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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 19/05/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3627/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3627/2023 tra e Parte_1 Parte_2
Ricorrente
e
[...]
Controparte_1
Resistente
Oggi 19 maggio 2025 ad ore 12,55 innanzi al dott. Carlo Gambucci, sono comparsi:
ER e , che è presente personalmente, l'avv. MERALDI Parte_1 Parte_2
ANDREA il quale si riporta ai propri scritti difensivi e conclusioni ed in particolare contesta quanto dedotto e prodotto dalla controparte nella memoria conclusionale con particolare riferimento a tutti documenti richiamati nell'atto ed inoltre ove di afferma “… e in alcuni casi “automatici” con massaggio preregistrato.” di cui a pagina 8 della memoria, chiedendo che non se ne tanga conto ai fini della decisione.
ER DIREZIONE GENERALE
[...]
la Controparte_1 dott.ssa a quale si riporta ai propri scritti e conclusioni e chiede decisione. CP_2
I procuratori delle parti procedono alla Discussione della causa.
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare ed invita le parti a ricomparire alle ore 15,00 odierne per la lettura della sentenza, completa di motivazione, previa sua redazione ex art. 429 c.p.c..
Alle ore 17,32, assenti le parti, il Giudice procede al deposito della sentenza e della contestuale motivazione, di seguito riportata.
Il Giudice On. di Pace
dott. Carlo Gambucci
pagina 1 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Tribunale, dott. Carlo Gambucci, in funzione di Giudice monocratico, all'udienza del 19 maggio 2025, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa n. 3627/2023 R.G. promossa da:
domiciliato in Lissone (MB), via G. Carducci, 101/D, c.f. e Parte_2 CodiceFiscale_1 dalla società con sede legale in Lissone (MB) Via G. Carducci, 101/D, c.f. Parte_1
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Meraldi del Foro di Milano ed P.IVA_1 elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Lodi Viale Agnelli n. 23, giusta nomina apposta in calce al ricorso – comunicazioni al fax 0371588797 alla PEC
Email_1
Ricorrenti contro
, Controparte_3 Controparte_4
[...] Controparte_5 [...]
(già Controparte_6
[...]
Controparte_7
), in persona del Dirigente p.t. Dott.ssa ( ), domiciliato
[...] CP_8 C.F._2 presso la propria sede sita in Bologna (BO), Via Nazario Sauro n. 20, rappresentato e difeso dal Dirigente p.t., con l'assistenza dei funzionari dell'Amministrazione, giusta delega agli atti.
Resistente
Fatto.
pagina 2 di 11 Con ricorso del 19/07/2023, i ricorrenti, e la società riassumevano Parte_2 Parte_1 innanzi al Tribunale di ERugia il giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento del 07/06/2022, erroneamente identificata con il numero di protocollo 64019, in esito alla Sentenza n. 219/2023 del 23/05/2023 emessa dal Tribunale di Monza originariamente adito, con la quale il Giudice si dichiarava territorialmente incompetente in favore del
Tribunale di ERugia.
Proponevano i ricorrenti, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011, opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento prot. 63708 del 07/06/2022 (il corretto numero di protocollo del provvedimento di ingiunzione è riportato al punto n. 8 dell'elenco dei documenti allegati al ricorso, mentre il numero di protocollo 64019 è riferito alla comunicazione/notifica via PEC di irrogazione della sanzione inviata in data 8 giugno 2022 in atti), emessa dal
[...]
Controparte_7
, con la quale era stato loro ingiunto il pagamento della sanzione
[...] amministrativa di € 50.000,00 di cui all'art. 24 bis, comma 7, del D. Lgs. 128/2016 chiedendone, in via cautelare, la sospensione della provvisoria esecutività, nonché, in via principale, l'annullamento ed in via subordinata, di ridurne l'importo al minimo edittale e/o secondo equità.
La sanzione amministrativa era stata applicata ai ricorrenti per l'inosservanza dell'obbligo informativo di cui all'art. 24 bis, commi 5 e 6, del D.L n. 83/2012 e s.m.i. che impone agli operatori telefonici di call center, in occasione di una chiamata, di informare l'interlocutore sul Paese in cui l'operatore con cui parla è fisicamente collocato.
La parte ricorrente contestava l'applicabilità alla fattispecie della normativa predetta in quanto non aveva svolto alcuna attività di call center, né di vendita telefonica e tanto meno di telemarketing e rassegnava le seguenti conclusioni: “… In via principale: accogliere il ricorso per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto ANNULLARE l'ordinanza di ingiunzione
Protocollo nr: 64019 - del 08/06/2022 emessa da
[...]
Controparte_7
in data 07/06/2022, notificata alla parte ricorrente in data 08/06/2022
[...]
In via subordinata: limitare l'entità della sanzione dovuta, determinandola in una misura pari al minimo edittale e/o secondo equità.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.”.
pagina 3 di 11 La resistente Amministrazione, nel costituirsi in giudizio contestava in toto le avverse deduzioni e concludeva a sua volta come di seguito: “… In via principale: respingere l'opposizione ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e in diritto.
In ogni caso, con condanna della Ricorrente alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio come per legge.”.
In data 31.10.2023, questo giudicante disponeva il non luogo a provvedere sulla domanda cautelare, avanzata dalla parte ricorrente e la causa, istruita sulla base delle prove documentali e testimoniali ammesse, veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione ex art. 429 c.p.c., previa assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusionali e viene decisa come di seguito.
Diritto.
L'opposizione non è fondata e non può essere accolta per i motivi indicati di seguito.
La sanzione amministrativa era stata applicata ai ricorrenti per l'inosservanza dell'obbligo informativo di cui all'art. 24 bis, commi 5 e 6, del D.L n. 83/2012 e s.m.i. che impone agli operatori telefonici di call center, in occasione di una chiamata, di informare l'interlocutore sul Paese in cui l'operatore con cui parla è fisicamente collocato: “5. Quando un soggetto effettua una chiamata a un call center deve essere informato preliminarmente sul Paese in cui l'operatore con cui parla è fisicamente collocato nonché, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nell'ipotesi di localizzazione dell'operatore in un Paese che non è membro dell'Unione europea, della possibilità di richiedere che il servizio sia reso tramite un operatore collocato nel territorio nazionale o di un Paese membro dell'Unione europea, di cui deve essere garantita
l'immediata disponibilità nell'ambito della medesima chiamata.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando un cittadino è destinatario di una chiamata proveniente da un call center.”;
Non è in contestazione la circostanza per cui la telefonata che ha originato l'accertamento non sia stata preceduta dalla prevista comunicazione circa il Paese in cui l'operatore era fisicamente collocato, quanto piuttosto che la ricorrente svolgesse una attività Parte_1 di call center, con conseguente applicabilità o meno della norma predetta.
Deduce in proposito la parte ricorrente che la società non svolge alcuna Parte_1 attività di call center, né di vendita telefonica, né tantomeno di telemarketing, limitandosi il personale della divisione commerciale, interno all'azienda, a contattare pagina 4 di 11 esclusivamente soggetti che, previa compilazione di un modulo on-line presente sul sito internet, chiedono espressamente di essere contattati dall'azienda, inserendo un recapito telefonico, in quanto interessati ai prodotti commercializzati dalla società (doc. 5).
Pur rispondendo al vero la circostanza che l'ispettore in data 31/08/2021 era stato contattato telefonicamente da un operatore della società, doveva ritenersi pacifico che il contatto tra l'azienda ed il potenziale cliente era avvenuto (come per gli altri potenziali clienti) esclusivamente su richiesta di quest'ultimo e tale un modus operandi non era riconducibile all'attività di call center.
La società, infatti, diversamente dai call center, non chiama una lista di nominativi per proporre prodotti o servizi commerciali secondo le modalità della vendita telefonica o del telemarketing, ma sono gli interessati a chiedere di essere contattati per avere informazioni sui prodotti dell'azienda, non costituendo la risposta alle richieste di informazioni da parte clienti, attività equiparabile a quella dei call center o di telemarketing, quanto piuttosto attività di customer service.
Cita in proposito la parte la definizione di call center fornita dalla delibera dell'AGCOM n.
79/09/CSP, richiamata in via generale dalle linee guida del MISE sugli obblighi di comunicazione e registrazione disposti dall'art. 24 bis del D.L. 83/2012, per la quale il cali center è costituito da "un insieme di risorse umane e di infrastrutture specializzate che consente contatti e comunicazioni multicanale con gli utenti (attraverso più mezzi per esempio telefonia, internet, posta)" Tale attività ricade nell'ambito applicativo dell'art. 24 bis sia ove realizzata tramite strutture interne sia quando viene affidata in outsourcing, purché si utilizzino numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico".
La società , non svolgerebbe quindi alcuna attività di call center, perché la Pt_1 modalità con la quale è avvenuto il contatto telefonico con l'agente accertatore - già di per sé sufficiente ad esclude l'applicazione dell'art. 24-bis, del D.L. 22.06.2012 n. 33 – non è avvenuta utilizzando numerazioni a disposizione del pubblico, ma attraverso l'utilizzo di numeri privati messi a disposizione del personale di ed utilizzati, oltre che per le Pt_1 normali esigenze dell'attività lavorativa, anche per contattare coloro che, come l'ispettore, hanno esplicitamente chiesto di essere contattati.
La tesi attorea non è tuttavia condivisibile.
Innanzitutto, dalla certificazione camerale della società (all.to 10 parte resistente), risulta l'iscrizione presso il Registro delle Imprese della CCIAA di Milano, Monza, Brianza e Lodi per pagina 5 di 11 l'attività, pur secondaria, di call center - codice ATECO 82.2 – dunque già da tale prova documentale si può ritenere che l'attività aziendale, tra le altre, potrebbe essere espletata, almeno parzialmente, con la modalità predetta.
Quanto precede tendo conto che l'art. 24 bis, è riferito ad un operatore economico che, indipendentemente dal numero di dipendenti occupati, svolge la specifica attività di call center, a prescindere dalla prevalenza o meno di tale attività rispetto al resto delle proprie funzioni.
Ma anche a voler ritenere la circostanza predetta non completamente risolutiva, la circostanza appare corroborata dal sopralluogo effettuato presso la sede aziendale dall MIMIT in data 11 maggio 2022, al cui esito deve attribuirsi Parte_3 valore fidefacente, nel corso del quale è stata accertata la presenza di n. 4 postazioni di lavoro destinate al primo contatto con i clienti che si sono resi disponibili ad essere contattati attraverso la compilazione di un modulo per richiedere informazioni e di ulteriori 5 postazioni di lavoro destinate ai contatti commerciali con i soggetti che hanno chiesto di essere contattati per informazioni in quanto potenzialmente interessati all'acquisto dei depuratori di acqua, nonché di 11 postazioni di lavoro, collocate in ambiente separato, tutte munite di computer, telefoni e cuffie telefoniche ad uso degli operatori.
Viene pertanto da chiedersi che tipo di attività poteva essere esercitata dalla azienda con le
20 postazioni di lavoro, tutte dotate di telefono, computer e cuffie, se non quella di call center consistente, come ricorda l'AGCOM, nell' “insieme di risorse umane e di infrastrutture specializzate che consente contatti e comunicazioni multicanale con gli utenti … purché si utilizzino numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico”,
E quanto all'ultimo inciso, ci si dovrebbe di nuovo chiedere cosa si intenda per numerazione telefonica messa a disposizione del pubblico o non a disposizione del pubblico.
Come correttamente eccepisce la parte resistente, per numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico debbono intendersi tutte quelle numerazioni impiegate per ricevere o stabilire comunicazioni telefoniche con soggetti esterni all'organizzazione aziendale, rimanendo escluse da tale categoria soltanto quelle utenze che, seppur riconducibili all'operatore di call center, non vengono utilizzate per l'esercizio dell'attività di presa contatto telefonico con gli utenti, in quanto destinate esclusivamente a un c.d. gruppo chiuso di utenti, come definito dall'art. 2, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 259/2003: “t) gruppo chiuso di utenti (CUG - Closed User Group): una pluralità di soggetti legati fra loro da uno
pagina 6 di 11 stabile interesse professionale o d'utenza comune, tale da giustificare esigenze interne di comunicazione confinata, soddisfatta a mezzo di reti e servizi esclusivi e chiusi di comunicazione elettronica ad uso privato”.
