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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 18/06/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria
Pasqua Rita Vena, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2612 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2018 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Pier Paolo Zambella del Foro di La Spezia, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in
La Spezia, Via Persio n. 35
attrice-opponente
e
e del titolare Controparte_1 Controparte_1
personalmente, in persona del curatore fallimentare, dott. rappresentato e Controparte_2 difeso dall'Avv. Elena Perricone, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Parma, Viale
Fratti n. 36
convenuto-opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – vendita di beni mobili
CONCLUSIONI: all'udienza del 26 marzo 2025, celebrata mediante trattazione scritta, le parti precisavano le rispettive conclusioni, da intendersi ivi integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 623/2018, emesso dal Tribunale di
[...]
Parma in data 9 aprile 2018, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della ditta
ER di AU RE, dell'importo di euro 12.872,01, di cui euro 11.666,29 per somma capitale ed euro 1.205,82 per interessi moratori, oltre alle spese della procedura, somma dovuta a titolo di corrispettivo per servizi di zincatura.
A sostegno della spiegata opposizione, allegava che la maggior parte Parte_1
delle prestazioni per cui veniva richiesto il pagamento non era mai stata effettivamente eseguita dalla presunta creditrice, che di contro risultava debitrice della somma di euro 3.599,00 per attività di carpenteria da essa svolta. In particolare, l'opponente contestava la debenza delle somme portate dalle fatture nn. 521/2016, 127/2017, 191/2017, 284/2017 e 363/2017 (per un importo complessivo di euro 8.703,05), asserendo di non aver mai commissionato a CO alcuna attività tale da giustificare la pretesa economica da quest'ultima avanzata. Aggiungeva, peraltro, di non essere mai venuta a conoscenza, fino alla data della notifica dell'ingiunzione di pagamento, delle predette fatture, al punto da non aver mai provveduto alla registrazione contabile delle stesse nei propri registri Iva acquisti.
Per quanto concerne, invece, le somme portate dalle fatture nn. 296/2016, 361/2016 e 465/2016, quantificate in complessivi euro 7.485,06, l'opponente allegava l'intervenuta estinzione del debito, deducendo di aver provveduto al versamento della somma di euro 4.522,37 e di aver portato in compensazione il credito di euro 3.599,00, da essa vantato nei confronti di ER, di cui alla fattura n. 60 del 28/12/2017, per le opere da essa eseguite all'interno dello stabilimento della ditta opposta, consistenti nell'installazione del carroponte e nella sua messa in sicurezza,.
Tanto premesso, concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo Parte_1 opposto, per l'insussistenza delle ragioni di credito dedotte da ER e, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta al pagamento della somma di euro 3.599,00 di cui alla fattura n. 60/2017, disponendone la compensazione con il credito, da essa non contestato, vantato dall'opposta.
In via subordinata, chiedeva che fosse accertata l'entità delle somme effettivamente da essa dovute in conseguenza dell'attività svolta dall'opposta e che, in accoglimento della domanda riconvenzionale da essa avanzata, l'opposta fosse condannata al pagamento della somma di euro
3.599,00 o della diversa somma che sarebbe risultata come dovuta all'esito dell'istruttoria, disponendone altresì la compensazione con il credito accertato in capo all'opposta all'esito del procedimento.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in data 26 novembre
2018, la ditta ER di AU RE, la quale contestava in fatto e in diritto l'opposizione proposta, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c., la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna di al risarcimento del danno Parte_2 ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La ER allegava che la pretesa creditoria azionata in via monitoria derivava dall'attività di lavorazione da essa eseguita su materiali ferrosi, su incarico della e Parte_2
trovava conferma, oltre che nelle fatture allegate, negli estratti autentici dei registri di vendita Iva
(relativi agli anni 2016 e 2017) autenticati dal Notaio dott. nei mastrini cliente degli Persona_1
anni 2016 e 2017 messi a disposizione dallo e nella dichiarazione del commercialista CP_3 dott. che attestava la regolare tenuta delle scritture contabili. CP_3
Per quanto concerne le fatture nn. 296/2016, 361/2016 e 465/2016, l'opposta precisava che aveva effettuato due versamenti, a titolo di acconto, corrispondendo la Parte_1
somma di euro 1.522,37 in data 1° marzo 2017 e la somma di euro 3.000,00 in data 16 maggio
2017. Il complessivo importo di euro 4.522,37, versato da parte di era Parte_1
già stato detratto dal credito da essa azionato in via monitoria.
La ER assumeva che in data 5 gennaio 2018 tramite raccomandata, aveva pure messo in mora la , senza ricevere alcuna contestazione dalla controparte. Parte_3
Quanto alla domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente, l'opposta, infine, disconosceva la fattura n. 60 del 29/12/2017, sostenendo che le lavorazioni nella stessa indicate non erano mai state effettuate e rilevando che la data di emissione della fattura coincideva con quella di cessazione dell'attività da parte di essa.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30 gennaio 2019, il Giudice, con ordinanza riservata del 12 febbraio 2019, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. Inoltre, ritenuto opportuno tentare preliminarmente un percorso conciliativo attraverso l'esperimento del procedimento di mediazione ex D. lgs. 28/2010, disponeva che le parti esperissero la procedura di mediazione entro il termine di 15 giorni, con l'espresso avvertimento che la mancanza (o il rifiuto) di partecipazione personale delle parti senza giustificato motivo agli incontri di mediazione costituiva causa di improcedibilità della domanda giudiziale.
