al contributo previsto per il personale in servizio in favore della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali presso l'INPDAP.
Entrata in vigore il 27 marzo 2012
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