Articolo 71 della Legge 6 luglio 1939, n. 1035
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1 gennaio 1938
Art. 71.

Nei casi in cui, per disposizioni di legge, gli iscritti alla Cassa di previdenza morti o resi permanentemente inabili al servizio per causa di terremoti siano da considerarsi morti o feriti a cagione dell'esercizio delle proprie funzioni agli effetti della pensione privilegiata, la differenza tra le pensioni dirette ed indirette cosi' dovute e gli assegni normali e' a carico del bilancio del Ministero delle finanze.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1938