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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 13/02/2026, n. 2216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2216 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2216/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 14900/2025 depositato il 14/10/2025, relativo alla sentenza n.
8186/2025 sezione 35
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 588/2026 depositato il
22/01/2026 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli Avv.ti Ricorrente_1 e Difensore_1 chiedono l'ottemperanza della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma n. 8186/2025, Sez. 35, emessa il 11 giugno 2025
e pubblicata il 13 giugno 2025, notificata in pari data, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma accoglieva il ricorso proposto dal Sig. Nominativo_2 e condannava Roma Capitale al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, liquidate in complessivi € 880,00 oltre accessori di legge.
I ricorrenti lamentano che, a fronte di un debito di € 1.385,74 (880,00 + accessori) Roma Capitale corrispondeva il minor importo lordo di € 1.284,03, senza rimborsare le voci relative al CUT ed alle "spese successive" ex art. 4 D.M. n. 55/14 residuando pertanto, un credito degli istanti di € 111,71.
Roma Capitale si costituisce in giudizio sostenendo di aver correttamente corrisposto le somme dovute sottolineando come il Contributo Unificato Tributario sia ricompreso per legge nelle spese liquidate in dispositivo e le competenze successive ex art. 4 D.M. n. 55/14”, siano da ritenersi già liquidate secondo il dettato di cui al D.M. 55/14 che detta i parametri generali forensi per la determinazione dei compensi in sede giudiziale, che si presume siano stati già applicati nella sentenza de qua nella determinazione delle spese a carico della parte soccombente.
Roma Capitale eccepisce inoltre che le “competenze successive” (€ 56,00) rivendicate dai ricorrenti non ricorrono nel processo tributario e sono comunque comprese nell'importo calcolato dal Giudice in sentenza, ai sensi dell'art. 15, comma 2-ter, del D.lgs. n. 546/92.
I ricorrenti replicano alle eccezioni di Roma Capitale insistendo per il rimborso sia del CUT che delle competenze successive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere innanzitutto come il dispositivo della sentenza in esecuzione, nel disporre “il pagamento delle spese del giudizio liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge”, abbia escluso chiaramente gli oneri accessori dall'ammontare delle spese di giudizio.
Pertanto, seppure appare corretta la tesi sostenuta da Roma Capitale che invoca la specialità dell'articolo
15 comma 2-ter del D.Lgs. 546/92, tuttavia, nel caso di specie , la specifica menzione degli accessori da corrispondere oltre alle voci che concorrono a quantificare le spese, dimostra come nell'importo di € 800,00 non sia stato incluso il CUT che, in quanto voce accessoria, deve essere ora rimborsato.
Quanto invece alle “competenze successive”, richiamate dall'articolo 4 del DM 55/14, queste non hanno carattere accessorio in quanto rientranti nei parametri generali per la determinazione dei compensi e quindi sono da intendersi ricomprese nella generale determinazione delle spese a carico del Comune di Roma e già corrisposte. Per i motivi esposti il ricorso merita parziale accoglimento con rimborso del CUT pari ad € 30,00 in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso come specificato in motivazione. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma il 21.01.2026
Il Giudice monocratico
RN EN
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 14900/2025 depositato il 14/10/2025, relativo alla sentenza n.
8186/2025 sezione 35
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 588/2026 depositato il
22/01/2026 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli Avv.ti Ricorrente_1 e Difensore_1 chiedono l'ottemperanza della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma n. 8186/2025, Sez. 35, emessa il 11 giugno 2025
e pubblicata il 13 giugno 2025, notificata in pari data, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma accoglieva il ricorso proposto dal Sig. Nominativo_2 e condannava Roma Capitale al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, liquidate in complessivi € 880,00 oltre accessori di legge.
I ricorrenti lamentano che, a fronte di un debito di € 1.385,74 (880,00 + accessori) Roma Capitale corrispondeva il minor importo lordo di € 1.284,03, senza rimborsare le voci relative al CUT ed alle "spese successive" ex art. 4 D.M. n. 55/14 residuando pertanto, un credito degli istanti di € 111,71.
Roma Capitale si costituisce in giudizio sostenendo di aver correttamente corrisposto le somme dovute sottolineando come il Contributo Unificato Tributario sia ricompreso per legge nelle spese liquidate in dispositivo e le competenze successive ex art. 4 D.M. n. 55/14”, siano da ritenersi già liquidate secondo il dettato di cui al D.M. 55/14 che detta i parametri generali forensi per la determinazione dei compensi in sede giudiziale, che si presume siano stati già applicati nella sentenza de qua nella determinazione delle spese a carico della parte soccombente.
Roma Capitale eccepisce inoltre che le “competenze successive” (€ 56,00) rivendicate dai ricorrenti non ricorrono nel processo tributario e sono comunque comprese nell'importo calcolato dal Giudice in sentenza, ai sensi dell'art. 15, comma 2-ter, del D.lgs. n. 546/92.
I ricorrenti replicano alle eccezioni di Roma Capitale insistendo per il rimborso sia del CUT che delle competenze successive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere innanzitutto come il dispositivo della sentenza in esecuzione, nel disporre “il pagamento delle spese del giudizio liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge”, abbia escluso chiaramente gli oneri accessori dall'ammontare delle spese di giudizio.
Pertanto, seppure appare corretta la tesi sostenuta da Roma Capitale che invoca la specialità dell'articolo
15 comma 2-ter del D.Lgs. 546/92, tuttavia, nel caso di specie , la specifica menzione degli accessori da corrispondere oltre alle voci che concorrono a quantificare le spese, dimostra come nell'importo di € 800,00 non sia stato incluso il CUT che, in quanto voce accessoria, deve essere ora rimborsato.
Quanto invece alle “competenze successive”, richiamate dall'articolo 4 del DM 55/14, queste non hanno carattere accessorio in quanto rientranti nei parametri generali per la determinazione dei compensi e quindi sono da intendersi ricomprese nella generale determinazione delle spese a carico del Comune di Roma e già corrisposte. Per i motivi esposti il ricorso merita parziale accoglimento con rimborso del CUT pari ad € 30,00 in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso come specificato in motivazione. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma il 21.01.2026
Il Giudice monocratico
RN EN