Significativa in proposito appare anche la definizione che l'art. 2, appena richiamato, fornisce del consumatore alla lettera r): “r) consumatore: la persona fisica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all'attività lavorativa, commerciale, artigianale o professionale svolta”.
Vale la pena di sottolineare in proposito che la chiamata effettuata dall'operatore di all'Ispettore è stata rivolta ad un soggetto che aveva in precedenza chiesto, Pt_1 attraverso la compilazione di un questionario on-line, di poter essere contattato, cosicché non può dubitarsi che sia la richiesta di essere raggiunto dalla telefonata che la telefonata stessa, con la quale il potenziale cliente (ispettore) è stato conseguentemente contattato, non potevano avere come altro fine se non quello: “di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico.”
Nel caso di specie, pertanto, il semplice fatto che vi sia stata una comunicazione telefonica, realizzata dalla ricorrente per finalità di tipo commerciale e indirizzata, nelle intenzioni di questa, ad un potenziale cliente, è di per sé sufficiente a dimostrare che la numerazione impiegata per tale contatto non può ritenersi destinata esclusivamente alle esigenze interne all'organizzazione aziendale o che si sia trattato di una utenza esclusiva o chiusa.
E, come ancora rileva la parte resistente, l'affermazione della ricorrente contenuta in ricorso, secondo cui i “numeri privati a disposizione del personale utilizzati, oltre che Parte_1 per le normali esigenze legate all'attività lavorativa, anche per contattare coloro che, come
l'ispettore, hanno esplicitamente chiesto di essere contattati”, non può che confermare l'utilizzo di tale utenza per l'esercizio dell'attività di presa di contatto telefonico con gli utenti
(seppure nel caso di specie si trattasse di un Ispettore).
Nell'esaminare compiutamente la vicenda non si può inoltre prescindere dalla distinzione esistente tra i cc.dd. call center outbound ed i call center outbound.
Nei call center outbound le chiamate telefoniche partono dall'operatore telefonico dell'azienda verso i potenziali clienti o utenti e sono perlopiù finalizzate a realizzare sondaggi di opinione, a verificare il gradimento di un acquisto già effettuato o di un servizio aziendale, ma nella maggior parte dei casi tendono a promuovere la vendita di prodotti o servizi o, come nel caso di specie, la visita di un addetto per illustrare le qualità di un prodotto o pagina 7 di 11 servizio al fine della successiva vendita, tenuto conto che, nell'esperienza comune, si attribuisce al call center outbound, la prevalente funzione di vendita o di ricerca di clienti.
Il call center inbound, invece, non effettua telefonate all'esterno (in partenza), ma. al contrario, riceve le sole telefonate che provengono dagli utenti (in arrivo), in genere per fornire ai clienti chiarimenti sull'uso e funzionamento dei prodotti e servizi acquistati, sulla interpretazione di documenti commerciali (si pensi alle fatture delle utenze domestiche) e, più in generale, alla prestazione di assistenza (customer service).
Nel caso di specie, la società , per quanto emerge dal ricorso, si potrebbe Pt_1 certamente definire un call center autbuond, avendo dedicato le proprie utenze telefoniche alla chiamata, da parte dei propri operatori, di quei potenziali clienti interessati a conoscere i prodotti da essa commercializzati, al fine di promuovere la vendita dei prodotti stessi o la visita di un addetto per illustrarne le qualità.
Infondata pertanto è la deduzione attorea per la quale la società non svolga Parte_1 alcuna attività di call center, né di vendita telefonica e tanto meno di telemarketing, limitandosi il personale della divisione commerciale, interno all'azienda, a contattare esclusivamente soggetti che, previa compilazione di un modulo on-line presente sul sito internet, chiedono espressamente di essere contattati dall'azienda, inserendo un recapito telefonico, in quanto interessati ai prodotti commercializzati dalla società.
La società, infatti, pur non effettuando chiamate a soggetti estratti una lista indifferenziata di nominativi, al fine immediato di proporre loro prodotti o servizi commerciali, svolge comunque, seppure attraverso la particolare modalità descritta in ricorso, un'attività connessa alla vendita di prodotti, indipendentemente dal fatto che siano proprio i clienti potenziali a chiedere di essere contattati per avere informazioni sui prodotti commercializzati dalla ricorrente.
Di fatto utilizza le utenze telefoniche per contattare il potenziale cliente per vendere un prodotto, come emerge dall'allegato n. 6 di parte resistente dal quale si apprende che: “in data 31/08/2021, alle ore 13:02, l'ispettore che ha in dotazione l'utenza telefonica corrispondente al numero 3356826834 è stato contattato telefonicamente dall'utenza corrispondente al numero 3440464037”, che nel corso della telefonata l'operatore chiamante era Acqualife, di proprietà della società e che, in difformità da Parte_1 quanto stabilito dall'art. 24 bis, comma 5, della L. 134/2012, l'addetto al call center non ha pagina 8 di 11 fornito la prescritta informativa preliminare circa la sua collocazione fisica (la circostanza è peraltro incontestata).
Irrilevante poi la circostanza per la quale il contatto tra l'azienda ed il potenziale cliente (nel caso di specie l'Ispettore del Ministero) fosse avvenuto (come per gli altri potenziali clienti) esclusivamente su richiesta di quest'ultimo, non potendosi trarre da ciò la conseguenza auspicata dalla parte ricorrente per la quale tale modus operandi non dovrebbe essere riconducibile all'attività di vendita propria di un call center.
Infatti la società ricorrente nel sollecitare tramite un sito web il cliente potenziale ad effettuare lui stesso la richiesta - anch'essa inoltrata via web - di essere contattato dal call center, anziché essere direttamente chiamato da un operatore che ne verifichi preventivamente l'interesse all'acquisto previa estrazione del suo recapito telefonico da una lista generica, persegue il medesimo fine che caratterizza tutte le chiamate outbound, poiché induce dapprima il cliente potenziale ad effettuare la richiesta di essere contattato, per poi contattarlo e proporgli di ricevere, presso la sua abitazione, la visita di un esperto che possa illustrare le qualità del prodotto commercializzato dall'azienda al fine di ottenere la proprio la vendita del prodotto, al pari di tutti i call center outbound.
Ma alle medesime conclusioni si giungerebbe anche nel caso di vendite ottenute attraverso l'utilizzo di un call center inbound, poiché il testo dei commi 5 e 6 dell'art. 24-bis, del D. Lgs.
128/2016 appare estremamente chiaro e prescinde, in quanto norma di legge, dalla definizione dell'AGICOM del D. Lgs. 128/20165 richiamata dai ricorrenti: “5. Quando un soggetto effettua una chiamata a un call center deve essere informato preliminarmente sul
Paese in cui l'operatore con cui parla è fisicamente collocato nonché, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nell'ipotesi di localizzazione dell'operatore in un Paese che non è membro dell'Unione europea, della possibilità di richiedere che il servizio sia reso tramite un operatore collocato nel territorio nazionale o di un Paese membro dell'Unione europea, di cui deve essere garantita l'immediata disponibilità nell'ambito della medesima chiamata.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando un cittadino è destinatario di una chiamata proveniente da un call center.”.
Dunque, la normativa predetta si applica a tutti i servizi telefonici del genere, indipendentemente dalla circostanza che le chiamate siano effettuate con contatti telefonici in entrata o in uscita (inbound/outbound).
pagina 9 di 11 E quindi, l'assunto per cui la numerazione telefonica utilizzata dalla società non fosse a disposizione del pubblico, trattandosi, come sostiene la parte ricorrente di: “numeri privati a disposizione del personale utilizzati, oltre che per le normali esigenze legate Parte_1 all'attività lavorativa, anche per contattare coloro che, come l'ispettore, hanno esplicitamente chiesto di essere contattati”, appare quantomeno incongrua e senz'altro non condivisibile, posto che l'attività di contatto, pur con i soli clienti potenziali che hanno esplicitamente chiesto di essere chiamati, non esclude che l'attività esercitata a tal fine costituisca un'attività di call center, dovendosi ritenere invece, nel caso di specie, che la chiamata stessa costituisca attività comunque volta a raggiungere l'utente finale per vendere un prodotto.
Ed è per tutte le ragioni esposte che la prova testi indotta dalla parte ricorrente deve ritenersi a questo punto irrilevante, posto che non ha fatto altro che confermare il modus operandi dell'azienda che pure era incontestato.
In sintesi, il teste ha confermato, come rileva anche la parte ricorrente, che il personale della divisione commerciale presso la società nello svolgimento delle proprie Parte_1 mansioni, si occupa, oltre alle altre incombenze, anche di contattare telefonicamente coloro che abbiano esplicitamente chiesto di essere interpellati per avere informazioni sui prodotti limitandosi a fissare un appuntamento. Parte_1
Va tuttavia ricordato in proposito che il contattare un cliente per procurare un appuntamento ad un venditore costituisce innanzitutto parte integrante dell'attività di vendita ed inoltre che detta attività rientra nella definizione di call center, fornita ancora una volta dall'art. 2, comma 1, del D. Lgs. 259/2003, che alla lettera m-bis dispone: “m-bis) call center: servizio specificamente organizzato per la gestione dei contatti e delle comunicazioni multicanale con gli utenti finali da parte di addetti specializzati o risponditori automatici ….”.
Inoltre, il teste, descrive precisamente una modalità tipica di esercizio dell'attività di call center (c.d. landing page), consistente, come nel caso di specie, nel mettere a disposizione del cliente potenziale una pagina web che il visitatore raggiunge dopo aver “cliccato” un link o una pubblicità.
L'affermazione del teste che “non c'è nessuna attività di carattere commerciale”, oltre ad essere valutativa è quindi anche totalmente destituita di fondamento, tenendo conto che a formulare tale valutazione è stato proprio il direttore commerciale – agente di commercio della società ricorrente e non ad esempio il responsabile dell'”ufficio reclami”.
pagina 10 di 11 ER quanto precede, la contestazione mossa ai ricorrenti deve ritenersi sussistente e la sanzione di cui si è ingiunto il pagamento deve ritenersi legittimante applicata, atteso che l'art. 24 bis, comma 7, terzo periodo, del D.L. 83/2012, come sostituito dall'art. 1, comma 243, della legge 232/2016, prevede che: “Il mancato rispetto delle disposizioni dei commi 5 e 6 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 50.000 euro per ogni giornata di violazione”
Non sussistono peraltro ragioni per disporre la riduzione della sanzione applicata, pur in linea teorica applicabile alle sanzioni determinate in misura fissa (cfr. Cass. Civ.
Sez. L, Sentenza n. 9972 del 12/05/2005), perché la parte ricorrente non ha allegato motivi specifici a sostegno della domanda subordinata e inoltre non ha inteso aderire al pagamento in misura ridotta della sanzione, ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81, disposto con la notifica di accertamento e notifica della violazione in atti (doc. 6 parte resistente)
Registro Ufficiale U.0176207.22-11-2021, determinata a suo tempo in € 16.667,00.
Diversamente opinando la portata deflattiva del citato art. 16 risulterebbe totalmente vanificata.
Il ricorso deve essere pertanto integralmente rigettato.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni ulteriore deduzione ed eccezione disattesa:
− revoca la sospensione della provvisoria esecutività dell'Ordinanza di Ingiunzione opposta;
− rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione opposta prot. 63708 del
07/06/2022, emessa dal
[...]
Controparte_7
nei confronti di e della società
[...] Parte_2 Parte_1
− compensa integralmente le spese di lite essendosi costituita la parte tramite il Dirigente.
ERugia, 19 maggio 2025
Il Giudice On. di Tribunale
Carlo Gambucci
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3627/2023 tra e Parte_1 Parte_2
Ricorrente
e
[...]
Controparte_1
Resistente
Oggi 19 maggio 2025 ad ore 12,55 innanzi al dott. Carlo Gambucci, sono comparsi:
ER e , che è presente personalmente, l'avv. MERALDI Parte_1 Parte_2
ANDREA il quale si riporta ai propri scritti difensivi e conclusioni ed in particolare contesta quanto dedotto e prodotto dalla controparte nella memoria conclusionale con particolare riferimento a tutti documenti richiamati nell'atto ed inoltre ove di afferma “… e in alcuni casi “automatici” con massaggio preregistrato.” di cui a pagina 8 della memoria, chiedendo che non se ne tanga conto ai fini della decisione.
ER DIREZIONE GENERALE
[...]
la Controparte_1 dott.ssa a quale si riporta ai propri scritti e conclusioni e chiede decisione. CP_2
I procuratori delle parti procedono alla Discussione della causa.
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare ed invita le parti a ricomparire alle ore 15,00 odierne per la lettura della sentenza, completa di motivazione, previa sua redazione ex art. 429 c.p.c..
Alle ore 17,32, assenti le parti, il Giudice procede al deposito della sentenza e della contestuale motivazione, di seguito riportata.
Il Giudice On. di Pace
dott. Carlo Gambucci
pagina 1 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Tribunale, dott. Carlo Gambucci, in funzione di Giudice monocratico, all'udienza del 19 maggio 2025, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa n. 3627/2023 R.G. promossa da:
domiciliato in Lissone (MB), via G. Carducci, 101/D, c.f. e Parte_2 CodiceFiscale_1 dalla società con sede legale in Lissone (MB) Via G. Carducci, 101/D, c.f. Parte_1
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Meraldi del Foro di Milano ed P.IVA_1 elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Lodi Viale Agnelli n. 23, giusta nomina apposta in calce al ricorso – comunicazioni al fax 0371588797 alla PEC
Email_1
Ricorrenti contro
, Controparte_3 Controparte_4
[...] Controparte_5 [...]
(già Controparte_6
[...]
Controparte_7
), in persona del Dirigente p.t. Dott.ssa ( ), domiciliato
[...] CP_8 C.F._2 presso la propria sede sita in Bologna (BO), Via Nazario Sauro n. 20, rappresentato e difeso dal Dirigente p.t., con l'assistenza dei funzionari dell'Amministrazione, giusta delega agli atti.
Resistente
Fatto.
pagina 2 di 11 Con ricorso del 19/07/2023, i ricorrenti, e la società riassumevano Parte_2 Parte_1 innanzi al Tribunale di ERugia il giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento del 07/06/2022, erroneamente identificata con il numero di protocollo 64019, in esito alla Sentenza n. 219/2023 del 23/05/2023 emessa dal Tribunale di Monza originariamente adito, con la quale il Giudice si dichiarava territorialmente incompetente in favore del
Tribunale di ERugia.
Proponevano i ricorrenti, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011, opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento prot. 63708 del 07/06/2022 (il corretto numero di protocollo del provvedimento di ingiunzione è riportato al punto n. 8 dell'elenco dei documenti allegati al ricorso, mentre il numero di protocollo 64019 è riferito alla comunicazione/notifica via PEC di irrogazione della sanzione inviata in data 8 giugno 2022 in atti), emessa dal
[...]
Controparte_7
, con la quale era stato loro ingiunto il pagamento della sanzione
[...] amministrativa di € 50.000,00 di cui all'art. 24 bis, comma 7, del D. Lgs. 128/2016 chiedendone, in via cautelare, la sospensione della provvisoria esecutività, nonché, in via principale, l'annullamento ed in via subordinata, di ridurne l'importo al minimo edittale e/o secondo equità.
La sanzione amministrativa era stata applicata ai ricorrenti per l'inosservanza dell'obbligo informativo di cui all'art. 24 bis, commi 5 e 6, del D.L n. 83/2012 e s.m.i. che impone agli operatori telefonici di call center, in occasione di una chiamata, di informare l'interlocutore sul Paese in cui l'operatore con cui parla è fisicamente collocato.
La parte ricorrente contestava l'applicabilità alla fattispecie della normativa predetta in quanto non aveva svolto alcuna attività di call center, né di vendita telefonica e tanto meno di telemarketing e rassegnava le seguenti conclusioni: “… In via principale: accogliere il ricorso per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto ANNULLARE l'ordinanza di ingiunzione
Protocollo nr: 64019 - del 08/06/2022 emessa da
[...]
Controparte_7
in data 07/06/2022, notificata alla parte ricorrente in data 08/06/2022
[...]
In via subordinata: limitare l'entità della sanzione dovuta, determinandola in una misura pari al minimo edittale e/o secondo equità.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.”.
pagina 3 di 11 La resistente Amministrazione, nel costituirsi in giudizio contestava in toto le avverse deduzioni e concludeva a sua volta come di seguito: “… In via principale: respingere l'opposizione ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e in diritto.
In ogni caso, con condanna della Ricorrente alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio come per legge.”.
In data 31.10.2023, questo giudicante disponeva il non luogo a provvedere sulla domanda cautelare, avanzata dalla parte ricorrente e la causa, istruita sulla base delle prove documentali e testimoniali ammesse, veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione ex art. 429 c.p.c., previa assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusionali e viene decisa come di seguito.
Diritto.
L'opposizione non è fondata e non può essere accolta per i motivi indicati di seguito.
La sanzione amministrativa era stata applicata ai ricorrenti per l'inosservanza dell'obbligo informativo di cui all'art. 24 bis, commi 5 e 6, del D.L n. 83/2012 e s.m.i. che impone agli operatori telefonici di call center, in occasione di una chiamata, di informare l'interlocutore sul Paese in cui l'operatore con cui parla è fisicamente collocato: “5. Quando un soggetto effettua una chiamata a un call center deve essere informato preliminarmente sul Paese in cui l'operatore con cui parla è fisicamente collocato nonché, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nell'ipotesi di localizzazione dell'operatore in un Paese che non è membro dell'Unione europea, della possibilità di richiedere che il servizio sia reso tramite un operatore collocato nel territorio nazionale o di un Paese membro dell'Unione europea, di cui deve essere garantita
l'immediata disponibilità nell'ambito della medesima chiamata.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando un cittadino è destinatario di una chiamata proveniente da un call center.”;
Non è in contestazione la circostanza per cui la telefonata che ha originato l'accertamento non sia stata preceduta dalla prevista comunicazione circa il Paese in cui l'operatore era fisicamente collocato, quanto piuttosto che la ricorrente svolgesse una attività Parte_1 di call center, con conseguente applicabilità o meno della norma predetta.
Deduce in proposito la parte ricorrente che la società non svolge alcuna Parte_1 attività di call center, né di vendita telefonica, né tantomeno di telemarketing, limitandosi il personale della divisione commerciale, interno all'azienda, a contattare pagina 4 di 11 esclusivamente soggetti che, previa compilazione di un modulo on-line presente sul sito internet, chiedono espressamente di essere contattati dall'azienda, inserendo un recapito telefonico, in quanto interessati ai prodotti commercializzati dalla società (doc. 5).
Pur rispondendo al vero la circostanza che l'ispettore in data 31/08/2021 era stato contattato telefonicamente da un operatore della società, doveva ritenersi pacifico che il contatto tra l'azienda ed il potenziale cliente era avvenuto (come per gli altri potenziali clienti) esclusivamente su richiesta di quest'ultimo e tale un modus operandi non era riconducibile all'attività di call center.
La società, infatti, diversamente dai call center, non chiama una lista di nominativi per proporre prodotti o servizi commerciali secondo le modalità della vendita telefonica o del telemarketing, ma sono gli interessati a chiedere di essere contattati per avere informazioni sui prodotti dell'azienda, non costituendo la risposta alle richieste di informazioni da parte clienti, attività equiparabile a quella dei call center o di telemarketing, quanto piuttosto attività di customer service.
Cita in proposito la parte la definizione di call center fornita dalla delibera dell'AGCOM n.
79/09/CSP, richiamata in via generale dalle linee guida del MISE sugli obblighi di comunicazione e registrazione disposti dall'art. 24 bis del D.L. 83/2012, per la quale il cali center è costituito da "un insieme di risorse umane e di infrastrutture specializzate che consente contatti e comunicazioni multicanale con gli utenti (attraverso più mezzi per esempio telefonia, internet, posta)" Tale attività ricade nell'ambito applicativo dell'art. 24 bis sia ove realizzata tramite strutture interne sia quando viene affidata in outsourcing, purché si utilizzino numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico".
La società , non svolgerebbe quindi alcuna attività di call center, perché la Pt_1 modalità con la quale è avvenuto il contatto telefonico con l'agente accertatore - già di per sé sufficiente ad esclude l'applicazione dell'art. 24-bis, del D.L. 22.06.2012 n. 33 – non è avvenuta utilizzando numerazioni a disposizione del pubblico, ma attraverso l'utilizzo di numeri privati messi a disposizione del personale di ed utilizzati, oltre che per le Pt_1 normali esigenze dell'attività lavorativa, anche per contattare coloro che, come l'ispettore, hanno esplicitamente chiesto di essere contattati.
La tesi attorea non è tuttavia condivisibile.
Innanzitutto, dalla certificazione camerale della società (all.to 10 parte resistente), risulta l'iscrizione presso il Registro delle Imprese della CCIAA di Milano, Monza, Brianza e Lodi per pagina 5 di 11 l'attività, pur secondaria, di call center - codice ATECO 82.2 – dunque già da tale prova documentale si può ritenere che l'attività aziendale, tra le altre, potrebbe essere espletata, almeno parzialmente, con la modalità predetta.
Quanto precede tendo conto che l'art. 24 bis, è riferito ad un operatore economico che, indipendentemente dal numero di dipendenti occupati, svolge la specifica attività di call center, a prescindere dalla prevalenza o meno di tale attività rispetto al resto delle proprie funzioni.
Ma anche a voler ritenere la circostanza predetta non completamente risolutiva, la circostanza appare corroborata dal sopralluogo effettuato presso la sede aziendale dall MIMIT in data 11 maggio 2022, al cui esito deve attribuirsi Parte_3 valore fidefacente, nel corso del quale è stata accertata la presenza di n. 4 postazioni di lavoro destinate al primo contatto con i clienti che si sono resi disponibili ad essere contattati attraverso la compilazione di un modulo per richiedere informazioni e di ulteriori 5 postazioni di lavoro destinate ai contatti commerciali con i soggetti che hanno chiesto di essere contattati per informazioni in quanto potenzialmente interessati all'acquisto dei depuratori di acqua, nonché di 11 postazioni di lavoro, collocate in ambiente separato, tutte munite di computer, telefoni e cuffie telefoniche ad uso degli operatori.
Viene pertanto da chiedersi che tipo di attività poteva essere esercitata dalla azienda con le
20 postazioni di lavoro, tutte dotate di telefono, computer e cuffie, se non quella di call center consistente, come ricorda l'AGCOM, nell' “insieme di risorse umane e di infrastrutture specializzate che consente contatti e comunicazioni multicanale con gli utenti … purché si utilizzino numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico”,
E quanto all'ultimo inciso, ci si dovrebbe di nuovo chiedere cosa si intenda per numerazione telefonica messa a disposizione del pubblico o non a disposizione del pubblico.
Come correttamente eccepisce la parte resistente, per numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico debbono intendersi tutte quelle numerazioni impiegate per ricevere o stabilire comunicazioni telefoniche con soggetti esterni all'organizzazione aziendale, rimanendo escluse da tale categoria soltanto quelle utenze che, seppur riconducibili all'operatore di call center, non vengono utilizzate per l'esercizio dell'attività di presa contatto telefonico con gli utenti, in quanto destinate esclusivamente a un c.d. gruppo chiuso di utenti, come definito dall'art. 2, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 259/2003: “t) gruppo chiuso di utenti (CUG - Closed User Group): una pluralità di soggetti legati fra loro da uno
pagina 6 di 11 stabile interesse professionale o d'utenza comune, tale da giustificare esigenze interne di comunicazione confinata, soddisfatta a mezzo di reti e servizi esclusivi e chiusi di comunicazione elettronica ad uso privato”.
