Sentenza breve 5 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 05/02/2026, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00233/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01437/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 116 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 1437 del 2025, proposto da
LI RI, rappresentato e difeso dall'avvocata Norina Scorza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San OL Arcella, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di diniego all'accesso civico generalizzato prot. n. 7108 del 9 settembre 2025 e di ogni atto prodromico o consequenziale;
- della nota a riscontro dell'istanza di riesame prot. n. 7805 del 30 settembre 2025 e di ogni atto prodromico o consequenziale;
e per l'ordine
all'Amministrazione di esibire i documenti di cui ai punti 1 e 2 della richiesta di accesso civico;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. OL TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha introdotto il presente giudizio, rappresentando, in fatto, che:
- in data 31 luglio 2025, nel corso della seduta del Consiglio Comunale del Comune di San OL Arcella dedicata al mantenimento degli equilibri di bilancio, ha appreso dell’iscrizione, all’interno del fondo rischi e oneri, di una somma pari ad €163.825,87, relativa al rimborso di permessi retribuiti usufruiti dal precedente Sindaco, e dell’esistenza di un atto stragiudiziale di diffida e messa in mora che era stato inviato all’ente locale dall’Agenzia delle entrate;
- in data 29 agosto 2025, ha presentato, a mezzo pec, istanza di accesso civico generalizzato con richiesta di presa visione e estrazione di copia dei seguenti documenti:
1) atto stragiudiziale di diffida e messa in mora, nonché ogni atto prodromico connesso;
2) attestazioni dell’ente, di cui al co. 6 dell’art. 79 del TUEL, che autorizzavano il datore di lavoro alla concessione dei permessi retribuiti e eventuali determine di prenotazione della spesa connesse;
3) eventuali documenti o pareri a supporto del mancato rimborso nei modi e nei termini stabiliti dall’art. 80 del TUEL;
4) documentazione e pareri a supporto della scelta di iscrivere detti importi nel Fondo Rischi e Contenziosi, anziché riconoscerli come debiti fuori bilancio, nonché motivazioni del mancato inserimento nei termini ordinari di competenza;
5) provvedimenti di liquidazione e stato dei pagamenti;
6) documentazione contabile attestante l’iscrizione a bilancio delle somme in oggetto;
7) eventuali motivazioni formali del mancato inserimento dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, anche per opportuna valutazione dell’applicabilità dei provvedimenti di cui dell'art. 47 del D.Lgs. 33/2013;
- con nota prot. n. 7108 del 9 settembre 2025, l’Amministrazione ha rigettato l’istanza;
- in data 10 settembre 2025, il ricorrente, tramite pec, ha proposto formale istanza di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del D.Lgs. 33/2013;
- con nota prot. n. 7805 del 30 settembre 2025 il diniego è stato confermato.
2. Il ricorrente è quindi insorto avverso il diniego opposto all’istanza di accesso civico, deducendo i seguenti motivi:
2.1. “ Illegittimità del diniego di accesso agli atti – Violazione artt.22 e ss L.241/90 e artt.24 e 113 Costituzione ”;
2.2. “ Violazione e falsa applicazione degli artt.5 e 5-bis, d.lgs. 33/2013 ”;
2.3. “ Illogicità, mancata motivazione e assenza di istruttoria. Violazione manifesta del d.lgs. 33/2013 e L.241/90 ”.
3. Il Comune, sebbene ritualmente intimato, non si è costituito.
4. All’udienza in camera di consiglio del 14 gennaio 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto in parte, risultando, in particolare, parzialmente fondati il secondo ed il terzo motivo, con assorbimento del primo.
5.1. Su un piano generale, per quel che rileva ai fini della decisione della presente controversia, dalla disciplina normativa e dalla giurisprudenza formatasi sul tema, risulta che l’accesso civico generalizzato, come disciplinato dagli artt.5 ss. del d.lgs. 33 del 2013, è volto a garantire a “ chiunque ” il diritto alla conoscenza, allo scopo di “ favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico ” (art.5, co.2).
Esso non è sottoposto a limiti quanto a legittimazione soggettiva, né ad oneri di motivazione, non richiedendo la titolarità in capo all’istante di un interesse specifico (Cons. Stato, Ad. plen. n. 10/2022; III, 28 luglio 2022, n. 6639; III, 10 giugno 2022, n. 4735; V, 11 aprile 2022, n. 2670; 3 agosto 2021, n. 5714; 6 aprile 2020, n. 2309; 2 agosto 2019, n. 5502).
Nondimeno, la regola della generale accessibilità è temperata dalla previsione di eccezioni, recate dall’art.5 -bis del d.lgs. 33/2013, poste a tutela di interessi pubblici e privati che possono subire un pregiudizio dalla diffusione generalizzata di talune informazioni (sulla natura dell’accesso civico generalizzato e le limitazioni di legge introdotte, a titolo di contemperamento, al medesimo si veda anche il parere, reso sulla bozza di decreto legislativo correttivo poi emanato con d.lg. 97/2016, di Cons. Stato, Sez. Normativa, n. 515/2016 del 24 febbraio 2016).
Come precisato dal giudice amministrativo ( ex plurimis , Consiglio di Stato, III, 5 agosto 2024, n. 6956), tali eccezioni, sono state classificate in “assolute” e “relative” e al loro ricorrere le Amministrazioni devono (nel primo caso) o possono (nel secondo) rifiutare l’accesso.
Le eccezioni “assolute” al diritto di accesso generalizzato sono quelle individuate all’art. 5- bis , comma 3 (segreto di Stato e altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’art. 24, comma 1, L. n. 241 del 1990), mentre quelle “relative” sono previste ai commi 1 e 2 del medesimo articolo (la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico; la sicurezza nazionale; la difesa e le questioni militari; le relazioni internazionali; la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; il regolare svolgimento di attività ispettive; la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; la libertà e la segretezza della corrispondenza; gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali).
Nel caso delle eccezioni relative, nelle Linee guida Anac, adottate con deliberazione n. 1309 del 28 dicembre 2016 (recanti le indicazioni operative e le esclusioni e i limiti all’accesso civico generalizzato), è stato chiarito che il legislatore non opera, come nel caso delle eccezioni assolute, una generale e preventiva individuazione di esclusioni all’accesso generalizzato, ma rinvia ad una attività valutativa che deve essere effettuata dalle Amministrazioni con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l’interesse pubblico alla disclosure generalizzata e la tutela di altrettanti validi interessi presi in considerazione dall’ordinamento.
L’Amministrazione deve pertanto verificare, una volta accertata l’assenza di eccezioni assolute, se l’ostensione degli atti possa comunque determinare un pericolo di concreto pregiudizio agli interessi indicati dal Legislatore (cfr. Cons, Stato Sez. IV n. 1117/2024).
5.2. Ciò premesso, al fine di perimetrare correttamente l’oggetto del presente giudizio, deve, innanzitutto, precisarsi che la domanda formulata dal ricorrente ha ad oggetto esclusivamente i documenti indicati ai nn.1) e 2) dell’istanza di accesso del 29 agosto 2025; segnatamente:
1) l’atto stragiudiziale di diffida e messa in mora inviato al Comune dall’Agenzia fiscale, nonché ogni atto prodromico connesso;
2) le attestazioni dell’ente, di cui al co. 6 dell’art. 79 del TUEL, con le quali si è autorizzato il datore di lavoro alla concessione dei permessi retribuiti, nonché eventuali determine di prenotazione della spesa connesse.
5.3. In relazione a tali atti, l’amministrazione intimata ha negato l’accesso civico generalizzato, rilevando, quanto alla diffida stragiudiziale, che la stessa “ attiene ad una fase di interlocuzione stragiudiziale tra l’Agenzia delle Entrate – Riscossione e il Comune, avente ad oggetto una pretesa economica, attualmente non definita né pacifica (per il periodo cui si riferisce), per la quale sono in corso valutazioni giuridiche e contabili da parte dell’Ente ”. In ragione di ciò, tale documento “ e di converso tutti gli altri che ne costituiscono diretto corollario ”, fra i quali quello di cui al n.2) dell’istanza “ rientrano nel novero degli atti propedeutici all’instaurazione di un contenzioso e, pertanto, la loro divulgazione potrebbe arrecare un pregiudizio concreto e attuale all’attività difensiva dell’Amministrazione, attualmente in corso di predisposizione ”.
L’ente locale ha quindi richiamato l’art.5- bis , co.1, lett. c), d.lgs. n.33/2013, osservando che, in forza della norma da esso dettata, “ l’accesso civico generalizzato è escluso in caso di pregiudizio concreto alla tutela degli interessi pubblici relativi allo svolgimento di attività ispettive, di indagine e di verifica, ovvero all’attività della pubblica amministrazione diretta all’adozione di atti normativi o amministrativi generali, inclusa l’attività difensiva in sede precontenziosa ”.
5.4. Ebbene, quanto alla diffida stragiudiziale dell’Agenzia delle entrate – Riscossione, pur essendo discutibile che, almeno allo stato, tale documento sia da ascrivere all’attività difensiva del Comune intimato, e che quindi la sua eventuale ostensione sia in grado di pregiudicare la strategia difensiva dell’ente locale, cionondimeno la pretesa ostensiva deve respingersi in quanto quella diffida non può ritenersi compresa fra i dati ed i documenti detenuti dalla pubblica amministrazione che possono essere oggetto di accesso civico generalizzato ai sensi del d.lgs. n.33 del 2013. Come, infatti, pure rilevato dall’ente locale, tale atto, esterno al Comune, attiene ad una fase di interlocuzione stragiudiziale relativa ad una pretesa economica non ancora definita né pacifica, relativa ai connessi rimborsi ex art. 80 TUEL. Si tratta, pertanto, di un atto meramente preliminare ed interlocutorio, veniente da un’amministrazione terza, rispetto alla quale amministrazione può, peraltro, effettivamente porsi un problema di tutela di strategie difensive.
5.5. La pretesa è, di contro, fondata rispetto alla richiesta di accesso alle attestazioni dell’ente, di cui al co. 6 dell’art. 79 del TUEL, rilasciate in ordine alla richiesta di concessione di permessi retribuiti al datore di lavoro per l’espletamento del mandato, comprensivamente delle eventuali determine di prenotazione della spesa connesse. Trattasi, infatti, di documentazione rilasciata e quindi detenuta dal Comune in relazione ad attività ufficiale degli Organi dell’Ente stesso, in quanto tale accessibile e per la quale non si ravvisano allo stato attuale esigenze di tutela difensiva, solo peraltro genericamente avanzate dall’Amministrazione.
6. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere parzialmente accolto, con conseguente ordine al Comune intimato di consentire l’accesso, nei limiti indicati, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza a cura della parte ricorrente, mediante ostensione e rilascio di copia.
7. Le spese possono compensarsi in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per l’effetto ordina al Comune di San OL Arcella di consentire l’accesso alla documentazione richiesta, nei limiti precisati nella parte motiva, entro trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza a cura della parte ricorrente, mediante ostensione e rilascio di copia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER RE, Presidente
OL TE, Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL TE | ER RE |
IL SEGRETARIO