All'udienza del 23 ottobre 2019, la difesa dell'opposta produceva il verbale di mediazione che attestava l'infruttuoso esperimento della procedura.
Ammessi i mezzi istruttori articolati dalle parti, all'udienza del 2 novembre 2021, fissata per l'assunzione della prova testimoniale e per l'interrogatorio formale del legale rappresentate della
ER, celebrata innanzi al GOT dott. Ferrarini, la difesa dell'opposta produceva copia della sentenza n. 84/2018 del 18 ottobre 2018 con cui il Tribunale di Parma aveva dichiarato il
LI della ditta individuale ER e del suo titolare Con ordinanza Controparte_1 riservata del 7 dicembre 2021, il GOT dichiarava l'interruzione giudizio, che veniva riassunto dall'opponente con ricorso in data 4 febbraio 2022.
A seguito della notifica del ricorso in riassunzione, si costituiva in giudizio il LI della ditta individuale e del titolare personalmente, che, richiamati i Controparte_1 Controparte_1
precedenti scritti difensivi, chiedeva, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e, in subordine, la condanna ex art. 186 bis c.p.c. al pagamento della somma non contestata di euro 2.962,69, pari alla differenza tra il saldo delle fatture nn. 296, 361 e 465 del 2016 e il pagamento di euro 4.522,37 eseguito dall'opponente.
Nel merito, in via principale, domandava la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di al pagamento della somma capitale di euro 11.666,19 oltre interessi Parte_1
moratori ovvero, in via subordinata, il pagamento della maggiore o minore somma accertata come dovuta in corso di causa, oltre interessi moratori.
Eccepiva, inoltre, in ragione dell'intervenuto fallimento, l'improcedibilità della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, posto che, in base all'art. 52 comma 2 della Legge
Fallimentare, l'accertamento del credito vantato nei confronti del doveva avvenire nel CP_1
rispetto del principio della par condicio creditorum, secondo il procedimento previsto dagli artt. 93
e ss della legge fallimentare.
Precisava che il proprio credito derivava da otto fatture (nn. 296/2016, 361/2016, 465/2016,
521/2016, 127/2017, 191/2017, 284/2017, 363/2017), per un importo totale di euro 16.188,56, da cui aveva già detratto l'importo di euro 4.522,37, che era stato corrisposto da in due Parte_1
tranches, versate rispettivamente in data 1 marzo 20217 e in data 16 maggio 2017, residuando così un importo di euro 11.666,19.
Sul piano probatorio, il rilevava che la pretesa creditoria azionata trovava conferma, CP_1
oltre che nelle fatture allegate, negli estratti autentici dei registri di vendita Iva (relativi agli anni
2016 e 2017) autenticati dal Notaio, nei mastrini cliente degli anni 2016 e 2017 messi a disposizione dallo e nella dichiarazione del commercialista dott. che attestava CP_3 CP_3
la regolare tenuta delle scritture contabili.
A comprova dell'avvenuta esecuzione delle lavorazioni di cui alle fatture azionate in via monitoria, il fallimento opposto allegava di aver provveduto anche alla produzione delle fatture emesse nei confronti della ditta fallita dalla società OR IN s.p.a., a cui ER, a sua volta, aveva commissionato le lavorazioni che le erano state affidate da La OR Parte_1
IN era solita indicare nelle proprie fatture il nominativo del cliente finale della ER a cui si riferivano le lavorazioni eseguite. Nella specie, le fatture emesse dalla OR IN facevano espresso riferimento al “Vs ordine n. M & G2”, con i quantitativi in Kg esattamente corrispondenti a quelli fatturati a sua volta dall'opposta.
Con ordinanza riservata del 30 agosto 2023, il Giudice rilevava la nullità di tutti gli atti del processo successivi alla dichiarazione di fallimento e rigettava la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto opposto, assegnando nuovamente alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
La causa, istruita documentalmente, nonché mediante l'assunzione della prova testimoniale articolata dal LI opposto, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 26 marzo 2025, previa assegnazione del termine ridotto di giorni trenta per il deposito delle comparse conclusionali e di un ulteriore termine di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
****
L'opposizione proposta è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito indicate.
Come noto, con l'opposizione a decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice è chiamato ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale assume la posizione sostanziale di attore e che, di conseguenza, è tenuto a provare l'effettiva sussistenza del fatto costitutivo del credito azionato monitoriamente, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
(Cass. 7510/14; Cass. 807/99); l'opponente, invece, è convenuto in senso sostanziale e, pertanto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ovvero l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass.
Ord. 13240/19, Cass.2421/06; Cass. 24815/05).
Nell'ipotesi in esame, deve innanzitutto rilevarsi che l'opponente non ha negato di aver ricevuto le prestazioni (servizi di zincatura) di cui alle fatture nn. 296, 361 e 465 del 2016, ma con riferimento a tali fatture ha eccepito l'intervenuta estinzione del debito, avendo già corrisposto l'importo di euro
4.522,37 (v. doc. 4 fascicolo LI opposto) ed opponendo in compensazione un proprio controcredito di euro 3.599,00.
L'opponente ha ammesso, dunque, di aver provveduto soltanto al saldo parziale delle fatture nn.
