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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 23/12/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VO
Il Giudice Dott. Davide Atzeni, del Tribunale di Savona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n° 2102 del Ruolo Generale per gli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dagli Avvocati Maurizio Boeri e Gabriella Lo Presti del
Foro di Sanremo
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Andrea Moretti del Controparte_1
Foro di Genova
APPELLATO
E
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Alessia Gazzo del Foro CP_2
di Genova
APPELLATO
E
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giulio Muzio del Controparte_3
Foro di Genova
APPELLATO
1
E
QUALE Controparte_4 Controparte_5
, rappresentati e difesi dall'Avvocato Riccardo
[...]
Farnetani del Foro di Firenze
TERZI INTERVENUTI IN GIUDIZIO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'appello la contesta la condivisibilità Parte_1
degli assunti e delle argomentazioni svolte dal Giudice di prime cure alle pagine
4, 5, 6, 7 e 8 della motivazione della sentenza impugnata, laddove lo stesso ha statuito quanto segue:
“All'esito dell'istruttoria risulta documentalmente dimostrato che:
➢ per il periodo decorrente dal 25.7.2022 al 1.2.2023 con ordinanza sindacale
Comune di OR è stata disposta la limitazione dell'utilizzazione dell'acqua per
soli fini igienico-sanitari;
➢ in data 14.5.2023 veniva emanata nuova ordinanza di limitazione di utilizzo
dell'acqua potabile per determinate attività;
➢ in data 21.7.2023 e 28.7.2023 erano emesse due ulteriori ordinanze di divieto
di utilizzo di acqua potabile per il Comune di OR, esteso, poi, anche alla
frazione di Connio (ord. 28.7.2023); tale divieto è rimasto in vigore sino al
10.11.2023;
➢ con nota 18.4.2023 prot. 11078 ha ammesso la sussistenza di Parte_1
ritardi nell'esecuzione delle opere afferenti al c.d. ; Persona_1
2 ➢ dall'aggiornamento del Piano di Ambito (doc. 9 ) del marzo 2021 Parte_1
risulta che già a decorrere quantomeno da tale data la convenuta era pienamente
consapevole:
i. dell'importanza primaria che aveva l'esecuzione del c.d. “Sistema Per_1
Roja” (opere di sostituzione;
raddoppio; ripristino ed adeguamento della
Per_ tubazione del );
Per_ ii. che il rappresenta la principale fonte di approvvigionamento dell' CP_6
iii. che solo l'esecuzione di tali opere erano (e sono) in grado di evitare le
criticità ed il ricorrere a soluzioni di emergenza;
iv. che dette criticità si erano già antecedentemente verificate (cfr. in particolare
p. 17 doc. 9);
➢ sempre da detto Aggiornamento (doc. 9 convenuta) risulta che all'utenza
potabile domestica, in applicazione della normativa vigente (DPLM 4.3.1996)
deve essere assicurata una dotazione pro capite giornaliera alla consegna, che
oscilla tra i 150 ed i 127 litri/abitante intesa come volume di acqua attingibile
dall'utente nelle 24 h (cfr. p.27); risulta altresì la piena consapevolezza della
forte incidenza del turismo con riferimento al fabbisogno di acqua (cfr. da pp 27
a pp 35);
➢ ed ancora, sempre da detto aggiornamento risulta che già a marzo 2021
venivano segnalate relativamente alla “le non sufficienti attuali Parte_2
potenzialità, limitate altresì dal fenomeno del rientro del cuneo salino nei mesi
estivi di maggior emungimento…..la situazione di alta criticità in corso ha
evidenziato manifestamente tale problematica della mancanza di:
i. adeguate risorse alternative;
ii. di sufficiente capacità di riserve (cfr. p. 59);
3 Per_ iii. la necessità di individuare nuove risorse alternative al ” (cfr. p. 63)
➢ dall'Aggiornamento (doc. 9) risulta ancora che – tuttavia – con riferimento al
Per_ territorio di OR, lo stesso – solo marginalmente – appare affidarsi al (si
c.f.r lo schema riportato a p. 69 ove risulta che il fabbisogno del può CP_7
essere garantito sia da pozzi e sorgenti proprie del territorio Andorese, sia dalle
forniture tramite l'Acquedotto (privato) San Lazzaro
In buona sostanza dai dati istruttori appena sopra elencati risulta evidente che la
convenuta già a decorrere da marzo 2021 era pienamente consapevole:
a) della gravità della situazione relativa all'approvvigionamento di acqua
potabile specialmente con riferimento ai periodi estivi;
b) della particolare situazione afferente al comune di OR;
c) della necessità ed urgenza di procedere quantomeno ad opere di manutenzione
Per_ dell'acquedotto e di individuare e sfruttare risorse alternative al;
d) del fabbisogno di acqua potabile da garantire ad ogni singolo utente.
Risulta in maniera altrettanto evidente – attese le ordinanze sindacali sopra
richiamate – che non abbia minimamente assolto a quelle Parte_1
obbligazioni di cui era ben consapevole a decorrere da marzo 2021.
Ora, sotto il profilo giuridico, è pacifico che tra le parti intercorra un contratto di
somministrazione di acqua (art. 1559 cod. civ.) per uso domestico.
E' provato in atti – come sopra ricordato – che per i periodi temporali specificati
sopra in motivazione abbia fornito ai ricorrenti acqua priva del Parte_1
requisito della potabilità.
Proprio a motivo di tale inadempimento da parte della società convenuta, i
ricorrenti hanno richiesto il rimborso di quanto corrisposto a tale titolo ed in
ogni caso l'accertamento del diritto a non corrispondere tale corrispettivo ai
sensi della disciplina ex art. 1460 cod. civ.
4 Al proposito, va premesso che le norme di legge e regolamentari che disciplinano
il rapporto di somministrazione di acqua destinata al consumo umano prevedono
che l'acqua immessa in rete debba essere potabile e idonea per la preparazione di
cibi e bevande (D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, attuativo della dir. 98/83/Ce
relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano).
Deve essere rilevato, altresì, come sia del tutto pacifico ed incontestato in causa
che rientrano nei compiti della stessa società erogatrice - unica controparte
dell'utente nel contratto privatistico di somministrazione - quello di “curare la
conservazione dei beni concessi in uso mediante gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria” delle opere inerenti al servizio.
Questa premessa rende chiaro e conseguente quanto affermato in maniera
costante dalla giurisprudenza di legittimità: “ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., il
debitore, in quanto tenuto a dimostrare di non aver potuto adempiere la
prestazione dovuta per causa a lui non imputabile, non può limitarsi ad eccepire
la semplice difficoltà della prestazione o il fatto ostativo del terzo, ma deve
provare di aver impiegato la necessaria diligenza per rimuovere gli ostacoli
frapposti all'esatto adempimento” (così, in materia di responsabilità del gestore
dell'acquedotto nel contratto di somministrazione - Cass. 4.2.2016, n. 2182;
Cass., 18 novembre 2002, n. 16211, in motivazione;
Cass., 5 agosto 2002, n.
11717; Cass., 14 dicembre 2011, n. 26830).
Nel caso di specie, non ha offerto alcuna prova di impiego della Parte_1
diligenza adeguata, ed anzi a ben vedere ammette esplicitamente di essere in
cronico ritardo per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori afferenti al
“Masterplan Roja”, sotto il profilo della manutenzione sia ordinaria sia
straordinaria delle rete idrica.
5 Con riferimento, poi, allo specifico caso del territorio Andorese, pur risultando
provato in atti (cfr supra in motivazione) che lo stesso territorio può (o potrebbe)
fruire di fonti alternative di approvvigionamento, nulla è stato dimostrato sul
punto da parte della convenuta in punto diligenza nello sfruttamento di tali fonti
alternative, o specularmente, in punto circostanze obbiettive che giustifichino
detto mancato sfruttamento.
* * *
A giustificazione della propria condotta ha dedotto la sussistenza Parte_1
dell'eccezionale periodo siccitoso dell'estate 2022.
Tale tesi, tuttavia, non merita accoglimento per le seguenti sintetiche ragioni.
Richiamato quanto osservato sopra in motivazione, e posto e premesso che il
medesimo problema risulta esservi verificato (seppure per un periodo temporale
più contenuto) anche nell'estate 2023 – segno questo evidente che ormai,
purtroppo, gli eventi siccitosi non possono più considerarsi quali dotati del
carattere di eccezionalità – è risultato documentalmente dimostrato che
già marzo 2021 fosse pienamente consapevole delle criticità della Parte_1
rete che serve il di OR e del problema della formazione del cuneo CP_7
salino.
A fronte di tale dato di cui – si ribadisce – era pienamente Parte_1
consapevole da tempo, non risulta dimostrata da parte della convenuta né la
predisposizione di un piano di tutela delle acque, né, e soprattutto, l'esecuzione di
alcun intervento (quali, esemplificativamente:
i) manutenzione delle condutture onde evitare dispersioni di acqua;
ii) realizzazioni di vasche di accumulo;
iii) sfruttamento di nuovi pozzi;
6 [... iv) acquisto di maggiori quantitativi di acqua da parte dell'acquedotto
) volto ad evitare, o quantomeno grandemente mitigare, il verificarsi del Pt_3
fenomeno di interruzione dell'erogazione dell'acqua potabile.
Si consenta, poi, di aggiungere che l'odierno stato di tecnologia e conoscenze
consente ad enti istituzionali quali AL ed RA di fornire dati del tutto
attendibili in ordine alla stima della consistenza delle future precipitazioni
meteoriche (sito RA, voce “precipitazioni cumulate”: ”la serie annuale delle
precipitazioni cumulate espresse come differenza rispetto a una base
climatologica, permette di stimare il trend di precipitazione nel corso degli anni.
La conoscenza dell'andamento temporale delle precipitazioni consente di valutare
le tendenze in atto rispetto ai cambiamenti climatici e costituisce uno dei
presupposti indispensabili alla definizione delle opportune strategie e azioni di
adattamento ai cambiamenti climatici”).
Da quanto sopra ne discende all'evidenza che la condotta di non Parte_1
possa ritenersi giustificata dalla ricorrenza di un evento eccezionale ed
imprevedibile.
Ricordasi, infatti, che per costante orientamento della Suprema Corte (ex multis:
Cass. 19 ottobre 2006, n. 22396; Cass. 23 febbraio 2001, n. 2661) il carattere
della straordinarietà è di natura oggettiva, qualificando un evento in base
all'apprezzamento di elementi, quali la frequenza, le dimensioni, l'intensità,
suscettibili di misurazioni (e quindi, tali da consentire, attraverso analisi
quantitative, classificazioni quanto meno di carattere statistico), mentre il
carattere della imprevedibilità ha fondamento soggettivo, facendo riferimento
alla fenomenologia della conoscenza.
Entrambi detti caratteri sono insussistenti nella fattispecie: il primo, poiché come
rilevato sopra, le conoscenze e dati tecnologici relative all'andamento delle
7 precipitazioni nell'ultimo trentennio evidenziano il progressivo drastico – e
soprattutto - costante mutamento climatico intercorso in questo periodo e
l'altrettanto costante aumento delle temperature.
Il secondo, poichè, come più volte ricordato sopra in motivazione, Parte_1
era del tutto cosciente della situazione della rete idrica che serve il CP_8
e delle sue problematiche già a decorre, quantomeno da marzo 2021, e
[...]
poiché le surrichiamate conoscenze tecnologiche consentono previsioni di stima
del tutto appropriate in relazione alla futura consistenza delle precipitazioni.
Con riferimento, infine, alle adottate misure emergenziali – quali installazioni di
autocisterne distribuzione di acqua in bottiglia- la convenuta non ha fornito
alcuna prova in atti che dette misure siano state adottate in favore dei ricorrenti,
e quindi, irrilevanti si pongono nei confronti delle domande azionate in giudizio.
Si consenta, peraltro, di ricordare che con riferimento alle auto cisterne, la
documentazione allegata in atti da parte ricorrente non consente neppure di
determinare se effettivamente detto servizio sia stato diretto in favore del
[...]
essendo corretto il rilievo formulato dai ricorrenti che la CP_8
documentazione relativa al nolo delle stesse indica genericamente
approvvigionamento nella zona di . CP_4
In ogni caso detto tale servizio risulta esser stato effettuato ad ottobre 2022 , e
non nell'estate 2022, e con riferimento all'annualità successiva, nel solo mese di
agosto 2023.
Con riferimento, poi, all'acquisto dell'acqua in bottiglia dalla documentazione
versata in atti risulta che il quantitativo acquistato, in ogni caso, fosse sufficiente
a “coprire” il fabbisogno di 46.000 utenti per un'unica giornata.
Ne discende, quindi, l'evidente irrisorietà della misura stante il divieto di utilizzo
di acqua potabile per l'intera generalità degli abitanti del Comune di OR per
8 i protratti periodi temporali che si sono specificati nell'incipit della parte
motiva”.
Al riguardo, e con riferimento alle specifiche censure ed eccezioni sollevate dalla società appellante dalla pagina 19 alla pagina 30 dell'atto d'appello, il Tribunale
osserva quanto segue.
1) In relazione alla contestazione in base alla quale il Giudice di Pace
avrebbe desunto l'ammissione – da parte di – della Parte_1
sussistenza di ritardi nell'esecuzione delle opere afferenti al c.d.
” da un documento non prodotto agli atti del giudizio (la Persona_1
nota prot. 11078 del 18.4.2023 della medesima , va Parte_1
evidenziato che tale nota, pur non risultando agli atti del giudizio, è stata comunque citata dal Sindaco del nella propria Controparte_8
ordinanza del 6.5.2023 con la quale è stato ingiunto agli utenti del
[...]
di astenersi dall'utilizzare l'acqua potabile per determinati usi CP_8
(cfr l'ordinanza sindacale prodotta dagli odierni appellati nel primo grado di giudizio quale documento n° 4, ove si legge: “vista la nota prot. 11078
del 18.4.2023 della soc. , gestore unico del servizio Parte_4
idrico integrato del con la quale evidenzia Controparte_8
l'incremento dei valori di cloruri nei pozzi di Sant'Angela, Canneto,
Ospizio, ex Diano 1-2-3-4, oltre il limite di legge ed inoltre rappresenta la
situazione dei lavori relativi al Masterplan Roja con previsione di
conclusione non a breve termine [enfasi aggiunta, n.d.r.]”). Sulla base delle risultanze probatorie desumibili dall'ordinanza sindacale testè
menzionata deve pertanto considerarsi sostanzialmente corretto l'operato del Giudice di Pace laddove esso ha ritenuto di poter trarre la prova, se non dell'ammissione, quantomeno della piena consapevolezza in capo a
9 in ordine alla sussistenza di ritardi nell'esecuzione delle Parte_1
opere afferenti al Persona_1
2) Non possono essere considerate condivisibili le deduzioni difensive della società appellante (punti 1.d.2 e 1.d.3 lett. a) dell'atto d'appello, pagine 20,
21 e 22) laddove la stessa ha lamentato che il Giudice di Pace le avrebbe erroneamente imputato scarsa diligenza nella manutenzione delle condutture dell'acquedotto. Al riguardo va infatti evidenziato: a) che
è subentrata nella gestione del Servizio Idrico Integrato (e Parte_1
dunque anche nella gestione dell'acquedotto) nell'anno 2016; b) che in base alle convenzioni stipulate tra gli Enti di Governo d'Ambito ed i ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs 152/2006 i Gestori Parte_5
(nel caso di Specie la società odierna appellante) sono incaricati, tra l'altro,
della funzione di monitorare il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, in particolare per quanto concerne la manutenzione degli impianti (cfr la norma in esame, che recita: “Il
rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il soggetto gestore del
servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta
dall'ente di governo dell'ambito…..2. A tal fine, le convenzioni tipo, con
relativi disciplinari, devono prevedere in particolare:…..b-bis) le opere da
realizzare durante la gestione del servizio come individuate dal bando di
gara;…..d) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da
assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli
impianti; e) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate
dall'ente di governo dell'ambito e del loro aggiornamento annuale, anche
con riferimento alle diverse categorie di utenze;
f) l'obbligo di adottare la
carta di servizio sulla base degli atti d'indirizzo vigenti;
g) l'obbligo di
10 provvedere alla realizzazione del Programma degli interventi;
h) le
modalità di controllo del corretto esercizio del servizio e l'obbligo di
predisporre un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto
dall'articolo 165;…..p) le modalità di rendicontazione delle attività del
gestore…..4. Nel Disciplinare allegato alla Convenzione di gestione
devono essere anche definiti, sulla base del programma degli interventi, le
opere e le manutenzioni straordinarie, nonché il programma temporale e
finanziario di esecuzione”); c) che non risulta che nel Parte_1
corso degli anni, si sia attivata in modo adeguato per svolgere l'attività di monitoraggio e di manutenzione delle condutture dell'acquedotto di cui essa, quale gestore, deve essere considerata responsabile (quantomeno nell'ambito dei rapporti tra di essa e gli utenti finali del servizio e sulla base degli impegni assunti con la stipula dei contratti di somministrazione), e ciò, si sottolinea, nonostante essa fosse da lungo tempo consapevole (verosimilmente sin dal momento del suo subentro nella gestione del Servizio) delle pessime condizioni di manutenzione delle condutture, come da essa stessa ammesso nei propri atti difensivi (cfr la pagina 21 dell'atto d'appello, ove si legge: “L'acquedotto in questione è
stato consegnato a in disastrose condizioni di manutenzione Parte_1
(vedasi l'aggiornamento 2021 del Piano d'Ambito che ne descriveva già
in dettaglio le criticità)”); d) che neppure può essere desunto dagli atti di causa che la società odierna appellante si sia tempestivamente attivata
(ovverosia che essa si sia attivata in tempo utile per prevenire il verificarsi delle situazioni emergenziali del 2022 e del 2023 per cui è causa) per promuovere l'effettuazione degli indispensabili interventi di manutenzione degli impianti de quibus presso gli enti e/o i soggetti pubblici deputati al
11 reperimento delle risorse a ciò necessarie (Ente di Governo d'Ambito,
Commissario ad Acta, etc); e) che il fatto che a seguito dell'assunzione della funzione di gestore del servizio da parte della si Parte_1
siano verificati impedimenti e/o problematiche nella gestione del servizio afferenti ai suoi rapporti con gli enti pubblici medesimi e/o riconducibili a comportamenti ostruzionistici in ipotesi tenuti dai precedenti gestori cessati non assume rilievo determinante ai fini che qui interessano;
f) che al riguardo devono infatti essere considerate condivisibili le deduzioni difensive svolte dagli odierni appellati sulla scorta dell'insegnamento della
Suprema Corte in base alle quali i ritardi e le inefficienze degli enti pubblici di riferimento nello svolgimento delle attività e delle procedure necessarie per l'adeguata erogazione del servizio idrico restano, per così
dire, sullo sfondo rispetto al rapporto contrattuale di somministrazione sussistente tra gestore ed utenti finali (rapporto di natura privatistica regolato dal principio di sinallagmaticità, nell'ambito del quale le prestazioni contrapposte costituiscono l'una la causa giustificativa dell'altra), e come tali non sono in alcun modo idonee a giustificare l'inadempimento contrattuale da parte del gestore (cfr sul punto Cass.
SS.UU n. 32780/2018 in motivazione: “E' pertanto il singolo rapporto di
utenza a venire in considerazione e, con esso, il diritto del singolo utente a
vedersi risarcito il danno arrecatogli dal contrattuale inadempimento
della controparte immediata, cioè il gestore unico del servizio idrico
integrato e fornitore del bene acqua, come pure a vedersi ridotto il
corrispettivo dell'acqua fornita, siccome priva delle qualità pattuite (cioè
la conformità alle disposizioni di legge e regolamentari in materia di
limiti massimi di arsenico e/o fluoruri): non è quindi in considerazione,
12 se non quale presupposto e per di più - a tutto concedere - della sola
domanda di garanzia della fornitrice nei confronti degli Enti per le
modalità di gestione della relativa emergenza, l'attività di
programmazione o di organizzazione del servizio complessivo di
fornitura di acqua posta in essere dalla pubblica amministrazione
incaricata della gestione del servizio. In altri termini, nonostante il
carattere emergenziale della situazione venutasi a creare nei contesti
territoriali per cui è causa ed il complesso sistema di riparti di
competenze e di funzioni ai fini dell'erogazione dell'acqua potabile,
rientra pur sempre nelle ordinarie obbligazioni dell'ente gestore del
servizio idrico integrato e, comunque, di quello che in concreto eroga, in
virtù di rapporti privatistici ordinari di utenza individuale, l'acqua ai
privati l'obbligo di somministrarla in condizioni tali da renderla conforme
alle prescrizioni, di vario rango normativo, sui suoi contenuti massimi
consentiti di sostanze tossiche”); g) che comunque, e ad ogni buon conto,
anche ove fosse provato che l'odierna appellante sia stata impossibilitata ad erogare il servizio di somministrazione dell'acqua potabile in modo conforme alle pattuizioni contrattuali ed alla normativa vigente a causa di ritardi e/o di inefficienze degli enti pubblici di riferimento (ad es. a causa di ritardi nell'approvazione dei progetti relativi agli interventi di manutenzione e/o nell'erogazione dei relativi finanziamenti e/o nell'esecuzione delle opere di manutenzione da parte delle società
appaltatrici, etc.) dovrebbe comunque propendersi per la sussistenza della sua responsabilità contrattuale nei confronti degli utenti del servizio;
h)
che infatti, premesso che dagli atti di causa e dalle stesse deduzioni dell'appellante risulta che essa era da tempo pienamente consapevole
13 (quantomeno dal marzo del 2021, ovverosia dalla data di adozione del
Piano d'Ambito, come correttamente evidenziato dal Giudice di Pace)
delle problematiche e delle criticità sussistenti in relazione all'effettiva possibilità di svolgere in modo adeguato il servizio di erogazione dell'acqua potabile nei confronti degli utenti finali, va comunque ritenuto
– a tutto voler concedere – che essa abbia violato i canoni di diligenza nell'adempimento contrattuale stabiliti dall'art. 1218 c.c. già nel momento in cui ha ritenuto di assumere i propri impegni contrattuali nei confronti degli utenti pur nella consapevolezza di non poter adempiere esattamente le prestazioni cui si era obbligata con la stipula dei contratti di somministrazione (in altri termini, si tratterebbe di un'ipotesi di cd “colpa
per assunzione”, non idonea ad esonerare l'appellante dalla propria responsabilità per inadempimento: cfr sul punto, tra le altre, Cass. Pen.,
Sez IV, 13.12.2023 n° 49494); i) che ragionando diversamente si consentirebbe al gestore del servizio idrico integrato – in modo del tutto irragionevole – di richiedere agli utenti il versamento della tariffa contrattualmente pattuita nonostante esso fosse consapevole dell'insussistenza ab origine dei presupposti per la corretta e regolare erogazione del servizio di acquedotto;
l) che anche a voler ritenere che le problematiche relative ai propri rapporti con gli enti pubblici di riferimento siano tali da integrare un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile, ciò non potrebbe comunque indurre a propendere per l'infondatezza della domanda di ripetizione d'indebito formulata dagli odierni appellati, essendo evidente che già la mancata esecuzione della somministrazione di acqua potabile da parte di
è idonea, di per sé sola, ad esonerare i Sigg.ri , Parte_1 CP_1
14 e dall'obbligo di corrispondere il prezzo della prestazione CP_2 CP_3
da essi non percepita, e ciò proprio in considerazione del rapporto sinallagmatico che lega tra di sé le due prestazioni in esame (prestazioni che, come dianzi accennato, costituiscono l'una la giustificazione causale dell'altra).
3) Con riferimento alle deduzioni difensive svolte dall'appellante alle pagine
22, 23 e 24 dell'atto d'appello (paragrafo 1.d.3 lett. b)) con le quali la stessa ha lamentato che il Giudice di Pace, nel valutare la responsabilità da inadempimento di essa esponente, non avrebbe tenuto conto di una serie di interventi da essa posti in essere al fine di ovviare o quantomeno di mitigare le criticità della situazione relativa all'approvvigionamento idrico verificatasi nelle estati degli anni 2022 e 2023, va rilevato che entrambi i documenti da essa citati (doc. n° 13, contratto di appalto relativo a
“Masterplan sistema acquedotto del Roja – lotto C 1.3 Stralcio 1 – somma
urgenza per recupero serbatoi OR in Comune di Cervo ed
Interconnessione con rete” stipulato in data 10.1.2023; doc n° 21,
approvazione progetto “Incremento capacità di accumulo mediante
costruzione di serbatoio, collegamenti con rete esistente ad OR e
recupero serbatoi OR a Cervo” in data 19.9.2023) attestano indubbiamente, per la data della loro stipulazione (nei mesi di gennaio e settembre del 2023, nei quali la crisi relativa all'approvvigionamento delle risorse di acqua potabile era ormai in pieno svolgimento, ed anzi, al momento dell'approvazione del progetto del 19.9.2023, era ormai quasi terminata), la tardività degli interventi posti in essere da . Al Parte_1
riguardo va anche evidenziato che il fatto che nell'estate del 2023 si siano nuovamente verificate le stesse identiche problematiche di carenza di
15 risorse idriche già verificatesi nell'estate precedente induce a ritenere, per quanto concerne le opere di cui all'appalto del 10.1.2023, che le opere medesime siano state inidonee a risolvere le problematiche per cui è causa.
Sotto altro aspetto, dal fatto poi che la realizzazione del nuovo pozzo in località Molino Nuovo si sia rivelata inutile non può automaticamente trarsi la prova che nel caso di specie non vi fosse la possibilità di tentare la realizzazione di nuovi pozzi in altre località del pari situate all'interno del
Comune di OR.
4) Con riferimento poi alle misure emergenziali asseritamente poste in essere dall'appellante e da essa descritte al punto d) di pagina 24 (installazione di autocisterne e distribuzione di acqua in bottiglia), appare sufficiente richiamare le condivisibili osservazioni svolte al riguardo dal Giudice di
Pace e dianzi già richiamate, in particolare laddove Esso ha evidenziato, da un lato, che dagli atti di causa non può essere tratta la prova in ordine al fatto che tali misure siano state poste in essere in favore degli abitanti del
Comune di OR (in alcuni ordinativi da essa prodotti quali docc n° 5 e relativi al noleggio di autobotti per il trasporto di acqua potabile non risulta essere stata indicata la località di destinazione, mentre in altri risultano essere state indicate località di destinazione diverse dal Comune
di OR, come ad esempio i Comuni di Chiusanico, , Diano CP_4
RI e Cervo;
cfr ad esempio l'ordine n° 292 del 20.4.2023), e dall'altro che trattasi di misure che si sono rivelate tardive (in quanto adottate solo in un momento in cui la crisi idrica de qua era ormai già in corso di svolgimento) e comunque insufficienti. Ad ogni buon conto va anche evidenziato che anche qualora fosse risultata documentalmente provata la pertinenza al nonchè la tempestività di tali misure e la Controparte_8
16 loro idoneità ad alleviare i disagi subiti dalla popolazione di OR a causa della mancata erogazione del servizio di acquedotto de quo, ciò non avrebbe comunque potuto indurre a ritenere che nel caso di specie la abbia correttamente adempiuto alla prestazione cui essa si è Parte_1
impegnata mediante la stipula dei contratti di somministrazione de quibus:
al riguardo va infatti evidenziato che attraverso la sottoscrizione dei contratti con gli utenti la si è impegnata a rifornire gli Parte_1
stessi di acqua potabile attraverso la rete idrica che compone l'acquedotto da essa gestito fino ai rubinetti siti negli appartamenti che costituiscono il punto di consegna della fornitura contrattualmente pattuito, e non attraverso sistemi di distribuzione precari ed alternativi come quelli qui in esame. In altri termini, il fatto stesso che gli utenti, anziché ricevere la fornitura all'interno dei propri alloggi (come contrattualmente previsto),
abbiano avuto la necessità di spostarsi sul territorio del di OR CP_7
al fine di reperire (ipoteticamente) la risorsa idrica oggetto dei contratti di somministrazione, è idoneo già di per sé a porre in evidenza l'inadempimento da parte dell'odierna appellante degli obblighi contrattuali su di essa gravanti nei confronti dell'utenza del servizio di acquedotto.
5) Con riferimento alle censure alla sentenza impugnata svolte dall'appellante al punto 1.e) dell'atto d'appello (pagine 25-30), con le quali essa ha lamentato che il Giudice di Pace avrebbe erroneamente omesso di qualificare come eccezionali ed imprevedibili i fenomeni siccitosi verificatisi nelle estati degli anni 2022 e 2023 ed avrebbe inoltre omesso di considerare che i fenomeni medesimi avrebbero creato una situazione emergenziale tecnicamente irrisolvibile nel breve periodo, va
17 rilevato: a) che il fatto stesso che i fenomeni in esame si siano verificati per due anni di seguito e si siano inoltre protratti per molti mesi (dal luglio del 2022 al febbraio del 2023 e dal luglio del 2023 al novembre del 2023,
ovverosia per quasi 10 mesi complessivi) è idoneo già di per sé ad evidenziare che non si è trattato di fenomeni eccezionali ed imprevedibili;
b) che al riguardo appaiono inoltre condivisibili le argomentazioni svolte dal Giudice di Pace laddove esso ha sottolineato che le attuali tecnologie e conoscenze in campo meteorologico consentono indubbiamente di effettuare previsioni del tutto attendibili in ordine al futuro andamento delle precipitazioni atmosferiche (cfr in particolare quanto condivisibilmente evidenziato dal Giudice di prime cure alla pagina 7 della propria sentenza: “l'odierno stato di tecnologia e conoscenze consente ad
enti istituzionali quali AL ed RA di fornire dati del tutto attendibili in
ordine alla stima della consistenza delle future precipitazioni meteoriche
(sito RA, voce “precipitazioni cumulate”: ”la serie annuale delle
precipitazioni cumulate espresse come differenza rispetto a una base
climatologica, permette di stimare il trend di precipitazione nel corso
degli anni. La conoscenza dell'andamento temporale delle precipitazioni
consente di valutare le tendenze in atto rispetto ai cambiamenti climatici e
costituisce uno dei presupposti indispensabili alla definizione delle
opportune strategie e azioni di adattamento ai cambiamenti climatici”)”;
c) che peraltro il fatto che nel caso di specie vi fosse la possibilità del verificarsi di situazioni emergenziali del tipo di quelle poi effettivamente verificatasi nonché il fatto che in tali ipotesi si sarebbero potute verificare situazioni critiche non suscettibili di essere adeguatamente fronteggiate con le risorse idriche disponibili risulta essere stato riconosciuto dallo
18 stesso Commissario ad Acta nella propria relazione di aggiornamento al
Piano d'Ambito del marzo 2021 (doc. n° 9 prodotto da Parte_1
cfr ad es. quanto rilevato alla pagina 59, ove si legge: “per quanto attiene
la , da segnalare le non sufficienti attuali potenzialità, limitate Parte_2
altresì dal rientro del cuneo salino nei mesi estivi di maggior
emungimento. La situazione di altra criticità in corso, prima menzionata,
ha evidenziato manifestamente tale problematica della mancanza di
adeguate risorse alternative e anche di sufficiente capacità di riserve
[enfasi aggiunta, n.d.r.]”; cfr inoltre quanto rilevato alla pagina 17, dalla quale risulta espressamente che situazioni emergenziali del tipo di quelle oggetto di causa si erano già verificate in passato: “Nel caso di specie, il
Masterplan “Sistema Roja”, la principale opera di raddoppio,
sostituzione, rispristino e adeguamento della tubazione del Roja che corre
da ponente (Ventimiglia) a levante (OR) e che rappresenta la
principale fonte di approvvigionamento dell'ambito territoriale, inserita
per questo anche nel Piano Opere Strategiche (POS) della Pianificazione
d'Ambito, rappresenta la principale infrastruttura in grado di intercettare
e ridurre le dispersioni idriche, preservando e veicolando un quantitativo
di acqua che garantisce l'autosufficienza del golfo dianese anche nei
periodi di maggior presenza turistica, ed è in grado di evitare di ricorrere
a soluzioni in emergenza, come purtroppo accaduto fino ad oggi. In
quanto tale, è essa stessa “Misura” strutturale del Piano di gestione”); d)
che la situazione critica risultante dai passi del piano d'ambito testè
riportati, nota da tempo sia all'odierna appellata che all'ente di Gestione
d'Ambito, avrebbe dovuto indurre entrambi a velocizzare la progettazione e la realizzazione delle opere di manutenzione e di potenziamento delle
19 Per_ tubazioni di adduzione di acqua dal fiume proprio al fine di scongiurare il verificarsi di situazioni di criticità del tipo di quelle poi effettivamente verificatesi. Al riguardo va nuovamente ribadito che per i motivi dianzi esplicitati non può ritenersi che sia in Parte_1
oggi legittimata a far valere i propri ritardi ed i ritardi dell'
[...]
nell'implementazione delle indispensabili opere testè Controparte_9
menzionate al fine di giustificare l'inadempimento degli obblighi di fornitura su di essa gravanti in base ai contratti di somministrazione da essa stipulati con gli utenti del servizio di acquedotto, essendo tra l'altro evidente che tale inadempimento non è altro che la diretta conseguenza del ritardo, da parte sia del gestore del servizio di acquedotto che dell'
[...]
, nell'effettuazione di opere che costituivano il presupposto CP_5
indispensabile per la corretta erogazione del servizio di acquedotto medesimo (sul fatto che il contraente che non si attiva per tempo al fine di predisporre tutti gli strumenti necessari per eseguire puntualmente la prestazione alla quale si è impegnato mediante la stipula del contratto è
responsabile per l'inadempimento della prestazione cfr, tra le molte, Cass.
Ordinanza n. 12407 del 24 giugno 2020).
Sulla base degli assunti e delle circostanze dianzi evidenziate va pertanto ritenuto che la sentenza impugnata, laddove ha accolto la domanda proposta dai Sigg.ri
, e volta ad ottenere la ripetizione delle somme CP_1 CP_2 CP_3
indebitamente corrisposte a titolo di corrispettivo del servizio di acquedotto,
debba essere pienamente confermata.
Deve invece essere considerata infondata la domanda proposta dagli odierni appellati al fine di ottenere la condanna di al risarcimento dei Parte_1
20 danni da essi asseritamente subiti per essere stati costretti ad approvvigionarsi di acqua potabile acquistandola a proprie spese.
Al riguardo va infatti evidenziato: 1) che il Giudice di prime cure, non potendosi trarre dagli atti di causa la prova certa in ordine agli esborsi asseritamente sostenuti dai Sigg.ri , e per l'acquisto di confezioni in CP_1 CP_2 CP_3
bottiglia di acqua potabile nel periodo di vigenza delle ordinanze sindacali de
quibus emesse in data 25.7.2022, 21.7.2023 e 28.7.2023, ha ritenuto di dover procedere alla quantificazione del danno in esame in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., condividendo sostanzialmente – e facendo propri – i criteri di calcolo indicati dagli odierni appellati nei propri atti difensivi;
2) che secondo il disposto di tale norma, “se il danno non può essere provato nel suo preciso
ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”; 3) che in base alla disciplina delle azioni risarcitorie contenuta sia nel codice civile che nel codice di rito la prova del danno, non solo per quanto concerne l'an ma anche per quanto concerne l'esatta quantificazione (cd “quantum”), deve essere fornita dal danneggiato;
4) che il criterio della determinazione del danno in via equitativa può
essere utilizzato, come prevede espressamente la norma in esame, solo ed esclusivamente qualora il danneggiato non abbia alcuna possibilità di provarne l'esatto ammontare, o al limite qualora, in base alle circostanze del caso concreto,
la prova del quantum risulti essere estremamente difficoltosa;
5) che nel caso di specie va ritenuto che non sussistano i presupposti per fare applicazione dell'art. 1226 c.c.; 6) che al riguardo va evidenziato che gli odierni appellati, nella fattispecie, avrebbero ben potuto dare agevolmente la prova dell'esatta quantificazione del danno da essi asseritamente subito semplicemente producendo gli scontrini relativi agli acquisti di confezioni di acqua potabile in bottiglia da essi (in ipotesi) effettuati;
7) che peraltro anche i dati di calcolo da essi utilizzati
21 nel caso di specie per pervenire alla quantificazione dell'importo ad essi asseritamente spettante a titolo risarcitorio risultano essere eccessivamente evanescenti, e comunque non provati (ad esempio per quanto concerne l'esatta composizione dei rispettivi nuclei familiari, che avrebbe potuto essere da essi agevolmente provata mediante la semplice produzione di un certificato di stato di famiglia); 8) che sempre in tal senso va anche evidenziato, con riferimento alla posizione del Sig. , che è pacifico in causa che esso non è residente nel CP_1
proprio alloggio sito in OR, e che esso non ha provato l'esatto numero di giorni nel corso dei quali ha soggiornato nell'alloggio medesimo durante i periodi di vigenza delle ordinanze sindacali su menzionate;
9) che pertanto va ritenuto che la domanda risarcitoria proposta dagli odierni appellati non possa trovare accoglimento, non avendo essi dato prova dell'esatto ammontare del danno asseritamente subito;
10) che, prima ancora, va peraltro rilevato che nel caso di specie non può ritenersi provato con assoluta certezza neppure l'an del danno da essi asseritamente subito;
11) che al riguardo va infatti evidenziato che se da un lato essi, nei periodi di vigenza delle ordinanze sindacali, non hanno potuto usufruire (a causa dell'inadempienza del gestore Parte_1
dell'erogazione di acqua potabile, dall'altro lato va anche rilevato che - a seguito dell'accoglimento della domanda di ripetizione d'indebito da essi proposta in relazione alle quote di tariffa relative al servizio acquedotto – essi sono stati di fatto esentati, per i periodi in esame, dall'obbligo di effettuare la controprestazione del servizio medesimo;
12) che pertanto, in considerazione di tale circostanza, ed in assenza di prova in ordine al fatto che essi nel caso di specie abbiano dovuto sborsare per l'acquisto di confezioni di acqua in bottiglia un importo maggiore rispetto a quello che essi avrebbero dovuto corrispondere a titolo di corrispettivo dell'erogazione di acqua potabile al rubinetto, va ritenuto
22 che il pregiudizio da essi subito per la mancata erogazione del servizio di acquedotto trovi adeguato ristoro già nell'accoglimento della domanda di ripetizione d'indebito testè menzionata.
Con il secondo motivo d'appello la ha eccepito (per la prima Parte_1
volta nel presente giudizio, non essendo stata tale eccezione sollevata dinanzi al
Giudice di Pace) l'improcedibilità/inammissibilità della domanda di rimborso delle somme attinenti al servizio di depurazione proposta dai Sig.ri , CP_1
e nei propri atti difensivi per avere essi omessi di presentare CP_2 CP_3
previamente una richiesta di rimborso in sede amministrativa ai sensi del D.M.
30.9.2009, decreto con il quale il Controparte_10
, in attuazione delle disposizione di cui all'art. 8 sexies D.L.
[...]
n° 208/2008, ha dettato i criteri per la determinazione della somma da restituire agli utenti per le ipotesi in cui gli stessi, per cause estranee alla propria volontà,
non abbiano fruito del servizio di depurazione delle acque reflue urbane (cfr l'atto d'appello della alle pagg. 31 e ss, ove tra l'altro si legge: “con Parte_1
Decreto ministeriale 30 settembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31
dell'8 febbraio 2010, il Controparte_10
ha individuato i criteri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa
[...]
non dovuta riferita al servizio di depurazione.
Il decreto è stato emanato in attuazione della disposizione di cui all'art.
8-sexies
del D.L. n. 208/2008, introdotto in sede di conversione in legge (L. n. 13/2009).
2.2. – Per quanto interessa in questa sede, il Decreto ministeriale:
a) in premessa precisa anzitutto che “la giurisprudenza della Corte dei Conti ha
costantemente evidenziato la necessità di una documentata istanza da parte
dell'utente per ottenere la restituzione delle somme di cui all'art.
8-sexies del
decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208”;
23 b) agli artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, disciplina espressamente la necessaria ed
esplicita “richiesta di rimborso” da presentarsi all'ente gestore, presupposto
indispensabile affinché possa essere avviato e svolto il procedimento
amministrativo di cui al medesimo decreto, per la determinazione dell'“importo,
con i relativi interessi, che i gestori dovranno restituire ad ogni singolo
richiedente”.
2.3. La domanda avversaria è inoltre improcedibile / inammissibile anche a causa
della mancanza del suo fondamentale e imprescindibile presupposto di legge,
consistente nel previo svolgimento da parte dell' del procedimento CP_11
amministrativo finalizzato alla determinazione dell'an, del quantum e del
quomodo del rimborso eventualmente spettante all'utente che avesse presentato
la predetta relativa istanza motivata e documentata di rimborso.
In assenza dello svolgimento del procedimento amministrativo volto a individuare
l'assenza di un impianto di depurazione attivo, lo svolgimento del procedimento
di sua realizzazione, la relativa tempistica e i relativi costi, nonché a determinare
l'importo del rimborso eventualmente spettante all'utente che ne abbia fatto
richiesta espressa e documentata, l'azione proposta dai ricorrente è chiaramente
improcedibile / inammissibile anche in quanto il preteso credito restitutorio
sarebbe in ogni caso privo delle indispensabili caratteristiche della certezza,
liquidità ed esigibilità.
Infatti, l'art. 1, comma 2, del citato Decreto ministeriale 30 settembre 2009
prevede espressamente che la sussistenza e l'esercizio del diritto alla restituzione
della quota di tariffa eventualmente dovuta in ordine al servizio di depurazione
sia subordinato al previo svolgimento del procedimento amministrativo di
determinazione dell'importo eventualmente dovuto, procedimento di esclusiva
competenza dell' . CP_11
24 In particolare, tale disposizione prevede che “nei casi in cui manchino gli
impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, gli utenti hanno
diritto alla restituzione della quota di tariffa imputata in bolletta al servizio di
depurazione secondo le disposizioni del presente decreto. Qualora nella bolletta
non sia espressamente prevista la voce riferita al servizio di depurazione,
l'Autorità competente provvede alla ricostruzione della medesima secondo le
previsioni del Piano d'ambito”.
