Articolo 1 della Legge 18 giugno 1952, n. 761
Articolo 2
Versione
27 luglio 1952
Art. 1.
E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 5.000.000 a favore dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente.
Entrata in vigore il 27 luglio 1952