296, 361 e 465 del 2016, mediante il versamento di due acconti. In particolare, in data 1 marzo 2017 ha effettuato il bonifico della somma di euro 1.522,37 e il 13 maggio 2017 ha accreditato la somma di euro 3.000,00, per un totale di 4.522,37 (v. doc. 4 fascicolo LI opposto). L'importo residuo, pari ad euro 2.962,69, il cui pagamento è stato richiesto da ER nell'ambito del ricorso per decreto ingiuntivo, è stato dalla portato in compensazione con il maggior Parte_1
credito dalla stessa asseritamente vantato e portato dalla fattura n. 60/2017, ammontante ad euro
3.599,00. ha, pertanto, chiesto in via riconvenzionale la condanna del LI Parte_1
ER al pagamento della somma di euro 3.599,00 portata dalla fattura n. 60 del 28/12/2017.
Sul punto, il LI opposto ha dedotto che il complessivo importo di euro 4.522,37, versato da parte di è già stato detratto dal credito azionato in via monitoria, posto Parte_1
che la pretesa creditoria vantata da ER ammontava a complessivi euro 16.188,56, da cui, detratto l'importo di euro 4.522,37 già versato, residua la somma di euro 11.666,19, ingiunta a titolo di somma capitale. Quanto poi alla domanda riconvenzionale ha eccepito l'inammissibilità della stessa.
Ciò posto, rileva il Giudicante che, con riferimento alle tre fatture nn. 296, 361 e 465 del 2016, è indubbio che tuttora residui in capo all'opponente un debito di euro 2.962,69, posto che tale debito non può ritenersi estinto per effetto della compensazione con il controcredito asseritamente vantato dall'opponente, stante l'inammissibilità della domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente, che peraltro non risulta nemmeno più riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.
La predetta domanda risulta inammissibile, posto che la stessa è destinata a incidere, ove accolta, sul passivo del , trattandosi di credito maturato in epoca anteriore alla dichiarazione di CP_1 fallimento (cfr. ex plurimis, Cass. 2010, n.17279). Tale credito, come disposto dall'art. 52 della
Legge Fallimentare, norma ratione temporis applicabile al caso di specie (ora sostituita dall'art. 151 del Codice della Crisi di Impresa), deve essere oggetto di accertamento secondo le norme stabilite dal capo V della Legge fallimentare (ora dal capo III del titolo V del Codice della Crisi di impresa): la domanda di pagamento di somme di danaro formulata nei confronti di un soggetto dichiarato fallito, essendo destinata ad incidere sulla procedura concorsuale, deve essere necessariamente proposta in sede concorsuale (nel procedimento di accertamento del passivo) con domanda di ammissione al passivo.
Quanto poi alla pretesa creditoria fondata sulle fatture nn. 521/2016, 127, 191, 284 e 363 del 2017,
l'opponente ha sostenuto di non aver mai commissionato alcuna lavorazione alla ditta fallita.
Occorre pertanto procedere all'esame delle risultanze istruttorie, al fine di accertare l'effettiva esecuzione delle prestazioni poste a fondamento del ricorso monitorio e disconosciute, invece, da
Parte_1
Preliminarmente, deve evidenziarsi che le asserzioni dell'opponente in ordine al fatto di non avere avuto alcuna contezza dell'esistenza delle predette fatture, fino alla emanazione dell'ingiunzione di pagamento, trova una secca smentita nella missiva inviata da ER e prodotta in atti: invero, è documentalmente riscontrabile che in data 11 gennaio 2018 ha ricevuto da Parte_4
parte di ER un sollecito di pagamento, spedito con raccomandata a/r, (vd. doc. 10 fascicolo
), rispetto al quale non ha preso posizione nei propri scritti difensivi. CP_1
Rileva, inoltre, il Tribunale che la documentazione contabile versata in atti dal e le CP_1
risultanze delle testimonianze assunte offrono un quadro probatorio di indubbio rilievo.
Sebbene costituisca principio consolidato quello secondo cui la fattura, se pure accompagnata dall'estratto autentico notarile delle scritture contabili, può costituire documento sufficiente a comprovare il diritto nella fase monitoria, mentre nel giudizio di opposizione, trattandosi di documento proveniente dalla parte che se ne avvale, non è di per sé fonte idonea a provare i fatti costitutivi della domanda, né determina un'inversione dell'onere della prova, rileva il Giudice che nel caso di specie, deve procedersi all'esame complessivo di tutti i documenti contabili allegati.
La stessa giurisprudenza di legittimità ha affermato che le disposizioni degli artt. 2709 e 2710 c.c., le quali regolano l'efficacia probatoria delle scritture contabili contro l'imprenditore e nei rapporti tra imprenditori, non precludono al giudice la possibilità di trarre dai libri contabili di una delle parti, regolarmente tenuti, elementi indiziari atti a concretare, in concorso con altre risultanze, una valida prova per presunzione anche a favore dell'imprenditore che i libri stessi ha prodotto in giudizio (cfr. Cass. Civ. n. 9968/2016, 28217/2023).
Nell'ipotesi in esame, il LI opposto ha prodotto le scritture contabili della ER da cui emerge la registrazione di tutte le fatture emesse nei confronti di : in particolare, Parte_1
risultano versati in atti gli estratti dei Registri Iva vendite degli anni 2016 e 2017, autenticati dai
Notaio dott. e le schede contabili (mastrini), messe a disposizione dallo studio del Persona_1
Commercialista dott. che ne ha attestato la regolare tenuta (vd. docc. 5, 6, 7, 8 CP_4
fascicolo LI opposto).
