Art. 4.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 12 giugno 1948 conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 dell'Accordo.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 12 giugno 1948 conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 dell'Accordo.