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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/12/2025, n. 2208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2208 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 14575/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 14575/2024 v.g. promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 con il patrocinio dell'avv. MEOLA MARINA presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in SEZZADIO Parte_1 Parte_2 il 02/10/2011.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SEZZADIO (atto n. 27 parte II serie a del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 20/07/2012. Per_1
Con ricorso depositato il 13/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 3 Con sentenza n. 301 del 04/02/2025, pubblicata in data 04/02/2025, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2 Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SEZZADIO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1) DA' ATTO che i coniugi dichiarano che vivranno separati, fissando la propria residenza dovunque credano, con l'obbligo del mutuo e civile reciproco rispetto.
2) DISPONE che la casa coniugale, sita in Torino (TO) in Via Marco Polo n° 14, rimanga assegnata alla signora che ne è proprietaria. Parte_1
3) DA' ATTO che il Signor si è già allontanato dalla casa coniugale. Parte_3
4) AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale ed avrà la sua residenza stabile presso la casa materna sita in Torino (TO) in Via Marco Polo n° 14.
5) DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé concordando liberamente gli incontri di Per_1 volta in volta direttamente con la madre, senza particolari formalità, tenuto conto dell'età, in difetto di accordo, secondo le seguenti modalità: pagina 2 di 3 • Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore a week-end alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera quando la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
• Durante la settimana, un pomeriggio con pernottamento e accompagnamento a scuola quando la figlia trascorrerà il week-end con il padre e due pomeriggi con pernottamento e accompagnamento a scuola quando trascorreranno il week-end con la madre.
• Durante le vacanze invernali di fine anno trascorrerà con ciascun genitore alternativamente dal Per_1 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
• Negli anni in cui la figlia trascorrerà il giorno di Natale con il padre, trascorrerà la vigilia di Natale con la madre, mentre negli anni in cui trascorrerà il giorno di Natale con la madre, trascorrerà la vigilia di Natale con il padre.
• Le vacanze pasquali saranno trascorse alternativamente con ciascun genitore, Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé per un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da Per_1 concordare con l'altro genitore il 31 maggio di ciascun anno di riferimento;
• I compleanni, i ponti e ulteriori festività verranno trascorsi dalla figlia con il padre, in alternanza con la madre
6) DISPONE che il Signor a titolo di concorso nel mantenimento della figlia Parte_3 minore versi alla Signora entro il giorno 05 di ogni mese, la somma mensile Per_1 Parte_1 di € 425,00 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
7) DISPONE inoltre che il Signor e la Signora partecipino ciascuno a Parte_3 Pt_1 sostenere il 50 % delle spese mediche non coperte dal S.S.N., ludiche, scolastiche e di istruzione necessarie, nonchè di quelle ricreative e sportive decise di comune accordo, secondo quanto previsto al riguardo dal Protocollo del Tribunale di Torino in punto contribuzione alle spese di mantenimento dei figli minori in caso di separazione e divorzio, che qui si allegano;
8) DA' ATTO che i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti:
9) DA' ATTO che i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio della figlia minore;
10) DA' ATTO che i coniugi dichiarano che non hanno per il passato o in corso altro procedimento avente le stesse domande tra le stesse parti.
11) DA' ATTO che le parti dichiarano che la validità di tutte le precisate condizioni decorre sin dalla sottoscrizione del presente ricorso.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 14575/2024 v.g. promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 con il patrocinio dell'avv. MEOLA MARINA presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in SEZZADIO Parte_1 Parte_2 il 02/10/2011.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SEZZADIO (atto n. 27 parte II serie a del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 20/07/2012. Per_1
Con ricorso depositato il 13/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 3 Con sentenza n. 301 del 04/02/2025, pubblicata in data 04/02/2025, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2 Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SEZZADIO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1) DA' ATTO che i coniugi dichiarano che vivranno separati, fissando la propria residenza dovunque credano, con l'obbligo del mutuo e civile reciproco rispetto.
2) DISPONE che la casa coniugale, sita in Torino (TO) in Via Marco Polo n° 14, rimanga assegnata alla signora che ne è proprietaria. Parte_1
3) DA' ATTO che il Signor si è già allontanato dalla casa coniugale. Parte_3
4) AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale ed avrà la sua residenza stabile presso la casa materna sita in Torino (TO) in Via Marco Polo n° 14.
5) DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé concordando liberamente gli incontri di Per_1 volta in volta direttamente con la madre, senza particolari formalità, tenuto conto dell'età, in difetto di accordo, secondo le seguenti modalità: pagina 2 di 3 • Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore a week-end alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera quando la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
• Durante la settimana, un pomeriggio con pernottamento e accompagnamento a scuola quando la figlia trascorrerà il week-end con il padre e due pomeriggi con pernottamento e accompagnamento a scuola quando trascorreranno il week-end con la madre.
• Durante le vacanze invernali di fine anno trascorrerà con ciascun genitore alternativamente dal Per_1 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
• Negli anni in cui la figlia trascorrerà il giorno di Natale con il padre, trascorrerà la vigilia di Natale con la madre, mentre negli anni in cui trascorrerà il giorno di Natale con la madre, trascorrerà la vigilia di Natale con il padre.
• Le vacanze pasquali saranno trascorse alternativamente con ciascun genitore, Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé per un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da Per_1 concordare con l'altro genitore il 31 maggio di ciascun anno di riferimento;
• I compleanni, i ponti e ulteriori festività verranno trascorsi dalla figlia con il padre, in alternanza con la madre
6) DISPONE che il Signor a titolo di concorso nel mantenimento della figlia Parte_3 minore versi alla Signora entro il giorno 05 di ogni mese, la somma mensile Per_1 Parte_1 di € 425,00 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
7) DISPONE inoltre che il Signor e la Signora partecipino ciascuno a Parte_3 Pt_1 sostenere il 50 % delle spese mediche non coperte dal S.S.N., ludiche, scolastiche e di istruzione necessarie, nonchè di quelle ricreative e sportive decise di comune accordo, secondo quanto previsto al riguardo dal Protocollo del Tribunale di Torino in punto contribuzione alle spese di mantenimento dei figli minori in caso di separazione e divorzio, che qui si allegano;
8) DA' ATTO che i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti:
9) DA' ATTO che i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio della figlia minore;
10) DA' ATTO che i coniugi dichiarano che non hanno per il passato o in corso altro procedimento avente le stesse domande tra le stesse parti.
11) DA' ATTO che le parti dichiarano che la validità di tutte le precisate condizioni decorre sin dalla sottoscrizione del presente ricorso.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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