CA
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 01/07/2025, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1055/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Anna Primavera Presidente
- Carmine Capozzi Consigliere relatore
- Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1055/2023, promossa
DA
(P.i.v.a. , in persona del l.r. Parte_1 P.IVA_1
p.t., con sede in Milano, alla Via Tommaso Grossi n. 2 ed elettivamente domiciliata in Te- ramo, Fraz. S. Nicolò a Tordino, alla Via F. Bucci n. 15, presso e nello studio dell'Avv.
Emiliano D'Andrea (c.f. – avv. che la C.F._1 Email_1 rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata telematicamente all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
CONTRO con sede in , Piazza Sa- AR CP_1
limbeni 3 (codice fiscale e n. iscrizione presso registro delle imprese di NA
, Gruppo IVA MPS p. iva , in persona del procuratore speciale P.IVA_2 P.IVA_3
1 - Responsabile di Struttura di Terzo Livello con Funzione Legale Controparte_2
della Banca – giusta procura ai rogiti del Dott. notaio in , in data Persona_1 CP_1
17.04.2023 n. rep. 42423 n. racc. 21712, rappresentata e difesa, per procura allegata telema- ticamente all'atto d'appello, dall'Avv. Domenico M. Rechichi (c.f. C.F._2
) presso il cui studio in Grosseto, Viale Ombrone 14, è elettivamente domiciliata (fax:
[...]
0564/27057; PEC: mail: Email_2 [...]
t). Email_3
APPELLATA
E in persona del l.r. p.t., con sede in Follonica (GR) alla Via Controparte_3
Aurelia Nord km. 226 (P.i.v.a. , elettivamente domiciliata nel giudizio di P.IVA_4 primo grado presso e nello studio dell'Avv. Gaia Giodà, (c.f. – CodiceFiscale_3
), sito in Grosseto alla Via Ginori n. 26, e Email_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Bovetti del Foro di Pistoia (c.f.
– . C.F._4 Email_5
APPELLATA CONTUMACE
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Sentenza n.707/2022 del Tribunale di Grosseto pubblicata il 22/11/2022.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “In riforma della impugnata sentenza emessa dal Tribuna- le di Grosseto nel procedimento n. 3689/2013 R.G., l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze,
Voglia: Nel merito: 1) riformare parzialmente la sentenza impugnata accogliendo tutti i motivi dedotti nel presente atto di appello e, per l'effetto, accertare e dichiarare per le cau- sali di cui in premessa, l'insussistenza ed inesigibilità, perché non dovuta e comunque non provata, della somma di € 102.000,00 in favore della appellata;
2) accertare e CP_3 dichiarare, sempre e comunque, la inopponibilità per compensazione della somma di €
102.000 al maggior credito di € 220.000,00 riconosciuto come dovuto alla
[...]
a titolo di indennizzo in forza della polizza fideiussoria n. 7107001 del Parte_1
30.01.2013 garantita dalla banca 3) accertare e dichia- AR
rare, per lo effetto, tenuta la banca al pagamento della ul- AR
2 teriore somme di € 102.000,00, oltre interessi moratori dal dì della domanda al saldo effet- tivo, in forza della polizza fideiussoria a prima richiesta n. 7107001 del 30.01.2013 dalla medesima emessa su richiesta di 4) condannare sempre ed in ogni caso, la Controparte_3
e la banca in solido e/o alternativamente, Controparte_3 AR alla refusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata: “Voglia la Corte Ecc.ma dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da e, comunque, la sua totale infondatezza, Parte_1 con conseguente rigetto del medesimo e condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali”.
Svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado – La vicenda di causa.
1. In data 25.01.2013 ed stipulavano un con- Parte_1 CP_3
tratto di vendita di un lotto di 1350 tonnellate di materiali ferrosi al prezzo di vendita di €
165 per tonnellata (pari a quello già praticato in relazione ad altro lotto di 1000 tonnellate di cui a un precedente contratto concluso in data 7.1.2013), prevedente la consegna della mer- ce “franco stabilimento”, dunque con ritiro a carico dell'acquirente direttamente presso l'ex di Somaglia (LO), con possibilità di prelievo e consegna a far Controparte_4
tempo dal mese di febbraio. Il pagamento del prezzo era differito a 90 giorni. A garanzia del pagamento veniva rilasciata polizza fideiussoria a prima richiesta dalla CP_1 [...]
per l'importo di euro 220.000,00 con validità sino al 13-7-2013. AR
Assumendo che l'acquirente non aveva provveduto al pagamento della fattura
AGR002 del 22.02.2013, nonostante che tra il mese di febbraio e quello di aprile 2013 i rot- tami ferrosi oggetto di vendita fossero stati prelevati dall'impresa IU RG, cui la
(operando quale mera intermediaria) aveva ceduto a sua volta i materiali a CP_3
prezzo maggiorato, e non aveva dato risposta alla richiesta di pagamento inoltrata via e- mail in data 3-6-2013, con raccomandata del 12.06.2013 richiedeva Parte_1
a l'escussione della polizza fideiussoria. AR
Quest'ultima, con nota raccomandata del 22.07.2013, rifiutava la liquidazione dell'indennizzo invocando “motivi di ragionevolezza e buona fede contrattuale” conse-
3 guenti al ricorso inibitorio ex art. 700 c.p.c. del 18.07.2013 proposto dalla debitrice
[...]
presso il Tribunale di Grosseto. Parte_2
La richiesta inibitoria era respinta in primo grado cautelare e poi accolta in sede di reclamo. introduceva il relativo giudizio di merito dinanzi al Tribunale di Gros- CP_3
seto.
Nel contempo proponeva ricorso monitorio dinanzi al Tri- Parte_1 bunale di Siena, ottenendo l'emissione nei confronti di di AR
un decreto ingiuntivo per la somma di euro 220.000,00, poi opposto dalla banca.
Questo giudizio, a seguito di ordinanza del Tribunale di Siena che dichiarava la con- tinenza con quello pendente dinanzi al Tribunale di Grosseto, era riassunto dinanzi a quest'ultimo ufficio giudiziario, ed era riunito a quello già pendente promosso da CP_3
[...
Istruite le cause riunite con prove orali, il Tribunale di Grosseto, con la sentenza n.
707/2022 pubblicata il 22/11/2022, così decideva:
“a) in accoglimento della domanda di condanna Parte_1 [...]
al pagamento in favore di della som- AR Parte_1
ma di euro 118.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
b) respinge tutte le altre domande;
c) liquida in favore di le spese del procedimento monito- Parte_1
rio nella somma di euro 2.242,00, oltre al rimborso spese in ragione del 15%, iva e cpa come per legge che pone a carico di;
AR
d) compensa integralmente tra tutte le parti in causa le spese dei giudizi di merito riuniti”.
In particolare, quanto alle domande proposte da nei confronti di CP_3 [...]
il tribunale respingeva l'azione di risarcimento danni proposta da Controparte_5
per violazione da parte della convenuta degli obblighi assunti in data CP_3
25.01.2013, danni richiesti in una misura non inferiore ad euro 222.750,00 (ossia, in misura pari al corrispettivo che avrebbe percepito per la fornitura dedotta, oltre inte- Controparte_3
ressi dal dovuto al saldo); respingeva la richiesta di inibitoria totale formulata da CP_6
[..
