Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00436/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00836/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 114 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 836 del 2025, proposto dall’avv. Francesco Falzone, rappresentato e difeso da se stesso con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. avvfrancescofalzone@puntopec.it;
contro
Comune di Formia (LT), in persona del legale rappresentante p.t. , non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
al decreto ingiuntivo del Giudice di pace di Gaeta (LT) 29 aprile 2024 n. 161, non opposto e dichiarato esecutorio ex art. 647 cod. proc. civ. con successivo decreto 13 gennaio 2025 n. 660.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il cons. AL TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con il ricorso all’esame, notificato il 9 ottobre 2025 e depositato il successivo giorno 17, parte ricorrente ha chiesto il rilascio dei provvedimenti necessari ad assicurare l’integrale ottemperanza al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe;
Considerato che con il prefato decreto il Comune di Formia è stato condannato a pagare in favore del ricorrente la somma di euro 1.664,82, oltre ad interessi e spese come da dispositivo;
Considerato che il decreto de quo è stato dichiarato definitivamente esecutivo per mancata opposizione, come si evince dal decreto di esecutorietà del Giudice di Pace di Gaeta 13 gennaio 2025 n. 660, versato in atti da parte ricorrente;
Considerato che il decreto in parola è stato notificato al comune resistente il 13 gennaio 2025, venendo allibrato al prot. n. 2303 del 14 gennaio 2025, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. nella l. 28 febbraio 1997 n. 30;
Rilevato che l’ente pubblico intimato non risulta aver provveduto a eseguire tale provvedimento giurisdizionale;
Ritenuto che, pertanto, il ricorso vada accolto, non avendo l’amministrazione fornito elementi ostativi e che, in conseguenza, le vada fissato un termine per ottemperare al decreto indicato in epigrafe, decorso il quale, nell’ipotesi di perdurante inadempienza, parte ricorrente potrà chiedere l’intervento di un commissario ad acta sostitutivo, che è sinora individuato nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina;
Ritenuto di condannare l’ente locale resistente al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, nella misura di cui in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
a) assegna al Comune di Formia il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione a cura della ricorrente, per il compimento degli incombenti occorrenti all’integrale esecuzione del decreto indicato in epigrafe;
b) dispone che, allo spirare del termine sub a), ove perduri l’inadempimento, all’esecuzione provveda, entro i successivi sessanta giorni, in qualità di commissario ad acta , il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina o altro funzionario da lui delegato, che sarà insediato su sollecitazione di parte ricorrente;
c) pone a carico del Comune di Formia il compenso del commissario, che viene sin d’ora liquidato in complessivi euro 1.000,00 (mille,00), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario stesso, cui dovrà essere allegata una documentata relazione sull’attività svolta;
d) condanna il Comune di Formia al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre ad accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
EL AL, Presidente
AL TO, Consigliere, Estensore
Emanuela Traina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL TO | EL AL |
IL SEGRETARIO