Inoltre, assumono particolare rilievo, sul piano probatorio, le fatture emesse da OR IN s.p.a, a cui ER aveva, a sua volta, affidato le lavorazioni ad essa commissionate da Parte_1
(Docc. 11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f, 11g e 11h,). Dall'istruttoria svolta è emerso che
[...]
l'opposta ha subappaltato a terzi le lavorazioni che le erano state affidate dall'opponente: tali lavorazioni risultano eseguite dalla OR IN S.p.A. (come confermato dai testi escussi), la quale aveva l'abitudine di indicare nelle fatture e nei DDT riepilogativi, emessi nei confronti della ditta fallita, il nominativo del cliente finale della ER, ovvero la alla quale le lavorazioni si Pt_4 riferivano (“Vs. ordine ). Pt_4
Ebbene, dalle fatture e dai DDT di tale società “contoterzista” emerge la piena corrispondenza tra il quantitativo di merce fatturato da OR IN e quello riportato nelle singole fatture nn. 521/2016,
127, 191, 284 e 363 del 2017 emesse da ER nei confronti dell'opponente.
Tali circostanze hanno trovato puntuale conferma anche nelle testimonianze assunte all'udienza del
25/02/2025. Infatti, entrambi i testi escussi, e interrogati sul Testimone_1 Tes_2
cap. 11 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc del , hanno confermato il fatto che CP_1
“per le lavorazioni di verniciatura e zincatura del materiale della per cui è causa, la Pt_4
ER si serviva in conto terzi della società OR IN”.
Inoltre, i testi hanno pure confermato l'avvenuta consegna da parte di ER, a favore della società opponente, del materiale oggetto delle lavorazioni alla stessa commissionate.
In particolare, il teste , che ha lavorato alle dipendenze della ER nei tre Testimone_1
mesi precedenti la sua chiusura, ossia da settembre a novembre 2017, e della cui attendibilità non vi
è motivo di dubitare, in risposta al cap. 7) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc del
(“vero che la ER e la avevano le sedi una di fronte all'altra in Via XXV CP_1 Pt_4
Aprile ad Arcola (SP) e la consegna e/o ritiro dei materiali avveniva senza particolari formalità e/o necessità di trasporto?: riferisca il teste, se a sua conoscenza, le modalità di ritiro e consegna della merce lavorata dalla ER per la ), ha riferito di aver lui personalmente provveduto a Pt_4 consegnare all'opponente i materiali lavorati, precisando che l'accordo tra le due società, in ordine alla consegna, era “che il materiale venisse lasciato davanti al portone della ditta , quando Pt_1 loro non c'erano, magari erano fuori per interventi, e quando rientravano il materiale era già lì; io con il muletto andavo a portare il materiale davanti al portone”.
La medesima circostanza è stata riferita dal teste dipendente della ER a far data Tes_2
dal 6 febbraio 2017, la quale ha riferito che le merci venivano trasportate tramite muletto dal magazzino della società opposta al magazzino dell'opponente.
La stessa teste, sentita sul cap. 3 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc del LI (“vero che in data 31/03/2017 la ditta ER consegnava alla il materiale Parte_4 lavorato e di cui alla fattura 127 del 31/03/2017 di € 1.390,07 come da Doc. 11e e 15e che si mostrano al teste?”) ha affermato di aver emesso personalmente la fattura e il documento di trasporto, specificando: “confermo che il ddt è stato fatto a fronte della consegna della merce”.
Rispetto poi alla prassi seguita dall'ufficio, ha aggiunto: “arrivava il camion dal quale veniva scaricata la merce e visionata per verificare che tutta la merce indicata in ddt fosse presente, e poi la merce veniva caricata sui nostri mezzi e smistata per le consegne;
il materiale a terra non rimaneva mai. Io stessa andavo sul camioncino a verificare il contenuto del camion;
il camion veniva dalla OR IN di Brescia”. ha risposto affermativamente anche ai capitoli di prova 4, 5 e 6 confermando Tes_2
l'avvenuta consegna, sempre secondo le modalità predette, a , della merce di cui Parte_1
alle fatture nn. 191, 284 e 363 del 2017.
Circa l'emissione delle fatture, in risposta al cap. 10) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc del (“vero che le fatture 465 del 30/09/2016 di € 3.592,35, 521 del 31/10/2016 di € CP_1
3.037,31, 127 del 31/03/2017 di € 1.390,07, 191 del 30/04/2017 di € 275,00, 284 del 31/05/2017 di
€ 2.443,42 e 363 del 30/06/2017 di € 1.557,70 vennero consegnate a mani in copia cartacea alla
riferisca il teste le circostanze della consegna a sua conoscenza”), ha dichiarato che tutte le Pt_4
fatture venivano gestite manualmente, poiché le sedi delle due società si trovavano una di fronte all'altra e in quel periodo non esisteva ancora la fatturazione elettronica.
Sulla base di tutte quante le suesposte considerazioni, deve ritenersi pienamente provata la fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria dalla ditta fallita.
Pertanto, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo a carico di parte opponente, facendo applicazione delle tabelle professionali di cui al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 623/2018 emesso da questo Tribunale
[...] in data 9 aprile 2018;
2) Dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente;
3) Condanna l'opponente alla Parte_1 rifusione, in favore del LI della ditta e di Controparte_1 [...]
personalmente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.077,00 per CP_1 compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, I.V.A.
(se dovuta) e CPA come per legge.