[...] [
[...
sia per l'ipotesi in cui fosse rimasto accertato l'inadempimento di Parte_1 al contratto 25.1.2013, sia per l'ipotesi in cui il tribunale avesse invece ritenuto parte
[...]
inadempiente essa attrice ma avesse accolto l'eccezione di compensazione per l'importo di euro 102.000,00, di cui alla nota di credito emessa dalla stessa in Parte_1
relazione al primo contratto di vendita intercorso tra le parti (ovvero, quello stipulato in da- ta 7.1.2013).
Quanto alla domanda proposta da contro Parte_1 [...]
, accoglieva la domanda per il minor importo di euro 118.000,00, rite- AR nendo abusiva l'escussione della garanzia autonoma per l'importo di euro 102.000,00, di cui all'eccezione di compensazione di così motivando: “Risulta tuttavia do- CP_3
cumentalmente provato, con riferimento al precedente contratto inter partes del
10.01.2013, che fu emessa una nota di credito da parte di in favore di Parte_1 Pt_2
[..
dell'importo di euro 102.000,00, così come confermato dalla stessa convenuta nella missiva in atti del 14.3.2013 (cfr. docc. nn. 7 e 8 di parte attrice). È altresì documentalmen- te provato che la convenuta ha ceduto il proprio debito alla società Sif trade S.r.l. con scrittura privata in atti del 21.6.2013, ovvero proprio nell'imminenza dell'escussione della fideiussione in atti nei confronti di del 12.6.2013 (cfr. doc AR
n 9 di parte attrice). Tale circostanza (ovvero la cessione del debito in concomitanza con la decisione di escutere la fideiussione), valutata unitamente al fatto che le due società sono riconducibili alle stessa compagine sociale, avendo il medesimo rappresentante legale
), costituiscono chiari indici indiziari, tra loro univoci e concordanti, Controparte_7
circa il fatto che la cessione del credito sia stata effettuata da parte di al fine Parte_1 di impedire ad di opporre il proprio controcredito in compensazione”. CP_3
L'appello.
2. ha proposto tempestivo appello, ritenendo la sentenza Parte_1
gravata errata e ingiusta, formulando un unico, articolato, motivo d'impugnazione, con il quale censura la sentenza di primo grado “per omessa e/o erronea valutazione delle risul- tanze istruttorie e per errata applicazione della compensazione nel negozio atipico fideius- sorio, con violazione e falsa applicazione degli artt.1462 -1944-1945 e 1956 C.C.”.
5 Con tale motivo l'appellante denuncia, anzitutto, la illogicità della decisione di pri- mo grado che, dopo aver ricostruito con puntualità e coerenza l'evolvere delle intricate vi- cende processuali ed aver correttamente delineato l'ambito di indagine in relazione al carat- tere autonomo del negozio fideiussorio oggetto di controversia, ripercorrendo altresì le ca- ratteristiche di tale figura atipica di contratto, differente dalla tradizionale fideiussione di ti- po codicistico, “[è inciampata] inaspettatamente non solo ritenendo fondato il preteso con- trocredito di € 102.000 introdotto da solo nella fase giudiziale e sottaciuto ante CP_3
causam in occasione della escussione della polizza ma, addirittura, in aperta violazione delle previsioni di cui agli artt. 1944 e 1956 c.c. ha ritenuto tale controcredito opponibile per compensazione al contratto fideiussorio, qualificando sotto tale profilo come indebita e fraudolenta l'escussione della polizza stessa. Il tutto in aperta antitesi con quanto statuito sino a poche righe prima, allorché riconosceva l'infondatezza delle eccezioni di inadempi- mento addotte da per paralizzare l'escussione della polizza, stigmatizzando la CP_3
condotta processuale della banca MPS la quale, benché prima onerata, non aveva mini- mamente assolto al proprio onere probatorio, limitatasi ad aderire alle difese proposte dal- la debitrice ”. CP_3
Ritiene poi l'appellante che tale decisione sia errata perché:
(i) in diritto, il garante autonomo non può opporre l'eccezione di compensazione, a maggior ragione quando tale eccezione non trova fondamento nel rapporto garantito (ovve- ro, nel caso di specie in quello del 25.1.2013) ma in distinto e antecedente contratto, con il risultato di ammettere, secondo l'appellante, la compensazione in una situazione in cui sono
“disomogenei” i soggetti obbligati e gli stessi crediti portati in compensazione: uno di ca- rattere forfetario-indennitario scaturente dal contratto fideiussorio, l'altro di grado senz'altro deteriore e non privilegiato, derivante da un contratto di fornitura, non assistito dall'accordo di garanzia;
(ii) in fatto, l'affermazione contenuta in sentenza, secondo cui “la cessione del debi- to in concomitanza con la decisione di escutere la fideiussione, valutata unitamente al fatto che le due società sono riconducibili alle stessa compagine sociale, avendo il medesimo rappresentante legale ), costituiscono chiari indici indiziari, tra loro Controparte_7
univoci e concordanti, circa il fatto che la cessione del credito sia stata effettuata da parte
6 di al fine di impedire ad di opporre il proprio controcredito in com- Parte_1 CP_3 pensazione”, è il chiaro “frutto di una personale e distorta interpretazione, atteso che nel merito è emerso in maniera lampante non solo che tale presunta creditoria non era stata frapposta dalla neppure in occasione della richiesta escussione della polizza (cui CP_3
era stato addotti ai fini inibitori unicamente il generale inadempimento del rapporto ga- rantito) ma che la cessione del debito posta a sospetto dal Tribunale maremmano era nota alla stessa che pure l'aveva avallata sottoscrivendola per accettazione (per come CP_3
rimarcato alla pag. 3 ultimo capoverso della sentenza) per i fini già ampiamente dedotti nel giudizio di primo grado”.
Secondo l'appellante “la cessione del 21.06.2013 non può essere intesa come scal- tro espediente “per impedire alla di opporre il proprio controcredito in compen- CP_3 sazione” anche perché la appellata non solo era consapevole della sua esistenza, ma al- trettanto era consapevole del corretto adempimento dell'appellante e dunque del credito garantito di € 220.000 oramai maturo ed esigibile al momento dell'accordo di cessione del
21.06.2013”.
Continua l'appellante osservando che, se avesse realmente ritenuto fonda- CP_3
to il controcredito, sicuramente avrebbe preteso un accordo di compensazione e non già di cessione, ovvero avrebbe richiesto l'annullamento della polizza fideiussoria, al più tardi al- lo scadere dei 90 giorni previsti per il pagamento della fattura AGR002 del 22.02.2013.
In sintesi, per l'appellante “In tale diversa e più coerente chiave interpretativa non si comprende come possa ritenersi sospetta la successione temporale di eventi e l'accordo di cessione del debito in prossimità della escussione della polizza fideiussoria quando tale cessione fu avallata dalla stessa che neppure ebbe ad eccepire alcunché an- Controparte_3
te causam, allorchè la banca MPS le rese nota la richiesta di escussione formulata dalla appellante ed in esito alla quale, per tentare di inibire il pagamento ebbe a replicare uni- camente un infondato generale inadempimento del rapporto garantito, senza sollevare mi- nimamente la questione relativa al controcredito utilizzato solo in seconda battuta. A pre- scindere dunque se l'accordo di accollo-cessione così come redatto tra le parti abbia o meno efficacia liberatoria per l'appellante, è innegabile da un lato l'accettazione dello stesso da parte di e dall'altro l'intenzione di non procedere ad una compensazio- CP_3
7 ne che potesse abbattere il maggior credito vantato da Tali dati di Parte_1
fatto rendono chiara evidenza già in punto di fatto della volontà liberatoria in favore della appellante e dunque della indubbia intenzione della appellata di non voler intaccare il rapporto garantito. Va dunque rilevata la condotta concludente della che può es- CP_3
sere non di meno apprezzata come indice indiziario univoco e concordante della espressa volontà di non procedere ad una compensazione del riferito controcredito di € 102.000 con il credito di € 220.000. Segno tangibile che le parti, in presenza della polizza fideiussoria, non avevano l'intenzione né di abbattere per compensazione le rispettive poste creditorie, né tanto meno di inibire l'escussione della polizza a suo tempo prestata. E' infatti innega- bile che in caso contrario, in luogo della cessione del credito del 21.06.2013 le parti avrebbero ragionevolmente optato per una scrittura di compensazione, cosa più logica e coerente se davvero tale eccepito controcredito fosse reale e frutto del riferito inadempi- mento del primo contratto del 07.01.2013. In tale diversa e più coerente interpretazione non è ravvisabile alcuna condotta fraudolenta a carico della appellante, tale da legittimare il rifiuto all'integrale pagamento del premio-indennizzo disposto in polizza, in assenza di specifiche doglianze o riserve rivolte alla banca da . CP_3
Per tali ragioni l'appellante ha richiesto che in riforma parziale della sentenza di primo grado la sia condannata a pagare anche AR
l'ulteriore somma di euro 102.000,00 e che le parti appellate siano condannate a pagare le spese del giudizio di primo grado, oltre che quelle di appello.
Le difese dell'appellata.
3. Si è costituita in giudizio , eccependo in via AR preliminare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.342 cpc e nel merito, nel contestare la fondatezza dell'appello, si è richiamata alla giurisprudenza di legittimità, se- condo cui il regime autonomo del contratto autonomo di garanzia trova un limite (oltre ad altri casi) anche allorquando vi sia estinzione per adempimento o per altra causa dell'obbligazione garantita (e, quindi, anche estinzione dell'obbligazione per compensazio- ne ex art. 1241 c.c.).
8 Il passaggio in decisione.
4. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione in data 17-6-2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
5. Va dichiarata, anzitutto, la contumacia di non essendo stato fatto CP_3
prima d'ora.
6. L'eccezione d'inammissibilità dell'appello, proposta da AR
, è infondata e va pertanto respinta.
[...]
La lettura dell'impugnazione consente, infatti, di agevolmente individuare sia i capi della decisione impugnati, sia i motivi specifici di censura in fatto e in diritto articolati, così come sopra sintetizzati.
7. Ciò premesso, l'appello è fondato e merita accoglimento.
Non è contestato tra le parti che la garanzia concessa da AR
si configuri come un contratto autonomo di garanzia.
[...]
Ne discende la piana applicazione dei principi elaborati dalla Corte di Cassazione, secondo cui l'assunzione da parte del garante dell'impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia comporta la rinunzia ad opporre le ecce- zioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all'invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, con il duplice limite dell'esecuzione fraudolenta o abusiva, a fronte della quale il garante può opporre l'"exceptio doli", e del caso in cui le predette eccezioni siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il primo contratto ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta (cfr., fra le altre, Cass. 26262-07; 5997-06).
In punto di escussione fraudolenta, è stato precisato che “l'inopponibilità delle ec- cezioni di merito derivanti dal rapporto principale, che contraddistingue il contratto autonomo di garanzia rispetto alla fideiussione, comporta che, ai fini dell'"ex- ceptio doli", il garante non può limitarsi ad allegare circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore ma debba
9 far valere una condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della vicenda, situa- zioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa
o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento, o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o, ancora, contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui”
(cfr., fra tante, Cass. 16345-18; Cass.16213-15; Cass.15216-12).
In altre parole, l'exceptio doli pone il garante autonomo al riparo da eventuali escus- sioni abusive o fraudolente purché egli alleghi non circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma faccia valere - sussistendone prova liquida ed incontrovertibile - la condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato ta- le diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento.
Orbene, il giudice di primo grado ha ritenuto in parte abusiva l'escussione della ga- ranzia sull'assunto che la società garantita avesse operato in maniera tale da impedire ad
(debitore garantito) di opporre il proprio controcredito in compensazione. CP_3
Ciò ha ritenuto dimostrato in via presuntiva sulla base di questi indizi: (i) l'esistenza di un controcredito risultante dalla nota di credito da parte di in favore Parte_1 di dell'importo di euro 102.000,00, relativa al precedente rapporto del 7.1.2013 CP_3
(la nota sarebbe stata emessa in ragione dell'esecuzione parziale di detto contratto a fronte del pagamento integrale del corrispettivo); (ii) la cessione da parte di Parte_1
del proprio debito alla società Sif Trade S.r.l. con scrittura privata in atti del 21.6.2013, ov- vero proprio nell'imminenza dell'escussione della fideiussione nei confronti di Banca Mon- te dei Paschi di Siena del 12.6.2013; (iii) la circostanza che le due società ( Parte_1
e Sif Trade srl) sono riconducibili alla stessa compagine sociale, avendo il medesi-
[...]
mo rappresentante legale ( ). Controparte_7
10 Tale conclusione non è tuttavia conforme alla complessiva evidenza probatoria, do- vendosi ritenere che gli indizi valorizzati dal giudice di primo grado non sono affatto uni- voci e concludenti.
In particolare,
(i) circa l'emissione della nota di credito per l'importo di euro 102.000,00, sin dalla comparsa di risposta nel giudizio di primo grado, ha offerto una diver- Parte_1 sa ricostruzione dell'esegesi della nota che, secondo il suo assunto, era stata emessa al solo scopo di far prefigurare l'esistenza di un credito (in realtà inesistente) da scontare in banca.
Così testualmente: “[…]Quel che è vero è che nell'ambito dei documentati, molte- plici rapporti contrattuali di dare-avere tra la e le differenti società di cui il Sig. CP_3
era titolare, ossia la la Sif Trade srl e la Controparte_7 Parte_1
Green and Blue srl, venivano effettuate diverse partite di giro, al fine di compensare reci- proci debiti e crediti, o precostituire anticipazioni di crediti, per come era prassi non rara per la in virtù dei consolidati rapporti. Pertanto, la nota di credito di euro CP_3
102.000,00 […], oltre ad afferire astrattamente alla precedente fattura AGR001 del
11.1.2023 (diversa dunque da quella oggetto di escussione) fu precostituita ad hoc ed og- getto di formale cessione del debito e come tale non più opponibile alla deducente […] A conferma di quanto precede, la medesima nota del 14.3.2013 da cui controparte vorrebbe far scaturire la pretesa ricognizione di debito, fu predisposta direttamente da quest'ultima
(come si desume dal tenore della stessa) per precostituire un presupposto dissimulato per
Co fondare le condizioni di cessione del debito strumentale per l'emissione della ri. a carico della Sif Trade srl. Malauguratamente, tale accordo dissimulato, effettuato come in altre occasioni per venire incontro ad esigenze economiche e bancarie della , è stato da CP_3 quest'ultima usato contro la esponente alla prima occasione a sostegno della propria tesi difensiva […]”.
