Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 11/02/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA N.R.G.2831/2024 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2831/2024 R.G. riservata in decisione all'udienza del 10.12.2024 avente ad oggetto: divorzio giudiziale e vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. TRESCA CARDUCCI Parte_1 C.F._1
FRANCESCO e con domicilio eletto in Milano, Largo Richini 2/A
RICORRENTE
E
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
RESISTENTE/CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE:
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nel Comune di Marino trascritto il successivo 20 giugno presso Controparte_2
i registri dell'Anagrafe del Comune di Marino, fra la Ricorrente e il Resistente Parte_1 CP_1
, conseguentemente, ordinare all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio
[...] di procedere all'annotazione della relativa Sentenza, previa adozione di ogni atto necessario allo scopo;
nulle sulle spese”.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del resistente, regolarmente citato e non comparso.
Nel merito la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta.
Infatti, le prove documentali depositate da parte ricorrente (copia dell'accordo di separazione consensuale innanzi all'Ufficiale di Stato civile in data 11.8.2020, certificazioni anagrafiche di residenza e di stato di famiglia delle parti), hanno dimostrato che la separazione si è protratta ininterrottamente e non vi è più possibilità di ricostituire la comunione di vita, peraltro cessata da diversi anni (v. verbale di udienza del 10.12.2024).
Le parti non hanno avuto figli per cui nulla va statuito al riguardo.
Data la natura costitutiva di questa sentenza, vista la mancata opposizione del resistente, contumace, alla domanda sullo status proposta da parte attrice, nulla deve essere statuito in positivo sulle spese di lite, che devono rimanere a carico della ricorrente.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato il 17.7.2024 così decide:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in marino in data 18.6.2011 tra e Parte_1
(trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del suddetto Comune al n. 5, Parte II, Controparte_1
Serie A–anno 2011);
2) ordina all'ufficio dello stato civile del comune suddetto di annotare la sentenza, una volta passata in giudicato,
e per le ulteriori incombenze;
3) nulla dispone in positivo sulle spese di lite.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 7.2.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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