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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/12/2025, n. 5272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5272 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 13328 / 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. CORDOVA SILVIA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. RIZZO Controparte_1
AD GIOVANNA)
resistente
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 31/10/2025, disposta ex art 127 ter c.p.c., per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e hanno depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I VO
Il Giudice, definitivamente pronunziando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
Tribunale di Palermo sez. Lavoro - definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, rigetta il ricorso;
Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione 152 disp att. c.p.c. in atti.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato la ricorrente ha adito il Tribunale per sentire dichiarare di avere “soddisfatto il requisito della residenza in territorio italiano ai fini
della corresponsione del reddito di cittadinanza;
2) Condannare, di conseguenza,
l' al pagamento delle mensilità illegittimamente trattenute dal marzo 2020 al CP_1
gennaio 2023”.
La ricorrente deduceva di avere sempre posseduto il requisito della residenza decennale e che la revoca del beneficio, unitamente alla richiesta di restituzione delle somme percepite, pari ad euro 6.999,58 (cfr. nota del 19.10.2021), è stata
CP_ successivamente annullata dall in autotutela. Tuttavia, nonostante tale annullamento, il beneficio non è stato ripristinato per il periodo marzo 2020 al gennaio 2023.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva, in giudizio l chiedendo il rigetto del ricorso. L convenuto deduceva che in effetti, dopo un riesame, la CP_1
revoca del beneficio e la richiesta di indebito sono state annullate in autotutela
CP_ dall Precisava tuttavia che la ricorrente è decaduta dal beneficio a febbraio
2020 per superamento della soglia reddituale prevista dalla legge, avendo l'ISEE
2020 attestato un reddito familiare pari a € 8.558,00, superiore al limite di €
8.400,00. Ha, inoltre, evidenziato che la nuova domanda presentata il 7 marzo 2022 è
stata respinta in quanto, nei dodici mesi precedenti, la ricorrente aveva rassegnato dimissioni volontarie, circostanza che, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 26 del 2019, esclude il diritto alla prestazione, salvo il caso di giusta causa, non allegata né provata dalla ricorrente.
La causa, istruita documentalmente veniva rinviata all'udienza cartolare del
31.10.2025 e trattenuta in deliberazione.
Il ricorso è infondato e merita di essere rigettato.
Il Reddito di Cittadinanza è disciplinato dal D.L. n. 4/2019, convertito in L. n.
26/2019, il quale prevede che la prestazione spetti ai nuclei familiari che cumulativamente possiedono i requisiti di cittadinanza e residenza, nonché quelli reddituali e patrimoniali previsti.
In particolare, l'articolo 2 del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito in legge n. 26
del 2019) stabilisce che “ Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso
cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata
dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di
cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di paesi facenti parte dell'Unione europea,
ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli
ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la
durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a
requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore
dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
2)
un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di
abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 3) un valore del patrimonio
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000,
accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo,
fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio
successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati per ogni
componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore
del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il
corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta
soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In
ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare
risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE
(di seguito denominata “DSU”); c) con riferimento al godimento di beni durevoli: 1)
nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o
avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi
antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o
motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni
antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione
fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun
componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di
navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18
luglio 2005, numero 171; 2. I casi di accesso alla misura di cui al comma 1 possono
essere integrati, in ipotesi di eccedenza di risorse disponibili, con regolamento emanato
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base di
indicatori di disagio socioeconomico che riflettono le caratteristiche di
multidimensionalità della povertà e tengono conto, oltre che della situazione
economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di disabilità, di deprivazione
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro sociosanitaria, educativa e abitativa. Possono prevedersi anche misure non monetarie
ad integrazione del Rdc, quali misure agevolative per l'utilizzo di trasporti pubblici, di
sostegno alla casa, all'istruzione e alla tutela della salute.
3. Non hanno diritto al Rdc i nuclei familiari che hanno tra i componenti soggetti
disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle
dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.
Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4, è pari
ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni
ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente
minorenne, fino ad un massimo di 2,1. 5. (…)”
Per quanto concerne il caso in esame, la sussistenza del requisito della residenza
CP_ decennale non è contestata. L ha infatti riconosciuto che, riesaminata favorevolmente la pratica, con comunicazione dell'1.12.2022, in autotutela ha,
annullato il provvedimento di revoca, e il conseguente indebito, e proseguito la sua erogazione fino a febbraio 2020, allorché la ricorrente è decaduta dal diritto per superamento dei limiti reddituali.
Proprio in ordine alla sussistenza del requisito reddituale, infatti, è risultato non contestato, oltre che documentalmente provato, che, nel 2020, il nucleo familiare della ricorrente presentava un reddito superiore alla soglia (avendo l'ISEE 2020
attestato un reddito familiare pari a € 8.558,00, superiore al limite di legge come ragguagliata alla composizione del nucleo familiare di € 8.400,00 cfr. dsu 2020),
circostanza che ha legittimamente determinato la decadenza dal beneficio a febbraio
2020.
Quanto alla nuova domanda presentata nel marzo 2022, è emerso documentalmente che la ricorrente si trovava in condizione di esclusione per dimissioni volontarie
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro intervenute nell'ottobre 2021, senza che sia stata dedotta e tantomeno provata la
CP_ giusta causa (cfr. unilav dimissioni prodotto da
L'art. 2, comma 3, del D.L. n. 4/2019, come modificato dalla legge di conversione, ut
supra citato, al riguardo prevede, infatti, che “non ha diritto al Reddito di Cittadinanza
il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei
dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta
causa”. Ora, sebbene la preclusione riguardi il singolo componente e non l'intero nucleo, tuttavia nel caso di specie la domanda è stata presentata dalla persona che si
è dimessa, rispetto alla quale opera la causa di esclusione per dodici mesi dalla data delle dimissioni.
Non sussistendo i requisiti di legge, il diritto alla prestazione per il periodo oggetto di causa (marzo 2020 /gennaio 2023) non sussiste. Il ricorso va petano rigettato.
Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione di esenzione ex at.152 disp. att. cpc in atti.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, il 03/12/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 13328 / 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. CORDOVA SILVIA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. RIZZO Controparte_1
AD GIOVANNA)
resistente
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 31/10/2025, disposta ex art 127 ter c.p.c., per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e hanno depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I VO
Il Giudice, definitivamente pronunziando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
Tribunale di Palermo sez. Lavoro - definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, rigetta il ricorso;
Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione 152 disp att. c.p.c. in atti.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato la ricorrente ha adito il Tribunale per sentire dichiarare di avere “soddisfatto il requisito della residenza in territorio italiano ai fini
della corresponsione del reddito di cittadinanza;
2) Condannare, di conseguenza,
l' al pagamento delle mensilità illegittimamente trattenute dal marzo 2020 al CP_1
gennaio 2023”.
La ricorrente deduceva di avere sempre posseduto il requisito della residenza decennale e che la revoca del beneficio, unitamente alla richiesta di restituzione delle somme percepite, pari ad euro 6.999,58 (cfr. nota del 19.10.2021), è stata
CP_ successivamente annullata dall in autotutela. Tuttavia, nonostante tale annullamento, il beneficio non è stato ripristinato per il periodo marzo 2020 al gennaio 2023.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva, in giudizio l chiedendo il rigetto del ricorso. L convenuto deduceva che in effetti, dopo un riesame, la CP_1
revoca del beneficio e la richiesta di indebito sono state annullate in autotutela
CP_ dall Precisava tuttavia che la ricorrente è decaduta dal beneficio a febbraio
2020 per superamento della soglia reddituale prevista dalla legge, avendo l'ISEE
2020 attestato un reddito familiare pari a € 8.558,00, superiore al limite di €
8.400,00. Ha, inoltre, evidenziato che la nuova domanda presentata il 7 marzo 2022 è
stata respinta in quanto, nei dodici mesi precedenti, la ricorrente aveva rassegnato dimissioni volontarie, circostanza che, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 26 del 2019, esclude il diritto alla prestazione, salvo il caso di giusta causa, non allegata né provata dalla ricorrente.
