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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 09/05/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 983/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Barcellona Pozzo di Gotto (Me), via Matteotti n. 39 presso lo studio dell'Avv. Viviana Guerrieri che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa Nadia Tindara Calderone, resistente,
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13 maggio 2024 agiva in Parte_1 giudizio davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, esponendo che con decreto del 28 ottobre 2023 il Giudice del Lavoro del
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva omologato le conclusioni del c.t.u., nominato nel giudizio ex art. 445 bis c.p.c. n. 980/2022, sulla sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno mensile di assistenza e dell'esonero parziale dal pagamento del ticket sanitario a far data da ottobre
2022.
Lamentava che, nonostante l'invio del modello AP70, l non aveva CP_1 liquidato l'assegno mensile di assistenza in quanto non era stato allegato il codice fiscale del coniuge della ricorrente.
Evidenziava che il proprio marito era residente in [...]e non era in possesso del codice fiscale italiano.
Chiedeva la condanna dell alla liquidazione degli arretrati CP_1 dell'assegno mensile di assistenza a far data da ottobre 2022, oltre interessi e rivalutazione.
Nella resistenza dell all'udienza dell'8 maggio 2025 la causa CP_1 veniva assunta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Dagli atti di causa emerge che l non ha liquidato l'assegno CP_1 mensile di assistenza – il cui requisito sanitario è stato riconosciuto in capo alla ricorrente con decorrenza da ottobre 2022 con decreto di omologa di questo Tribunale del 28 ottobre 2023 – esclusivamente in quanto la ricorrente non ha allegato al modello AP70 il codice fiscale del coniuge.
L'ostacolo frapposto dall non è però supportato da una valida CP_1 ragione dal momento che, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “ai fini della verifica della sussistenza del requisito reddituale previsto per il riconoscimento del beneficio, anche nel periodo successivo alla entrata in vigore della l. n. 244 del 2007 occorre fare riferimento al reddito personale dell'assistito, con esclusione del reddito percepito dagli altri componenti del nucleo familiare” (Cass. 27 maggio 2019, n. 14415, Cass. 4 febbraio 2020,
n. 2517).
Non venendo in rilievo il reddito del coniuge ai fini della liquidazione dell'assegno e non essendo contestata la sussistenza del requisito reddituale in capo alla ricorrente, non vi sono ragioni per pretendere l'allegazione del codice fiscale del coniuge. La domanda va, pertanto, accolta e l va condannato al CP_1 pagamento in favore della ricorrente dei ratei dell'assegno mensile di assistenza maturati dal mese di ottobre 2022 fino alla data di deposito del ricorso (13 maggio 2024) aumentati dei soli interessi legali, ex art. 16, c. 6, L. 412/1991, dalle singole scadenze mensili al soddisfo.
Le spese, liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 (stante la semplicità delle questioni trattate), seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell CP_1
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l al pagamento in CP_1 favore della ricorrente dei ratei dell'assegno mensile di assistenza maturati dal mese di ottobre 2022 fino alla data di deposito del ricorso (13 maggio 2024) aumentati dei soli interessi legali, ex art. 16, c. 6, L. 412/1991, dalle singole scadenze mensili al soddisfo.
Condanna l al pagamento in favore della ricorrente delle spese CP_1 del giudizio, liquidate in € 2.697,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarre in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 9 maggio 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino