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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 10/12/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE PALMI Sezione Civile
Ufficio Procedure Concorsuali
Il Presidente di Sezione nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritta al PU n. 20/2025 promossa da
(nato a [...] l'[...] ed ivi residente a[...]
Emilia n. 7 – c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Domenico C.F._1
Ascrizzi, con l'assistenza OCC del dott. Pietro Paolo Germanò, ha pronunciato ai sensi dell'art. 70 comma 7 CCII la seguente
SENTENZA
- letto il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ai sensi dell'art. 67
CCII, depositato in data 8/05/2025 nell'interesse di nonché la Parte_1 relazione dell'OCC dott. Pietro Paolo Germanò del 7/5/2025;
- premesso il decreto reso in data 10-11/07/2025 con il quale ai sensi dell'art. 70
CCII è stata disposta la pubblicazione del piano e la comunicazione ai creditori nonché concesse le misure di protezione (sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata sullo stipendio ed il divieto di azioni esecutive.);
- lette le osservazioni formulate dai creditori IN e Principio spv nonché la correlata modifica del piano proposta dall'istante;
- premesso, altresì, il decreto reso in data 25/10/2025 con il quale l'OCC è stato invitato “a riformulare il Piano, già modificato tenendo conto delle osservazioni di IN, nel termine di venti giorni, secondo le seguenti direttive: - estensione a nove anni;
- ricalcolo delle percentuali di soddisfo in favore di tutti
i creditori attribuendo una maggiore percentuale al creditore chirografario, ex privilegiato, che ha perduto il privilegio ipotecario a seguito di vendita all'asta con un soddisfo solo parziale”;
- preso atto del piano riformulato dall'OCC in adesione alle indicazioni del
Tribunale, della sua comunicazione ai creditori e dell'assenza di ulteriori osservazioni;
- rilevato che al ricorso è allegata la documentazione prevista dall'art. 68 CCII nonché la relazione della fattibilità redatta dal dott. Pietro Paolo Germanò
(professionista nominato per le funzioni dell'O.C.C.) cui deve farsi riferimento per la dettagliata esposizione del piano;
- ritenuta la competenza territoriale del Tribunale di Palmi in ragione del luogo di residenza del ricorrente;
- considerato che il Piano presentato va valutato secondo la normativa applicabile ratione temporis e cioè il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII);
- ritenuto che il ricorrente riveste la qualifica di “consumatore” ai sensi dell'art. 2 lett. E);
- considerato che non sussistono profili preliminari di inammissibilità, riservato alla fase decisoria ogni miglior approfondimento sulla sussistenza dei presupposti di legge e sulla ragionevolezza del piano;
- considerato che non ricorrono le condizioni ostative previste dall'art. 69 CCII;
- considerato che dalla documentazione in atti emerge lo stato di sovraindebitamento del ricorrente per come definito dall'art. comma 1 lett. a), b),
e c) CCII;
- considerato che, da quanto esposto dal professionista che ha assolto alle funzioni di O.C.C. non risultano atti di frode e non emerge che lo stato di sovraindebitamento sia stato colposamente determinato dall'istante;
- osservato che meritevoli di valutazione sono le ragioni del sovraindebitamento per come esposte e dettagliate nel piano ed in particolare i fatti sopravvenuti che hanno inciso sulla possibilità di onorare i debiti;
- considerato che la relazione dell'OCC:
o ha precisato le cause dell'indebitamento e valutato positivamente la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
o ha indicato le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni;
o ha valutato positivamente la solvibilità del consumatore e la possibilità di pagare le rate del piano presentato;
o ha verificato l'inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
o ha strutturato il piano (per come modificato) garantendo proporzionalità, equità ed equilibrio tra interessi contrapposti, nel pieno rispetto dei principi del procedimento di composizione della crisi del consumatore;
o ha valutato positivamente la fattibilità del piano ed ha provveduto a comunicare ai creditori la proposta ed il decreto di fissazione dell'udienza;
- considerato che non sono state formulate osservazioni;
- ritenuto, dunque, che il piano può essere omologato ai sensi dell'art. 70 comma 7
e comma 8 CCII;
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Parte_1
(nato a [...] l'[...] ed ivi residente a[...] – c.f.
). C.F._1
DISPONE
a cura dell'OCC la pubblicazione entro 48 ore della presente sentenza sul sito web del
Tribunale di Palmi e la comunicazione a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata.
Autorizza il debitore sotto la vigilanza dell'OCC ad ogni attività necessaria per l'esecuzione dei pagamenti proposti in conformità a quanto previsto dall'art. 71 CCII.
Dichiara chiusa la procedura
Manda alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente ed al professionista con funzioni di O.C.C.
Palmi, 9 dicembre 2025
Il Presidente di Sezione
dott. Piero Viola