Significativa in proposito appare anche la definizione che l'art. 2, appena richiamato, fornisce del consumatore alla lettera r): “r) consumatore: la persona fisica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all'attività lavorativa, commerciale, artigianale o professionale svolta”.
Vale la pena di sottolineare in proposito che la chiamata effettuata dall'operatore di all'Ispettore è stata rivolta ad un soggetto che aveva in precedenza chiesto, Pt_1 attraverso la compilazione di un questionario on-line, di poter essere contattato, cosicché non può dubitarsi che sia la richiesta di essere raggiunto dalla telefonata che la telefonata stessa, con la quale il potenziale cliente (ispettore) è stato conseguentemente contattato, non potevano avere come altro fine se non quello: “di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico.”
Nel caso di specie, pertanto, il semplice fatto che vi sia stata una comunicazione telefonica, realizzata dalla ricorrente per finalità di tipo commerciale e indirizzata, nelle intenzioni di questa, ad un potenziale cliente, è di per sé sufficiente a dimostrare che la numerazione impiegata per tale contatto non può ritenersi destinata esclusivamente alle esigenze interne all'organizzazione aziendale o che si sia trattato di una utenza esclusiva o chiusa.
E, come ancora rileva la parte resistente, l'affermazione della ricorrente contenuta in ricorso, secondo cui i “numeri privati a disposizione del personale utilizzati, oltre che Parte_1 per le normali esigenze legate all'attività lavorativa, anche per contattare coloro che, come
l'ispettore, hanno esplicitamente chiesto di essere contattati”, non può che confermare l'utilizzo di tale utenza per l'esercizio dell'attività di presa di contatto telefonico con gli utenti
(seppure nel caso di specie si trattasse di un Ispettore).
Nell'esaminare compiutamente la vicenda non si può inoltre prescindere dalla distinzione esistente tra i cc.dd. call center outbound ed i call center outbound.
Nei call center outbound le chiamate telefoniche partono dall'operatore telefonico dell'azienda verso i potenziali clienti o utenti e sono perlopiù finalizzate a realizzare sondaggi di opinione, a verificare il gradimento di un acquisto già effettuato o di un servizio aziendale, ma nella maggior parte dei casi tendono a promuovere la vendita di prodotti o servizi o, come nel caso di specie, la visita di un addetto per illustrare le qualità di un prodotto o pagina 7 di 11 servizio al fine della successiva vendita, tenuto conto che, nell'esperienza comune, si attribuisce al call center outbound, la prevalente funzione di vendita o di ricerca di clienti.
Il call center inbound, invece, non effettua telefonate all'esterno (in partenza), ma. al contrario, riceve le sole telefonate che provengono dagli utenti (in arrivo), in genere per fornire ai clienti chiarimenti sull'uso e funzionamento dei prodotti e servizi acquistati, sulla interpretazione di documenti commerciali (si pensi alle fatture delle utenze domestiche) e, più in generale, alla prestazione di assistenza (customer service).
Nel caso di specie, la società , per quanto emerge dal ricorso, si potrebbe Pt_1 certamente definire un call center autbuond, avendo dedicato le proprie utenze telefoniche alla chiamata, da parte dei propri operatori, di quei potenziali clienti interessati a conoscere i prodotti da essa commercializzati, al fine di promuovere la vendita dei prodotti stessi o la visita di un addetto per illustrarne le qualità.
Infondata pertanto è la deduzione attorea per la quale la società non svolga Parte_1 alcuna attività di call center, né di vendita telefonica e tanto meno di telemarketing, limitandosi il personale della divisione commerciale, interno all'azienda, a contattare esclusivamente soggetti che, previa compilazione di un modulo on-line presente sul sito internet, chiedono espressamente di essere contattati dall'azienda, inserendo un recapito telefonico, in quanto interessati ai prodotti commercializzati dalla società.
La società, infatti, pur non effettuando chiamate a soggetti estratti una lista indifferenziata di nominativi, al fine immediato di proporre loro prodotti o servizi commerciali, svolge comunque, seppure attraverso la particolare modalità descritta in ricorso, un'attività connessa alla vendita di prodotti, indipendentemente dal fatto che siano proprio i clienti potenziali a chiedere di essere contattati per avere informazioni sui prodotti commercializzati dalla ricorrente.
Di fatto utilizza le utenze telefoniche per contattare il potenziale cliente per vendere un prodotto, come emerge dall'allegato n. 6 di parte resistente dal quale si apprende che: “in data 31/08/2021, alle ore 13:02, l'ispettore che ha in dotazione l'utenza telefonica corrispondente al numero 3356826834 è stato contattato telefonicamente dall'utenza corrispondente al numero 3440464037”, che nel corso della telefonata l'operatore chiamante era Acqualife, di proprietà della società e che, in difformità da Parte_1 quanto stabilito dall'art. 24 bis, comma 5, della L. 134/2012, l'addetto al call center non ha pagina 8 di 11 fornito la prescritta informativa preliminare circa la sua collocazione fisica (la circostanza è peraltro incontestata).
Irrilevante poi la circostanza per la quale il contatto tra l'azienda ed il potenziale cliente (nel caso di specie l'Ispettore del Ministero) fosse avvenuto (come per gli altri potenziali clienti) esclusivamente su richiesta di quest'ultimo, non potendosi trarre da ciò la conseguenza auspicata dalla parte ricorrente per la quale tale modus operandi non dovrebbe essere riconducibile all'attività di vendita propria di un call center.
Infatti la società ricorrente nel sollecitare tramite un sito web il cliente potenziale ad effettuare lui stesso la richiesta - anch'essa inoltrata via web - di essere contattato dal call center, anziché essere direttamente chiamato da un operatore che ne verifichi preventivamente l'interesse all'acquisto previa estrazione del suo recapito telefonico da una lista generica, persegue il medesimo fine che caratterizza tutte le chiamate outbound, poiché induce dapprima il cliente potenziale ad effettuare la richiesta di essere contattato, per poi contattarlo e proporgli di ricevere, presso la sua abitazione, la visita di un esperto che possa illustrare le qualità del prodotto commercializzato dall'azienda al fine di ottenere la proprio la vendita del prodotto, al pari di tutti i call center outbound.
Ma alle medesime conclusioni si giungerebbe anche nel caso di vendite ottenute attraverso l'utilizzo di un call center inbound, poiché il testo dei commi 5 e 6 dell'art. 24-bis, del D. Lgs.
128/2016 appare estremamente chiaro e prescinde, in quanto norma di legge, dalla definizione dell'AGICOM del D. Lgs. 128/20165 richiamata dai ricorrenti: “5. Quando un soggetto effettua una chiamata a un call center deve essere informato preliminarmente sul
Paese in cui l'operatore con cui parla è fisicamente collocato nonché, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nell'ipotesi di localizzazione dell'operatore in un Paese che non è membro dell'Unione europea, della possibilità di richiedere che il servizio sia reso tramite un operatore collocato nel territorio nazionale o di un Paese membro dell'Unione europea, di cui deve essere garantita l'immediata disponibilità nell'ambito della medesima chiamata.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando un cittadino è destinatario di una chiamata proveniente da un call center.”.
Dunque, la normativa predetta si applica a tutti i servizi telefonici del genere, indipendentemente dalla circostanza che le chiamate siano effettuate con contatti telefonici in entrata o in uscita (inbound/outbound).
pagina 9 di 11 E quindi, l'assunto per cui la numerazione telefonica utilizzata dalla società non fosse a disposizione del pubblico, trattandosi, come sostiene la parte ricorrente di: “numeri privati a disposizione del personale utilizzati, oltre che per le normali esigenze legate Parte_1 all'attività lavorativa, anche per contattare coloro che, come l'ispettore, hanno esplicitamente chiesto di essere contattati”, appare quantomeno incongrua e senz'altro non condivisibile, posto che l'attività di contatto, pur con i soli clienti potenziali che hanno esplicitamente chiesto di essere chiamati, non esclude che l'attività esercitata a tal fine costituisca un'attività di call center, dovendosi ritenere invece, nel caso di specie, che la chiamata stessa costituisca attività comunque volta a raggiungere l'utente finale per vendere un prodotto.
Ed è per tutte le ragioni esposte che la prova testi indotta dalla parte ricorrente deve ritenersi a questo punto irrilevante, posto che non ha fatto altro che confermare il modus operandi dell'azienda che pure era incontestato.
In sintesi, il teste ha confermato, come rileva anche la parte ricorrente, che il personale della divisione commerciale presso la società nello svolgimento delle proprie Parte_1 mansioni, si occupa, oltre alle altre incombenze, anche di contattare telefonicamente coloro che abbiano esplicitamente chiesto di essere interpellati per avere informazioni sui prodotti limitandosi a fissare un appuntamento. Parte_1
Va tuttavia ricordato in proposito che il contattare un cliente per procurare un appuntamento ad un venditore costituisce innanzitutto parte integrante dell'attività di vendita ed inoltre che detta attività rientra nella definizione di call center, fornita ancora una volta dall'art. 2, comma 1, del D. Lgs. 259/2003, che alla lettera m-bis dispone: “m-bis) call center: servizio specificamente organizzato per la gestione dei contatti e delle comunicazioni multicanale con gli utenti finali da parte di addetti specializzati o risponditori automatici ….”.
Inoltre, il teste, descrive precisamente una modalità tipica di esercizio dell'attività di call center (c.d. landing page), consistente, come nel caso di specie, nel mettere a disposizione del cliente potenziale una pagina web che il visitatore raggiunge dopo aver “cliccato” un link o una pubblicità.
L'affermazione del teste che “non c'è nessuna attività di carattere commerciale”, oltre ad essere valutativa è quindi anche totalmente destituita di fondamento, tenendo conto che a formulare tale valutazione è stato proprio il direttore commerciale – agente di commercio della società ricorrente e non ad esempio il responsabile dell'”ufficio reclami”.
pagina 10 di 11 ER quanto precede, la contestazione mossa ai ricorrenti deve ritenersi sussistente e la sanzione di cui si è ingiunto il pagamento deve ritenersi legittimante applicata, atteso che l'art. 24 bis, comma 7, terzo periodo, del D.L. 83/2012, come sostituito dall'art. 1, comma 243, della legge 232/2016, prevede che: “Il mancato rispetto delle disposizioni dei commi 5 e 6 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 50.000 euro per ogni giornata di violazione”
Non sussistono peraltro ragioni per disporre la riduzione della sanzione applicata, pur in linea teorica applicabile alle sanzioni determinate in misura fissa (cfr. Cass. Civ.
Sez. L, Sentenza n. 9972 del 12/05/2005), perché la parte ricorrente non ha allegato motivi specifici a sostegno della domanda subordinata e inoltre non ha inteso aderire al pagamento in misura ridotta della sanzione, ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81, disposto con la notifica di accertamento e notifica della violazione in atti (doc. 6 parte resistente)
Registro Ufficiale U.0176207.22-11-2021, determinata a suo tempo in € 16.667,00.
Diversamente opinando la portata deflattiva del citato art. 16 risulterebbe totalmente vanificata.
Il ricorso deve essere pertanto integralmente rigettato.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni ulteriore deduzione ed eccezione disattesa:
− revoca la sospensione della provvisoria esecutività dell'Ordinanza di Ingiunzione opposta;
− rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione opposta prot. 63708 del
07/06/2022, emessa dal
[...]
Controparte_7
nei confronti di e della società
[...] Parte_2 Parte_1
− compensa integralmente le spese di lite essendosi costituita la parte tramite il Dirigente.
ERugia, 19 maggio 2025
Il Giudice On. di Tribunale
Carlo Gambucci
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