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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/11/2025, n. 3798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3798 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa AR Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Alessandra Tedesco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Parte_1
LM GR, presso il cui studio elettivamente domicilia in Grottolella alla via
Nazionale n. 17;
OPPONENTE
E
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Controparte_1
RD AR TA, presso il cui studio elettivamente domicilia in Caserta alla Via Roma n. 7;
OPPOSTA
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in Parte_1 giudizio proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. Controparte_1
2698/2021 emesso dal Tribunale di Santa AR Capua Vetere, con cui veniva ingiunto alla società In e a , quest'ultimo nei limiti della Parte_2 Parte_3 somma di € 14.500,00, il pagamento della somma di € 26.000,00, oltre interessi e spese di lite, a titolo di canoni di locazione insoluti. Nello specifico, l'opponente ha dedotto il difetto di legittimazione passiva, in quanto non destinataria del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita l'opposta, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione.
Mutato il rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c. ed esperita con esito negativo la procedura di mediazione, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del
26.11.2025.
Ciò premesso, l'opposizione va dichiarata inammissibile per carenza d'interesse dell'opponente.
Il decreto ingiuntivo opposto ha come destinatari unicamente la società CP_2
e e non anche l'odierna opponente.
[...] Parte_3
La notifica del decreto ingiuntivo opposto nei confronti dell'odierna opponente, come dimostrato in atti, è stata eseguita unicamente ai sensi dell'art. 603 c.p.c., unitamente al precetto, in quanto titolo sul quale si fonda l'esecuzione forzata attivata dall'opposta locatrice.
Ne consegue che l'opponente non ha interesse a contestare un titolo esecutivo che non è stato emesso nei suoi confronti e che non incide sulla sua sfera debitoria, ma costituisce unicamente il presupposto dell'esecuzione forzata sul bene di sua proprietà stante la donazione in suo favore da parte del marito debitore ingiunto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, vengono poste a carico dell'opponente. Esse si liquidano come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività processuale e difensiva. In particolare, i compensi si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento, ridotti in relazione alla natura e complessità delle questioni trattate e dell'attività processuale e difensiva espletata.
Non sussistono i presupposti per condannare la parte soccombente al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., atteso che tale disposizione presuppone la dimostrazione del dolo o della colpa grave della parte soccombente, prova assente nel presente giudizio.
Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato”
(Cass. 21798/2015), onere non assolto nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'opposizione;
b) condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposto, che liquida in € 2.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Santa AR Capua Vetere il 26.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Tedesco