La stessa parte ha prodotto in primo grado i documenti 16-17, relativi ai rapporti tra e le società Sif Trade srl e Green and Blue srl, a di- CP_3 Parte_1
mostrazione dell'esistenza dei rapporti e del loro svolgimento nei termini riferiti, nonché, e soprattutto, ha articolato prova testimoniale per dimostrare la completa esecuzione del pri-
11 mo contratto concluso in data 7-1-2013 (cap.3 della seconda memoria istruttoria), in rela- zione al quale era stata emessa la nota di credito.
Tale capitolo di prova è stato confermato dal teste RG che per conto della aveva ritirato il materiale ferroso. In particolare, il teste ha dichiarato: “è vero, CP_3 ho effettuato il ritiro della merce nel tempo necessario a provvedervi” (v. verbale udienza,
19-6-2019).
In controprova, i testi socio della (e marito della legale rap- Tes_1 CP_3
presentante), e socio della , hanno negato la circostanza, assumen- Testimone_2 CP_3
do che la consegna del materiale ferroso era stata soltanto parziale (v. verbale udienza 29-9-
2017).
Nel contrasto tra le deposizioni del teste RG, indipendente dalle parti, e quella dei testi e (soci della in società a ristretta base societaria), deve Tes_1 Tes_2 CP_3
darsi preferenza alla prima deposizione.
Secondo l'id quod plerumque accidit, infatti, deve reputarsi che sia maggiormente attendibile un teste che non ha alcun legame con le parti rispetto a chi invece è legato alle parti da legami che ne possono compromettere la serenità di giudizio e ricordo.
Inoltre, la deposizione del teste RG riceve conferma dai DDT e dai FIR (for- mulari rifiuti), depositati da parte convenuta in primo grado, quali doc.18 e 19.
(ii) Con e-mail in data 3-6-2013, intimava il pagamento del Parte_1
corrispettivo, di cui alla fattura AGR 002 del 22-2-2013, annunciando che, in difetto, si sa- rebbe rivolta ad un legale per la tutela delle proprie ragioni. Tale e-mail, genericamente contestata da faceva prefigurare, evidentemente, anche la possibilità della CP_3
escussione della garanzia autonoma.
(iii) La c.d. cessione da parte di del proprio debito alla società Parte_1
Sif Trade S.r.l., di cui alla scrittura privata in atti del 21.6.2013, è sottoscritta anche da
CP_3
Con tale scrittura la società Sif Trade srl si impegnava a pagare ad la CP_3
somma di euro 102.000,00, di cui alla nota di credito sopra mentovata, entro il 15.11.2013,
e accettava tale soluzione, impegnandosi ad emettere ricevute bancarie con sca- CP_3
denza 15.11.2023 direttamente al nuovo debitore Sif Trade srl.
12 Secondo la versione dell'appellante, come sopra riportata, si trattava di un'opera- zione simulata per consentire ad di poter scontare le ricevute in banca. CP_3
In ogni caso, secondo l'appellante, la sottoscrizione della scrittura ad opera anche di evidenzia che quest'ultima era pienamente a conoscenza dell'operazione rela- CP_3
tiva alla c.d. cessione del debito, per cui erroneamente il giudice di primo grado ha tratto la conclusione che tale operazione era stata fatta per impedire ad di opporre il credi- CP_3
to in compensazione.
Questo rilievo dell'appellante merita senz'altro condivisione. Sul piano logico è evidente, infatti, che, con la sottoscrizione della scrittura 21.6.2013, autorizzava CP_3
l'operazione di “cessione del debito” e che ciò impedisce di per sé di trarre in via presunti- va la conclusione cui è pervenuto il giudice di prima istanza. Per pervenire ad una simile conclusione sarebbe stato necessario che allegasse e dimostrasse un quid pluris, CP_3
quale, ad esempio, di essere stata indotta a sottoscrivere la predetta scrittura dalle rassicura- zioni ricevute dall'attuale appellante sul mancato incasso della fattura relativa al secondo rapporto e/o sulla mancata escussione della garanzia autonoma.
7. In sintesi, gli indizi valorizzati dal giudice di primo grado non sono affatto univo- ci e concludenti. Anzi, la complessiva evidenza probatoria dimostra semmai il contrario, ovvero che la fornitura del 7.1.2013 era stata completamente eseguita e non aveva ragion d'essere la nota di credito opposta in compensazione. In ogni caso, della c.d. operazione di cessione del debito del 21.6.2013 era a conoscenza che l'ha espressamente au- CP_3
torizzata, nella consapevolezza evidente che, in difetto di pagamento del corrispettivo del secondo rapporto (quello garantito), la creditrice avrebbe escusso la garanzia autonoma prima della sua scadenza (13.7.2013). Del tutto destituita di fondamento è pertanto la con- clusione del giudice di prime cure circa il fatto che la c.d. cessione del debito era stata effet- tuata da parte di al fine di impedire ad di opporre il proprio
contro
- Parte_1 CP_3
credito in compensazione. Non può allora ritenersi che la garanzia autonoma sia stata escussa in maniera abusiva.
8. L'appello va pertanto accolto e, in parziale riforma della sentenza di primo grado,
è condannata a pagare l'ulteriore somma di euro AR
102.000,00, oltre interessi legali ex art.1284, co.1 c.c. dalla domanda al saldo effettivo (non
13 è applicabile l'art.1284, co.4 c.c., in quanto la domanda di pagamento in forma monitoria è stata introdotta prima dell'entrata in vigore di tale disposizione).
9. Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in di- spositivo disattese le notule in atti.
Quanto al giudizio d'appello, la notula in atti è disattesa limitatamente alla fase 3, che va liquidata secondo il parametro minimo rispetto a quello medio richiesto, essendosi tale fase esaurita con la sola trattazione e non essendo stata svolta istruttoria.
Quanto al giudizio di primo grado, la notula è disattesa in quanto applica uno sca- glione errato per eccesso rispetto a quello corretto (da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00), la liquidazione è effettuata secondo i parametri medi con il riconoscimento del richiesto aumento del 20% per pluralità di parti. L'importo indicato in dispositivo già tiene conto dell'aumento riconosciuto.
L'istanza di distrazione delle spese presente nel giudizio di primo grado non è stata reiterata in sede di appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in parziale riforma della decisione di primo grado, condanna
[...]
a pagare in favore di l'ulteriore AR Parte_1
somma di euro 102.000,00, oltre interessi legali ex art.1284, co.1 c.c. dalla do- manda al saldo effettivo;
- condanna in solido fra lo- Controparte_9
ro, a pagare a favore di le spese di entrambi i gradi di Parte_1
giudizio, che si liquidano, quanto al giudizio di primo grado, in euro 16.923,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese vive per euro 32,50, al rimborso delle spese generali (15%) e degli accessori di legge (IVA e CAP, se dovuti) e, quanto a questo grado, in euro 12.154,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese vive (euro 1.165,50), al rimborso delle spese gene- rali (15%) e degli accessori di legge (IVA e CAP, se dovuti).
Così deciso in Firenze in data 28-6-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
14 Carmine Capozzi
Il Presidente
Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sen- si dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Anna Primavera Presidente
- Carmine Capozzi Consigliere relatore
- Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1055/2023, promossa
DA
(P.i.v.a. , in persona del l.r. Parte_1 P.IVA_1
p.t., con sede in Milano, alla Via Tommaso Grossi n. 2 ed elettivamente domiciliata in Te- ramo, Fraz. S. Nicolò a Tordino, alla Via F. Bucci n. 15, presso e nello studio dell'Avv.
Emiliano D'Andrea (c.f. – avv. che la C.F._1 Email_1 rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata telematicamente all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
CONTRO con sede in , Piazza Sa- AR CP_1
limbeni 3 (codice fiscale e n. iscrizione presso registro delle imprese di NA
, Gruppo IVA MPS p. iva , in persona del procuratore speciale P.IVA_2 P.IVA_3
1 - Responsabile di Struttura di Terzo Livello con Funzione Legale Controparte_2
della Banca – giusta procura ai rogiti del Dott. notaio in , in data Persona_1 CP_1
17.04.2023 n. rep. 42423 n. racc. 21712, rappresentata e difesa, per procura allegata telema- ticamente all'atto d'appello, dall'Avv. Domenico M. Rechichi (c.f. C.F._2
) presso il cui studio in Grosseto, Viale Ombrone 14, è elettivamente domiciliata (fax:
[...]
0564/27057; PEC: mail: Email_2 [...]
t). Email_3
APPELLATA
E in persona del l.r. p.t., con sede in Follonica (GR) alla Via Controparte_3
Aurelia Nord km. 226 (P.i.v.a. , elettivamente domiciliata nel giudizio di P.IVA_4 primo grado presso e nello studio dell'Avv. Gaia Giodà, (c.f. – CodiceFiscale_3
), sito in Grosseto alla Via Ginori n. 26, e Email_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Bovetti del Foro di Pistoia (c.f.
– . C.F._4 Email_5
APPELLATA CONTUMACE
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Sentenza n.707/2022 del Tribunale di Grosseto pubblicata il 22/11/2022.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “In riforma della impugnata sentenza emessa dal Tribuna- le di Grosseto nel procedimento n. 3689/2013 R.G., l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze,
Voglia: Nel merito: 1) riformare parzialmente la sentenza impugnata accogliendo tutti i motivi dedotti nel presente atto di appello e, per l'effetto, accertare e dichiarare per le cau- sali di cui in premessa, l'insussistenza ed inesigibilità, perché non dovuta e comunque non provata, della somma di € 102.000,00 in favore della appellata;
2) accertare e CP_3 dichiarare, sempre e comunque, la inopponibilità per compensazione della somma di €
102.000 al maggior credito di € 220.000,00 riconosciuto come dovuto alla
[...]
a titolo di indennizzo in forza della polizza fideiussoria n. 7107001 del Parte_1
30.01.2013 garantita dalla banca 3) accertare e dichia- AR
rare, per lo effetto, tenuta la banca al pagamento della ul- AR
2 teriore somme di € 102.000,00, oltre interessi moratori dal dì della domanda al saldo effet- tivo, in forza della polizza fideiussoria a prima richiesta n. 7107001 del 30.01.2013 dalla medesima emessa su richiesta di 4) condannare sempre ed in ogni caso, la Controparte_3
e la banca in solido e/o alternativamente, Controparte_3 AR alla refusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata: “Voglia la Corte Ecc.ma dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da e, comunque, la sua totale infondatezza, Parte_1 con conseguente rigetto del medesimo e condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali”.
Svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado – La vicenda di causa.
1. In data 25.01.2013 ed stipulavano un con- Parte_1 CP_3
tratto di vendita di un lotto di 1350 tonnellate di materiali ferrosi al prezzo di vendita di €
165 per tonnellata (pari a quello già praticato in relazione ad altro lotto di 1000 tonnellate di cui a un precedente contratto concluso in data 7.1.2013), prevedente la consegna della mer- ce “franco stabilimento”, dunque con ritiro a carico dell'acquirente direttamente presso l'ex di Somaglia (LO), con possibilità di prelievo e consegna a far Controparte_4
tempo dal mese di febbraio. Il pagamento del prezzo era differito a 90 giorni. A garanzia del pagamento veniva rilasciata polizza fideiussoria a prima richiesta dalla CP_1 [...]
per l'importo di euro 220.000,00 con validità sino al 13-7-2013. AR
Assumendo che l'acquirente non aveva provveduto al pagamento della fattura
AGR002 del 22.02.2013, nonostante che tra il mese di febbraio e quello di aprile 2013 i rot- tami ferrosi oggetto di vendita fossero stati prelevati dall'impresa IU RG, cui la
(operando quale mera intermediaria) aveva ceduto a sua volta i materiali a CP_3
prezzo maggiorato, e non aveva dato risposta alla richiesta di pagamento inoltrata via e- mail in data 3-6-2013, con raccomandata del 12.06.2013 richiedeva Parte_1
a l'escussione della polizza fideiussoria. AR
Quest'ultima, con nota raccomandata del 22.07.2013, rifiutava la liquidazione dell'indennizzo invocando “motivi di ragionevolezza e buona fede contrattuale” conse-
3 guenti al ricorso inibitorio ex art. 700 c.p.c. del 18.07.2013 proposto dalla debitrice
[...]
presso il Tribunale di Grosseto. Parte_2
La richiesta inibitoria era respinta in primo grado cautelare e poi accolta in sede di reclamo. introduceva il relativo giudizio di merito dinanzi al Tribunale di Gros- CP_3
seto.
Nel contempo proponeva ricorso monitorio dinanzi al Tri- Parte_1 bunale di Siena, ottenendo l'emissione nei confronti di di AR
un decreto ingiuntivo per la somma di euro 220.000,00, poi opposto dalla banca.
Questo giudizio, a seguito di ordinanza del Tribunale di Siena che dichiarava la con- tinenza con quello pendente dinanzi al Tribunale di Grosseto, era riassunto dinanzi a quest'ultimo ufficio giudiziario, ed era riunito a quello già pendente promosso da CP_3
[...
Istruite le cause riunite con prove orali, il Tribunale di Grosseto, con la sentenza n.
707/2022 pubblicata il 22/11/2022, così decideva:
“a) in accoglimento della domanda di condanna Parte_1 [...]
al pagamento in favore di della som- AR Parte_1
ma di euro 118.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
b) respinge tutte le altre domande;
c) liquida in favore di le spese del procedimento monito- Parte_1
rio nella somma di euro 2.242,00, oltre al rimborso spese in ragione del 15%, iva e cpa come per legge che pone a carico di;
AR
d) compensa integralmente tra tutte le parti in causa le spese dei giudizi di merito riuniti”.
In particolare, quanto alle domande proposte da nei confronti di CP_3 [...]
il tribunale respingeva l'azione di risarcimento danni proposta da Controparte_5
per violazione da parte della convenuta degli obblighi assunti in data CP_3
25.01.2013, danni richiesti in una misura non inferiore ad euro 222.750,00 (ossia, in misura pari al corrispettivo che avrebbe percepito per la fornitura dedotta, oltre inte- Controparte_3
ressi dal dovuto al saldo); respingeva la richiesta di inibitoria totale formulata da CP_6
[..
[...] [
[...
sia per l'ipotesi in cui fosse rimasto accertato l'inadempimento di Parte_1 al contratto 25.1.2013, sia per l'ipotesi in cui il tribunale avesse invece ritenuto parte
[...]
inadempiente essa attrice ma avesse accolto l'eccezione di compensazione per l'importo di euro 102.000,00, di cui alla nota di credito emessa dalla stessa in Parte_1
relazione al primo contratto di vendita intercorso tra le parti (ovvero, quello stipulato in da- ta 7.1.2013).
Quanto alla domanda proposta da contro Parte_1 [...]
, accoglieva la domanda per il minor importo di euro 118.000,00, rite- AR nendo abusiva l'escussione della garanzia autonoma per l'importo di euro 102.000,00, di cui all'eccezione di compensazione di così motivando: “Risulta tuttavia do- CP_3
cumentalmente provato, con riferimento al precedente contratto inter partes del
10.01.2013, che fu emessa una nota di credito da parte di in favore di Parte_1 Pt_2
[..
dell'importo di euro 102.000,00, così come confermato dalla stessa convenuta nella missiva in atti del 14.3.2013 (cfr. docc. nn. 7 e 8 di parte attrice). È altresì documentalmen- te provato che la convenuta ha ceduto il proprio debito alla società Sif trade S.r.l. con scrittura privata in atti del 21.6.2013, ovvero proprio nell'imminenza dell'escussione della fideiussione in atti nei confronti di del 12.6.2013 (cfr. doc AR
n 9 di parte attrice). Tale circostanza (ovvero la cessione del debito in concomitanza con la decisione di escutere la fideiussione), valutata unitamente al fatto che le due società sono riconducibili alle stessa compagine sociale, avendo il medesimo rappresentante legale
), costituiscono chiari indici indiziari, tra loro univoci e concordanti, Controparte_7
circa il fatto che la cessione del credito sia stata effettuata da parte di al fine Parte_1 di impedire ad di opporre il proprio controcredito in compensazione”. CP_3
L'appello.
2. ha proposto tempestivo appello, ritenendo la sentenza Parte_1
gravata errata e ingiusta, formulando un unico, articolato, motivo d'impugnazione, con il quale censura la sentenza di primo grado “per omessa e/o erronea valutazione delle risul- tanze istruttorie e per errata applicazione della compensazione nel negozio atipico fideius- sorio, con violazione e falsa applicazione degli artt.1462 -1944-1945 e 1956 C.C.”.
5 Con tale motivo l'appellante denuncia, anzitutto, la illogicità della decisione di pri- mo grado che, dopo aver ricostruito con puntualità e coerenza l'evolvere delle intricate vi- cende processuali ed aver correttamente delineato l'ambito di indagine in relazione al carat- tere autonomo del negozio fideiussorio oggetto di controversia, ripercorrendo altresì le ca- ratteristiche di tale figura atipica di contratto, differente dalla tradizionale fideiussione di ti- po codicistico, “[è inciampata] inaspettatamente non solo ritenendo fondato il preteso con- trocredito di € 102.000 introdotto da solo nella fase giudiziale e sottaciuto ante CP_3
causam in occasione della escussione della polizza ma, addirittura, in aperta violazione delle previsioni di cui agli artt. 1944 e 1956 c.c. ha ritenuto tale controcredito opponibile per compensazione al contratto fideiussorio, qualificando sotto tale profilo come indebita e fraudolenta l'escussione della polizza stessa. Il tutto in aperta antitesi con quanto statuito sino a poche righe prima, allorché riconosceva l'infondatezza delle eccezioni di inadempi- mento addotte da per paralizzare l'escussione della polizza, stigmatizzando la CP_3
condotta processuale della banca MPS la quale, benché prima onerata, non aveva mini- mamente assolto al proprio onere probatorio, limitatasi ad aderire alle difese proposte dal- la debitrice ”. CP_3
Ritiene poi l'appellante che tale decisione sia errata perché:
(i) in diritto, il garante autonomo non può opporre l'eccezione di compensazione, a maggior ragione quando tale eccezione non trova fondamento nel rapporto garantito (ovve- ro, nel caso di specie in quello del 25.1.2013) ma in distinto e antecedente contratto, con il risultato di ammettere, secondo l'appellante, la compensazione in una situazione in cui sono
“disomogenei” i soggetti obbligati e gli stessi crediti portati in compensazione: uno di ca- rattere forfetario-indennitario scaturente dal contratto fideiussorio, l'altro di grado senz'altro deteriore e non privilegiato, derivante da un contratto di fornitura, non assistito dall'accordo di garanzia;
(ii) in fatto, l'affermazione contenuta in sentenza, secondo cui “la cessione del debi- to in concomitanza con la decisione di escutere la fideiussione, valutata unitamente al fatto che le due società sono riconducibili alle stessa compagine sociale, avendo il medesimo rappresentante legale ), costituiscono chiari indici indiziari, tra loro Controparte_7
univoci e concordanti, circa il fatto che la cessione del credito sia stata effettuata da parte
6 di al fine di impedire ad di opporre il proprio controcredito in com- Parte_1 CP_3 pensazione”, è il chiaro “frutto di una personale e distorta interpretazione, atteso che nel merito è emerso in maniera lampante non solo che tale presunta creditoria non era stata frapposta dalla neppure in occasione della richiesta escussione della polizza (cui CP_3
era stato addotti ai fini inibitori unicamente il generale inadempimento del rapporto ga- rantito) ma che la cessione del debito posta a sospetto dal Tribunale maremmano era nota alla stessa che pure l'aveva avallata sottoscrivendola per accettazione (per come CP_3
rimarcato alla pag. 3 ultimo capoverso della sentenza) per i fini già ampiamente dedotti nel giudizio di primo grado”.
Secondo l'appellante “la cessione del 21.06.2013 non può essere intesa come scal- tro espediente “per impedire alla di opporre il proprio controcredito in compen- CP_3 sazione” anche perché la appellata non solo era consapevole della sua esistenza, ma al- trettanto era consapevole del corretto adempimento dell'appellante e dunque del credito garantito di € 220.000 oramai maturo ed esigibile al momento dell'accordo di cessione del
21.06.2013”.
Continua l'appellante osservando che, se avesse realmente ritenuto fonda- CP_3
to il controcredito, sicuramente avrebbe preteso un accordo di compensazione e non già di cessione, ovvero avrebbe richiesto l'annullamento della polizza fideiussoria, al più tardi al- lo scadere dei 90 giorni previsti per il pagamento della fattura AGR002 del 22.02.2013.
In sintesi, per l'appellante “In tale diversa e più coerente chiave interpretativa non si comprende come possa ritenersi sospetta la successione temporale di eventi e l'accordo di cessione del debito in prossimità della escussione della polizza fideiussoria quando tale cessione fu avallata dalla stessa che neppure ebbe ad eccepire alcunché an- Controparte_3
te causam, allorchè la banca MPS le rese nota la richiesta di escussione formulata dalla appellante ed in esito alla quale, per tentare di inibire il pagamento ebbe a replicare uni- camente un infondato generale inadempimento del rapporto garantito, senza sollevare mi- nimamente la questione relativa al controcredito utilizzato solo in seconda battuta. A pre- scindere dunque se l'accordo di accollo-cessione così come redatto tra le parti abbia o meno efficacia liberatoria per l'appellante, è innegabile da un lato l'accettazione dello stesso da parte di e dall'altro l'intenzione di non procedere ad una compensazio- CP_3
7 ne che potesse abbattere il maggior credito vantato da Tali dati di Parte_1
fatto rendono chiara evidenza già in punto di fatto della volontà liberatoria in favore della appellante e dunque della indubbia intenzione della appellata di non voler intaccare il rapporto garantito. Va dunque rilevata la condotta concludente della che può es- CP_3
sere non di meno apprezzata come indice indiziario univoco e concordante della espressa volontà di non procedere ad una compensazione del riferito controcredito di € 102.000 con il credito di € 220.000. Segno tangibile che le parti, in presenza della polizza fideiussoria, non avevano l'intenzione né di abbattere per compensazione le rispettive poste creditorie, né tanto meno di inibire l'escussione della polizza a suo tempo prestata. E' infatti innega- bile che in caso contrario, in luogo della cessione del credito del 21.06.2013 le parti avrebbero ragionevolmente optato per una scrittura di compensazione, cosa più logica e coerente se davvero tale eccepito controcredito fosse reale e frutto del riferito inadempi- mento del primo contratto del 07.01.2013. In tale diversa e più coerente interpretazione non è ravvisabile alcuna condotta fraudolenta a carico della appellante, tale da legittimare il rifiuto all'integrale pagamento del premio-indennizzo disposto in polizza, in assenza di specifiche doglianze o riserve rivolte alla banca da . CP_3
Per tali ragioni l'appellante ha richiesto che in riforma parziale della sentenza di primo grado la sia condannata a pagare anche AR
l'ulteriore somma di euro 102.000,00 e che le parti appellate siano condannate a pagare le spese del giudizio di primo grado, oltre che quelle di appello.
Le difese dell'appellata.
3. Si è costituita in giudizio , eccependo in via AR preliminare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.342 cpc e nel merito, nel contestare la fondatezza dell'appello, si è richiamata alla giurisprudenza di legittimità, se- condo cui il regime autonomo del contratto autonomo di garanzia trova un limite (oltre ad altri casi) anche allorquando vi sia estinzione per adempimento o per altra causa dell'obbligazione garantita (e, quindi, anche estinzione dell'obbligazione per compensazio- ne ex art. 1241 c.c.).
8 Il passaggio in decisione.
4. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione in data 17-6-2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
5. Va dichiarata, anzitutto, la contumacia di non essendo stato fatto CP_3
prima d'ora.
6. L'eccezione d'inammissibilità dell'appello, proposta da AR
, è infondata e va pertanto respinta.
[...]
La lettura dell'impugnazione consente, infatti, di agevolmente individuare sia i capi della decisione impugnati, sia i motivi specifici di censura in fatto e in diritto articolati, così come sopra sintetizzati.
7. Ciò premesso, l'appello è fondato e merita accoglimento.
Non è contestato tra le parti che la garanzia concessa da AR
si configuri come un contratto autonomo di garanzia.
[...]
Ne discende la piana applicazione dei principi elaborati dalla Corte di Cassazione, secondo cui l'assunzione da parte del garante dell'impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia comporta la rinunzia ad opporre le ecce- zioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all'invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, con il duplice limite dell'esecuzione fraudolenta o abusiva, a fronte della quale il garante può opporre l'"exceptio doli", e del caso in cui le predette eccezioni siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il primo contratto ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta (cfr., fra le altre, Cass. 26262-07; 5997-06).
In punto di escussione fraudolenta, è stato precisato che “l'inopponibilità delle ec- cezioni di merito derivanti dal rapporto principale, che contraddistingue il contratto autonomo di garanzia rispetto alla fideiussione, comporta che, ai fini dell'"ex- ceptio doli", il garante non può limitarsi ad allegare circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore ma debba
9 far valere una condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della vicenda, situa- zioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa
o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento, o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o, ancora, contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui”
(cfr., fra tante, Cass. 16345-18; Cass.16213-15; Cass.15216-12).
In altre parole, l'exceptio doli pone il garante autonomo al riparo da eventuali escus- sioni abusive o fraudolente purché egli alleghi non circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma faccia valere - sussistendone prova liquida ed incontrovertibile - la condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato ta- le diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento.
Orbene, il giudice di primo grado ha ritenuto in parte abusiva l'escussione della ga- ranzia sull'assunto che la società garantita avesse operato in maniera tale da impedire ad
(debitore garantito) di opporre il proprio controcredito in compensazione. CP_3
Ciò ha ritenuto dimostrato in via presuntiva sulla base di questi indizi: (i) l'esistenza di un controcredito risultante dalla nota di credito da parte di in favore Parte_1 di dell'importo di euro 102.000,00, relativa al precedente rapporto del 7.1.2013 CP_3
(la nota sarebbe stata emessa in ragione dell'esecuzione parziale di detto contratto a fronte del pagamento integrale del corrispettivo); (ii) la cessione da parte di Parte_1
del proprio debito alla società Sif Trade S.r.l. con scrittura privata in atti del 21.6.2013, ov- vero proprio nell'imminenza dell'escussione della fideiussione nei confronti di Banca Mon- te dei Paschi di Siena del 12.6.2013; (iii) la circostanza che le due società ( Parte_1
e Sif Trade srl) sono riconducibili alla stessa compagine sociale, avendo il medesi-
[...]
mo rappresentante legale ( ). Controparte_7
10 Tale conclusione non è tuttavia conforme alla complessiva evidenza probatoria, do- vendosi ritenere che gli indizi valorizzati dal giudice di primo grado non sono affatto uni- voci e concludenti.
In particolare,
(i) circa l'emissione della nota di credito per l'importo di euro 102.000,00, sin dalla comparsa di risposta nel giudizio di primo grado, ha offerto una diver- Parte_1 sa ricostruzione dell'esegesi della nota che, secondo il suo assunto, era stata emessa al solo scopo di far prefigurare l'esistenza di un credito (in realtà inesistente) da scontare in banca.
Così testualmente: “[…]Quel che è vero è che nell'ambito dei documentati, molte- plici rapporti contrattuali di dare-avere tra la e le differenti società di cui il Sig. CP_3
era titolare, ossia la la Sif Trade srl e la Controparte_7 Parte_1
Green and Blue srl, venivano effettuate diverse partite di giro, al fine di compensare reci- proci debiti e crediti, o precostituire anticipazioni di crediti, per come era prassi non rara per la in virtù dei consolidati rapporti. Pertanto, la nota di credito di euro CP_3
102.000,00 […], oltre ad afferire astrattamente alla precedente fattura AGR001 del
11.1.2023 (diversa dunque da quella oggetto di escussione) fu precostituita ad hoc ed og- getto di formale cessione del debito e come tale non più opponibile alla deducente […] A conferma di quanto precede, la medesima nota del 14.3.2013 da cui controparte vorrebbe far scaturire la pretesa ricognizione di debito, fu predisposta direttamente da quest'ultima
(come si desume dal tenore della stessa) per precostituire un presupposto dissimulato per
Co fondare le condizioni di cessione del debito strumentale per l'emissione della ri. a carico della Sif Trade srl. Malauguratamente, tale accordo dissimulato, effettuato come in altre occasioni per venire incontro ad esigenze economiche e bancarie della , è stato da CP_3 quest'ultima usato contro la esponente alla prima occasione a sostegno della propria tesi difensiva […]”.