Così deciso in Parma, il 13 giugno 2025
Il Giudice Unico
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria
Pasqua Rita Vena, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2612 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2018 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Pier Paolo Zambella del Foro di La Spezia, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in
La Spezia, Via Persio n. 35
attrice-opponente
e
e del titolare Controparte_1 Controparte_1
personalmente, in persona del curatore fallimentare, dott. rappresentato e Controparte_2 difeso dall'Avv. Elena Perricone, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Parma, Viale
Fratti n. 36
convenuto-opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – vendita di beni mobili
CONCLUSIONI: all'udienza del 26 marzo 2025, celebrata mediante trattazione scritta, le parti precisavano le rispettive conclusioni, da intendersi ivi integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 623/2018, emesso dal Tribunale di
[...]
Parma in data 9 aprile 2018, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della ditta
ER di AU RE, dell'importo di euro 12.872,01, di cui euro 11.666,29 per somma capitale ed euro 1.205,82 per interessi moratori, oltre alle spese della procedura, somma dovuta a titolo di corrispettivo per servizi di zincatura.
A sostegno della spiegata opposizione, allegava che la maggior parte Parte_1
delle prestazioni per cui veniva richiesto il pagamento non era mai stata effettivamente eseguita dalla presunta creditrice, che di contro risultava debitrice della somma di euro 3.599,00 per attività di carpenteria da essa svolta. In particolare, l'opponente contestava la debenza delle somme portate dalle fatture nn. 521/2016, 127/2017, 191/2017, 284/2017 e 363/2017 (per un importo complessivo di euro 8.703,05), asserendo di non aver mai commissionato a CO alcuna attività tale da giustificare la pretesa economica da quest'ultima avanzata. Aggiungeva, peraltro, di non essere mai venuta a conoscenza, fino alla data della notifica dell'ingiunzione di pagamento, delle predette fatture, al punto da non aver mai provveduto alla registrazione contabile delle stesse nei propri registri Iva acquisti.
Per quanto concerne, invece, le somme portate dalle fatture nn. 296/2016, 361/2016 e 465/2016, quantificate in complessivi euro 7.485,06, l'opponente allegava l'intervenuta estinzione del debito, deducendo di aver provveduto al versamento della somma di euro 4.522,37 e di aver portato in compensazione il credito di euro 3.599,00, da essa vantato nei confronti di ER, di cui alla fattura n. 60 del 28/12/2017, per le opere da essa eseguite all'interno dello stabilimento della ditta opposta, consistenti nell'installazione del carroponte e nella sua messa in sicurezza,.
Tanto premesso, concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo Parte_1 opposto, per l'insussistenza delle ragioni di credito dedotte da ER e, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta al pagamento della somma di euro 3.599,00 di cui alla fattura n. 60/2017, disponendone la compensazione con il credito, da essa non contestato, vantato dall'opposta.
In via subordinata, chiedeva che fosse accertata l'entità delle somme effettivamente da essa dovute in conseguenza dell'attività svolta dall'opposta e che, in accoglimento della domanda riconvenzionale da essa avanzata, l'opposta fosse condannata al pagamento della somma di euro
3.599,00 o della diversa somma che sarebbe risultata come dovuta all'esito dell'istruttoria, disponendone altresì la compensazione con il credito accertato in capo all'opposta all'esito del procedimento.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in data 26 novembre
2018, la ditta ER di AU RE, la quale contestava in fatto e in diritto l'opposizione proposta, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c., la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna di al risarcimento del danno Parte_2 ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La ER allegava che la pretesa creditoria azionata in via monitoria derivava dall'attività di lavorazione da essa eseguita su materiali ferrosi, su incarico della e Parte_2
trovava conferma, oltre che nelle fatture allegate, negli estratti autentici dei registri di vendita Iva
(relativi agli anni 2016 e 2017) autenticati dal Notaio dott. nei mastrini cliente degli Persona_1
anni 2016 e 2017 messi a disposizione dallo e nella dichiarazione del commercialista CP_3 dott. che attestava la regolare tenuta delle scritture contabili. CP_3
Per quanto concerne le fatture nn. 296/2016, 361/2016 e 465/2016, l'opposta precisava che aveva effettuato due versamenti, a titolo di acconto, corrispondendo la Parte_1
somma di euro 1.522,37 in data 1° marzo 2017 e la somma di euro 3.000,00 in data 16 maggio
2017. Il complessivo importo di euro 4.522,37, versato da parte di era Parte_1
già stato detratto dal credito da essa azionato in via monitoria.
La ER assumeva che in data 5 gennaio 2018 tramite raccomandata, aveva pure messo in mora la , senza ricevere alcuna contestazione dalla controparte. Parte_3
Quanto alla domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente, l'opposta, infine, disconosceva la fattura n. 60 del 29/12/2017, sostenendo che le lavorazioni nella stessa indicate non erano mai state effettuate e rilevando che la data di emissione della fattura coincideva con quella di cessazione dell'attività da parte di essa.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30 gennaio 2019, il Giudice, con ordinanza riservata del 12 febbraio 2019, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. Inoltre, ritenuto opportuno tentare preliminarmente un percorso conciliativo attraverso l'esperimento del procedimento di mediazione ex D. lgs. 28/2010, disponeva che le parti esperissero la procedura di mediazione entro il termine di 15 giorni, con l'espresso avvertimento che la mancanza (o il rifiuto) di partecipazione personale delle parti senza giustificato motivo agli incontri di mediazione costituiva causa di improcedibilità della domanda giudiziale.
