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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/06/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. 826/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 127-TER C.P.C. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. BORTOLOTTO EDOARDO
- RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 con l'avv. SICA ELENA
- RESISTENTE
Oggetto: Prestazione: indennità – rendita vitalizia o equivalente – altre ipotesi CP_1
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 02.04.2024, ha adito l'intestato Tribunale domandando – previo Parte_1 accertamento dell'origine professionale del decesso del coniuge – la condanna Persona_1 dell' a costituire in suo favore la rendita ai superstiti ex art. 85, D.P.R. n. 1124/1965. CP_1
Ha rappresentato che aveva lavorato come operaio dal 1967 al 2003 presso la società Per_1
A.L.M.A.G. S.p.a., sita a Lumezzane (BS), con mansioni di formatore in fonderia, molatore e carropontista.
Ha evidenziato come, per l'intero rapporto di lavoro, suo marito fosse stato costantemente esposto a polveri di amianto, presenti diffusamente all'interno degli strumenti di lavoro, dei macchinari e dell'immobile stesso in cui lavorava. Ha dettagliatamente illustrato le modalità con cui le particelle di asbesto – nonché di altri materiali impiegati nelle lavorazioni aziendali – venivano liberate in aria nell'ambito delle operazioni della fonderia e successivamente inalate dagli operai presenti in essa.
Ha rilevato come la società non avesse predisposto adeguati dispositivi di protezione, quali impianti di depurazione e aerazione o indumenti di lavoro specifici.
Ha esposto che, nell'anno 2013, a seguito di un ricovero e di un intervento di lobectomia superiore sinistra e linfoadenectomia ilo mediastinica, era stata diagnosticata al una neoplasia Per_1 polmonare maligna. La natura professionale di tale patologia era stata riconosciuta da in data CP_1
1.07.2013, con conseguente corresponsione all'assicurato di un'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta al lavoro e di una prestazione aggiuntiva a carico del Fondo Vittime Amianto.
Ha aggiunto che, in data 7.07.2014, in seguito ad un aggravamento delle sue condizioni di salute, il marito era deceduto a causa di un'emorragia cerebrale.
Ha allegato di aver presentato domanda amministrativa di costituzione della rendita ai superstiti e che, tuttavia, la stessa era stata rigettata da – in data 10.10.2014 – per asserita mancanza di CP_1 correlazione causale tra la malattia professionale e la morte del Per_1
Ha rappresentato di aver proposto – in data 6.07.2023 – ricorso amministrativo avverso il mancato riconoscimento della prestazione e di aver ricevuto comunicazione della respinta dello stesso in virtù del decorso del termine di prescrizione di cui all'art. 112 D.P.R. 1124/1965.
In ordine a quest'ultimo aspetto, ha sostenuto l'erroneità del provvedimento di nella parte in CP_1 cui aveva ritenuto applicabile alla fattispecie in esame la disciplina richiamata, in luogo di quella prevista dall'art. 2947 c.c.
Nella specie, ha dedotto che – costituendo la rendita ai superstiti una forma di risarcimento a questi ultimi del danno subito dal lavoratore – l' avrebbe dovuto applicare la più favorevole CP_2 disciplina codicistica in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da illecito aquiliano.
Ha altresì evidenziato come il decesso del si fosse verificato in ragione dell'omissione di Per_1 cautele antinfortunistiche da parte della società datrice di lavoro, a carico della quale risultava peraltro aperto un procedimento penale.
Ha pertanto sostenuto l'applicabilità – ex artt. 2947, co. 3, c.c. nonché 157 e 589, co. 2, c.p. – del termine prescrizionale di 14 anni, decorrente dalla data del decesso del de cuius.
Nel merito, ha esposto come l'esistenza del nesso causale tra malattia professionale e decesso potesse evincersi dalla documentazione sanitaria e scientifica allegata al ricorso, da cui risultava come:
2 - la neoplasia polmonare avesse sviluppato metastasi a carico di numerosi altri organi;
- tra i pazienti oncologici il rischio di trombosi ed emorragia cerebrale costituisse una complicazione particolarmente frequente;
- la causa della morte del dunque, fosse da ricondursi unicamente alla tecnopatia già Per_1 esistente, e non ad una nuova patologia.
2. Si è ritualmente costituito confermando la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente, CP_1 ma chiedendo il rigetto della domanda in ragione dell'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere dalla per inutile decorso del termine triennale ex art. 112 D.P.R. 1124/1965. Pt_1
Ha rilevato come dal ricorso stesso si evincesse l'assenza di atti interruttivi nel periodo 10.10.2014
– 7.07.2023, vale a dire dal rigetto della domanda di costituzione della rendita ai superstiti fino alla presentazione del ricorso amministrativo.
Ha negato, in ordine a tale aspetto, la possibilità di applicazione analogica dell'art. 2947 c.c. alla fattispecie controversa, in ragione della diversità dei presupposti sottesi – da un lato – alla disciplina della prescrizione del diritto all'indennizzo e – dall'altro – a quella del termine prescrizionale CP_1 del diritto al risarcimento del danno.
Ha richiamato, a conferma della propria tesi, giurisprudenza costituzionale riferita alla prescrizione del diritto alla rendita diretta spettante al lavoratore in vita.
Ha contestato, nel merito, l'esistenza del nesso eziologico tra la patologia professionale e la morte del sottolineando come lo stato di salute del de cuius, per come influenzato dalla tecnopatia Per_1 preesistente, non risultasse vulnerato in ordine all'assetto coagulativo del sangue.