A sua volta l'art. 1, comma 3, prevede il criterio di calcolo di tale importo,
precisando che “per le utenze al servizio delle quali sia stata prevista nei Piani
d'ambito o da atti formali dei competenti organi comunali la realizzazione di
impianti di depurazione, dall'importo di cui al comma 2 vanno dedotti gli oneri
derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento dei
medesimi impianti svolte nel periodo oggetto di rimborso”.
Ancor più in dettaglio, il decreto ministeriale in esame attribuisce alla
competenza esclusiva dell' sia la ricostruzione del “programma CP_11
temporale delle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento
avviate… là dove non già contenuto nel Piano d'Ambito approvato” dallo stesso
(art. 3, comma 1), sia la determinazione dell'imposto da restituire e degli CP_11
“oneri deducibili” ivi indicati, nonché i “costi sostenuti per le attività di
progettazione, realizzazione, completamento dell'impianto di depurazione a
servizio di ciascun utente avente diritto alla restituzione” (art. 5, comma 1).
Al termine del procedimento amministrativo in esame, infatti, l'Autorità
d'Ambito/EGATO (ai sensi dell'art. 7):
“in applicazione degli artt. 1, 5 e 6, del presente decreto, l'Autorità d'ambito,
verificata la correttezza delle informazioni trasmesse ai sensi dell'art. 4, individua
25 l'importo, con i relativi interessi, che i gestori dovranno restituire ad ogni singolo
richiedente”;
b) “può disporre la restituzione anche in forma rateizzata e mediante
compensazione”;
c) deve “individuare le ulteriori risorse finanziarie eventualmente necessarie
affinché gli oneri derivanti dall'obbligo di restituzione non rechino pregiudizio
alla integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio necessari alla
realizzazione del Piano d'ambito approvato” anche operando “allo scopo … una
revisione tariffaria straordinaria”.
Si evidenzia che il decreto ministeriale in esame attribuisce dunque all'Ente di
Governo , in conseguenza e per effetto della proposizione della Parte_6
predetta “richiesta di rimborso” di un utente, la competenza esclusiva a:
(i)
stabilire se nel Piano d'Ambito sia prevista o meno la realizzazione dell'impianto
di depurazione al servizio del medesimo “singolo richiedente”;
(ii)
ricostruire il programma temporale di realizzazione dell'intervento secondo le
previsioni del Piano d'Ambito;
(iii)
accertare se tale programma temporale sia rispettato;
(iv)
determinare l'importo degli oneri di progettazione e realizzazione da detrarre
alla quota di tariffa relativa alla depurazione;
(v)
determinare l'effettivo importo finale da restituire all'utente richiedente nonché le
modalità e le tempistiche di tale restituzione;
26 (vi)
individuare le risorse compensative e le eventuali revisioni tariffarie necessarie
per garantire comunque l'esecuzione degli investimenti previsti dal Piano
d'Ambito.
Si tratta pertanto di un'attività che la legge, e il relativo decreto attuativo
delegato, riservano esclusivamente all' , e che in nessun caso può essere CP_11
svolta dal gestore del servizio.
2.4.
– Posto che appartiene ad la competenza a verificare il rispetto da parte CP_11
del gestore dei tempi di programmazione degli interventi, ed in caso di mancato
rispetto dei tempi di determinare la quota parte di tariffa da restituire agli utenti,
il Giudice Civile non può sostituirsi alla PA nell'esercizio delle relative
competenze.
adotterà le proprie determinazioni che il privato potrà impugnare CP_11
davanti al Giudice Amministrativo. Non può invece il Giudice civile in sede di
impugnazione di una fattura arrivare a stabilire se il Gestore poteva o no
fatturare il servizio di depurazione, e tantomeno la misura della relativa
fatturazione, occorrendo a tale fine una previa determinazione di ”). CP_11
Tali deduzioni non possono considerarsi condivisibili.
Al riguardo il Tribunale osserva quanto segue.
1) È pacifico in causa, e peraltro risulta anche provato documentalmente, che l'odierna appellante non ha provveduto ad erogare nei confronti degli utenti un servizio di trattamento delle acque reflue urbane conforme alla legge ed alla normativa comunitaria, in quanto il depuratore attualmente utilizzato per le acque reflue del OR non è idoneo a CP_8
sottoporre le stesse, prima dello scarico, ad un trattamento di tipo
27 secondario (trattamento richiesto, tra le altre disposizioni normative sia nazionali che comunitarie, dall'art. 105 comma 3 del D. Lgs 152 del
2006).
2) Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, in considerazione del rapporto sinallagmatico che lega tra sé l'erogazione del servizio di depurazione e la relativa quota tariffaria corrispettiva, l'ente gestore del servizio di depurazione non è legittimato a richiedere agli utenti il pagamento di tale quota qualora non abbia reso un servizio di depurazione conforme alla legge: (cfr Cass. n° 10958 del 2010: “posto
che non trattasi di entrata tributaria, che in quanto tale sarebbe svincolata
da un rapporto di sinallagmaticità con la prestazione del pubblico
servizio, bensì di corrispettivo contrattuale dovuto dal fruitore della
fornitura idropotabile, in assenza della prestazione consistente nella
depurazione dei reflui, il privato contraente non è tenuto alla
corresponsione del relativo corrispettivo ed in caso di pagamento è
legittimato a richiedere la ripetizione dell'indebito”; Cassazione civile sez.
III, 04/06/2013, n.14042: “la quota di tariffa riferita al servizio di
depurazione, in quanto componente della complessiva tariffa del servizio
idrico integrato, ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo
contrattuale, il cui ammontare è inserito automaticamente nel contratto.
In caso di mancata fruizione, da parte dell'utente, del servizio di
depurazione, è irragionevole l'imposizione dell'obbligo del pagamento
della quota riferita a detto servizio, in quanto manca la relativa
controprestazione”; Cassazione n. 20361 del 14/7/2023: “in caso di
mancata fruizione, da parte dell'utente, del servizio di depurazione, per
fatto a lui non imputabile, è irragionevole, per mancanza della
28 controprestazione, l'imposizione dell'obbligo del pagamento della quota
riferita a detto servizio”).
3) Non può in alcun modo ritenersi che il legislatore, con l'emanazione dell'art. 8 sexies del decreto legge n° 208 del 2008, abbia inteso porre dei limiti e/o delle condizioni di procedibilità in relazione all'azione di ripetizione d'indebito che gli utenti del servizio idrico integrato intendano proporre nei confronti del gestore del servizio per non avere quest'ultimo erogato correttamente il servizio di depurazione delle acque reflue urbane;
ciò in quanto, diversamente, la normativa in esame sarebbe viziata d'incostituzionalità per contrasto con l'art. 24 Cost., che sancisce l'inviolabilità del diritto di difesa in giudizio (cfr in tal senso Cassazione
Civile Sez. III 31/03/2017 n. 8334: “E' manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art.
8-sexies del d.l. n. 208 del
2008 (conv., con modif., dalla l. n. 13 del 2009), nella parte in cui ha
efficacia retroattiva, in quanto detta disposizione - nel disciplinare le
modalità di ripetizione delle somme erogate, dagli utenti del servizio
idrico integrato, quale corrispettivo della non fruita prestazione di
depurazione acque - è stata emanata per regolamentare gli effetti di una
pronuncia (n. 335 del 2008) della Corte costituzionale, sicché la
retroattività è implicita nella sua “ratio”, e peraltro non viola gli artt. 3,
24, 102, 111 e 117 Cost. (quest'ultimo in relazione all'art. 6 della CEDU),
poiché ogni norma genera uno iato tra la situazione preesistente e quella
successiva, senza per questo discriminare tra i cittadini, né, d'altra parte,
la norma de qua si occupa dell'azionabilità dei diritti, ovvero reca regole
processuali, o impedisce l'accesso alla giurisdizione, o, infine, lede le
prerogative degli organi giudiziari”; cfr la medesima pronuncia in
29 motivazione: “
1. Col primo motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che
la sentenza impugnata sarebbe affetta da violazione di legge, ai sensi
all'art. 360 c.p.c., n. 3. 2. Si assumono violati gli artt. 11 e 14 preleggi;
art. 2033 c.c.; D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, art. 8 sexies;
artt. 3, 24,
102, 111 e 117 Cost. Espongono, al riguardo, i ricorrenti che il Tribunale
ha errato nel ritenere retroattivo il D.L. n. 208 del 2008, art. 8 sexies
citato.
3. Il motivo è manifestamente infondato. Il D.L. 30 dicembre 2008,
n. 208, art. 8 sexies del è stato emanato proprio per disciplinare gli effetti
della sentenza n. 335/08 della Corte Costituzionale, sicchè la retroattività
è implicita alla sua ratio. Destituiti di fondamento sono i sospetti
d'illegittimità costituzionale paventati dai ricorrenti. L'art. 8 sexies D.L.
cit., infatti: - non viola l'art. 3 Cost., perchè qualunque norma, per il fatto
stesso di essere tale, genera uno iato tra la situazione preesistente alla sua
emanazione e quella susseguente, ma tale frizione non determina una
necessaria discriminazione dei cittadini;
- non viola l'art. 24 Cost., perchè
la norma non si occupa dell'azionabilità dei diritti, nè la limita;
- non
viola l'art. 102 Cost., giacchè non è sufficiente la retroattività da sola a
"ledere le prerogative giudiziarie"; - non viola l'art. 111 Cost., perchè non
contiene alcuna regola di procedura;
- non viola, infine, l'art. 117 Cost. nè
l'art. 6 CEDU, perchè non impedisce l'accesso alla giurisdizione, ma si
limita a stabilire le modalità di rimborso d'un indebito, in presenza di un
evidente interesse generale che è quello di evitare difficoltà finanziarie
agli enti gestori (Cass. Sez. 3, n. 19887 del 2015)”).
4) Ciò posto, va inoltre evidenziato come non possa neppure ritenersi che una condizione di procedibilità relativa alle azioni di ripetizione d'indebito del tipo di quelle qui in esame sia stata posta (o possa essere stata validamente
30 posta) dal D.M. 30.9.2009, non potendosi ritenere che un atto normativo di natura regolamentare, e dunque di rango secondario, possa sortire l'effetto di derogare a norme di legge (e men che meno a norme costituzionali).
5) Neppure può ritenersi che la proposizione dell'azione di ripetizione in esame da parte degli utenti abbia dato luogo (o possa dare luogo) ad un'indebita ingerenza del Giudice Ordinario nella sfera di competenza e/o di discrezionalità della Pubblica Amministrazione, e ciò in quanto: a) gli utenti si sono limitati ad azionare nei confronti della loro unica controparte contrattuale diretta (il gestore il contratto privatistico e Parte_1
di natura sinallagmatica di somministrazione con essa stipulato,
lamentandone l'inadempimento (in altri termini, essi si sono limitati ad azionare il proprio diritto soggettivo perfetto all'esatto adempimento del contratto di somministrazione de quo); b) l'esame di tale domanda richiede e presuppone un'indagine di mero fatto volta a stabilire se il servizio di depurazione delle acque reflue sia stato o meno effettivamente erogato, ed in quanto tale non involge in alcun modo valutazioni relative alle modalità
ed ai criteri di determinazione della tariffa del servizio medesimo, né
presuppone in alcun modo la valutazione circa l'ottemperanza, da parte del gestore, degli obblighi su di essa gravanti sulla base del piano d'ambito predisposto dall'Ente di Gestione d'Ambito in relazione alla realizzazione di un impianto di depurazione conforme alla normativa vigente (né, prima ancora, la valutazione circa le modalità e le tempistiche secondo le quali tale impianto debba essere realizzato); c) la stessa Corte Costituzionale,
nella propria pronuncia n° 335 del 2008 (pronuncia ai fini dell'attuazione della quale è stato poi emanato il citato D.L. 208 del 2008) ha evidenziato che le scelte e le valutazioni di natura discrezionale testè menzionate
31 esulano del tutto dal rapporto tra gestore ed utente finale del servizio idrico, concernendo il solo rapporto tra il gestore e gli enti pubblici di riferimento, e pertanto non vengono minimamente in rilievo (non avendo alcuna rilevanza diretta) nell'ambito dell'azione che venga intentata dinanzi al Giudice Ordinario dall'utente nei confronti del gestore per far valere la responsabilità di quest'ultimo in conseguenza dell'inadempimento del contratto di somministrazione (cfr la pronuncia testè citata, ove tra l'altro si legge: “nel caso in cui il non gestisca CP_7
direttamente il servizio idrico, la scelta del tempo e del luogo di
realizzazione dei depuratori è affidata, dall'art. 11, comma 3, della legge
n. 36 del 1994, a soggetti terzi rispetto al contratto di utenza, e cioè ai
Comuni e alle Province, nell'esercizio della loro competenza a
predisporre il piano d'àmbito; d) l'attuazione di tale piano si inserisce
nel rapporto fra gestore e autorità d'ambito e non in quello fra esso e
l'utente, perché produce un'utilità riferita all'àmbito territoriale ottimale
nel suo complesso e non anche quella «utilità particolare che ogni
utente….ottiene dal servizio», la quale sola – come chiarito dai lavori
preparatori richiamati al punto 6.1. – consente di qualificare come
corrispettivo la tariffa del servizio idrico integrato;
e) il contratto di
utenza e il pagamento della quota tariffaria non costituiscono
presupposto necessario per l'attuazione dello stesso piano, essendo
quest'ultima prevista e disciplinata, anche nei tempi e nelle modalità,
non già dal contratto di utenza, ma da moduli procedimentali di diritto
amministrativo”); d) lo stesso Giudice di prime cure, nella sentenza impugnata, ha correttamente evidenziato gli assunti testè riportati, in particolare nel passaggio motivazionale della sentenza ove Esso ha
32 rilevato che “nella fattispecie non si controverte della questione relativa
alla determinazione dell'entità della tariffa, ma – più in radice – se essa
sia dovuta o meno” (cfr la sentenza a pagina 13).
Dagli assunti testè esplicitati discende anche l'infondatezza sia del terzo motivo di appello (con il quale la ha lamentato il “difetto di Parte_1
legittimazione passiva di posto che l'esercizio del diritto al Parte_1
rimborso presuppone, come visto, lo svolgimento di un procedimento di
competenza esclusiva dell' e che in nessun caso il gestore è autorizzato CP_11
dalla legge a svolgere autonomamente”), essendo evidente che l'unico legittimato passivo dell'azione di inadempimento contrattuale proposta dagli odierni appellati non può che essere individuato nel gestore del servizio quale soggetto che ha assunto in proprio gli obblighi contrattuali nei confronti dell'utenza (e non certo nell' , che a tale contratto è rimasto del tutto estraneo), Controparte_9
sia del quarto motivo d'appello (con il quale la ha lamentato il Parte_1
difetto di giurisdizione del Giudice ordinario a conoscere della presente controversia in favore del Giudice Amministrativo), essendo evidente che la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ha ad oggetto solo il rapporto di concessione del servizio pubblico idrico integrato sussistente tra Ente
concedente (l' ) e società concessionaria (il gestore Controparte_9
, non anche il rapporto di natura meramente privatistica Parte_1
derivante dalla stipula del contratto di somministrazione tra gestore ed utenti finali
(cfr, a conferma di tale ultimo assunto, Cass. Civ. ordinanza n° 20972 del 2024:
“l'azione risarcitoria proposta dall'utente nei confronti del gestore del servizio
idrico integrato – qualora si controverta soltanto del risarcimento del danno
cagionato all'utente dalla fornitura di acqua in violazione dei limiti ai contenuti
di sostanze tossiche (nella specie, arsenico e floruri) imposti da disposizioni
33 anche di rango eurounitario, ovvero del diritto alla riduzione del corrispettivo
della fornitura stessa per i vizi del bene somministrato – rientra nella
giurisdizione del giudice ordinario, atteso che in tale ipotesi l'attività di
programmazione o di organizzazione del servizio complessivo di fornitura di
acqua posta in essere dalla P.A. costituisce solo il presupposto del non esatto
adempimento delle obbligazioni gravanti sul gestore in forza del rapporto
individuale di utenza. Analogamente, la domanda con la quale l'utente del
servizio idrico integrato chieda la riduzione del canone in ragione del parziale
inadempimento della società somministrante appartiene alla giurisdizione del
giudice ordinario, venendo in questione non già la mancata adozione di
provvedimenti amministrativi volti a rideterminare la tariffa, bensì la
contestazione che l'ammontare stabilito spetti per intero al cospetto di un inesatto
adempimento. Pertanto, la domanda di garanzia impropria proposta dal Gestore
verso l'Ente altro non è che il riflesso della domanda risarcitoria rivolta dal
privato contro il Gestore stesso, per cui anche su tale domanda sussiste la
giurisdizione del giudice ordinario”; Cass. Civ. n° 13580 del 2019: “le
controversie relative al canone per il servizio di scarico e depurazione delle
acque reflue appartengono, "ratione temporis", alla giurisdizione del giudice
ordinario, a partire dal 3 ottobre 2000, per effetto dell'innovazione introdotta
dall'art. 31, comma 28, della l. n. 448 del 1998 e del differimento della sua
iniziale decorrenza (primo gennaio 1999) disposto dall'art. 62 del d.lgs. n. 152
del 1999 (modificato dall'art. 24 del d.lgs. n. 258 del 2000), ciò nondimeno la
giurisdizione ordinaria va esclusa se il fruitore del servizio non ha dedotto il suo
rapporto di utenza bensì ha investito direttamente scelte discrezionali
dell'amministrazione, in particolare contestando l'organizzazione del servizio
sotto vari profili;
in tal caso non viene censurato "incidenter tantum" il
34 provvedimento amministrativo come illegittimo, chiedendone la disapplicazione
ai fini della tutela del diritto soggettivo al pagamento di un canone
contrattualmente stabilito, ma vengono contestate in via principale le scelte
discrezionali dell'ente, in ordine alla determinazione del canone, facendo valere
una situazione giuridica qualificabile come interesse legittimo correlato ad un
atto adottato dall'ente territoriale come autorità nell'esercizio di una potestà
amministrativa, al di fuori di un rapporto negoziale di tipo paritetico”).
Con il quinto motivo d'appello la ha lamentato che il Giudice Parte_1
di prime cure, nell'accogliere la domanda formulata dagli appellati volta ad ottenere la condanna dell'esponente al rimborso degli importi corrisposti a titolo di corrispettivo del servizio di depurazione delle acque reflue, avrebbe omesso di considerare che la tariffa, costituendo il corrispettivo del servizio idrico integrato,
sarebbe avulsa dal servizio locale fornito, dovendo essere parametrata con riguardo al servizio fornito all'intero ambito territoriale.
In relazione poi all'irripetibilità – da essa esponente eccepita - degli importi versati a titolo di “servizio di depurazione” ex art. 8 sexies, comma 1 D.L. 30
dicembre 2008 n. 208 recante “Misure straordinarie in materia di risorse idriche
e protezione dell'ambiente”, a norma del quale l'obbligo di pagamento del corrispettivo deriverebbe dall'avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie all'attivazione del servizio di depurazione, la ha poi lamentato Parte_7
che il Giudice di Pace ha ritenuto non sufficiente una qualsivoglia procedura di affidamento, opinando in particolare che occorra che la stessa si svolga altresì nei tempi programmati;
requisito che, inerendo al fatto costitutivo del diritto vantato dal gestore, deve essere da quest'ultimo allegato e dimostrato. Al riguardo l'appellante ha anche dedotto di essersi comunque da tempo attivata per
35 ottemperare alle prescrizioni dell'art. 8 sexies D.L. 208/2008, avendo provveduto a commissionare uno studio di fattibilità relativo al collettamento delle acque reflue dei vari Comuni del ponente ligure (tra cui anche i reflui del CP_8
al depuratore di e di aver anche realizzato sia il progetto
[...] CP_4
definitivo che il progetto esecutivo relativo a tali opere, ed inoltre che l'esecuzione dei lavori di realizzazione del collettamento starebbe procedendo regolarmente e conformemente alle tempistiche indicate nel cronoprogramma allegato all'aggiornamento del piano d'ambito da essa prodotto come documento n° 4 allegato all'atto d'appello.
Il Tribunale ritiene che tali assunti non siano condivisibili.
Al riguardo osserva quanto segue.
1) la Corte Costituzionale, nella su richiamata fondamentale pronuncia n°
335 del 2008, ha statuito che – considerato che la tariffa dovuta per l'erogazione del servizio idrico integrato costituisce un corrispettivo di natura contrattuale anche nella parte in cui essa va a remunerare il servizio di depurazione – il gestore del servizio non può considerarsi legittimato a richiedere agli utenti la corresponsione di tale voce tariffaria qualora non abbia effettivamente fornito un completo servizio di depurazione (“ai sensi
dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va dichiarata l'illegittimità
costituzionale dell'art. 155, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo n. 152 del 2006, nella parte in cui prevede che la quota di
tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel
caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano
temporaneamente inattivi”).