La stessa parte ha prodotto in primo grado i documenti 16-17, relativi ai rapporti tra e le società Sif Trade srl e Green and Blue srl, a di- CP_3 Parte_1
mostrazione dell'esistenza dei rapporti e del loro svolgimento nei termini riferiti, nonché, e soprattutto, ha articolato prova testimoniale per dimostrare la completa esecuzione del pri-
11 mo contratto concluso in data 7-1-2013 (cap.3 della seconda memoria istruttoria), in rela- zione al quale era stata emessa la nota di credito.
Tale capitolo di prova è stato confermato dal teste RG che per conto della aveva ritirato il materiale ferroso. In particolare, il teste ha dichiarato: “è vero, CP_3 ho effettuato il ritiro della merce nel tempo necessario a provvedervi” (v. verbale udienza,
19-6-2019).
In controprova, i testi socio della (e marito della legale rap- Tes_1 CP_3
presentante), e socio della , hanno negato la circostanza, assumen- Testimone_2 CP_3
do che la consegna del materiale ferroso era stata soltanto parziale (v. verbale udienza 29-9-
2017).
Nel contrasto tra le deposizioni del teste RG, indipendente dalle parti, e quella dei testi e (soci della in società a ristretta base societaria), deve Tes_1 Tes_2 CP_3
darsi preferenza alla prima deposizione.
Secondo l'id quod plerumque accidit, infatti, deve reputarsi che sia maggiormente attendibile un teste che non ha alcun legame con le parti rispetto a chi invece è legato alle parti da legami che ne possono compromettere la serenità di giudizio e ricordo.
Inoltre, la deposizione del teste RG riceve conferma dai DDT e dai FIR (for- mulari rifiuti), depositati da parte convenuta in primo grado, quali doc.18 e 19.
(ii) Con e-mail in data 3-6-2013, intimava il pagamento del Parte_1
corrispettivo, di cui alla fattura AGR 002 del 22-2-2013, annunciando che, in difetto, si sa- rebbe rivolta ad un legale per la tutela delle proprie ragioni. Tale e-mail, genericamente contestata da faceva prefigurare, evidentemente, anche la possibilità della CP_3
escussione della garanzia autonoma.
(iii) La c.d. cessione da parte di del proprio debito alla società Parte_1
Sif Trade S.r.l., di cui alla scrittura privata in atti del 21.6.2013, è sottoscritta anche da
CP_3
Con tale scrittura la società Sif Trade srl si impegnava a pagare ad la CP_3
somma di euro 102.000,00, di cui alla nota di credito sopra mentovata, entro il 15.11.2013,
e accettava tale soluzione, impegnandosi ad emettere ricevute bancarie con sca- CP_3
denza 15.11.2023 direttamente al nuovo debitore Sif Trade srl.
12 Secondo la versione dell'appellante, come sopra riportata, si trattava di un'opera- zione simulata per consentire ad di poter scontare le ricevute in banca. CP_3
In ogni caso, secondo l'appellante, la sottoscrizione della scrittura ad opera anche di evidenzia che quest'ultima era pienamente a conoscenza dell'operazione rela- CP_3
tiva alla c.d. cessione del debito, per cui erroneamente il giudice di primo grado ha tratto la conclusione che tale operazione era stata fatta per impedire ad di opporre il credi- CP_3
to in compensazione.
Questo rilievo dell'appellante merita senz'altro condivisione. Sul piano logico è evidente, infatti, che, con la sottoscrizione della scrittura 21.6.2013, autorizzava CP_3
l'operazione di “cessione del debito” e che ciò impedisce di per sé di trarre in via presunti- va la conclusione cui è pervenuto il giudice di prima istanza. Per pervenire ad una simile conclusione sarebbe stato necessario che allegasse e dimostrasse un quid pluris, CP_3
quale, ad esempio, di essere stata indotta a sottoscrivere la predetta scrittura dalle rassicura- zioni ricevute dall'attuale appellante sul mancato incasso della fattura relativa al secondo rapporto e/o sulla mancata escussione della garanzia autonoma.
7. In sintesi, gli indizi valorizzati dal giudice di primo grado non sono affatto univo- ci e concludenti. Anzi, la complessiva evidenza probatoria dimostra semmai il contrario, ovvero che la fornitura del 7.1.2013 era stata completamente eseguita e non aveva ragion d'essere la nota di credito opposta in compensazione. In ogni caso, della c.d. operazione di cessione del debito del 21.6.2013 era a conoscenza che l'ha espressamente au- CP_3
torizzata, nella consapevolezza evidente che, in difetto di pagamento del corrispettivo del secondo rapporto (quello garantito), la creditrice avrebbe escusso la garanzia autonoma prima della sua scadenza (13.7.2013). Del tutto destituita di fondamento è pertanto la con- clusione del giudice di prime cure circa il fatto che la c.d. cessione del debito era stata effet- tuata da parte di al fine di impedire ad di opporre il proprio
contro
- Parte_1 CP_3
credito in compensazione. Non può allora ritenersi che la garanzia autonoma sia stata escussa in maniera abusiva.
8. L'appello va pertanto accolto e, in parziale riforma della sentenza di primo grado,
è condannata a pagare l'ulteriore somma di euro AR
102.000,00, oltre interessi legali ex art.1284, co.1 c.c. dalla domanda al saldo effettivo (non
13 è applicabile l'art.1284, co.4 c.c., in quanto la domanda di pagamento in forma monitoria è stata introdotta prima dell'entrata in vigore di tale disposizione).
9. Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in di- spositivo disattese le notule in atti.
Quanto al giudizio d'appello, la notula in atti è disattesa limitatamente alla fase 3, che va liquidata secondo il parametro minimo rispetto a quello medio richiesto, essendosi tale fase esaurita con la sola trattazione e non essendo stata svolta istruttoria.
Quanto al giudizio di primo grado, la notula è disattesa in quanto applica uno sca- glione errato per eccesso rispetto a quello corretto (da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00), la liquidazione è effettuata secondo i parametri medi con il riconoscimento del richiesto aumento del 20% per pluralità di parti. L'importo indicato in dispositivo già tiene conto dell'aumento riconosciuto.
L'istanza di distrazione delle spese presente nel giudizio di primo grado non è stata reiterata in sede di appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in parziale riforma della decisione di primo grado, condanna
[...]
a pagare in favore di l'ulteriore AR Parte_1
somma di euro 102.000,00, oltre interessi legali ex art.1284, co.1 c.c. dalla do- manda al saldo effettivo;
- condanna in solido fra lo- Controparte_9
ro, a pagare a favore di le spese di entrambi i gradi di Parte_1
giudizio, che si liquidano, quanto al giudizio di primo grado, in euro 16.923,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese vive per euro 32,50, al rimborso delle spese generali (15%) e degli accessori di legge (IVA e CAP, se dovuti) e, quanto a questo grado, in euro 12.154,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese vive (euro 1.165,50), al rimborso delle spese gene- rali (15%) e degli accessori di legge (IVA e CAP, se dovuti).
Così deciso in Firenze in data 28-6-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
14 Carmine Capozzi
Il Presidente
Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sen- si dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
15