Articolo 1 della Legge 29 luglio 1949, n. 450
Articolo 2
Versione
30 luglio 1949
Art. 1.

Le disposizioni del testo unico, approvato con decreto Presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184 , per il controllo delle armi, avranno vigore fino a quando non saranno rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale ed, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1950, salvo quanto e' disposto negli articoli seguenti.
Entrata in vigore il 30 luglio 1949