2) La Suprema Corte ha poi precisato che proprio la natura di corrispettivo di una prestazione contrattuale, privatistica e sinallagmatica propria della
36 voce tariffaria in esame induce a propendere per l'infondatezza della tesi in base alla quale la tariffa medesima andrebbe parametrata a prestazioni non “puntiformi”, ma “d'ambito” (cfr Cass. n° 20361 del 16 luglio 2023:
“in rapporto "alla tariffa di fognatura e di depurazione soggetta alla
innovata disciplina", questa Corte di legittimità ha affermato "che i
Comuni non possono chiedere il pagamento dell'apposita tariffa ove non
diano prova di esser forniti di impianti di depurazione delle acque reflue".
Invero, "la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è divenuta,
appunto, una componente della complessiva tariffa del servizio idrico
integrato, configurato come corrispettivo di una prestazione commerciale
complessa che, per quanto determinata nel suo ammontare in base alla
legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul
patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza…..Il sopra descritto
contesto ermeneutico e la pacifica ricostruzione del contratto d'utenza del
servizio idrico integrato come imprescindibilmente richiedente anche
l'effettiva fruizione, da parte dell'utente, del servizio di depurazione
tolgono fonda-mento pure agli argomenti, svolti con il terzo e il quinto
motivo, secondo cui la tariffa andrebbe considerata corrispettivo di
prestazioni non "puntiformi" ma "d'ambito"””).
3) Secondo il disposto dell'articolo 8- sexies, comma 1, D.L. 30 dicembre
2008 n. 208, “Gli oneri relativi alle attività di progettazione e di
realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché
quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e
programmati dai piani d'ambito, costituiscono una componente vincolata
della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione
del corrispettivo dovuto dall'utente. Detta componente è pertanto dovuta
37 al gestore dell'utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione
o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall'avvio delle
procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di
completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di
depurazione, purché alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi
programmati”. Al riguardo, premesso che devono considerarsi condivisibili i rilievi del Giudice di Pace laddove esso ha rilevato che la prova in ordine al fatto che gli interventi per la realizzazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane si svolgano nei tempi programmati deve essere fornita gestore, va rilevato come all'esito del giudizio non può ritenersi che tale prova sia stata effettivamente fornita.
Sul punto va infatti sottolineato: a) che – come evidenziato dalla stessa appellata nelle proprie difese, cfr quanto da essa dedotto ala pagina 9
dell'atto d'appello – il riconoscimento da parte degli Enti pubblici preposti della necessità di effettuare le opere di collettamento dei reflui del
[...]
al depuratore di risale ormai a quasi 13 anni fa, essendo CP_8 CP_4
stato effettuato con la delibera della Giunta regionale n° 31 del 22.1.2013;
b) che tra la data dello studio di fattibilità delle opere di collettamento
(ottobre 2018) e la data di redazione del progetto esecutivo delle opere medesime (luglio 2022) è decorso un periodo di tempo di quasi 4 anni;
c)
che dalla documentazione versata in atti dalla società appellata non possono essere tratti elementi di prova determinanti in ordine al fatto che i lavori di realizzazione delle opere di collettamento stiano effettivamente procedendo con regolarità e secondo le tempistiche programmate;
d) che al riguardo va evidenziato che il prospetto allegato all'aggiornamento del piano d'ambito del luglio 2024 prodotto dall'appellante nel presente grado
38 di giudizio come doc. n° 4 non può essere considerato come un vero e proprio cronoprogramma dei lavori de quibus; e) che esso pare invece essere (verosimilmente) un mero scadenzario e/o programma finanziario relativo agli investimenti previsti per la realizzazione delle opere, dal quale tuttavia non possono essere tratti elementi probatori determinanti né in relazione alla tipologia delle specifiche opere programmate nei vari periodi ivi menzionati, né in relazione alle tempistiche secondo le quali le opere dovrebbero essere realizzate;
f) che comunque, e ad ogni buon conto,
anche a voler ritenere che l'allegato in esame sia un vero e proprio cronoprogramma delle opere da realizzare, lo stesso, di per sé solo considerato (ed in mancanza, in particolare, della produzione dei contratti d'appalto e dei relativi stati di avanzamento lavori), non può costituire la prova certa in ordine al fatto che i lavori de quibus stiano effettivamente procedendo con puntualità e regolarità; g) che al riguardo va anche evidenziato che allo stato la circostanza che nei propri atti difensivi l'appellante abbia lamentato la sussistenza di “problematiche relative al
reperimento delle risorse finanziarie” necessarie per l'effettuazione degli interventi (cfr l'atto d'appello a pag. 44), così come la circostanza –
risultante dal decreto del Commissario ad Acta n° 22 del 12.7.2024,
produzione n° 3 allegata all'atto di appello – che tale Parte_8
data versasse in una “condizione di dissesto finanziario”, inducono a nutrire dubbi circa il fatto che i lavori di realizzazione del detto collettamento stiano effettivamente procedendo regolarmente e secondo le tempistiche programmate.
39 Con riferimento poi alle ulteriori deduzioni e precisazioni svolte dall'appellante nella propria memoria autorizzata redatta in data 16.12.2025, si osserva quanto segue.
In relazione alle deduzioni in base alle quali la sussistenza della lamentata situazione di siccità “eccezionale ed imprevedibile” che avrebbe impedito la regolare erogazione del servizio di acquedotto sarebbe provata dall'emissione in data 1.9.2022, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del provvedimento con il quale è stato deliberato lo stato d'emergenza per tutta la
Regione Liguria, oltre a ribadire quanto sopra già evidenziato, va ulteriormente rilevato che – anche a voler ritenere che l'evento siccitoso de quo abbia effettivamente costituito un fattore eccezionale ed imprevedibile - il fatto stesso che le gravi problematiche nell'erogazione della fornitura di acqua potabile si siano verificate (per quanto è dato trarre dagli atti) solo nel territorio del Comune
di OR (nonostante la situazione emergenziale riguardasse l'intero territorio della Regione Liguria), così come il fatto che il gestore non sia stato Parte_1
in grado di farvi fronte in modo adeguato nonostante gli appositi stanziamenti economici predisposti dal Governo, rendono evidente che il disservizio per cui è
causa non può che essere ascritto – oltre che all'inadeguatezza e tardività degli interventi posti in essere dal gestore - all'inidoneità ed arretratezza degli impianti facenti parte del Servizio Idrico Integrato ed alle annose gravi carenze di manutenzione degli stessi;
di tali inidoneità e carenze, si ribadisce, non può che essere chiamata a rispondere il quale unico soggetto Controparte_12
che ha assunto la responsabilità nei confronti dell'utenza in ordine alla regolare erogazione del servizio (e dunque anche in ordine all'adeguatezza degli impianti nonchè alla loro regolare manutenzione ed efficienza). Da ciò discende per l'appunto che nel caso di specie, anche a voler considerare come eccezionali ed
40 imprevedibili gli eventi meteorologici verificatisi negli anni 2022 e 2023, ciò non consentirebbe comunque di pervenire all'esonero di dalla Parte_1
responsabilità per l'inadempimento degli obblighi contrattuali da essa assunti nei confronti degli utenti, dovendosi ritenere che ove le doverose opere di efficientamento e manutenzione dell'obsoleta rete idrica de qua fossero state effettuate per tempo (considerato che tale situazione di obsolescenza ed inadeguatezza era nota da anni sia al gestore che agli Enti pubblici di riferimento)
vi sarebbe stata sicuramente la possibilità di far fronte comunque in modo adeguato alla situazione emergenziale in esame.
Con riferimento alle deduzioni difensive svolte dall'appellante in merito alle risultanze del decreto n° 7/2025 (“Determinazioni in materia di restituzione
tariffaria”) emesso dal Commissario ad Acta in data 21.2.2025, in merito alla valenza probatoria dello stesso in relazione al regolare andamento dei lavori di realizzazione delle opere di collettamento dei reflui del al Controparte_8
depuratore di nonché in merito al fatto che l'emissione del decreto CP_4
medesimo darebbe luogo all'inammissibilità della domanda restitutoria proposta dagli odierni appellati nel presente giudizio, va rilevato: 1) che il provvedimento in esame è indubbiamente espressione dell'esercizio di una funzione amministrativa (quella relativa alla determinazione delle opere destinate al servizio di depurazione dei reflui, alla fissazione delle tempistiche per la loro realizzazione ed al controllo circa il rispetto delle tempistiche medesime) che vede come diretto destinatario il gestore del servizio e non anche gli utenti, i quali rimangono estranei alle dinamiche del rapporto autoritativo di natura concessoria sussistente tra l'Ente di Gestione d'Ambito ed il gestore e che, a prescindere dall'evolversi di tali dinamiche, restano comunque titolari nei confronti del gestore del diritto alla regolare erogazione del servizio di depurazione sulla base
41 del contratto di somministrazione con esso stipulato;
2) che sotto tale ultimo aspetto, ed in relazione alle esigenze di tutela civilistica di tale diritto, va evidenziato che il provvedimento difetta dei necessari riscontri probatori, non essendo stati ad esso allegati gli ulteriori documenti (ad es. contratti d'appalto e relativi capitolati, stati di avanzamento lavori periodicamente redatti e sottoscritti dai vari direttori dei lavori, verbali relativi ai sopralluoghi periodicamente eseguiti al fine di riscontrare il regolare andamento delle opere, files e documentazione fotografica raffiguranti lo stato di attuazione delle opere medesime, etc) atti a comprovare l'effettività di quanto in esso attestato, in particolare per quanto concerne la natura, le caratteristiche e l'effettivo regolare andamento dei lavori di realizzazione delle opere di collettamento dei reflui del al Controparte_8
depuratore di , documenti la cui produzione deve considerarsi per CP_4
l'appunto necessaria ai fini del rispetto delle norme che regolano il riparto dell'onere della prova nel processo civile (a mero titolo esemplificativo, non è
stata versata in atti documentazione atta a comprovare l'effettiva realizzazione dell'“allaccio alla stazione cd all'infrastruttura” che dovrebbe Parte_9
garantire di “recapitare circa il 40 % dei reflui di OR al depuratore di
” e che, secondo quanto indicato nel provvedimento in esame, avrebbe CP_4
dovuto essere attuata “entro la prossima stagione estiva”, ovverosia entro la stagione estiva del corrente anno;
cfr al riguardo la quinta pagina del provvedimento de quo); 3) che in particolare va rilevato che non vi è agli atti del giudizio documentazione dalla quale risultino dettagliatamente i quantitativi delle opere appaltate e da realizzare (ad es. metrature, volumetrie, etc) con specifica indicazione delle relative tempistiche e periodicità di esecuzione, nè vi è agli atti documentazione (ad es. computi metrici corredati di misure, etc) che attesti i quantitativi delle opere tempo per tempo effettivamente eseguite (nonché delle
42 opere complessivamente già eseguite), dimodochè va ritenuto che nel caso di specie non vi sia la possibilità di riscontrare concretamente se l'esecuzione delle opere in esame stia effettivamente procedendo nel pieno rispetto delle tempistiche prestabilite;
4) che, più in generale, la situazione di cronico ritardo nella realizzazione delle opere di impiantistica in esame può essere desunta anche dall'aggiornamento del Piano d'Ambito del Marzo 2021 prodotto come doc n° 9
dall'odierna appellante (cfr il documento alle pagine 96 e 97, ove tra l'altro si legge: “Tenuto conto della ricognizione effettuata purtroppo l'attuale stato di
consistenza delle opere, non è incoraggiante. L'età media del parco impianti
colloca le strutture esistenti come data di prima realizzazione nella seconda metà
degli anni '80. Si tenga conto che per questa tipologia di cespiti il ciclo di vita si
aggira intorno ai 40 anni per le opere civili e 12-15 anni per le opere
elettromeccaniche. Alcuni impianti, al cambiare della normativa, furono oggetto
di potenziamenti e revamping, con adozione di nuove sezioni di trattamento
(Vallecrosia, , Sanremo, Imperia), ma l'invecchiamento precoce degli Per_2
impianti, soprattutto elettrici ed elettronici, a causa dell'aggressività ambientale
e la scarsa manutenzione anche complice la penuria di finanziamenti disponibili
ha portato la pressoché totalità degli impianti a condizioni sicuramente non
ottimali e che richiedono ingenti interventi e investimenti. In conclusione,
l'esame delle caratteristiche relative ai sistemi di depurazione in essere evidenzia
una condizione di diffusa criticità del servizio derivante dai ritardi accumulati
nella realizzazione dell'impianto di e nel complessivo riassetto del CP_4
; dalla lentezza con cui procede il completamento degli allacci Controparte_13
dei Comuni della Vallecrosia al depuratore omonimo; dall'alto frazionamento
dei piccoli impianti, bisognosi di interventi di adeguamento e manutenzione;
dall'età media delle strutture e le esigenze di potenziamento [enfasi aggiunta,
43 n.d.r.]”); 5) che comunque il provvedimento n° 7/2025 in esame pare contenere inesattezze, in particolare laddove è stato in esso indicato che l'intervento di collettamento de quo “è stato integralmente progettato nell'anno 2017”, mentre risulta invece dagli atti e dalle deduzioni delle parti che il progetto esecutivo dell'intervento è stato redatto solo nel luglio del 2022, ed inoltre laddove è stato ritenuto che assolutamente nulla sia dovuto agli utenti a titolo di rimborso di quanto corrisposto per il servizio di depurazione, mentre appare evidente, a tutto voler concedere, che ai medesimi spetti quantomeno la quota degli importi pagati corrispondente alle prestazioni di depurazione dei reflui ad essi concretamente non erogate;
6) che va inoltre evidenziato che il provvedimento in esame, nella parte in cui è stato con esso del tutto negato agli utenti ogni diritto al rimborso
(anche solo al netto di quanto in ipotesi dovuto a titolo di oneri di progettazione e realizzazione degli impianti) per la mancata fruizione del servizio di depurazione,
appare essere stato emesso in modo illegittimo, e ciò in quanto, a norma dell'art. 8
sexies del D. L. 30.12.2008 n° 208 e della disciplina attuativa dettata dal D.M.
30.9.2009, la sua emissione avrebbe dovuto essere preceduta dallo svolgimento del procedimento amministrativo ivi regolamentato, che avrebbe tra l'altro dovuto svolgersi con la partecipazione degli utenti interessati;
7) che le inesattezze,
irregolarità e carenze probatorie teste evidenziate inducono a ritenere legittimo ed opportuno, nella presente sede, procedere alla disapplicazione, ai fini del decidere,
del provvedimento in esame;
8) che la disapplicazione di tale provvedimento appare essere, nel caso di specie, sicuramente legittima in quanto il provvedimento medesimo (così come, più in generale, l'attività amministrativa svolta nel settore in esame dall' ), per quanto dianzi più Controparte_5
volte evidenziato, non costituisce l'oggetto principale e diretto del presente giudizio, che è volto in via esclusiva alla tutela dei diritti degli utenti derivanti dai
44 contratti di somministrazione da essi rispettivamente stipulati con il gestore del servizio (cfr, in relazione al potere di disapplicazione degli atti amministrativi da parte del Giudice Ordinario, il disposto degli artt. 4 e 5 della Legge abolitiva del contenzioso amministrativo del 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato E: “Quando la
contestazione cade sopra un diritto che si pretende leso da un atto dell'Autorità
amministrativa, i Tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti dell'atto stesso
in relazione all'oggetto dedotto in giudizio. L'atto amministrativo non potrà essere
rivocato o modificato se non sovra ricorso alle competenti Autorità
amministrative, le quali si conformeranno al giudicato dei Tribunali in quanto
riguarda il caso deciso”; “In questo come in ogni altro caso, le Autorità
giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e
locali in quanto siano conformi alle leggi”).
Sulla base degli assunti e delle circostanze su evidenziate va pertanto ritenuto che la sentenza impugnata debba essere confermata – con conseguente rigetto dell'appello avverso la stessa proposto da – con la sola Parte_7
eccezione della detta domanda risarcitoria proposta dagli odierni appellati, che deve essere invece disattesa.
Venendo ora ad esaminare l'atto di intervento effettuato ai sensi dell'art. 344
c.p.c. dal Commissario ad Acta dell'Ente mbito della CP_5 CP_4
(anche nella sua qualità di Presidente della Provincia di quale
[...] CP_4
Ente di Governo d'ambito della ), ritiene il Tribunale che lo Controparte_4
stesso debba essere considerato inammissibile.
Al riguardo va infatti evidenziato che, secondo l'insegnamento della Suprema
Corte, l'intervento ai sensi della norma in esame può considerarsi ammissibile solo ed esclusivamente allorquando il terzo soggetto che intende effettuarlo risulti essere portatore di interessi che potrebbero subire un pregiudizio immediato e
45 diretto dall'accoglimento di una delle domande proposte dalle parti, mentre deve invece considerarsi precluso qualora il terzo intenda esercitarlo al solo fine di porsi al riparo da un ipotetico pregiudizio meramente indiretto e dipendente dai rapporti che lo legano a taluna delle parti del giudizio, e voglia a tal fine effettuare un mero intervento ad adiuvandum volto solo a sostenere le ragioni di fatto e di diritto già esplicitate dalla parte medesima (cfr sul punto, tra le altre, Cassazione
Civile Sez. III 14/03/2024 n. 6834: “L'intervento in appello è ammissibile soltanto
quando l'interventore faccia valere una situazione soggettiva che lo legittima a
proporre opposizione di terzo, ai sensi dell' articolo 404 del Cpc , ossia nel caso
in cui egli rivendichi, nei confronti di entrambe le parti, la titolarità di un diritto
autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita
dalla sentenza di primo grado, e non anche quando l'intervento stesso sia
qualificabile come adesivo, perché volto a sostenere l'impugnazione di una delle
parti, al fine di porsi al riparo da un pregiudizio mediato e dipendente dai
rapporti che lo legano ad una di esse”).
Orbene, con le argomentazioni dianzi esposte a confutazione dei motivi d'appello
è stato già evidenziato: che nel caso di specie i Sigg.ri , e CP_1 CP_2
non hanno minimamente inteso contestare l'operato e/o ingerirsi nelle CP_3
scelte discrezionali spettanti all' in relazione alla Controparte_5
gestione del servizio idrico integrato, men che meno in quelle concernenti la scelta dei criteri di determinazione della tariffa dovuta dagli utenti e/o in quelle relative alla scelta delle opere di impiantistica da eseguire per la corretta erogazione del servizio;
che viceversa essi hanno inteso solamente lamentare l'inadempimento del contratto di somministrazione da parte del gestore del servizio Parte_7
CP_ (rapporto contrattuale rispetto al quale l'attività organizzativa dell' di
[...]
resta, per così dire, sullo sfondo, costituendone una mera premessa); che CP_5
46 l'accertamento di tale inadempimento operato dal Tribunale non spiega effetti diretti sull'organizzazione del servizio, risolvendosi in una mera constatazione in ordine al fatto che il gestore, nel caso di specie, è venuto meno ai propri obblighi contrattuali (con tutte le conseguenze che ne discendono in considerazione della più volte evidenziata natura privatistica e sinallagmatica del rapporto, a partire dall'applicazione del principio “inadimplenti non est adimplendum” sancito dall'art. 1460 c.c.); che pertanto, sulla base di queste premesse, appare evidente che l'esito del presente giudizio non possa che avere ripercussioni immediate e dirette (non sull' e sull'esercizio della sua attività Controparte_5
discrezionale/amministrativa, ma) solo sulla posizione de gestore del servizio quale unico soggetto che ha assunto in via esclusiva gli Parte_1
obblighi contrattuali de quibus nei confronti degli utenti finali del servizio medesimo.
Ad ogni buon conto, anche qualora non si intenda condividere gli assunti testè
esplicitati, va ritenuto che le argomentazioni contenute nell'atto di intervento non appaiano condivisibili (salvo quanto si è detto per quanto concerne la domanda risarcitoria proposta dagli odierni appellati) per le stesse ragioni già espresse esaminando i motivi d'appello proposti dalla trattandosi di Parte_1
argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle proposte da quest'ultima società e già dianzi vagliate.
Stante l'esito della causa, e considerate le peculiarità della controversia portata all'esame di questo Tribunale, devono ritenersi sussistenti giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
PQM
47 Il Tribunale, definitivamente pronunciando in grado d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa:
1. dichiara l'inammissibilità dell'intervento della quale Ente Controparte_4
di Governo d'ambito della Provincia di ); CP_4
2. in parziale riforma della sentenza impugnata, emessa da Giudice di Pace di
Savona in data 10.5.2024 (depositata in pari data), rigetta la domanda risarcitoria proposta da e;
Controparte_1 CP_2 Controparte_3
3. conferma per il resto la sentenza impugnata;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Savona, 23.12.2025
Il Giudice
Dott. Davide Atzeni
48
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VO
Il Giudice Dott. Davide Atzeni, del Tribunale di Savona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n° 2102 del Ruolo Generale per gli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dagli Avvocati Maurizio Boeri e Gabriella Lo Presti del
Foro di Sanremo
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Andrea Moretti del Controparte_1
Foro di Genova
APPELLATO
E
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Alessia Gazzo del Foro CP_2
di Genova
APPELLATO
E
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giulio Muzio del Controparte_3
Foro di Genova
APPELLATO
1
E
QUALE Controparte_4 Controparte_5
, rappresentati e difesi dall'Avvocato Riccardo
[...]
Farnetani del Foro di Firenze
TERZI INTERVENUTI IN GIUDIZIO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'appello la contesta la condivisibilità Parte_1
degli assunti e delle argomentazioni svolte dal Giudice di prime cure alle pagine
4, 5, 6, 7 e 8 della motivazione della sentenza impugnata, laddove lo stesso ha statuito quanto segue:
“All'esito dell'istruttoria risulta documentalmente dimostrato che:
➢ per il periodo decorrente dal 25.7.2022 al 1.2.2023 con ordinanza sindacale
Comune di OR è stata disposta la limitazione dell'utilizzazione dell'acqua per
soli fini igienico-sanitari;
➢ in data 14.5.2023 veniva emanata nuova ordinanza di limitazione di utilizzo
dell'acqua potabile per determinate attività;
➢ in data 21.7.2023 e 28.7.2023 erano emesse due ulteriori ordinanze di divieto
di utilizzo di acqua potabile per il Comune di OR, esteso, poi, anche alla
frazione di Connio (ord. 28.7.2023); tale divieto è rimasto in vigore sino al
10.11.2023;
➢ con nota 18.4.2023 prot. 11078 ha ammesso la sussistenza di Parte_1
ritardi nell'esecuzione delle opere afferenti al c.d. ; Persona_1
2 ➢ dall'aggiornamento del Piano di Ambito (doc. 9 ) del marzo 2021 Parte_1
risulta che già a decorrere quantomeno da tale data la convenuta era pienamente
consapevole:
i. dell'importanza primaria che aveva l'esecuzione del c.d. “Sistema Per_1
Roja” (opere di sostituzione;
raddoppio; ripristino ed adeguamento della
Per_ tubazione del );
Per_ ii. che il rappresenta la principale fonte di approvvigionamento dell' CP_6
iii. che solo l'esecuzione di tali opere erano (e sono) in grado di evitare le
criticità ed il ricorrere a soluzioni di emergenza;
iv. che dette criticità si erano già antecedentemente verificate (cfr. in particolare
p. 17 doc. 9);
➢ sempre da detto Aggiornamento (doc. 9 convenuta) risulta che all'utenza
potabile domestica, in applicazione della normativa vigente (DPLM 4.3.1996)
deve essere assicurata una dotazione pro capite giornaliera alla consegna, che
oscilla tra i 150 ed i 127 litri/abitante intesa come volume di acqua attingibile
dall'utente nelle 24 h (cfr. p.27); risulta altresì la piena consapevolezza della
forte incidenza del turismo con riferimento al fabbisogno di acqua (cfr. da pp 27
a pp 35);
➢ ed ancora, sempre da detto aggiornamento risulta che già a marzo 2021
venivano segnalate relativamente alla “le non sufficienti attuali Parte_2
potenzialità, limitate altresì dal fenomeno del rientro del cuneo salino nei mesi
estivi di maggior emungimento…..la situazione di alta criticità in corso ha
evidenziato manifestamente tale problematica della mancanza di:
i. adeguate risorse alternative;
ii. di sufficiente capacità di riserve (cfr. p. 59);
3 Per_ iii. la necessità di individuare nuove risorse alternative al ” (cfr. p. 63)
➢ dall'Aggiornamento (doc. 9) risulta ancora che – tuttavia – con riferimento al
Per_ territorio di OR, lo stesso – solo marginalmente – appare affidarsi al (si
c.f.r lo schema riportato a p. 69 ove risulta che il fabbisogno del può CP_7
essere garantito sia da pozzi e sorgenti proprie del territorio Andorese, sia dalle
forniture tramite l'Acquedotto (privato) San Lazzaro
In buona sostanza dai dati istruttori appena sopra elencati risulta evidente che la
convenuta già a decorrere da marzo 2021 era pienamente consapevole:
a) della gravità della situazione relativa all'approvvigionamento di acqua
potabile specialmente con riferimento ai periodi estivi;
b) della particolare situazione afferente al comune di OR;
c) della necessità ed urgenza di procedere quantomeno ad opere di manutenzione
Per_ dell'acquedotto e di individuare e sfruttare risorse alternative al;
d) del fabbisogno di acqua potabile da garantire ad ogni singolo utente.
Risulta in maniera altrettanto evidente – attese le ordinanze sindacali sopra
richiamate – che non abbia minimamente assolto a quelle Parte_1
obbligazioni di cui era ben consapevole a decorrere da marzo 2021.
Ora, sotto il profilo giuridico, è pacifico che tra le parti intercorra un contratto di
somministrazione di acqua (art. 1559 cod. civ.) per uso domestico.
E' provato in atti – come sopra ricordato – che per i periodi temporali specificati
sopra in motivazione abbia fornito ai ricorrenti acqua priva del Parte_1
requisito della potabilità.
Proprio a motivo di tale inadempimento da parte della società convenuta, i
ricorrenti hanno richiesto il rimborso di quanto corrisposto a tale titolo ed in
ogni caso l'accertamento del diritto a non corrispondere tale corrispettivo ai
sensi della disciplina ex art. 1460 cod. civ.
4 Al proposito, va premesso che le norme di legge e regolamentari che disciplinano
il rapporto di somministrazione di acqua destinata al consumo umano prevedono
che l'acqua immessa in rete debba essere potabile e idonea per la preparazione di
cibi e bevande (D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, attuativo della dir. 98/83/Ce
relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano).
Deve essere rilevato, altresì, come sia del tutto pacifico ed incontestato in causa
che rientrano nei compiti della stessa società erogatrice - unica controparte
dell'utente nel contratto privatistico di somministrazione - quello di “curare la
conservazione dei beni concessi in uso mediante gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria” delle opere inerenti al servizio.
Questa premessa rende chiaro e conseguente quanto affermato in maniera
costante dalla giurisprudenza di legittimità: “ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., il
debitore, in quanto tenuto a dimostrare di non aver potuto adempiere la
prestazione dovuta per causa a lui non imputabile, non può limitarsi ad eccepire
la semplice difficoltà della prestazione o il fatto ostativo del terzo, ma deve
provare di aver impiegato la necessaria diligenza per rimuovere gli ostacoli
frapposti all'esatto adempimento” (così, in materia di responsabilità del gestore
dell'acquedotto nel contratto di somministrazione - Cass. 4.2.2016, n. 2182;
Cass., 18 novembre 2002, n. 16211, in motivazione;
Cass., 5 agosto 2002, n.
11717; Cass., 14 dicembre 2011, n. 26830).
Nel caso di specie, non ha offerto alcuna prova di impiego della Parte_1
diligenza adeguata, ed anzi a ben vedere ammette esplicitamente di essere in
cronico ritardo per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori afferenti al
“Masterplan Roja”, sotto il profilo della manutenzione sia ordinaria sia
straordinaria delle rete idrica.
5 Con riferimento, poi, allo specifico caso del territorio Andorese, pur risultando
provato in atti (cfr supra in motivazione) che lo stesso territorio può (o potrebbe)
fruire di fonti alternative di approvvigionamento, nulla è stato dimostrato sul
punto da parte della convenuta in punto diligenza nello sfruttamento di tali fonti
alternative, o specularmente, in punto circostanze obbiettive che giustifichino
detto mancato sfruttamento.
* * *
A giustificazione della propria condotta ha dedotto la sussistenza Parte_1
dell'eccezionale periodo siccitoso dell'estate 2022.
Tale tesi, tuttavia, non merita accoglimento per le seguenti sintetiche ragioni.
Richiamato quanto osservato sopra in motivazione, e posto e premesso che il
medesimo problema risulta esservi verificato (seppure per un periodo temporale
più contenuto) anche nell'estate 2023 – segno questo evidente che ormai,
purtroppo, gli eventi siccitosi non possono più considerarsi quali dotati del
carattere di eccezionalità – è risultato documentalmente dimostrato che
già marzo 2021 fosse pienamente consapevole delle criticità della Parte_1
rete che serve il di OR e del problema della formazione del cuneo CP_7
salino.
A fronte di tale dato di cui – si ribadisce – era pienamente Parte_1
consapevole da tempo, non risulta dimostrata da parte della convenuta né la
predisposizione di un piano di tutela delle acque, né, e soprattutto, l'esecuzione di
alcun intervento (quali, esemplificativamente:
i) manutenzione delle condutture onde evitare dispersioni di acqua;
ii) realizzazioni di vasche di accumulo;
iii) sfruttamento di nuovi pozzi;
6 [... iv) acquisto di maggiori quantitativi di acqua da parte dell'acquedotto
) volto ad evitare, o quantomeno grandemente mitigare, il verificarsi del Pt_3
fenomeno di interruzione dell'erogazione dell'acqua potabile.
Si consenta, poi, di aggiungere che l'odierno stato di tecnologia e conoscenze
consente ad enti istituzionali quali AL ed RA di fornire dati del tutto
attendibili in ordine alla stima della consistenza delle future precipitazioni
meteoriche (sito RA, voce “precipitazioni cumulate”: ”la serie annuale delle
precipitazioni cumulate espresse come differenza rispetto a una base
climatologica, permette di stimare il trend di precipitazione nel corso degli anni.
La conoscenza dell'andamento temporale delle precipitazioni consente di valutare
le tendenze in atto rispetto ai cambiamenti climatici e costituisce uno dei
presupposti indispensabili alla definizione delle opportune strategie e azioni di
adattamento ai cambiamenti climatici”).
Da quanto sopra ne discende all'evidenza che la condotta di non Parte_1
possa ritenersi giustificata dalla ricorrenza di un evento eccezionale ed
imprevedibile.
Ricordasi, infatti, che per costante orientamento della Suprema Corte (ex multis:
Cass. 19 ottobre 2006, n. 22396; Cass. 23 febbraio 2001, n. 2661) il carattere
della straordinarietà è di natura oggettiva, qualificando un evento in base
all'apprezzamento di elementi, quali la frequenza, le dimensioni, l'intensità,
suscettibili di misurazioni (e quindi, tali da consentire, attraverso analisi
quantitative, classificazioni quanto meno di carattere statistico), mentre il
carattere della imprevedibilità ha fondamento soggettivo, facendo riferimento
alla fenomenologia della conoscenza.
Entrambi detti caratteri sono insussistenti nella fattispecie: il primo, poiché come
rilevato sopra, le conoscenze e dati tecnologici relative all'andamento delle
7 precipitazioni nell'ultimo trentennio evidenziano il progressivo drastico – e
soprattutto - costante mutamento climatico intercorso in questo periodo e
l'altrettanto costante aumento delle temperature.
Il secondo, poichè, come più volte ricordato sopra in motivazione, Parte_1
era del tutto cosciente della situazione della rete idrica che serve il CP_8
e delle sue problematiche già a decorre, quantomeno da marzo 2021, e
[...]
poiché le surrichiamate conoscenze tecnologiche consentono previsioni di stima
del tutto appropriate in relazione alla futura consistenza delle precipitazioni.
Con riferimento, infine, alle adottate misure emergenziali – quali installazioni di
autocisterne distribuzione di acqua in bottiglia- la convenuta non ha fornito
alcuna prova in atti che dette misure siano state adottate in favore dei ricorrenti,
e quindi, irrilevanti si pongono nei confronti delle domande azionate in giudizio.
Si consenta, peraltro, di ricordare che con riferimento alle auto cisterne, la
documentazione allegata in atti da parte ricorrente non consente neppure di
determinare se effettivamente detto servizio sia stato diretto in favore del
[...]
essendo corretto il rilievo formulato dai ricorrenti che la CP_8
documentazione relativa al nolo delle stesse indica genericamente
approvvigionamento nella zona di . CP_4
In ogni caso detto tale servizio risulta esser stato effettuato ad ottobre 2022 , e
non nell'estate 2022, e con riferimento all'annualità successiva, nel solo mese di
agosto 2023.
Con riferimento, poi, all'acquisto dell'acqua in bottiglia dalla documentazione
versata in atti risulta che il quantitativo acquistato, in ogni caso, fosse sufficiente
a “coprire” il fabbisogno di 46.000 utenti per un'unica giornata.
Ne discende, quindi, l'evidente irrisorietà della misura stante il divieto di utilizzo
di acqua potabile per l'intera generalità degli abitanti del Comune di OR per
8 i protratti periodi temporali che si sono specificati nell'incipit della parte
motiva”.
Al riguardo, e con riferimento alle specifiche censure ed eccezioni sollevate dalla società appellante dalla pagina 19 alla pagina 30 dell'atto d'appello, il Tribunale
osserva quanto segue.
1) In relazione alla contestazione in base alla quale il Giudice di Pace
avrebbe desunto l'ammissione – da parte di – della Parte_1
sussistenza di ritardi nell'esecuzione delle opere afferenti al c.d.
” da un documento non prodotto agli atti del giudizio (la Persona_1
nota prot. 11078 del 18.4.2023 della medesima , va Parte_1
evidenziato che tale nota, pur non risultando agli atti del giudizio, è stata comunque citata dal Sindaco del nella propria Controparte_8
ordinanza del 6.5.2023 con la quale è stato ingiunto agli utenti del
[...]
di astenersi dall'utilizzare l'acqua potabile per determinati usi CP_8
(cfr l'ordinanza sindacale prodotta dagli odierni appellati nel primo grado di giudizio quale documento n° 4, ove si legge: “vista la nota prot. 11078
del 18.4.2023 della soc. , gestore unico del servizio Parte_4
idrico integrato del con la quale evidenzia Controparte_8
l'incremento dei valori di cloruri nei pozzi di Sant'Angela, Canneto,
Ospizio, ex Diano 1-2-3-4, oltre il limite di legge ed inoltre rappresenta la
situazione dei lavori relativi al Masterplan Roja con previsione di
conclusione non a breve termine [enfasi aggiunta, n.d.r.]”). Sulla base delle risultanze probatorie desumibili dall'ordinanza sindacale testè
menzionata deve pertanto considerarsi sostanzialmente corretto l'operato del Giudice di Pace laddove esso ha ritenuto di poter trarre la prova, se non dell'ammissione, quantomeno della piena consapevolezza in capo a
9 in ordine alla sussistenza di ritardi nell'esecuzione delle Parte_1
opere afferenti al Persona_1
2) Non possono essere considerate condivisibili le deduzioni difensive della società appellante (punti 1.d.2 e 1.d.3 lett. a) dell'atto d'appello, pagine 20,
21 e 22) laddove la stessa ha lamentato che il Giudice di Pace le avrebbe erroneamente imputato scarsa diligenza nella manutenzione delle condutture dell'acquedotto. Al riguardo va infatti evidenziato: a) che
è subentrata nella gestione del Servizio Idrico Integrato (e Parte_1
dunque anche nella gestione dell'acquedotto) nell'anno 2016; b) che in base alle convenzioni stipulate tra gli Enti di Governo d'Ambito ed i ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs 152/2006 i Gestori Parte_5
(nel caso di Specie la società odierna appellante) sono incaricati, tra l'altro,
della funzione di monitorare il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, in particolare per quanto concerne la manutenzione degli impianti (cfr la norma in esame, che recita: “Il
rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il soggetto gestore del
servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta
dall'ente di governo dell'ambito…..2. A tal fine, le convenzioni tipo, con
relativi disciplinari, devono prevedere in particolare:…..b-bis) le opere da
realizzare durante la gestione del servizio come individuate dal bando di
gara;…..d) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da
assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli
impianti; e) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate
dall'ente di governo dell'ambito e del loro aggiornamento annuale, anche
con riferimento alle diverse categorie di utenze;
f) l'obbligo di adottare la
carta di servizio sulla base degli atti d'indirizzo vigenti;
g) l'obbligo di
10 provvedere alla realizzazione del Programma degli interventi;
h) le
modalità di controllo del corretto esercizio del servizio e l'obbligo di
predisporre un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto
dall'articolo 165;…..p) le modalità di rendicontazione delle attività del
gestore…..4. Nel Disciplinare allegato alla Convenzione di gestione
devono essere anche definiti, sulla base del programma degli interventi, le
opere e le manutenzioni straordinarie, nonché il programma temporale e
finanziario di esecuzione”); c) che non risulta che nel Parte_1
corso degli anni, si sia attivata in modo adeguato per svolgere l'attività di monitoraggio e di manutenzione delle condutture dell'acquedotto di cui essa, quale gestore, deve essere considerata responsabile (quantomeno nell'ambito dei rapporti tra di essa e gli utenti finali del servizio e sulla base degli impegni assunti con la stipula dei contratti di somministrazione), e ciò, si sottolinea, nonostante essa fosse da lungo tempo consapevole (verosimilmente sin dal momento del suo subentro nella gestione del Servizio) delle pessime condizioni di manutenzione delle condutture, come da essa stessa ammesso nei propri atti difensivi (cfr la pagina 21 dell'atto d'appello, ove si legge: “L'acquedotto in questione è
stato consegnato a in disastrose condizioni di manutenzione Parte_1
(vedasi l'aggiornamento 2021 del Piano d'Ambito che ne descriveva già
in dettaglio le criticità)”); d) che neppure può essere desunto dagli atti di causa che la società odierna appellante si sia tempestivamente attivata
(ovverosia che essa si sia attivata in tempo utile per prevenire il verificarsi delle situazioni emergenziali del 2022 e del 2023 per cui è causa) per promuovere l'effettuazione degli indispensabili interventi di manutenzione degli impianti de quibus presso gli enti e/o i soggetti pubblici deputati al
11 reperimento delle risorse a ciò necessarie (Ente di Governo d'Ambito,
Commissario ad Acta, etc); e) che il fatto che a seguito dell'assunzione della funzione di gestore del servizio da parte della si Parte_1
siano verificati impedimenti e/o problematiche nella gestione del servizio afferenti ai suoi rapporti con gli enti pubblici medesimi e/o riconducibili a comportamenti ostruzionistici in ipotesi tenuti dai precedenti gestori cessati non assume rilievo determinante ai fini che qui interessano;
f) che al riguardo devono infatti essere considerate condivisibili le deduzioni difensive svolte dagli odierni appellati sulla scorta dell'insegnamento della
Suprema Corte in base alle quali i ritardi e le inefficienze degli enti pubblici di riferimento nello svolgimento delle attività e delle procedure necessarie per l'adeguata erogazione del servizio idrico restano, per così
dire, sullo sfondo rispetto al rapporto contrattuale di somministrazione sussistente tra gestore ed utenti finali (rapporto di natura privatistica regolato dal principio di sinallagmaticità, nell'ambito del quale le prestazioni contrapposte costituiscono l'una la causa giustificativa dell'altra), e come tali non sono in alcun modo idonee a giustificare l'inadempimento contrattuale da parte del gestore (cfr sul punto Cass.
SS.UU n. 32780/2018 in motivazione: “E' pertanto il singolo rapporto di
utenza a venire in considerazione e, con esso, il diritto del singolo utente a
vedersi risarcito il danno arrecatogli dal contrattuale inadempimento
della controparte immediata, cioè il gestore unico del servizio idrico
integrato e fornitore del bene acqua, come pure a vedersi ridotto il
corrispettivo dell'acqua fornita, siccome priva delle qualità pattuite (cioè
la conformità alle disposizioni di legge e regolamentari in materia di
limiti massimi di arsenico e/o fluoruri): non è quindi in considerazione,
12 se non quale presupposto e per di più - a tutto concedere - della sola
domanda di garanzia della fornitrice nei confronti degli Enti per le
modalità di gestione della relativa emergenza, l'attività di
programmazione o di organizzazione del servizio complessivo di
fornitura di acqua posta in essere dalla pubblica amministrazione
incaricata della gestione del servizio. In altri termini, nonostante il
carattere emergenziale della situazione venutasi a creare nei contesti
territoriali per cui è causa ed il complesso sistema di riparti di
competenze e di funzioni ai fini dell'erogazione dell'acqua potabile,
rientra pur sempre nelle ordinarie obbligazioni dell'ente gestore del
servizio idrico integrato e, comunque, di quello che in concreto eroga, in
virtù di rapporti privatistici ordinari di utenza individuale, l'acqua ai
privati l'obbligo di somministrarla in condizioni tali da renderla conforme
alle prescrizioni, di vario rango normativo, sui suoi contenuti massimi
consentiti di sostanze tossiche”); g) che comunque, e ad ogni buon conto,
anche ove fosse provato che l'odierna appellante sia stata impossibilitata ad erogare il servizio di somministrazione dell'acqua potabile in modo conforme alle pattuizioni contrattuali ed alla normativa vigente a causa di ritardi e/o di inefficienze degli enti pubblici di riferimento (ad es. a causa di ritardi nell'approvazione dei progetti relativi agli interventi di manutenzione e/o nell'erogazione dei relativi finanziamenti e/o nell'esecuzione delle opere di manutenzione da parte delle società
appaltatrici, etc.) dovrebbe comunque propendersi per la sussistenza della sua responsabilità contrattuale nei confronti degli utenti del servizio;
h)
che infatti, premesso che dagli atti di causa e dalle stesse deduzioni dell'appellante risulta che essa era da tempo pienamente consapevole
13 (quantomeno dal marzo del 2021, ovverosia dalla data di adozione del
Piano d'Ambito, come correttamente evidenziato dal Giudice di Pace)
delle problematiche e delle criticità sussistenti in relazione all'effettiva possibilità di svolgere in modo adeguato il servizio di erogazione dell'acqua potabile nei confronti degli utenti finali, va comunque ritenuto
– a tutto voler concedere – che essa abbia violato i canoni di diligenza nell'adempimento contrattuale stabiliti dall'art. 1218 c.c. già nel momento in cui ha ritenuto di assumere i propri impegni contrattuali nei confronti degli utenti pur nella consapevolezza di non poter adempiere esattamente le prestazioni cui si era obbligata con la stipula dei contratti di somministrazione (in altri termini, si tratterebbe di un'ipotesi di cd “colpa
per assunzione”, non idonea ad esonerare l'appellante dalla propria responsabilità per inadempimento: cfr sul punto, tra le altre, Cass. Pen.,
Sez IV, 13.12.2023 n° 49494); i) che ragionando diversamente si consentirebbe al gestore del servizio idrico integrato – in modo del tutto irragionevole – di richiedere agli utenti il versamento della tariffa contrattualmente pattuita nonostante esso fosse consapevole dell'insussistenza ab origine dei presupposti per la corretta e regolare erogazione del servizio di acquedotto;
l) che anche a voler ritenere che le problematiche relative ai propri rapporti con gli enti pubblici di riferimento siano tali da integrare un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile, ciò non potrebbe comunque indurre a propendere per l'infondatezza della domanda di ripetizione d'indebito formulata dagli odierni appellati, essendo evidente che già la mancata esecuzione della somministrazione di acqua potabile da parte di
è idonea, di per sé sola, ad esonerare i Sigg.ri , Parte_1 CP_1
14 e dall'obbligo di corrispondere il prezzo della prestazione CP_2 CP_3
da essi non percepita, e ciò proprio in considerazione del rapporto sinallagmatico che lega tra di sé le due prestazioni in esame (prestazioni che, come dianzi accennato, costituiscono l'una la giustificazione causale dell'altra).
3) Con riferimento alle deduzioni difensive svolte dall'appellante alle pagine
22, 23 e 24 dell'atto d'appello (paragrafo 1.d.3 lett. b)) con le quali la stessa ha lamentato che il Giudice di Pace, nel valutare la responsabilità da inadempimento di essa esponente, non avrebbe tenuto conto di una serie di interventi da essa posti in essere al fine di ovviare o quantomeno di mitigare le criticità della situazione relativa all'approvvigionamento idrico verificatasi nelle estati degli anni 2022 e 2023, va rilevato che entrambi i documenti da essa citati (doc. n° 13, contratto di appalto relativo a
“Masterplan sistema acquedotto del Roja – lotto C 1.3 Stralcio 1 – somma
urgenza per recupero serbatoi OR in Comune di Cervo ed
Interconnessione con rete” stipulato in data 10.1.2023; doc n° 21,
approvazione progetto “Incremento capacità di accumulo mediante
costruzione di serbatoio, collegamenti con rete esistente ad OR e
recupero serbatoi OR a Cervo” in data 19.9.2023) attestano indubbiamente, per la data della loro stipulazione (nei mesi di gennaio e settembre del 2023, nei quali la crisi relativa all'approvvigionamento delle risorse di acqua potabile era ormai in pieno svolgimento, ed anzi, al momento dell'approvazione del progetto del 19.9.2023, era ormai quasi terminata), la tardività degli interventi posti in essere da . Al Parte_1
riguardo va anche evidenziato che il fatto che nell'estate del 2023 si siano nuovamente verificate le stesse identiche problematiche di carenza di
15 risorse idriche già verificatesi nell'estate precedente induce a ritenere, per quanto concerne le opere di cui all'appalto del 10.1.2023, che le opere medesime siano state inidonee a risolvere le problematiche per cui è causa.
Sotto altro aspetto, dal fatto poi che la realizzazione del nuovo pozzo in località Molino Nuovo si sia rivelata inutile non può automaticamente trarsi la prova che nel caso di specie non vi fosse la possibilità di tentare la realizzazione di nuovi pozzi in altre località del pari situate all'interno del
Comune di OR.
4) Con riferimento poi alle misure emergenziali asseritamente poste in essere dall'appellante e da essa descritte al punto d) di pagina 24 (installazione di autocisterne e distribuzione di acqua in bottiglia), appare sufficiente richiamare le condivisibili osservazioni svolte al riguardo dal Giudice di
Pace e dianzi già richiamate, in particolare laddove Esso ha evidenziato, da un lato, che dagli atti di causa non può essere tratta la prova in ordine al fatto che tali misure siano state poste in essere in favore degli abitanti del
Comune di OR (in alcuni ordinativi da essa prodotti quali docc n° 5 e relativi al noleggio di autobotti per il trasporto di acqua potabile non risulta essere stata indicata la località di destinazione, mentre in altri risultano essere state indicate località di destinazione diverse dal Comune
di OR, come ad esempio i Comuni di Chiusanico, , Diano CP_4
RI e Cervo;
cfr ad esempio l'ordine n° 292 del 20.4.2023), e dall'altro che trattasi di misure che si sono rivelate tardive (in quanto adottate solo in un momento in cui la crisi idrica de qua era ormai già in corso di svolgimento) e comunque insufficienti. Ad ogni buon conto va anche evidenziato che anche qualora fosse risultata documentalmente provata la pertinenza al nonchè la tempestività di tali misure e la Controparte_8
16 loro idoneità ad alleviare i disagi subiti dalla popolazione di OR a causa della mancata erogazione del servizio di acquedotto de quo, ciò non avrebbe comunque potuto indurre a ritenere che nel caso di specie la abbia correttamente adempiuto alla prestazione cui essa si è Parte_1
impegnata mediante la stipula dei contratti di somministrazione de quibus:
al riguardo va infatti evidenziato che attraverso la sottoscrizione dei contratti con gli utenti la si è impegnata a rifornire gli Parte_1
stessi di acqua potabile attraverso la rete idrica che compone l'acquedotto da essa gestito fino ai rubinetti siti negli appartamenti che costituiscono il punto di consegna della fornitura contrattualmente pattuito, e non attraverso sistemi di distribuzione precari ed alternativi come quelli qui in esame. In altri termini, il fatto stesso che gli utenti, anziché ricevere la fornitura all'interno dei propri alloggi (come contrattualmente previsto),
abbiano avuto la necessità di spostarsi sul territorio del di OR CP_7
al fine di reperire (ipoteticamente) la risorsa idrica oggetto dei contratti di somministrazione, è idoneo già di per sé a porre in evidenza l'inadempimento da parte dell'odierna appellante degli obblighi contrattuali su di essa gravanti nei confronti dell'utenza del servizio di acquedotto.
5) Con riferimento alle censure alla sentenza impugnata svolte dall'appellante al punto 1.e) dell'atto d'appello (pagine 25-30), con le quali essa ha lamentato che il Giudice di Pace avrebbe erroneamente omesso di qualificare come eccezionali ed imprevedibili i fenomeni siccitosi verificatisi nelle estati degli anni 2022 e 2023 ed avrebbe inoltre omesso di considerare che i fenomeni medesimi avrebbero creato una situazione emergenziale tecnicamente irrisolvibile nel breve periodo, va
17 rilevato: a) che il fatto stesso che i fenomeni in esame si siano verificati per due anni di seguito e si siano inoltre protratti per molti mesi (dal luglio del 2022 al febbraio del 2023 e dal luglio del 2023 al novembre del 2023,
ovverosia per quasi 10 mesi complessivi) è idoneo già di per sé ad evidenziare che non si è trattato di fenomeni eccezionali ed imprevedibili;
b) che al riguardo appaiono inoltre condivisibili le argomentazioni svolte dal Giudice di Pace laddove esso ha sottolineato che le attuali tecnologie e conoscenze in campo meteorologico consentono indubbiamente di effettuare previsioni del tutto attendibili in ordine al futuro andamento delle precipitazioni atmosferiche (cfr in particolare quanto condivisibilmente evidenziato dal Giudice di prime cure alla pagina 7 della propria sentenza: “l'odierno stato di tecnologia e conoscenze consente ad
enti istituzionali quali AL ed RA di fornire dati del tutto attendibili in
ordine alla stima della consistenza delle future precipitazioni meteoriche
(sito RA, voce “precipitazioni cumulate”: ”la serie annuale delle
precipitazioni cumulate espresse come differenza rispetto a una base
climatologica, permette di stimare il trend di precipitazione nel corso
degli anni. La conoscenza dell'andamento temporale delle precipitazioni
consente di valutare le tendenze in atto rispetto ai cambiamenti climatici e
costituisce uno dei presupposti indispensabili alla definizione delle
opportune strategie e azioni di adattamento ai cambiamenti climatici”)”;
c) che peraltro il fatto che nel caso di specie vi fosse la possibilità del verificarsi di situazioni emergenziali del tipo di quelle poi effettivamente verificatasi nonché il fatto che in tali ipotesi si sarebbero potute verificare situazioni critiche non suscettibili di essere adeguatamente fronteggiate con le risorse idriche disponibili risulta essere stato riconosciuto dallo
18 stesso Commissario ad Acta nella propria relazione di aggiornamento al
Piano d'Ambito del marzo 2021 (doc. n° 9 prodotto da Parte_1
cfr ad es. quanto rilevato alla pagina 59, ove si legge: “per quanto attiene
la , da segnalare le non sufficienti attuali potenzialità, limitate Parte_2
altresì dal rientro del cuneo salino nei mesi estivi di maggior
emungimento. La situazione di altra criticità in corso, prima menzionata,
ha evidenziato manifestamente tale problematica della mancanza di
adeguate risorse alternative e anche di sufficiente capacità di riserve
[enfasi aggiunta, n.d.r.]”; cfr inoltre quanto rilevato alla pagina 17, dalla quale risulta espressamente che situazioni emergenziali del tipo di quelle oggetto di causa si erano già verificate in passato: “Nel caso di specie, il
Masterplan “Sistema Roja”, la principale opera di raddoppio,
sostituzione, rispristino e adeguamento della tubazione del Roja che corre
da ponente (Ventimiglia) a levante (OR) e che rappresenta la
principale fonte di approvvigionamento dell'ambito territoriale, inserita
per questo anche nel Piano Opere Strategiche (POS) della Pianificazione
d'Ambito, rappresenta la principale infrastruttura in grado di intercettare
e ridurre le dispersioni idriche, preservando e veicolando un quantitativo
di acqua che garantisce l'autosufficienza del golfo dianese anche nei
periodi di maggior presenza turistica, ed è in grado di evitare di ricorrere
a soluzioni in emergenza, come purtroppo accaduto fino ad oggi. In
quanto tale, è essa stessa “Misura” strutturale del Piano di gestione”); d)
che la situazione critica risultante dai passi del piano d'ambito testè
riportati, nota da tempo sia all'odierna appellata che all'ente di Gestione
d'Ambito, avrebbe dovuto indurre entrambi a velocizzare la progettazione e la realizzazione delle opere di manutenzione e di potenziamento delle
19 Per_ tubazioni di adduzione di acqua dal fiume proprio al fine di scongiurare il verificarsi di situazioni di criticità del tipo di quelle poi effettivamente verificatesi. Al riguardo va nuovamente ribadito che per i motivi dianzi esplicitati non può ritenersi che sia in Parte_1
oggi legittimata a far valere i propri ritardi ed i ritardi dell'
[...]
nell'implementazione delle indispensabili opere testè Controparte_9
menzionate al fine di giustificare l'inadempimento degli obblighi di fornitura su di essa gravanti in base ai contratti di somministrazione da essa stipulati con gli utenti del servizio di acquedotto, essendo tra l'altro evidente che tale inadempimento non è altro che la diretta conseguenza del ritardo, da parte sia del gestore del servizio di acquedotto che dell'
[...]
, nell'effettuazione di opere che costituivano il presupposto CP_5
indispensabile per la corretta erogazione del servizio di acquedotto medesimo (sul fatto che il contraente che non si attiva per tempo al fine di predisporre tutti gli strumenti necessari per eseguire puntualmente la prestazione alla quale si è impegnato mediante la stipula del contratto è
responsabile per l'inadempimento della prestazione cfr, tra le molte, Cass.
Ordinanza n. 12407 del 24 giugno 2020).
Sulla base degli assunti e delle circostanze dianzi evidenziate va pertanto ritenuto che la sentenza impugnata, laddove ha accolto la domanda proposta dai Sigg.ri
, e volta ad ottenere la ripetizione delle somme CP_1 CP_2 CP_3
indebitamente corrisposte a titolo di corrispettivo del servizio di acquedotto,
debba essere pienamente confermata.
Deve invece essere considerata infondata la domanda proposta dagli odierni appellati al fine di ottenere la condanna di al risarcimento dei Parte_1
20 danni da essi asseritamente subiti per essere stati costretti ad approvvigionarsi di acqua potabile acquistandola a proprie spese.
Al riguardo va infatti evidenziato: 1) che il Giudice di prime cure, non potendosi trarre dagli atti di causa la prova certa in ordine agli esborsi asseritamente sostenuti dai Sigg.ri , e per l'acquisto di confezioni in CP_1 CP_2 CP_3
bottiglia di acqua potabile nel periodo di vigenza delle ordinanze sindacali de
quibus emesse in data 25.7.2022, 21.7.2023 e 28.7.2023, ha ritenuto di dover procedere alla quantificazione del danno in esame in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., condividendo sostanzialmente – e facendo propri – i criteri di calcolo indicati dagli odierni appellati nei propri atti difensivi;
2) che secondo il disposto di tale norma, “se il danno non può essere provato nel suo preciso
ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”; 3) che in base alla disciplina delle azioni risarcitorie contenuta sia nel codice civile che nel codice di rito la prova del danno, non solo per quanto concerne l'an ma anche per quanto concerne l'esatta quantificazione (cd “quantum”), deve essere fornita dal danneggiato;
4) che il criterio della determinazione del danno in via equitativa può
essere utilizzato, come prevede espressamente la norma in esame, solo ed esclusivamente qualora il danneggiato non abbia alcuna possibilità di provarne l'esatto ammontare, o al limite qualora, in base alle circostanze del caso concreto,
la prova del quantum risulti essere estremamente difficoltosa;
5) che nel caso di specie va ritenuto che non sussistano i presupposti per fare applicazione dell'art. 1226 c.c.; 6) che al riguardo va evidenziato che gli odierni appellati, nella fattispecie, avrebbero ben potuto dare agevolmente la prova dell'esatta quantificazione del danno da essi asseritamente subito semplicemente producendo gli scontrini relativi agli acquisti di confezioni di acqua potabile in bottiglia da essi (in ipotesi) effettuati;
7) che peraltro anche i dati di calcolo da essi utilizzati
21 nel caso di specie per pervenire alla quantificazione dell'importo ad essi asseritamente spettante a titolo risarcitorio risultano essere eccessivamente evanescenti, e comunque non provati (ad esempio per quanto concerne l'esatta composizione dei rispettivi nuclei familiari, che avrebbe potuto essere da essi agevolmente provata mediante la semplice produzione di un certificato di stato di famiglia); 8) che sempre in tal senso va anche evidenziato, con riferimento alla posizione del Sig. , che è pacifico in causa che esso non è residente nel CP_1
proprio alloggio sito in OR, e che esso non ha provato l'esatto numero di giorni nel corso dei quali ha soggiornato nell'alloggio medesimo durante i periodi di vigenza delle ordinanze sindacali su menzionate;
9) che pertanto va ritenuto che la domanda risarcitoria proposta dagli odierni appellati non possa trovare accoglimento, non avendo essi dato prova dell'esatto ammontare del danno asseritamente subito;
10) che, prima ancora, va peraltro rilevato che nel caso di specie non può ritenersi provato con assoluta certezza neppure l'an del danno da essi asseritamente subito;
11) che al riguardo va infatti evidenziato che se da un lato essi, nei periodi di vigenza delle ordinanze sindacali, non hanno potuto usufruire (a causa dell'inadempienza del gestore Parte_1
dell'erogazione di acqua potabile, dall'altro lato va anche rilevato che - a seguito dell'accoglimento della domanda di ripetizione d'indebito da essi proposta in relazione alle quote di tariffa relative al servizio acquedotto – essi sono stati di fatto esentati, per i periodi in esame, dall'obbligo di effettuare la controprestazione del servizio medesimo;
12) che pertanto, in considerazione di tale circostanza, ed in assenza di prova in ordine al fatto che essi nel caso di specie abbiano dovuto sborsare per l'acquisto di confezioni di acqua in bottiglia un importo maggiore rispetto a quello che essi avrebbero dovuto corrispondere a titolo di corrispettivo dell'erogazione di acqua potabile al rubinetto, va ritenuto
22 che il pregiudizio da essi subito per la mancata erogazione del servizio di acquedotto trovi adeguato ristoro già nell'accoglimento della domanda di ripetizione d'indebito testè menzionata.
Con il secondo motivo d'appello la ha eccepito (per la prima Parte_1
volta nel presente giudizio, non essendo stata tale eccezione sollevata dinanzi al
Giudice di Pace) l'improcedibilità/inammissibilità della domanda di rimborso delle somme attinenti al servizio di depurazione proposta dai Sig.ri , CP_1
e nei propri atti difensivi per avere essi omessi di presentare CP_2 CP_3
previamente una richiesta di rimborso in sede amministrativa ai sensi del D.M.
30.9.2009, decreto con il quale il Controparte_10
, in attuazione delle disposizione di cui all'art. 8 sexies D.L.
[...]
n° 208/2008, ha dettato i criteri per la determinazione della somma da restituire agli utenti per le ipotesi in cui gli stessi, per cause estranee alla propria volontà,
non abbiano fruito del servizio di depurazione delle acque reflue urbane (cfr l'atto d'appello della alle pagg. 31 e ss, ove tra l'altro si legge: “con Parte_1
Decreto ministeriale 30 settembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31
dell'8 febbraio 2010, il Controparte_10
ha individuato i criteri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa
[...]
non dovuta riferita al servizio di depurazione.
Il decreto è stato emanato in attuazione della disposizione di cui all'art.
8-sexies
del D.L. n. 208/2008, introdotto in sede di conversione in legge (L. n. 13/2009).
2.2. – Per quanto interessa in questa sede, il Decreto ministeriale:
a) in premessa precisa anzitutto che “la giurisprudenza della Corte dei Conti ha
costantemente evidenziato la necessità di una documentata istanza da parte
dell'utente per ottenere la restituzione delle somme di cui all'art.
8-sexies del
decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208”;
23 b) agli artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, disciplina espressamente la necessaria ed
esplicita “richiesta di rimborso” da presentarsi all'ente gestore, presupposto
indispensabile affinché possa essere avviato e svolto il procedimento
amministrativo di cui al medesimo decreto, per la determinazione dell'“importo,
con i relativi interessi, che i gestori dovranno restituire ad ogni singolo
richiedente”.
2.3. La domanda avversaria è inoltre improcedibile / inammissibile anche a causa
della mancanza del suo fondamentale e imprescindibile presupposto di legge,
consistente nel previo svolgimento da parte dell' del procedimento CP_11
amministrativo finalizzato alla determinazione dell'an, del quantum e del
quomodo del rimborso eventualmente spettante all'utente che avesse presentato
la predetta relativa istanza motivata e documentata di rimborso.
In assenza dello svolgimento del procedimento amministrativo volto a individuare
l'assenza di un impianto di depurazione attivo, lo svolgimento del procedimento
di sua realizzazione, la relativa tempistica e i relativi costi, nonché a determinare
l'importo del rimborso eventualmente spettante all'utente che ne abbia fatto
richiesta espressa e documentata, l'azione proposta dai ricorrente è chiaramente
improcedibile / inammissibile anche in quanto il preteso credito restitutorio
sarebbe in ogni caso privo delle indispensabili caratteristiche della certezza,
liquidità ed esigibilità.
Infatti, l'art. 1, comma 2, del citato Decreto ministeriale 30 settembre 2009
prevede espressamente che la sussistenza e l'esercizio del diritto alla restituzione
della quota di tariffa eventualmente dovuta in ordine al servizio di depurazione
sia subordinato al previo svolgimento del procedimento amministrativo di
determinazione dell'importo eventualmente dovuto, procedimento di esclusiva
competenza dell' . CP_11
24 In particolare, tale disposizione prevede che “nei casi in cui manchino gli
impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, gli utenti hanno
diritto alla restituzione della quota di tariffa imputata in bolletta al servizio di
depurazione secondo le disposizioni del presente decreto. Qualora nella bolletta
non sia espressamente prevista la voce riferita al servizio di depurazione,
l'Autorità competente provvede alla ricostruzione della medesima secondo le
previsioni del Piano d'ambito”.
A sua volta l'art. 1, comma 3, prevede il criterio di calcolo di tale importo,
precisando che “per le utenze al servizio delle quali sia stata prevista nei Piani
d'ambito o da atti formali dei competenti organi comunali la realizzazione di
impianti di depurazione, dall'importo di cui al comma 2 vanno dedotti gli oneri
derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento dei
medesimi impianti svolte nel periodo oggetto di rimborso”.
Ancor più in dettaglio, il decreto ministeriale in esame attribuisce alla
competenza esclusiva dell' sia la ricostruzione del “programma CP_11
temporale delle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento
avviate… là dove non già contenuto nel Piano d'Ambito approvato” dallo stesso
(art. 3, comma 1), sia la determinazione dell'imposto da restituire e degli CP_11
“oneri deducibili” ivi indicati, nonché i “costi sostenuti per le attività di
progettazione, realizzazione, completamento dell'impianto di depurazione a
servizio di ciascun utente avente diritto alla restituzione” (art. 5, comma 1).
Al termine del procedimento amministrativo in esame, infatti, l'Autorità
d'Ambito/EGATO (ai sensi dell'art. 7):
“in applicazione degli artt. 1, 5 e 6, del presente decreto, l'Autorità d'ambito,
verificata la correttezza delle informazioni trasmesse ai sensi dell'art. 4, individua
25 l'importo, con i relativi interessi, che i gestori dovranno restituire ad ogni singolo
richiedente”;
b) “può disporre la restituzione anche in forma rateizzata e mediante
compensazione”;
c) deve “individuare le ulteriori risorse finanziarie eventualmente necessarie
affinché gli oneri derivanti dall'obbligo di restituzione non rechino pregiudizio
alla integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio necessari alla
realizzazione del Piano d'ambito approvato” anche operando “allo scopo … una
revisione tariffaria straordinaria”.
Si evidenzia che il decreto ministeriale in esame attribuisce dunque all'Ente di
Governo , in conseguenza e per effetto della proposizione della Parte_6
predetta “richiesta di rimborso” di un utente, la competenza esclusiva a:
(i)
stabilire se nel Piano d'Ambito sia prevista o meno la realizzazione dell'impianto
di depurazione al servizio del medesimo “singolo richiedente”;
(ii)
ricostruire il programma temporale di realizzazione dell'intervento secondo le
previsioni del Piano d'Ambito;
(iii)
accertare se tale programma temporale sia rispettato;
(iv)
determinare l'importo degli oneri di progettazione e realizzazione da detrarre
alla quota di tariffa relativa alla depurazione;
(v)
determinare l'effettivo importo finale da restituire all'utente richiedente nonché le
modalità e le tempistiche di tale restituzione;
26 (vi)
individuare le risorse compensative e le eventuali revisioni tariffarie necessarie
per garantire comunque l'esecuzione degli investimenti previsti dal Piano
d'Ambito.
Si tratta pertanto di un'attività che la legge, e il relativo decreto attuativo
delegato, riservano esclusivamente all' , e che in nessun caso può essere CP_11
svolta dal gestore del servizio.
2.4.
– Posto che appartiene ad la competenza a verificare il rispetto da parte CP_11
del gestore dei tempi di programmazione degli interventi, ed in caso di mancato
rispetto dei tempi di determinare la quota parte di tariffa da restituire agli utenti,
il Giudice Civile non può sostituirsi alla PA nell'esercizio delle relative
competenze.
adotterà le proprie determinazioni che il privato potrà impugnare CP_11
davanti al Giudice Amministrativo. Non può invece il Giudice civile in sede di
impugnazione di una fattura arrivare a stabilire se il Gestore poteva o no
fatturare il servizio di depurazione, e tantomeno la misura della relativa
fatturazione, occorrendo a tale fine una previa determinazione di ”). CP_11
Tali deduzioni non possono considerarsi condivisibili.
Al riguardo il Tribunale osserva quanto segue.
1) È pacifico in causa, e peraltro risulta anche provato documentalmente, che l'odierna appellante non ha provveduto ad erogare nei confronti degli utenti un servizio di trattamento delle acque reflue urbane conforme alla legge ed alla normativa comunitaria, in quanto il depuratore attualmente utilizzato per le acque reflue del OR non è idoneo a CP_8
sottoporre le stesse, prima dello scarico, ad un trattamento di tipo
27 secondario (trattamento richiesto, tra le altre disposizioni normative sia nazionali che comunitarie, dall'art. 105 comma 3 del D. Lgs 152 del
2006).
2) Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, in considerazione del rapporto sinallagmatico che lega tra sé l'erogazione del servizio di depurazione e la relativa quota tariffaria corrispettiva, l'ente gestore del servizio di depurazione non è legittimato a richiedere agli utenti il pagamento di tale quota qualora non abbia reso un servizio di depurazione conforme alla legge: (cfr Cass. n° 10958 del 2010: “posto
che non trattasi di entrata tributaria, che in quanto tale sarebbe svincolata
da un rapporto di sinallagmaticità con la prestazione del pubblico
servizio, bensì di corrispettivo contrattuale dovuto dal fruitore della
fornitura idropotabile, in assenza della prestazione consistente nella
depurazione dei reflui, il privato contraente non è tenuto alla
corresponsione del relativo corrispettivo ed in caso di pagamento è
legittimato a richiedere la ripetizione dell'indebito”; Cassazione civile sez.
III, 04/06/2013, n.14042: “la quota di tariffa riferita al servizio di
depurazione, in quanto componente della complessiva tariffa del servizio
idrico integrato, ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo
contrattuale, il cui ammontare è inserito automaticamente nel contratto.
In caso di mancata fruizione, da parte dell'utente, del servizio di
depurazione, è irragionevole l'imposizione dell'obbligo del pagamento
della quota riferita a detto servizio, in quanto manca la relativa
controprestazione”; Cassazione n. 20361 del 14/7/2023: “in caso di
mancata fruizione, da parte dell'utente, del servizio di depurazione, per
fatto a lui non imputabile, è irragionevole, per mancanza della
28 controprestazione, l'imposizione dell'obbligo del pagamento della quota
riferita a detto servizio”).
3) Non può in alcun modo ritenersi che il legislatore, con l'emanazione dell'art. 8 sexies del decreto legge n° 208 del 2008, abbia inteso porre dei limiti e/o delle condizioni di procedibilità in relazione all'azione di ripetizione d'indebito che gli utenti del servizio idrico integrato intendano proporre nei confronti del gestore del servizio per non avere quest'ultimo erogato correttamente il servizio di depurazione delle acque reflue urbane;
ciò in quanto, diversamente, la normativa in esame sarebbe viziata d'incostituzionalità per contrasto con l'art. 24 Cost., che sancisce l'inviolabilità del diritto di difesa in giudizio (cfr in tal senso Cassazione
Civile Sez. III 31/03/2017 n. 8334: “E' manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art.
8-sexies del d.l. n. 208 del
2008 (conv., con modif., dalla l. n. 13 del 2009), nella parte in cui ha
efficacia retroattiva, in quanto detta disposizione - nel disciplinare le
modalità di ripetizione delle somme erogate, dagli utenti del servizio
idrico integrato, quale corrispettivo della non fruita prestazione di
depurazione acque - è stata emanata per regolamentare gli effetti di una
pronuncia (n. 335 del 2008) della Corte costituzionale, sicché la
retroattività è implicita nella sua “ratio”, e peraltro non viola gli artt. 3,
24, 102, 111 e 117 Cost. (quest'ultimo in relazione all'art. 6 della CEDU),
poiché ogni norma genera uno iato tra la situazione preesistente e quella
successiva, senza per questo discriminare tra i cittadini, né, d'altra parte,
la norma de qua si occupa dell'azionabilità dei diritti, ovvero reca regole
processuali, o impedisce l'accesso alla giurisdizione, o, infine, lede le
prerogative degli organi giudiziari”; cfr la medesima pronuncia in
29 motivazione: “
1. Col primo motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che
la sentenza impugnata sarebbe affetta da violazione di legge, ai sensi
all'art. 360 c.p.c., n. 3. 2. Si assumono violati gli artt. 11 e 14 preleggi;
art. 2033 c.c.; D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, art. 8 sexies;
artt. 3, 24,
102, 111 e 117 Cost. Espongono, al riguardo, i ricorrenti che il Tribunale
ha errato nel ritenere retroattivo il D.L. n. 208 del 2008, art. 8 sexies
citato.
3. Il motivo è manifestamente infondato. Il D.L. 30 dicembre 2008,
n. 208, art. 8 sexies del è stato emanato proprio per disciplinare gli effetti
della sentenza n. 335/08 della Corte Costituzionale, sicchè la retroattività
è implicita alla sua ratio. Destituiti di fondamento sono i sospetti
d'illegittimità costituzionale paventati dai ricorrenti. L'art. 8 sexies D.L.
cit., infatti: - non viola l'art. 3 Cost., perchè qualunque norma, per il fatto
stesso di essere tale, genera uno iato tra la situazione preesistente alla sua
emanazione e quella susseguente, ma tale frizione non determina una
necessaria discriminazione dei cittadini;
- non viola l'art. 24 Cost., perchè
la norma non si occupa dell'azionabilità dei diritti, nè la limita;
- non
viola l'art. 102 Cost., giacchè non è sufficiente la retroattività da sola a
"ledere le prerogative giudiziarie"; - non viola l'art. 111 Cost., perchè non
contiene alcuna regola di procedura;
- non viola, infine, l'art. 117 Cost. nè
l'art. 6 CEDU, perchè non impedisce l'accesso alla giurisdizione, ma si
limita a stabilire le modalità di rimborso d'un indebito, in presenza di un
evidente interesse generale che è quello di evitare difficoltà finanziarie
agli enti gestori (Cass. Sez. 3, n. 19887 del 2015)”).
4) Ciò posto, va inoltre evidenziato come non possa neppure ritenersi che una condizione di procedibilità relativa alle azioni di ripetizione d'indebito del tipo di quelle qui in esame sia stata posta (o possa essere stata validamente
30 posta) dal D.M. 30.9.2009, non potendosi ritenere che un atto normativo di natura regolamentare, e dunque di rango secondario, possa sortire l'effetto di derogare a norme di legge (e men che meno a norme costituzionali).
5) Neppure può ritenersi che la proposizione dell'azione di ripetizione in esame da parte degli utenti abbia dato luogo (o possa dare luogo) ad un'indebita ingerenza del Giudice Ordinario nella sfera di competenza e/o di discrezionalità della Pubblica Amministrazione, e ciò in quanto: a) gli utenti si sono limitati ad azionare nei confronti della loro unica controparte contrattuale diretta (il gestore il contratto privatistico e Parte_1
di natura sinallagmatica di somministrazione con essa stipulato,
lamentandone l'inadempimento (in altri termini, essi si sono limitati ad azionare il proprio diritto soggettivo perfetto all'esatto adempimento del contratto di somministrazione de quo); b) l'esame di tale domanda richiede e presuppone un'indagine di mero fatto volta a stabilire se il servizio di depurazione delle acque reflue sia stato o meno effettivamente erogato, ed in quanto tale non involge in alcun modo valutazioni relative alle modalità
ed ai criteri di determinazione della tariffa del servizio medesimo, né
presuppone in alcun modo la valutazione circa l'ottemperanza, da parte del gestore, degli obblighi su di essa gravanti sulla base del piano d'ambito predisposto dall'Ente di Gestione d'Ambito in relazione alla realizzazione di un impianto di depurazione conforme alla normativa vigente (né, prima ancora, la valutazione circa le modalità e le tempistiche secondo le quali tale impianto debba essere realizzato); c) la stessa Corte Costituzionale,
nella propria pronuncia n° 335 del 2008 (pronuncia ai fini dell'attuazione della quale è stato poi emanato il citato D.L. 208 del 2008) ha evidenziato che le scelte e le valutazioni di natura discrezionale testè menzionate
31 esulano del tutto dal rapporto tra gestore ed utente finale del servizio idrico, concernendo il solo rapporto tra il gestore e gli enti pubblici di riferimento, e pertanto non vengono minimamente in rilievo (non avendo alcuna rilevanza diretta) nell'ambito dell'azione che venga intentata dinanzi al Giudice Ordinario dall'utente nei confronti del gestore per far valere la responsabilità di quest'ultimo in conseguenza dell'inadempimento del contratto di somministrazione (cfr la pronuncia testè citata, ove tra l'altro si legge: “nel caso in cui il non gestisca CP_7
direttamente il servizio idrico, la scelta del tempo e del luogo di
realizzazione dei depuratori è affidata, dall'art. 11, comma 3, della legge
n. 36 del 1994, a soggetti terzi rispetto al contratto di utenza, e cioè ai
Comuni e alle Province, nell'esercizio della loro competenza a
predisporre il piano d'àmbito; d) l'attuazione di tale piano si inserisce
nel rapporto fra gestore e autorità d'ambito e non in quello fra esso e
l'utente, perché produce un'utilità riferita all'àmbito territoriale ottimale
nel suo complesso e non anche quella «utilità particolare che ogni
utente….ottiene dal servizio», la quale sola – come chiarito dai lavori
preparatori richiamati al punto 6.1. – consente di qualificare come
corrispettivo la tariffa del servizio idrico integrato;
e) il contratto di
utenza e il pagamento della quota tariffaria non costituiscono
presupposto necessario per l'attuazione dello stesso piano, essendo
quest'ultima prevista e disciplinata, anche nei tempi e nelle modalità,
non già dal contratto di utenza, ma da moduli procedimentali di diritto
amministrativo”); d) lo stesso Giudice di prime cure, nella sentenza impugnata, ha correttamente evidenziato gli assunti testè riportati, in particolare nel passaggio motivazionale della sentenza ove Esso ha
32 rilevato che “nella fattispecie non si controverte della questione relativa
alla determinazione dell'entità della tariffa, ma – più in radice – se essa
sia dovuta o meno” (cfr la sentenza a pagina 13).
Dagli assunti testè esplicitati discende anche l'infondatezza sia del terzo motivo di appello (con il quale la ha lamentato il “difetto di Parte_1
legittimazione passiva di posto che l'esercizio del diritto al Parte_1
rimborso presuppone, come visto, lo svolgimento di un procedimento di
competenza esclusiva dell' e che in nessun caso il gestore è autorizzato CP_11
dalla legge a svolgere autonomamente”), essendo evidente che l'unico legittimato passivo dell'azione di inadempimento contrattuale proposta dagli odierni appellati non può che essere individuato nel gestore del servizio quale soggetto che ha assunto in proprio gli obblighi contrattuali nei confronti dell'utenza (e non certo nell' , che a tale contratto è rimasto del tutto estraneo), Controparte_9
sia del quarto motivo d'appello (con il quale la ha lamentato il Parte_1
difetto di giurisdizione del Giudice ordinario a conoscere della presente controversia in favore del Giudice Amministrativo), essendo evidente che la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ha ad oggetto solo il rapporto di concessione del servizio pubblico idrico integrato sussistente tra Ente
concedente (l' ) e società concessionaria (il gestore Controparte_9
, non anche il rapporto di natura meramente privatistica Parte_1
derivante dalla stipula del contratto di somministrazione tra gestore ed utenti finali
(cfr, a conferma di tale ultimo assunto, Cass. Civ. ordinanza n° 20972 del 2024:
“l'azione risarcitoria proposta dall'utente nei confronti del gestore del servizio
idrico integrato – qualora si controverta soltanto del risarcimento del danno
cagionato all'utente dalla fornitura di acqua in violazione dei limiti ai contenuti
di sostanze tossiche (nella specie, arsenico e floruri) imposti da disposizioni
33 anche di rango eurounitario, ovvero del diritto alla riduzione del corrispettivo
della fornitura stessa per i vizi del bene somministrato – rientra nella
giurisdizione del giudice ordinario, atteso che in tale ipotesi l'attività di
programmazione o di organizzazione del servizio complessivo di fornitura di
acqua posta in essere dalla P.A. costituisce solo il presupposto del non esatto
adempimento delle obbligazioni gravanti sul gestore in forza del rapporto
individuale di utenza. Analogamente, la domanda con la quale l'utente del
servizio idrico integrato chieda la riduzione del canone in ragione del parziale
inadempimento della società somministrante appartiene alla giurisdizione del
giudice ordinario, venendo in questione non già la mancata adozione di
provvedimenti amministrativi volti a rideterminare la tariffa, bensì la
contestazione che l'ammontare stabilito spetti per intero al cospetto di un inesatto
adempimento. Pertanto, la domanda di garanzia impropria proposta dal Gestore
verso l'Ente altro non è che il riflesso della domanda risarcitoria rivolta dal
privato contro il Gestore stesso, per cui anche su tale domanda sussiste la
giurisdizione del giudice ordinario”; Cass. Civ. n° 13580 del 2019: “le
controversie relative al canone per il servizio di scarico e depurazione delle
acque reflue appartengono, "ratione temporis", alla giurisdizione del giudice
ordinario, a partire dal 3 ottobre 2000, per effetto dell'innovazione introdotta
dall'art. 31, comma 28, della l. n. 448 del 1998 e del differimento della sua
iniziale decorrenza (primo gennaio 1999) disposto dall'art. 62 del d.lgs. n. 152
del 1999 (modificato dall'art. 24 del d.lgs. n. 258 del 2000), ciò nondimeno la
giurisdizione ordinaria va esclusa se il fruitore del servizio non ha dedotto il suo
rapporto di utenza bensì ha investito direttamente scelte discrezionali
dell'amministrazione, in particolare contestando l'organizzazione del servizio
sotto vari profili;
in tal caso non viene censurato "incidenter tantum" il
34 provvedimento amministrativo come illegittimo, chiedendone la disapplicazione
ai fini della tutela del diritto soggettivo al pagamento di un canone
contrattualmente stabilito, ma vengono contestate in via principale le scelte
discrezionali dell'ente, in ordine alla determinazione del canone, facendo valere
una situazione giuridica qualificabile come interesse legittimo correlato ad un
atto adottato dall'ente territoriale come autorità nell'esercizio di una potestà
amministrativa, al di fuori di un rapporto negoziale di tipo paritetico”).
Con il quinto motivo d'appello la ha lamentato che il Giudice Parte_1
di prime cure, nell'accogliere la domanda formulata dagli appellati volta ad ottenere la condanna dell'esponente al rimborso degli importi corrisposti a titolo di corrispettivo del servizio di depurazione delle acque reflue, avrebbe omesso di considerare che la tariffa, costituendo il corrispettivo del servizio idrico integrato,
sarebbe avulsa dal servizio locale fornito, dovendo essere parametrata con riguardo al servizio fornito all'intero ambito territoriale.
In relazione poi all'irripetibilità – da essa esponente eccepita - degli importi versati a titolo di “servizio di depurazione” ex art. 8 sexies, comma 1 D.L. 30
dicembre 2008 n. 208 recante “Misure straordinarie in materia di risorse idriche
e protezione dell'ambiente”, a norma del quale l'obbligo di pagamento del corrispettivo deriverebbe dall'avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie all'attivazione del servizio di depurazione, la ha poi lamentato Parte_7
che il Giudice di Pace ha ritenuto non sufficiente una qualsivoglia procedura di affidamento, opinando in particolare che occorra che la stessa si svolga altresì nei tempi programmati;
requisito che, inerendo al fatto costitutivo del diritto vantato dal gestore, deve essere da quest'ultimo allegato e dimostrato. Al riguardo l'appellante ha anche dedotto di essersi comunque da tempo attivata per
35 ottemperare alle prescrizioni dell'art. 8 sexies D.L. 208/2008, avendo provveduto a commissionare uno studio di fattibilità relativo al collettamento delle acque reflue dei vari Comuni del ponente ligure (tra cui anche i reflui del CP_8
al depuratore di e di aver anche realizzato sia il progetto
[...] CP_4
definitivo che il progetto esecutivo relativo a tali opere, ed inoltre che l'esecuzione dei lavori di realizzazione del collettamento starebbe procedendo regolarmente e conformemente alle tempistiche indicate nel cronoprogramma allegato all'aggiornamento del piano d'ambito da essa prodotto come documento n° 4 allegato all'atto d'appello.
Il Tribunale ritiene che tali assunti non siano condivisibili.
Al riguardo osserva quanto segue.
1) la Corte Costituzionale, nella su richiamata fondamentale pronuncia n°
335 del 2008, ha statuito che – considerato che la tariffa dovuta per l'erogazione del servizio idrico integrato costituisce un corrispettivo di natura contrattuale anche nella parte in cui essa va a remunerare il servizio di depurazione – il gestore del servizio non può considerarsi legittimato a richiedere agli utenti la corresponsione di tale voce tariffaria qualora non abbia effettivamente fornito un completo servizio di depurazione (“ai sensi
dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va dichiarata l'illegittimità
costituzionale dell'art. 155, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo n. 152 del 2006, nella parte in cui prevede che la quota di
tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel
caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano
temporaneamente inattivi”).
2) La Suprema Corte ha poi precisato che proprio la natura di corrispettivo di una prestazione contrattuale, privatistica e sinallagmatica propria della
36 voce tariffaria in esame induce a propendere per l'infondatezza della tesi in base alla quale la tariffa medesima andrebbe parametrata a prestazioni non “puntiformi”, ma “d'ambito” (cfr Cass. n° 20361 del 16 luglio 2023:
“in rapporto "alla tariffa di fognatura e di depurazione soggetta alla
innovata disciplina", questa Corte di legittimità ha affermato "che i
Comuni non possono chiedere il pagamento dell'apposita tariffa ove non
diano prova di esser forniti di impianti di depurazione delle acque reflue".
Invero, "la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è divenuta,
appunto, una componente della complessiva tariffa del servizio idrico
integrato, configurato come corrispettivo di una prestazione commerciale
complessa che, per quanto determinata nel suo ammontare in base alla
legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul
patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza…..Il sopra descritto
contesto ermeneutico e la pacifica ricostruzione del contratto d'utenza del
servizio idrico integrato come imprescindibilmente richiedente anche
l'effettiva fruizione, da parte dell'utente, del servizio di depurazione
tolgono fonda-mento pure agli argomenti, svolti con il terzo e il quinto
motivo, secondo cui la tariffa andrebbe considerata corrispettivo di
prestazioni non "puntiformi" ma "d'ambito"””).
3) Secondo il disposto dell'articolo 8- sexies, comma 1, D.L. 30 dicembre
2008 n. 208, “Gli oneri relativi alle attività di progettazione e di
realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché
quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e
programmati dai piani d'ambito, costituiscono una componente vincolata
della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione
del corrispettivo dovuto dall'utente. Detta componente è pertanto dovuta
37 al gestore dell'utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione
o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall'avvio delle
procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di
completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di
depurazione, purché alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi
programmati”. Al riguardo, premesso che devono considerarsi condivisibili i rilievi del Giudice di Pace laddove esso ha rilevato che la prova in ordine al fatto che gli interventi per la realizzazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane si svolgano nei tempi programmati deve essere fornita gestore, va rilevato come all'esito del giudizio non può ritenersi che tale prova sia stata effettivamente fornita.
Sul punto va infatti sottolineato: a) che – come evidenziato dalla stessa appellata nelle proprie difese, cfr quanto da essa dedotto ala pagina 9
dell'atto d'appello – il riconoscimento da parte degli Enti pubblici preposti della necessità di effettuare le opere di collettamento dei reflui del
[...]
al depuratore di risale ormai a quasi 13 anni fa, essendo CP_8 CP_4
stato effettuato con la delibera della Giunta regionale n° 31 del 22.1.2013;
b) che tra la data dello studio di fattibilità delle opere di collettamento
(ottobre 2018) e la data di redazione del progetto esecutivo delle opere medesime (luglio 2022) è decorso un periodo di tempo di quasi 4 anni;
c)
che dalla documentazione versata in atti dalla società appellata non possono essere tratti elementi di prova determinanti in ordine al fatto che i lavori di realizzazione delle opere di collettamento stiano effettivamente procedendo con regolarità e secondo le tempistiche programmate;
d) che al riguardo va evidenziato che il prospetto allegato all'aggiornamento del piano d'ambito del luglio 2024 prodotto dall'appellante nel presente grado
38 di giudizio come doc. n° 4 non può essere considerato come un vero e proprio cronoprogramma dei lavori de quibus; e) che esso pare invece essere (verosimilmente) un mero scadenzario e/o programma finanziario relativo agli investimenti previsti per la realizzazione delle opere, dal quale tuttavia non possono essere tratti elementi probatori determinanti né in relazione alla tipologia delle specifiche opere programmate nei vari periodi ivi menzionati, né in relazione alle tempistiche secondo le quali le opere dovrebbero essere realizzate;
f) che comunque, e ad ogni buon conto,
anche a voler ritenere che l'allegato in esame sia un vero e proprio cronoprogramma delle opere da realizzare, lo stesso, di per sé solo considerato (ed in mancanza, in particolare, della produzione dei contratti d'appalto e dei relativi stati di avanzamento lavori), non può costituire la prova certa in ordine al fatto che i lavori de quibus stiano effettivamente procedendo con puntualità e regolarità; g) che al riguardo va anche evidenziato che allo stato la circostanza che nei propri atti difensivi l'appellante abbia lamentato la sussistenza di “problematiche relative al
reperimento delle risorse finanziarie” necessarie per l'effettuazione degli interventi (cfr l'atto d'appello a pag. 44), così come la circostanza –
risultante dal decreto del Commissario ad Acta n° 22 del 12.7.2024,
produzione n° 3 allegata all'atto di appello – che tale Parte_8
data versasse in una “condizione di dissesto finanziario”, inducono a nutrire dubbi circa il fatto che i lavori di realizzazione del detto collettamento stiano effettivamente procedendo regolarmente e secondo le tempistiche programmate.
39 Con riferimento poi alle ulteriori deduzioni e precisazioni svolte dall'appellante nella propria memoria autorizzata redatta in data 16.12.2025, si osserva quanto segue.
In relazione alle deduzioni in base alle quali la sussistenza della lamentata situazione di siccità “eccezionale ed imprevedibile” che avrebbe impedito la regolare erogazione del servizio di acquedotto sarebbe provata dall'emissione in data 1.9.2022, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del provvedimento con il quale è stato deliberato lo stato d'emergenza per tutta la
Regione Liguria, oltre a ribadire quanto sopra già evidenziato, va ulteriormente rilevato che – anche a voler ritenere che l'evento siccitoso de quo abbia effettivamente costituito un fattore eccezionale ed imprevedibile - il fatto stesso che le gravi problematiche nell'erogazione della fornitura di acqua potabile si siano verificate (per quanto è dato trarre dagli atti) solo nel territorio del Comune
di OR (nonostante la situazione emergenziale riguardasse l'intero territorio della Regione Liguria), così come il fatto che il gestore non sia stato Parte_1
in grado di farvi fronte in modo adeguato nonostante gli appositi stanziamenti economici predisposti dal Governo, rendono evidente che il disservizio per cui è
causa non può che essere ascritto – oltre che all'inadeguatezza e tardività degli interventi posti in essere dal gestore - all'inidoneità ed arretratezza degli impianti facenti parte del Servizio Idrico Integrato ed alle annose gravi carenze di manutenzione degli stessi;
di tali inidoneità e carenze, si ribadisce, non può che essere chiamata a rispondere il quale unico soggetto Controparte_12
che ha assunto la responsabilità nei confronti dell'utenza in ordine alla regolare erogazione del servizio (e dunque anche in ordine all'adeguatezza degli impianti nonchè alla loro regolare manutenzione ed efficienza). Da ciò discende per l'appunto che nel caso di specie, anche a voler considerare come eccezionali ed
40 imprevedibili gli eventi meteorologici verificatisi negli anni 2022 e 2023, ciò non consentirebbe comunque di pervenire all'esonero di dalla Parte_1
responsabilità per l'inadempimento degli obblighi contrattuali da essa assunti nei confronti degli utenti, dovendosi ritenere che ove le doverose opere di efficientamento e manutenzione dell'obsoleta rete idrica de qua fossero state effettuate per tempo (considerato che tale situazione di obsolescenza ed inadeguatezza era nota da anni sia al gestore che agli Enti pubblici di riferimento)
vi sarebbe stata sicuramente la possibilità di far fronte comunque in modo adeguato alla situazione emergenziale in esame.
Con riferimento alle deduzioni difensive svolte dall'appellante in merito alle risultanze del decreto n° 7/2025 (“Determinazioni in materia di restituzione
tariffaria”) emesso dal Commissario ad Acta in data 21.2.2025, in merito alla valenza probatoria dello stesso in relazione al regolare andamento dei lavori di realizzazione delle opere di collettamento dei reflui del al Controparte_8
depuratore di nonché in merito al fatto che l'emissione del decreto CP_4
medesimo darebbe luogo all'inammissibilità della domanda restitutoria proposta dagli odierni appellati nel presente giudizio, va rilevato: 1) che il provvedimento in esame è indubbiamente espressione dell'esercizio di una funzione amministrativa (quella relativa alla determinazione delle opere destinate al servizio di depurazione dei reflui, alla fissazione delle tempistiche per la loro realizzazione ed al controllo circa il rispetto delle tempistiche medesime) che vede come diretto destinatario il gestore del servizio e non anche gli utenti, i quali rimangono estranei alle dinamiche del rapporto autoritativo di natura concessoria sussistente tra l'Ente di Gestione d'Ambito ed il gestore e che, a prescindere dall'evolversi di tali dinamiche, restano comunque titolari nei confronti del gestore del diritto alla regolare erogazione del servizio di depurazione sulla base
41 del contratto di somministrazione con esso stipulato;
2) che sotto tale ultimo aspetto, ed in relazione alle esigenze di tutela civilistica di tale diritto, va evidenziato che il provvedimento difetta dei necessari riscontri probatori, non essendo stati ad esso allegati gli ulteriori documenti (ad es. contratti d'appalto e relativi capitolati, stati di avanzamento lavori periodicamente redatti e sottoscritti dai vari direttori dei lavori, verbali relativi ai sopralluoghi periodicamente eseguiti al fine di riscontrare il regolare andamento delle opere, files e documentazione fotografica raffiguranti lo stato di attuazione delle opere medesime, etc) atti a comprovare l'effettività di quanto in esso attestato, in particolare per quanto concerne la natura, le caratteristiche e l'effettivo regolare andamento dei lavori di realizzazione delle opere di collettamento dei reflui del al Controparte_8
depuratore di , documenti la cui produzione deve considerarsi per CP_4
l'appunto necessaria ai fini del rispetto delle norme che regolano il riparto dell'onere della prova nel processo civile (a mero titolo esemplificativo, non è
stata versata in atti documentazione atta a comprovare l'effettiva realizzazione dell'“allaccio alla stazione cd all'infrastruttura” che dovrebbe Parte_9
garantire di “recapitare circa il 40 % dei reflui di OR al depuratore di
” e che, secondo quanto indicato nel provvedimento in esame, avrebbe CP_4
dovuto essere attuata “entro la prossima stagione estiva”, ovverosia entro la stagione estiva del corrente anno;
cfr al riguardo la quinta pagina del provvedimento de quo); 3) che in particolare va rilevato che non vi è agli atti del giudizio documentazione dalla quale risultino dettagliatamente i quantitativi delle opere appaltate e da realizzare (ad es. metrature, volumetrie, etc) con specifica indicazione delle relative tempistiche e periodicità di esecuzione, nè vi è agli atti documentazione (ad es. computi metrici corredati di misure, etc) che attesti i quantitativi delle opere tempo per tempo effettivamente eseguite (nonché delle
42 opere complessivamente già eseguite), dimodochè va ritenuto che nel caso di specie non vi sia la possibilità di riscontrare concretamente se l'esecuzione delle opere in esame stia effettivamente procedendo nel pieno rispetto delle tempistiche prestabilite;
4) che, più in generale, la situazione di cronico ritardo nella realizzazione delle opere di impiantistica in esame può essere desunta anche dall'aggiornamento del Piano d'Ambito del Marzo 2021 prodotto come doc n° 9
dall'odierna appellante (cfr il documento alle pagine 96 e 97, ove tra l'altro si legge: “Tenuto conto della ricognizione effettuata purtroppo l'attuale stato di
consistenza delle opere, non è incoraggiante. L'età media del parco impianti
colloca le strutture esistenti come data di prima realizzazione nella seconda metà
degli anni '80. Si tenga conto che per questa tipologia di cespiti il ciclo di vita si
aggira intorno ai 40 anni per le opere civili e 12-15 anni per le opere
elettromeccaniche. Alcuni impianti, al cambiare della normativa, furono oggetto
di potenziamenti e revamping, con adozione di nuove sezioni di trattamento
(Vallecrosia, , Sanremo, Imperia), ma l'invecchiamento precoce degli Per_2
impianti, soprattutto elettrici ed elettronici, a causa dell'aggressività ambientale
e la scarsa manutenzione anche complice la penuria di finanziamenti disponibili
ha portato la pressoché totalità degli impianti a condizioni sicuramente non
ottimali e che richiedono ingenti interventi e investimenti. In conclusione,
l'esame delle caratteristiche relative ai sistemi di depurazione in essere evidenzia
una condizione di diffusa criticità del servizio derivante dai ritardi accumulati
nella realizzazione dell'impianto di e nel complessivo riassetto del CP_4
; dalla lentezza con cui procede il completamento degli allacci Controparte_13
dei Comuni della Vallecrosia al depuratore omonimo; dall'alto frazionamento
dei piccoli impianti, bisognosi di interventi di adeguamento e manutenzione;
dall'età media delle strutture e le esigenze di potenziamento [enfasi aggiunta,
43 n.d.r.]”); 5) che comunque il provvedimento n° 7/2025 in esame pare contenere inesattezze, in particolare laddove è stato in esso indicato che l'intervento di collettamento de quo “è stato integralmente progettato nell'anno 2017”, mentre risulta invece dagli atti e dalle deduzioni delle parti che il progetto esecutivo dell'intervento è stato redatto solo nel luglio del 2022, ed inoltre laddove è stato ritenuto che assolutamente nulla sia dovuto agli utenti a titolo di rimborso di quanto corrisposto per il servizio di depurazione, mentre appare evidente, a tutto voler concedere, che ai medesimi spetti quantomeno la quota degli importi pagati corrispondente alle prestazioni di depurazione dei reflui ad essi concretamente non erogate;
6) che va inoltre evidenziato che il provvedimento in esame, nella parte in cui è stato con esso del tutto negato agli utenti ogni diritto al rimborso
(anche solo al netto di quanto in ipotesi dovuto a titolo di oneri di progettazione e realizzazione degli impianti) per la mancata fruizione del servizio di depurazione,
appare essere stato emesso in modo illegittimo, e ciò in quanto, a norma dell'art. 8
sexies del D. L. 30.12.2008 n° 208 e della disciplina attuativa dettata dal D.M.
30.9.2009, la sua emissione avrebbe dovuto essere preceduta dallo svolgimento del procedimento amministrativo ivi regolamentato, che avrebbe tra l'altro dovuto svolgersi con la partecipazione degli utenti interessati;
7) che le inesattezze,
irregolarità e carenze probatorie teste evidenziate inducono a ritenere legittimo ed opportuno, nella presente sede, procedere alla disapplicazione, ai fini del decidere,
del provvedimento in esame;
8) che la disapplicazione di tale provvedimento appare essere, nel caso di specie, sicuramente legittima in quanto il provvedimento medesimo (così come, più in generale, l'attività amministrativa svolta nel settore in esame dall' ), per quanto dianzi più Controparte_5
volte evidenziato, non costituisce l'oggetto principale e diretto del presente giudizio, che è volto in via esclusiva alla tutela dei diritti degli utenti derivanti dai
44 contratti di somministrazione da essi rispettivamente stipulati con il gestore del servizio (cfr, in relazione al potere di disapplicazione degli atti amministrativi da parte del Giudice Ordinario, il disposto degli artt. 4 e 5 della Legge abolitiva del contenzioso amministrativo del 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato E: “Quando la
contestazione cade sopra un diritto che si pretende leso da un atto dell'Autorità
amministrativa, i Tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti dell'atto stesso
in relazione all'oggetto dedotto in giudizio. L'atto amministrativo non potrà essere
rivocato o modificato se non sovra ricorso alle competenti Autorità
amministrative, le quali si conformeranno al giudicato dei Tribunali in quanto
riguarda il caso deciso”; “In questo come in ogni altro caso, le Autorità
giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e
locali in quanto siano conformi alle leggi”).
Sulla base degli assunti e delle circostanze su evidenziate va pertanto ritenuto che la sentenza impugnata debba essere confermata – con conseguente rigetto dell'appello avverso la stessa proposto da – con la sola Parte_7
eccezione della detta domanda risarcitoria proposta dagli odierni appellati, che deve essere invece disattesa.
Venendo ora ad esaminare l'atto di intervento effettuato ai sensi dell'art. 344
c.p.c. dal Commissario ad Acta dell'Ente mbito della CP_5 CP_4
(anche nella sua qualità di Presidente della Provincia di quale
[...] CP_4
Ente di Governo d'ambito della ), ritiene il Tribunale che lo Controparte_4
stesso debba essere considerato inammissibile.
Al riguardo va infatti evidenziato che, secondo l'insegnamento della Suprema
Corte, l'intervento ai sensi della norma in esame può considerarsi ammissibile solo ed esclusivamente allorquando il terzo soggetto che intende effettuarlo risulti essere portatore di interessi che potrebbero subire un pregiudizio immediato e
45 diretto dall'accoglimento di una delle domande proposte dalle parti, mentre deve invece considerarsi precluso qualora il terzo intenda esercitarlo al solo fine di porsi al riparo da un ipotetico pregiudizio meramente indiretto e dipendente dai rapporti che lo legano a taluna delle parti del giudizio, e voglia a tal fine effettuare un mero intervento ad adiuvandum volto solo a sostenere le ragioni di fatto e di diritto già esplicitate dalla parte medesima (cfr sul punto, tra le altre, Cassazione
Civile Sez. III 14/03/2024 n. 6834: “L'intervento in appello è ammissibile soltanto
quando l'interventore faccia valere una situazione soggettiva che lo legittima a
proporre opposizione di terzo, ai sensi dell' articolo 404 del Cpc , ossia nel caso
in cui egli rivendichi, nei confronti di entrambe le parti, la titolarità di un diritto
autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita
dalla sentenza di primo grado, e non anche quando l'intervento stesso sia
qualificabile come adesivo, perché volto a sostenere l'impugnazione di una delle
parti, al fine di porsi al riparo da un pregiudizio mediato e dipendente dai
rapporti che lo legano ad una di esse”).
Orbene, con le argomentazioni dianzi esposte a confutazione dei motivi d'appello
è stato già evidenziato: che nel caso di specie i Sigg.ri , e CP_1 CP_2
non hanno minimamente inteso contestare l'operato e/o ingerirsi nelle CP_3
scelte discrezionali spettanti all' in relazione alla Controparte_5
gestione del servizio idrico integrato, men che meno in quelle concernenti la scelta dei criteri di determinazione della tariffa dovuta dagli utenti e/o in quelle relative alla scelta delle opere di impiantistica da eseguire per la corretta erogazione del servizio;
che viceversa essi hanno inteso solamente lamentare l'inadempimento del contratto di somministrazione da parte del gestore del servizio Parte_7
CP_ (rapporto contrattuale rispetto al quale l'attività organizzativa dell' di
[...]
resta, per così dire, sullo sfondo, costituendone una mera premessa); che CP_5
46 l'accertamento di tale inadempimento operato dal Tribunale non spiega effetti diretti sull'organizzazione del servizio, risolvendosi in una mera constatazione in ordine al fatto che il gestore, nel caso di specie, è venuto meno ai propri obblighi contrattuali (con tutte le conseguenze che ne discendono in considerazione della più volte evidenziata natura privatistica e sinallagmatica del rapporto, a partire dall'applicazione del principio “inadimplenti non est adimplendum” sancito dall'art. 1460 c.c.); che pertanto, sulla base di queste premesse, appare evidente che l'esito del presente giudizio non possa che avere ripercussioni immediate e dirette (non sull' e sull'esercizio della sua attività Controparte_5
discrezionale/amministrativa, ma) solo sulla posizione de gestore del servizio quale unico soggetto che ha assunto in via esclusiva gli Parte_1
obblighi contrattuali de quibus nei confronti degli utenti finali del servizio medesimo.
Ad ogni buon conto, anche qualora non si intenda condividere gli assunti testè
esplicitati, va ritenuto che le argomentazioni contenute nell'atto di intervento non appaiano condivisibili (salvo quanto si è detto per quanto concerne la domanda risarcitoria proposta dagli odierni appellati) per le stesse ragioni già espresse esaminando i motivi d'appello proposti dalla trattandosi di Parte_1
argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle proposte da quest'ultima società e già dianzi vagliate.
Stante l'esito della causa, e considerate le peculiarità della controversia portata all'esame di questo Tribunale, devono ritenersi sussistenti giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
PQM
47 Il Tribunale, definitivamente pronunciando in grado d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa:
1. dichiara l'inammissibilità dell'intervento della quale Ente Controparte_4
di Governo d'ambito della Provincia di ); CP_4
2. in parziale riforma della sentenza impugnata, emessa da Giudice di Pace di
Savona in data 10.5.2024 (depositata in pari data), rigetta la domanda risarcitoria proposta da e;
Controparte_1 CP_2 Controparte_3
3. conferma per il resto la sentenza impugnata;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Savona, 23.12.2025
Il Giudice
Dott. Davide Atzeni
48