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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 26/01/2026, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1035/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SO RO, Presidente
CARRELLI PALOMBI DI MONT RO MARIA, Relatore
IACUZIO FRANCESCO SAVERIO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14742/2024 depositato il 23/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marino - Largo Palazzo Colonna N. 1 00047 Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240174768951000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240174768951000 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12921/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 srl, con sede in Marino (RM), Indirizzo_1. 1,690 71, (C.F. P.IVA_1), in persona legale rappresentante pro tempore, signor Rappresentante_1 (C.F. CF_Rappresentante_1), ricorre nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e nei confronti del Comune di Marino per l'annullamento, previa sospensione, della cartella di pagamento n. 097 2024 01747689 51 000 per € 22.658,88 a titolo di somme presuntivamente dovute al Comune di Marino – Ufficio Tributi, per TARES anno 2013 (€ 10.230,00),
TARI-TEFA anno 2014 (€ 10.423,00) e diritti di notifica per € 5,88, notificata alla società ricorrente a mezzo posta elettronica certificata in data 18/06/2024; solleva i seguenti motivi:
1.1. Prescrizione del diritto al pagamento delle tasse oggetto di causa - Art. 1, comma 161, della Legge
296/2006 ed in ogni caso per quanto previsto dall' Art. 2948, n. 4 cod. civ.
1.2. Errata individuazione della categoria catastale in base alla quale tassare l' immobile in interesse -
Violazione articolo 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
2. Si è costituita con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto del ricorso ed in ogni caso riconoscendolo indenne dalle conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. L'intervenuto sgravio da parte dell'ente impositore delle somme iscritte di cui all'atto impugnato, così come comunicato dalle parti, comporta l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
P.Q.M.
la corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. spese compensate.
Roma, 12 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Roberto M Carrrelli Palombi di Montrone dott. Roberto Russo
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SO RO, Presidente
CARRELLI PALOMBI DI MONT RO MARIA, Relatore
IACUZIO FRANCESCO SAVERIO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14742/2024 depositato il 23/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marino - Largo Palazzo Colonna N. 1 00047 Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240174768951000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240174768951000 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12921/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 srl, con sede in Marino (RM), Indirizzo_1. 1,690 71, (C.F. P.IVA_1), in persona legale rappresentante pro tempore, signor Rappresentante_1 (C.F. CF_Rappresentante_1), ricorre nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e nei confronti del Comune di Marino per l'annullamento, previa sospensione, della cartella di pagamento n. 097 2024 01747689 51 000 per € 22.658,88 a titolo di somme presuntivamente dovute al Comune di Marino – Ufficio Tributi, per TARES anno 2013 (€ 10.230,00),
TARI-TEFA anno 2014 (€ 10.423,00) e diritti di notifica per € 5,88, notificata alla società ricorrente a mezzo posta elettronica certificata in data 18/06/2024; solleva i seguenti motivi:
1.1. Prescrizione del diritto al pagamento delle tasse oggetto di causa - Art. 1, comma 161, della Legge
296/2006 ed in ogni caso per quanto previsto dall' Art. 2948, n. 4 cod. civ.
1.2. Errata individuazione della categoria catastale in base alla quale tassare l' immobile in interesse -
Violazione articolo 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
2. Si è costituita con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto del ricorso ed in ogni caso riconoscendolo indenne dalle conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. L'intervenuto sgravio da parte dell'ente impositore delle somme iscritte di cui all'atto impugnato, così come comunicato dalle parti, comporta l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
P.Q.M.
la corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. spese compensate.
Roma, 12 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Roberto M Carrrelli Palombi di Montrone dott. Roberto Russo