All'udienza del 23 ottobre 2019, la difesa dell'opposta produceva il verbale di mediazione che attestava l'infruttuoso esperimento della procedura.
Ammessi i mezzi istruttori articolati dalle parti, all'udienza del 2 novembre 2021, fissata per l'assunzione della prova testimoniale e per l'interrogatorio formale del legale rappresentate della
ER, celebrata innanzi al GOT dott. Ferrarini, la difesa dell'opposta produceva copia della sentenza n. 84/2018 del 18 ottobre 2018 con cui il Tribunale di Parma aveva dichiarato il
LI della ditta individuale ER e del suo titolare Con ordinanza Controparte_1 riservata del 7 dicembre 2021, il GOT dichiarava l'interruzione giudizio, che veniva riassunto dall'opponente con ricorso in data 4 febbraio 2022.
A seguito della notifica del ricorso in riassunzione, si costituiva in giudizio il LI della ditta individuale e del titolare personalmente, che, richiamati i Controparte_1 Controparte_1
precedenti scritti difensivi, chiedeva, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e, in subordine, la condanna ex art. 186 bis c.p.c. al pagamento della somma non contestata di euro 2.962,69, pari alla differenza tra il saldo delle fatture nn. 296, 361 e 465 del 2016 e il pagamento di euro 4.522,37 eseguito dall'opponente.
Nel merito, in via principale, domandava la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di al pagamento della somma capitale di euro 11.666,19 oltre interessi Parte_1
moratori ovvero, in via subordinata, il pagamento della maggiore o minore somma accertata come dovuta in corso di causa, oltre interessi moratori.
Eccepiva, inoltre, in ragione dell'intervenuto fallimento, l'improcedibilità della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, posto che, in base all'art. 52 comma 2 della Legge
Fallimentare, l'accertamento del credito vantato nei confronti del doveva avvenire nel CP_1
rispetto del principio della par condicio creditorum, secondo il procedimento previsto dagli artt. 93
e ss della legge fallimentare.
Precisava che il proprio credito derivava da otto fatture (nn. 296/2016, 361/2016, 465/2016,
521/2016, 127/2017, 191/2017, 284/2017, 363/2017), per un importo totale di euro 16.188,56, da cui aveva già detratto l'importo di euro 4.522,37, che era stato corrisposto da in due Parte_1
tranches, versate rispettivamente in data 1 marzo 20217 e in data 16 maggio 2017, residuando così un importo di euro 11.666,19.
Sul piano probatorio, il rilevava che la pretesa creditoria azionata trovava conferma, CP_1
oltre che nelle fatture allegate, negli estratti autentici dei registri di vendita Iva (relativi agli anni
2016 e 2017) autenticati dal Notaio, nei mastrini cliente degli anni 2016 e 2017 messi a disposizione dallo e nella dichiarazione del commercialista dott. che attestava CP_3 CP_3
la regolare tenuta delle scritture contabili.
A comprova dell'avvenuta esecuzione delle lavorazioni di cui alle fatture azionate in via monitoria, il fallimento opposto allegava di aver provveduto anche alla produzione delle fatture emesse nei confronti della ditta fallita dalla società OR IN s.p.a., a cui ER, a sua volta, aveva commissionato le lavorazioni che le erano state affidate da La OR Parte_1
IN era solita indicare nelle proprie fatture il nominativo del cliente finale della ER a cui si riferivano le lavorazioni eseguite. Nella specie, le fatture emesse dalla OR IN facevano espresso riferimento al “Vs ordine n. M & G2”, con i quantitativi in Kg esattamente corrispondenti a quelli fatturati a sua volta dall'opposta.
Con ordinanza riservata del 30 agosto 2023, il Giudice rilevava la nullità di tutti gli atti del processo successivi alla dichiarazione di fallimento e rigettava la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto opposto, assegnando nuovamente alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
La causa, istruita documentalmente, nonché mediante l'assunzione della prova testimoniale articolata dal LI opposto, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 26 marzo 2025, previa assegnazione del termine ridotto di giorni trenta per il deposito delle comparse conclusionali e di un ulteriore termine di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
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L'opposizione proposta è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito indicate.
Come noto, con l'opposizione a decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice è chiamato ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale assume la posizione sostanziale di attore e che, di conseguenza, è tenuto a provare l'effettiva sussistenza del fatto costitutivo del credito azionato monitoriamente, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
(Cass. 7510/14; Cass. 807/99); l'opponente, invece, è convenuto in senso sostanziale e, pertanto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ovvero l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass.
Ord. 13240/19, Cass.2421/06; Cass. 24815/05).
Nell'ipotesi in esame, deve innanzitutto rilevarsi che l'opponente non ha negato di aver ricevuto le prestazioni (servizi di zincatura) di cui alle fatture nn. 296, 361 e 465 del 2016, ma con riferimento a tali fatture ha eccepito l'intervenuta estinzione del debito, avendo già corrisposto l'importo di euro
4.522,37 (v. doc. 4 fascicolo LI opposto) ed opponendo in compensazione un proprio controcredito di euro 3.599,00.
L'opponente ha ammesso, dunque, di aver provveduto soltanto al saldo parziale delle fatture nn.
296, 361 e 465 del 2016, mediante il versamento di due acconti. In particolare, in data 1 marzo 2017 ha effettuato il bonifico della somma di euro 1.522,37 e il 13 maggio 2017 ha accreditato la somma di euro 3.000,00, per un totale di 4.522,37 (v. doc. 4 fascicolo LI opposto). L'importo residuo, pari ad euro 2.962,69, il cui pagamento è stato richiesto da ER nell'ambito del ricorso per decreto ingiuntivo, è stato dalla portato in compensazione con il maggior Parte_1
credito dalla stessa asseritamente vantato e portato dalla fattura n. 60/2017, ammontante ad euro
3.599,00. ha, pertanto, chiesto in via riconvenzionale la condanna del LI Parte_1
ER al pagamento della somma di euro 3.599,00 portata dalla fattura n. 60 del 28/12/2017.
Sul punto, il LI opposto ha dedotto che il complessivo importo di euro 4.522,37, versato da parte di è già stato detratto dal credito azionato in via monitoria, posto Parte_1
che la pretesa creditoria vantata da ER ammontava a complessivi euro 16.188,56, da cui, detratto l'importo di euro 4.522,37 già versato, residua la somma di euro 11.666,19, ingiunta a titolo di somma capitale. Quanto poi alla domanda riconvenzionale ha eccepito l'inammissibilità della stessa.
Ciò posto, rileva il Giudicante che, con riferimento alle tre fatture nn. 296, 361 e 465 del 2016, è indubbio che tuttora residui in capo all'opponente un debito di euro 2.962,69, posto che tale debito non può ritenersi estinto per effetto della compensazione con il controcredito asseritamente vantato dall'opponente, stante l'inammissibilità della domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente, che peraltro non risulta nemmeno più riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.
La predetta domanda risulta inammissibile, posto che la stessa è destinata a incidere, ove accolta, sul passivo del , trattandosi di credito maturato in epoca anteriore alla dichiarazione di CP_1 fallimento (cfr. ex plurimis, Cass. 2010, n.17279). Tale credito, come disposto dall'art. 52 della
Legge Fallimentare, norma ratione temporis applicabile al caso di specie (ora sostituita dall'art. 151 del Codice della Crisi di Impresa), deve essere oggetto di accertamento secondo le norme stabilite dal capo V della Legge fallimentare (ora dal capo III del titolo V del Codice della Crisi di impresa): la domanda di pagamento di somme di danaro formulata nei confronti di un soggetto dichiarato fallito, essendo destinata ad incidere sulla procedura concorsuale, deve essere necessariamente proposta in sede concorsuale (nel procedimento di accertamento del passivo) con domanda di ammissione al passivo.
Quanto poi alla pretesa creditoria fondata sulle fatture nn. 521/2016, 127, 191, 284 e 363 del 2017,
l'opponente ha sostenuto di non aver mai commissionato alcuna lavorazione alla ditta fallita.
Occorre pertanto procedere all'esame delle risultanze istruttorie, al fine di accertare l'effettiva esecuzione delle prestazioni poste a fondamento del ricorso monitorio e disconosciute, invece, da
Parte_1
Preliminarmente, deve evidenziarsi che le asserzioni dell'opponente in ordine al fatto di non avere avuto alcuna contezza dell'esistenza delle predette fatture, fino alla emanazione dell'ingiunzione di pagamento, trova una secca smentita nella missiva inviata da ER e prodotta in atti: invero, è documentalmente riscontrabile che in data 11 gennaio 2018 ha ricevuto da Parte_4
parte di ER un sollecito di pagamento, spedito con raccomandata a/r, (vd. doc. 10 fascicolo
), rispetto al quale non ha preso posizione nei propri scritti difensivi. CP_1
Rileva, inoltre, il Tribunale che la documentazione contabile versata in atti dal e le CP_1
risultanze delle testimonianze assunte offrono un quadro probatorio di indubbio rilievo.
Sebbene costituisca principio consolidato quello secondo cui la fattura, se pure accompagnata dall'estratto autentico notarile delle scritture contabili, può costituire documento sufficiente a comprovare il diritto nella fase monitoria, mentre nel giudizio di opposizione, trattandosi di documento proveniente dalla parte che se ne avvale, non è di per sé fonte idonea a provare i fatti costitutivi della domanda, né determina un'inversione dell'onere della prova, rileva il Giudice che nel caso di specie, deve procedersi all'esame complessivo di tutti i documenti contabili allegati.
La stessa giurisprudenza di legittimità ha affermato che le disposizioni degli artt. 2709 e 2710 c.c., le quali regolano l'efficacia probatoria delle scritture contabili contro l'imprenditore e nei rapporti tra imprenditori, non precludono al giudice la possibilità di trarre dai libri contabili di una delle parti, regolarmente tenuti, elementi indiziari atti a concretare, in concorso con altre risultanze, una valida prova per presunzione anche a favore dell'imprenditore che i libri stessi ha prodotto in giudizio (cfr. Cass. Civ. n. 9968/2016, 28217/2023).
Nell'ipotesi in esame, il LI opposto ha prodotto le scritture contabili della ER da cui emerge la registrazione di tutte le fatture emesse nei confronti di : in particolare, Parte_1
risultano versati in atti gli estratti dei Registri Iva vendite degli anni 2016 e 2017, autenticati dai
Notaio dott. e le schede contabili (mastrini), messe a disposizione dallo studio del Persona_1
Commercialista dott. che ne ha attestato la regolare tenuta (vd. docc. 5, 6, 7, 8 CP_4
fascicolo LI opposto).
Inoltre, assumono particolare rilievo, sul piano probatorio, le fatture emesse da OR IN s.p.a, a cui ER aveva, a sua volta, affidato le lavorazioni ad essa commissionate da Parte_1
(Docc. 11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f, 11g e 11h,). Dall'istruttoria svolta è emerso che
[...]
l'opposta ha subappaltato a terzi le lavorazioni che le erano state affidate dall'opponente: tali lavorazioni risultano eseguite dalla OR IN S.p.A. (come confermato dai testi escussi), la quale aveva l'abitudine di indicare nelle fatture e nei DDT riepilogativi, emessi nei confronti della ditta fallita, il nominativo del cliente finale della ER, ovvero la alla quale le lavorazioni si Pt_4 riferivano (“Vs. ordine ). Pt_4
Ebbene, dalle fatture e dai DDT di tale società “contoterzista” emerge la piena corrispondenza tra il quantitativo di merce fatturato da OR IN e quello riportato nelle singole fatture nn. 521/2016,
127, 191, 284 e 363 del 2017 emesse da ER nei confronti dell'opponente.
Tali circostanze hanno trovato puntuale conferma anche nelle testimonianze assunte all'udienza del
25/02/2025. Infatti, entrambi i testi escussi, e interrogati sul Testimone_1 Tes_2
cap. 11 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc del , hanno confermato il fatto che CP_1
“per le lavorazioni di verniciatura e zincatura del materiale della per cui è causa, la Pt_4
ER si serviva in conto terzi della società OR IN”.
Inoltre, i testi hanno pure confermato l'avvenuta consegna da parte di ER, a favore della società opponente, del materiale oggetto delle lavorazioni alla stessa commissionate.
In particolare, il teste , che ha lavorato alle dipendenze della ER nei tre Testimone_1
mesi precedenti la sua chiusura, ossia da settembre a novembre 2017, e della cui attendibilità non vi
è motivo di dubitare, in risposta al cap. 7) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc del
(“vero che la ER e la avevano le sedi una di fronte all'altra in Via XXV CP_1 Pt_4
Aprile ad Arcola (SP) e la consegna e/o ritiro dei materiali avveniva senza particolari formalità e/o necessità di trasporto?: riferisca il teste, se a sua conoscenza, le modalità di ritiro e consegna della merce lavorata dalla ER per la ), ha riferito di aver lui personalmente provveduto a Pt_4 consegnare all'opponente i materiali lavorati, precisando che l'accordo tra le due società, in ordine alla consegna, era “che il materiale venisse lasciato davanti al portone della ditta , quando Pt_1 loro non c'erano, magari erano fuori per interventi, e quando rientravano il materiale era già lì; io con il muletto andavo a portare il materiale davanti al portone”.
La medesima circostanza è stata riferita dal teste dipendente della ER a far data Tes_2
dal 6 febbraio 2017, la quale ha riferito che le merci venivano trasportate tramite muletto dal magazzino della società opposta al magazzino dell'opponente.
La stessa teste, sentita sul cap. 3 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc del LI (“vero che in data 31/03/2017 la ditta ER consegnava alla il materiale Parte_4 lavorato e di cui alla fattura 127 del 31/03/2017 di € 1.390,07 come da Doc. 11e e 15e che si mostrano al teste?”) ha affermato di aver emesso personalmente la fattura e il documento di trasporto, specificando: “confermo che il ddt è stato fatto a fronte della consegna della merce”.
Rispetto poi alla prassi seguita dall'ufficio, ha aggiunto: “arrivava il camion dal quale veniva scaricata la merce e visionata per verificare che tutta la merce indicata in ddt fosse presente, e poi la merce veniva caricata sui nostri mezzi e smistata per le consegne;
il materiale a terra non rimaneva mai. Io stessa andavo sul camioncino a verificare il contenuto del camion;
il camion veniva dalla OR IN di Brescia”. ha risposto affermativamente anche ai capitoli di prova 4, 5 e 6 confermando Tes_2
l'avvenuta consegna, sempre secondo le modalità predette, a , della merce di cui Parte_1
alle fatture nn. 191, 284 e 363 del 2017.
Circa l'emissione delle fatture, in risposta al cap. 10) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc del (“vero che le fatture 465 del 30/09/2016 di € 3.592,35, 521 del 31/10/2016 di € CP_1
3.037,31, 127 del 31/03/2017 di € 1.390,07, 191 del 30/04/2017 di € 275,00, 284 del 31/05/2017 di
€ 2.443,42 e 363 del 30/06/2017 di € 1.557,70 vennero consegnate a mani in copia cartacea alla
riferisca il teste le circostanze della consegna a sua conoscenza”), ha dichiarato che tutte le Pt_4
fatture venivano gestite manualmente, poiché le sedi delle due società si trovavano una di fronte all'altra e in quel periodo non esisteva ancora la fatturazione elettronica.
Sulla base di tutte quante le suesposte considerazioni, deve ritenersi pienamente provata la fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria dalla ditta fallita.
Pertanto, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo a carico di parte opponente, facendo applicazione delle tabelle professionali di cui al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 623/2018 emesso da questo Tribunale
[...] in data 9 aprile 2018;
2) Dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente;
3) Condanna l'opponente alla Parte_1 rifusione, in favore del LI della ditta e di Controparte_1 [...]
personalmente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.077,00 per CP_1 compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, I.V.A.
(se dovuta) e CPA come per legge.
Così deciso in Parma, il 13 giugno 2025
Il Giudice Unico
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)