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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2025, n. 2861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2861 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 35761/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. LAURA MARIA COSMAI Presidente
Dott. SUSANNA TERNI Giudice rel.est.
Dott. FULVIA DE LUCA Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nata a Milano (MI) il 26/07/1986 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesca Di Risio, con Studio in Pero (MI) alla Via Bergamina n. 4/A presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) CP_1
Nato a Treviglio (BG) il 16/09/1988 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Massimo Spino, con Studio in Cassano d'Adda (MI) alla Via C. Benzi n. 3 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 01.09.2023 in Inzago (MI)
(anno 2023, atto n. 5, reg. parte 2, serie A)
in separazione dei beni.
FATTO
In data 15 ottobre 2024, la Sig.ra ha presentato ricorso per separazione e divorzio Parte_1 giudiziale. Il ricorso è stato iscritto a ruolo con R.G. n. 35761/2024 ed assegnato alla sez. IX, Giudice dott.ssa
Susanna Terni.
Il Giudice adito, con decreto di fissazione dell'udienza del 24 ottobre 2024 ha fissato la data di comparizione dei coniugi avanti a sé per l'udienza del 11 marzo 2025 h. 13 disponendo che copia del ricorso e del decreto fosse notificata al Sig. entro il termine del 28 novembre 2024 e CP_1 assegnando allo stesso termine per la costituzione sino al 28 dicembre 2024.
Il ricorso veniva ritualmente notificato al resistente in data 20 novembre 2024 e il resistente si costituiva tempestivamente il 27 dicembre 2024.
Nelle more della comparizione delle parti, con provvedimento del 16 gennaio 2025, il Giudice disponeva l'anticipazione dell'udienza di comparizione dei coniugi alla data del 3 febbraio 2025 alle ore 9,30 davanti al GOT Marina Bruni, per raccogliere le dichiarazioni delle parti e verificare la possibilità di addivenire ad un accordo complessivo e alla trasformazione del rito, o anche ad accordi parziali.
All'udienza del 3 febbraio 2025 le parti comparivano personalmente, venivano sentite dal GOT confermavano di non volersi riconciliare e raggiungevano un accordo.
Alla medesima udienza:
- il sig. sottoscriveva il documento utile per il definitivo passaggio di proprietà del cane CP_1
PE in favore della Sig.ra ed a lui sottoposto a firma dalla medesima, passaggio di Pt_1 proprietà divenuto effettivo e registrato all'anagrafe nazionale degli animali in data 14 febbraio
2025;
- i procuratori delle parti dichiaravano di rinunciare alle memorie ed all'udienza fissata per la data dell'11 marzo 2025 chiedendo la conversione del rito con udienza da fissarsi a trattazione scritta.
Le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
A) Separazione consensuale;
B) Regolamentazione dei rispettivi rapporti economici: vendita dell'immobile coniugale con suddivisione del ricavato in ragione del 60% al Sig. e del 40% alla Sig.ra CP_1 Pt_1
C) Sino alla vendita nell'immobile resterà la Sig.ra facendosi carico delle spese Pt_1 condominiali ordinarie, mutuo e utenze.
D) I coniugi danno atto che con la vendita dell'immobile non avranno reciprocamente più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
E) Il cane PE resterà in proprietà esclusiva della Sig.ra ed il Sig. si farà Pt_1 CP_1 parte diligente di sottoscrivere i necessari documenti.
F) Spese compensate.
Con provvedimento del 4 febbraio 2025, il Giudice rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo complessivo e che hanno chiesto la trasformazione del rito da contenzioso a consensuale disponeva la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte concedendo termine per il deposito delle medesime e di bozza di Sentenza come da Modello pubblicato sul sito del Tribunale adito fino al
19 febbraio 2025, revocando l'udienza di prima comparizione dell'11 marzo 2025. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia confermando le condizioni già concordate per la separazione, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili alle condizioni come concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio in Inzago (MI) il 01/09/2023.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni di cui alla premessa in fatto da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Inzago (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr.ssa Susanna Terni.
Così deciso in Milano, il 26.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Susanna Terni Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. LAURA MARIA COSMAI Presidente
Dott. SUSANNA TERNI Giudice rel.est.
Dott. FULVIA DE LUCA Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nata a Milano (MI) il 26/07/1986 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesca Di Risio, con Studio in Pero (MI) alla Via Bergamina n. 4/A presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) CP_1
Nato a Treviglio (BG) il 16/09/1988 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Massimo Spino, con Studio in Cassano d'Adda (MI) alla Via C. Benzi n. 3 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 01.09.2023 in Inzago (MI)
(anno 2023, atto n. 5, reg. parte 2, serie A)
in separazione dei beni.
FATTO
In data 15 ottobre 2024, la Sig.ra ha presentato ricorso per separazione e divorzio Parte_1 giudiziale. Il ricorso è stato iscritto a ruolo con R.G. n. 35761/2024 ed assegnato alla sez. IX, Giudice dott.ssa
Susanna Terni.
Il Giudice adito, con decreto di fissazione dell'udienza del 24 ottobre 2024 ha fissato la data di comparizione dei coniugi avanti a sé per l'udienza del 11 marzo 2025 h. 13 disponendo che copia del ricorso e del decreto fosse notificata al Sig. entro il termine del 28 novembre 2024 e CP_1 assegnando allo stesso termine per la costituzione sino al 28 dicembre 2024.
Il ricorso veniva ritualmente notificato al resistente in data 20 novembre 2024 e il resistente si costituiva tempestivamente il 27 dicembre 2024.
Nelle more della comparizione delle parti, con provvedimento del 16 gennaio 2025, il Giudice disponeva l'anticipazione dell'udienza di comparizione dei coniugi alla data del 3 febbraio 2025 alle ore 9,30 davanti al GOT Marina Bruni, per raccogliere le dichiarazioni delle parti e verificare la possibilità di addivenire ad un accordo complessivo e alla trasformazione del rito, o anche ad accordi parziali.
All'udienza del 3 febbraio 2025 le parti comparivano personalmente, venivano sentite dal GOT confermavano di non volersi riconciliare e raggiungevano un accordo.
Alla medesima udienza:
- il sig. sottoscriveva il documento utile per il definitivo passaggio di proprietà del cane CP_1
PE in favore della Sig.ra ed a lui sottoposto a firma dalla medesima, passaggio di Pt_1 proprietà divenuto effettivo e registrato all'anagrafe nazionale degli animali in data 14 febbraio
2025;
- i procuratori delle parti dichiaravano di rinunciare alle memorie ed all'udienza fissata per la data dell'11 marzo 2025 chiedendo la conversione del rito con udienza da fissarsi a trattazione scritta.
Le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
A) Separazione consensuale;
B) Regolamentazione dei rispettivi rapporti economici: vendita dell'immobile coniugale con suddivisione del ricavato in ragione del 60% al Sig. e del 40% alla Sig.ra CP_1 Pt_1
C) Sino alla vendita nell'immobile resterà la Sig.ra facendosi carico delle spese Pt_1 condominiali ordinarie, mutuo e utenze.
D) I coniugi danno atto che con la vendita dell'immobile non avranno reciprocamente più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
E) Il cane PE resterà in proprietà esclusiva della Sig.ra ed il Sig. si farà Pt_1 CP_1 parte diligente di sottoscrivere i necessari documenti.
F) Spese compensate.
Con provvedimento del 4 febbraio 2025, il Giudice rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo complessivo e che hanno chiesto la trasformazione del rito da contenzioso a consensuale disponeva la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte concedendo termine per il deposito delle medesime e di bozza di Sentenza come da Modello pubblicato sul sito del Tribunale adito fino al
19 febbraio 2025, revocando l'udienza di prima comparizione dell'11 marzo 2025. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia confermando le condizioni già concordate per la separazione, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili alle condizioni come concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio in Inzago (MI) il 01/09/2023.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni di cui alla premessa in fatto da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Inzago (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr.ssa Susanna Terni.
Così deciso in Milano, il 26.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Susanna Terni Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG