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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/04/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4191 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato PASQUALON MAURIZIO
e
C.F. nato ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato PASQUALON MAURIZIO
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1) I coniugi vivranno separati e liberi di stabilire la rispettiva residenza ove meglio credono, con l'obbligo del reciproco rispetto, impegnandosi a mantenere l'uno verso l'altro un atteggiamento di massima collaborazione.
2) Il figlio minore sarà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
prevalente presso la residenza della madre in Castelgomberto (VI), contrada Grumi, 1/C, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 54/2006 sull'affidamento condiviso. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relativamente all'istruzione, educazione e salute del minore, tenendo conto dei suoi bisogni, delle sue capacità, nonché delle sue inclinazioni naturali
1 ed aspirazioni;
ciascuno dei genitori eserciterà, invece, la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà con sé il figlio.
3) Il padre avrà il diritto dovere di visita di indicativamente il mercoledì pomeriggio, dall'uscita Per_1
da scuola sino a dopo cena.
4) Il padre trascorrerà altresì con il figlio:
- due settimane durante il periodo estivo (anche non consecutive) da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
- sette giorni durante le vacanze Natalizie, alternando ogni anno il giorno di Natale e quello di
Capodanno con la madre;
durante le vacanze Pasquali tre giorni, alternando annualmente con la madre il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. La possibilità per i genitori di trascorrere altri periodi di vacanza con i figli minori viene riconosciuta anche per occasioni diverse da quelle sopra specificate, così come la possibilità di mutare tempi e modi del diritto di visita, sempreché le parti siano entrambe concordi in tal senso. In caso di disaccordo, il presente calendario sarà rispettato fedelmente da entrambi i genitori.
Le parti convengono che il minore non possa soggiornare con l'altro genitore fuori del territorio nazionale sino al compimento del nono anno di età.
Il compleanno del minore sarà dallo stesso trascorso con entrambi i genitori mentre quelli di questi ultimi saranno trascorsi dal figlio con ciascun genitore, salvo esigenze lavorative dei medesimi.
5) il padre corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_1
minore, la somma mensile di Euro 300,00=, somma rivalutabile annualmente in base agli indici Istat
e da corrispondersi entro il giorno 15 del mese di riferimento, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate che sono già state comunicate.
6) l'Assegno Unico Universale erogato dall'Inps in favore di , pari ad Euro 54,00=, verrà Per_1
percepito nella sua totalità dal sig. con il consenso espresso della sig.ra CP_1 Parte_1
7) le spese straordinarie relative al minore saranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno secondo quanto previsto nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. Il coniuge che ha corrisposto i relativi importi avrà diritto ad ottenere mensilmente il rimborso della quota parte spettante previa esibizione delle relative pezze giustificative;
il figlio resterà fiscalmente a carico del padre e le relative detrazioni fiscali competeranno per l'intero al medesimo.
8) La casa coniugale, come individuata in ricorso, rimarrà nella disponibilità della sig.ra Parte_1
che continuerà ad abitarvi con il figlio, completa dei relativi arredi e pertinenze.
[...]
9) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di avere già provveduto a regolamentare, prima del deposito del presente ricorso, ogni altra loro reciproca pendenza
2 economica e di non avere, pertanto, null'altro da pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
10) I coniugi si concedono reciprocamente l'assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio.
11) Le spese legali del presente procedimento rimarranno integralmente compensate tra le parti.
12) I coniugi chiedono altresì che venga ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Castelgomberto (VI) di procedere all'annotazione nel registro degli atti di matrimonio dell'anno
2019.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 19/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Castelgomberto (VI) in data 31/08/2019, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 13/02/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di altro documento valido per l'espatrio;
3 -delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Castelgomberto (VI) in data 31/08/2019 con atto trascritto al n. 5, Parte II, Serie A,
Anno 2019, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castelgomberto (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15/04/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4191 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato PASQUALON MAURIZIO
e
C.F. nato ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato PASQUALON MAURIZIO
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1) I coniugi vivranno separati e liberi di stabilire la rispettiva residenza ove meglio credono, con l'obbligo del reciproco rispetto, impegnandosi a mantenere l'uno verso l'altro un atteggiamento di massima collaborazione.
2) Il figlio minore sarà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
prevalente presso la residenza della madre in Castelgomberto (VI), contrada Grumi, 1/C, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 54/2006 sull'affidamento condiviso. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relativamente all'istruzione, educazione e salute del minore, tenendo conto dei suoi bisogni, delle sue capacità, nonché delle sue inclinazioni naturali
1 ed aspirazioni;
ciascuno dei genitori eserciterà, invece, la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà con sé il figlio.
3) Il padre avrà il diritto dovere di visita di indicativamente il mercoledì pomeriggio, dall'uscita Per_1
da scuola sino a dopo cena.
4) Il padre trascorrerà altresì con il figlio:
- due settimane durante il periodo estivo (anche non consecutive) da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
- sette giorni durante le vacanze Natalizie, alternando ogni anno il giorno di Natale e quello di
Capodanno con la madre;
durante le vacanze Pasquali tre giorni, alternando annualmente con la madre il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. La possibilità per i genitori di trascorrere altri periodi di vacanza con i figli minori viene riconosciuta anche per occasioni diverse da quelle sopra specificate, così come la possibilità di mutare tempi e modi del diritto di visita, sempreché le parti siano entrambe concordi in tal senso. In caso di disaccordo, il presente calendario sarà rispettato fedelmente da entrambi i genitori.
Le parti convengono che il minore non possa soggiornare con l'altro genitore fuori del territorio nazionale sino al compimento del nono anno di età.
Il compleanno del minore sarà dallo stesso trascorso con entrambi i genitori mentre quelli di questi ultimi saranno trascorsi dal figlio con ciascun genitore, salvo esigenze lavorative dei medesimi.
5) il padre corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_1
minore, la somma mensile di Euro 300,00=, somma rivalutabile annualmente in base agli indici Istat
e da corrispondersi entro il giorno 15 del mese di riferimento, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate che sono già state comunicate.
6) l'Assegno Unico Universale erogato dall'Inps in favore di , pari ad Euro 54,00=, verrà Per_1
percepito nella sua totalità dal sig. con il consenso espresso della sig.ra CP_1 Parte_1
7) le spese straordinarie relative al minore saranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno secondo quanto previsto nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. Il coniuge che ha corrisposto i relativi importi avrà diritto ad ottenere mensilmente il rimborso della quota parte spettante previa esibizione delle relative pezze giustificative;
il figlio resterà fiscalmente a carico del padre e le relative detrazioni fiscali competeranno per l'intero al medesimo.
8) La casa coniugale, come individuata in ricorso, rimarrà nella disponibilità della sig.ra Parte_1
che continuerà ad abitarvi con il figlio, completa dei relativi arredi e pertinenze.
[...]
9) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di avere già provveduto a regolamentare, prima del deposito del presente ricorso, ogni altra loro reciproca pendenza
2 economica e di non avere, pertanto, null'altro da pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
10) I coniugi si concedono reciprocamente l'assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio.
11) Le spese legali del presente procedimento rimarranno integralmente compensate tra le parti.
12) I coniugi chiedono altresì che venga ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Castelgomberto (VI) di procedere all'annotazione nel registro degli atti di matrimonio dell'anno
2019.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 19/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Castelgomberto (VI) in data 31/08/2019, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 13/02/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di altro documento valido per l'espatrio;
3 -delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Castelgomberto (VI) in data 31/08/2019 con atto trascritto al n. 5, Parte II, Serie A,
Anno 2019, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castelgomberto (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15/04/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
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