La causa, istruita documentalmente veniva rinviata all'udienza cartolare del
31.10.2025 e trattenuta in deliberazione.
Il ricorso è infondato e merita di essere rigettato.
Il Reddito di Cittadinanza è disciplinato dal D.L. n. 4/2019, convertito in L. n.
26/2019, il quale prevede che la prestazione spetti ai nuclei familiari che cumulativamente possiedono i requisiti di cittadinanza e residenza, nonché quelli reddituali e patrimoniali previsti.
In particolare, l'articolo 2 del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito in legge n. 26
del 2019) stabilisce che “ Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso
cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata
dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di
cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di paesi facenti parte dell'Unione europea,
ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli
ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la
durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a
requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore
dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
2)
un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di
abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 3) un valore del patrimonio
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000,
accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo,
fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio
successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati per ogni
componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore
del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il
corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta
soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In
ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare
risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE
(di seguito denominata “DSU”); c) con riferimento al godimento di beni durevoli: 1)
nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o
avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi
antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o
motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni
antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione
fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun
componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di
navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18
luglio 2005, numero 171; 2. I casi di accesso alla misura di cui al comma 1 possono
essere integrati, in ipotesi di eccedenza di risorse disponibili, con regolamento emanato
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base di
indicatori di disagio socioeconomico che riflettono le caratteristiche di
multidimensionalità della povertà e tengono conto, oltre che della situazione
economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di disabilità, di deprivazione
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro sociosanitaria, educativa e abitativa. Possono prevedersi anche misure non monetarie
ad integrazione del Rdc, quali misure agevolative per l'utilizzo di trasporti pubblici, di
sostegno alla casa, all'istruzione e alla tutela della salute.
3. Non hanno diritto al Rdc i nuclei familiari che hanno tra i componenti soggetti
disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle
dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.
Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4, è pari
ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni
ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente
minorenne, fino ad un massimo di 2,1. 5. (…)”
Per quanto concerne il caso in esame, la sussistenza del requisito della residenza
CP_ decennale non è contestata. L ha infatti riconosciuto che, riesaminata favorevolmente la pratica, con comunicazione dell'1.12.2022, in autotutela ha,
annullato il provvedimento di revoca, e il conseguente indebito, e proseguito la sua erogazione fino a febbraio 2020, allorché la ricorrente è decaduta dal diritto per superamento dei limiti reddituali.
Proprio in ordine alla sussistenza del requisito reddituale, infatti, è risultato non contestato, oltre che documentalmente provato, che, nel 2020, il nucleo familiare della ricorrente presentava un reddito superiore alla soglia (avendo l'ISEE 2020
attestato un reddito familiare pari a € 8.558,00, superiore al limite di legge come ragguagliata alla composizione del nucleo familiare di € 8.400,00 cfr. dsu 2020),
circostanza che ha legittimamente determinato la decadenza dal beneficio a febbraio
2020.
Quanto alla nuova domanda presentata nel marzo 2022, è emerso documentalmente che la ricorrente si trovava in condizione di esclusione per dimissioni volontarie
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro intervenute nell'ottobre 2021, senza che sia stata dedotta e tantomeno provata la
CP_ giusta causa (cfr. unilav dimissioni prodotto da
L'art. 2, comma 3, del D.L. n. 4/2019, come modificato dalla legge di conversione, ut
supra citato, al riguardo prevede, infatti, che “non ha diritto al Reddito di Cittadinanza
il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei
dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta
causa”. Ora, sebbene la preclusione riguardi il singolo componente e non l'intero nucleo, tuttavia nel caso di specie la domanda è stata presentata dalla persona che si
è dimessa, rispetto alla quale opera la causa di esclusione per dodici mesi dalla data delle dimissioni.
Non sussistendo i requisiti di legge, il diritto alla prestazione per il periodo oggetto di causa (marzo 2020 /gennaio 2023) non sussiste. Il ricorso va petano rigettato.
Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione di esenzione ex at.152 disp. att. cpc in atti.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, il 03/12/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro