Art. 71.
Nei casi in cui, per disposizioni di legge, gli iscritti alla Cassa di previdenza morti o resi permanentemente inabili al servizio per causa di terremoti siano da considerarsi morti o feriti a cagione dell'esercizio delle proprie funzioni agli effetti della pensione privilegiata, la differenza tra le pensioni dirette ed indirette cosi' dovute e gli assegni normali e' a carico del bilancio del Ministero delle finanze.
Nei casi in cui, per disposizioni di legge, gli iscritti alla Cassa di previdenza morti o resi permanentemente inabili al servizio per causa di terremoti siano da considerarsi morti o feriti a cagione dell'esercizio delle proprie funzioni agli effetti della pensione privilegiata, la differenza tra le pensioni dirette ed indirette cosi' dovute e gli assegni normali e' a carico del bilancio del Ministero delle finanze.