Ha negato che potessero essere in alcun modo rilevanti i precedenti giurisprudenziali e scientifici prodotti dalla atteso che ciascuna patologia tumorale è dotata di origine causale diversa e ha Pt_1 sviluppi differenti a seconda della persona che ne è affetta.
Ha eccepito il divieto di cumulo tra rivalutazione e interessi, in ragione del divieto espresso dall'art. 16, co. 6, l. 412/91.
3. Il ricorso non è fondato e va rigettato.
3.1. In applicazione del principio della ragione più liquida, è dirimente la fondatezza dell'eccezione formulata in via preliminare da CP_1
Come noto, il dies a quo del termine triennale di prescrizione previsto dall'art. 112 D.P.R.
1124/1965 coincide con il momento in cui l'assicurato – o, nel caso previsto dall'art. 85 D.P.R. cit.,
i superstiti – abbiano avuto conoscenza o conoscibilità dell'eziologia professionale della patologia o
3 del decesso. Tale principio costituisce specifica applicazione degli artt. 2935 e 2947 c.c., in ragione dei quali “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” e
“il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato”.
Ebbene, nel caso di specie, come tempestivamente rilevato da ha rilievo dirimente la CP_1 circostanza che la ricorrente avesse presentato, in data 26.09.2014 (doc. 13 fasc. res.), la domanda amministrativa volta proprio al riconoscimento della rendita ai superstiti nuovamente richiesta in questa sede.
Inoltre, la ricorrente, come dalla stessa allegato:
- era a conoscenza dell'eziologia professionale della neoplasia del de cuius;
- “riteneva che il decesso fosse stato causato dal carcinoma polmonare sofferto dal marito” (cfr. note scritte di parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del 12.12.2024);
- era in possesso di documentazione medica (doc. 9 fasc. ric. – scheda di morte) nella quale erano indicati come concause del decesso il tumore e le sue metastasi.
In ragione di tali circostanze, deve concludersi che il “momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo” (Cass. Civ., sez. lav., 19 maggio 2023, n. 13806) non possa che coincidere con quello del decesso di Per_1
Infatti la ricorrente – al momento della morte del coniuge – era in possesso di tutti gli elementi di fatto dai quali desumere quantomeno la possibilità che il decesso del de cuius fosse ricollegato alla sua malattia professionale, tant'è che, sulla scorta di tale convinzione, la vedova aveva tempestivamente richiesto la costituzione della rendita in proprio favore.
Invece, contrariamente a quanto asserito dalla il rigetto della domanda amministrativa da Pt_1 parte dell' non è idonea ad escludere la suddetta conoscibilità dell'eziologia professionale CP_2 della morte del de cuius, non essendo ipotizzabile che la preesistente conoscibilità o conoscenza di un fatto possa successivamente venire meno in forza di eventi sopravvenuti.
3.3. In conclusione, pertanto, il termine di prescrizione – interrotto dalla domanda amministrativa e sospeso ex art. 111 D.P.R. 1124/1965 per tutta la durata del procedimento conclusosi con il rigetto della stessa – ha iniziato il suo decorso dal giorno successivo alla respinta di datata CP_1
10.10.2014; dunque, essendo pacifica tra le parti l'assenza di qualsivoglia ulteriore atto interruttivo della prescrizione, allo spirare del terzo anno dalla suddetta data, si è verificata l'estinzione del diritto della ricorrente.
4 3.4. Contrariamente a quanto dedotto in ricorso, la disciplina dell'art. 2947 c.c. non è applicabile nel presente giudizio.
Come rilevato – in maniera del tutto condivisibile – da parte resistente, la disposizione in ultimo citata e l'art. 112 D.P.R. 1124/1965 disciplinano fattispecie radicalmente diverse, con conseguente impossibilità di applicare l'una in luogo dell'altra.
Invero, la disposizione codicistica attiene al rapporto aquiliano eventualmente insorto tra il danneggiato da un fatto-reato e l'autore dello stesso, mentre la norma speciale riguarda l'obbligo – in capo a – di indennizzare l'assicurato per i fatti di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. cit. CP_1
Del resto, come affermato dalla giurisprudenza costituzionale puntualmente richiamata da parte resistente (C. Cost. 71/1993), l'infungibilità delle due norme in questione è giustificata anche dalla differenza dei presupposti che condizionano il sorgere delle relative obbligazioni. Infatti:
- l'obbligo di corrispondere l'indennizzo nasce in capo all' in virtù della mera insorgenza di CP_2 una malattia professionale o del verificarsi di un infortunio sul lavoro;
- l'obbligo risarcitorio a carico del danneggiante, viceversa, presuppone la sussistenza del nesso causale tra l'azione o omissione di quest'ultimo e il danno, nonché l'elemento soggettivo.
Di talché, deve ritenersi pienamente giustificata l'applicazione di un termine prescrizionale più breve con riguardo all'obbligazione indennitaria di anche qualora essa sorga in virtù di un CP_1 fatto avente rilevanza penale, non avendo “nessun interesse…il lavoratore infortunato a procrastinare all'esito del giudizio penale di accertamento di tale responsabilità per l'infortunio
l'esercizio delle sue pretese indennitarie nei confronti dell' ” (C. Cost. 71/1993). CP_1
Tali rilievi escludono altresì la praticabilità dell'applicazione analogica pretesa dalla ricorrente, atteso il difetto di eadem ratio nelle due situazioni in parola.
4. Tenuto conto della particolarità e novità del caso trattato, le spese di lite vengono interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
5 Così deciso in Brescia il 26/06/2025
il Giudice del lavoro
Chiara Desenzani
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