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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/11/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3095/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3095/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANFREDA MANUEL Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANFREDA Parte_2 C.F._2
MANUEL
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 30/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati: il sig. continuerà ad abitare presso l'abitazione sita in Soliera (MO), Pt_1
Via Adige 51, mentre la sig.ra si trasferirà dal mese di agosto 2025 presso un'altra abitazione sita in Parte_2
Soliera (MO), Via Tevere n. 21, con facoltà per entrambi di modificare in seguito la propria residenza, dandone comunicazione all'altro coniuge.
2) La casa coniugale, sita in Soliera (MO), Via Adige 51, di proprietà dei genitori del sig. viene Pt_1 assegnata a quest'ultimo, con tutti i mobili e arredi.
3) Il figlio – fino al raggiungimento della maggiore età in data 25.12.2025 - viene affidato Per_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, che eserciteranno la potestà genitoriale in modo condiviso per le decisioni di maggiore importanza, fermo restando che le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento in cui se ne presenterà la necessità.
4) Il figlio sarà collocato: Per_1
➢ presso la madre nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì di ogni settimana, nonché di sabato e domenica a settimane alterne;
➢ presso il padre nelle giornate di giovedì e venerdì di ogni settimana, nonché di sabato e domenica a settimane alterne;
Il predetto calendario potrà in ogni caso essere liberamente modificato di comune accordo dai genitori, anche in ragione degli impegni scolastici del figlio.
5) La sig.ra continuerà a percepire l'assegno unico e universale per i figli a carico di € 50,00. Parte_2
6) Il sig. provvederà al versamento di € 8.000,00 in favore della sig.ra da corrispondersi in due Pt_1 Parte_2 rate;
la prima rata di € 3.000,00 verrà pagata entro il 15.09.2025 e la seconda rata di € 5.000, 00 entro il
31.12.2025
7) I ricorrenti si danno atto di essere entrambi autosufficienti sotto il profilo economico, e pertanto in grado di provvedere al mantenimento proprio e di loro figlio con il rispettivo reddito da lavoro, senza necessità di contributo da parte dell'altro coniuge.
8) Le spese straordinarie, da intendersi come stabilite dal protocollo del Tribunale di Modena attualmente vigente
(di seguito richiamate), saranno sostenute dai coniugi nella misura del 50% ciascuno:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria:
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
9) Il cavallo , di proprietà di verrà intestato al figlio entro il 30.09.2025 CP_1 Parte_1 Per_1
10) I ricorrenti dichiarano di avere regolarizzato ogni altro aspetto economico, e pertanto, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro per tutti i pregressi rapporti patrimoniali, anche qui non richiamati, rinunciando ad ogni residuo diritto, credito e/o pretesa.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c. - Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa: Parte_1 Parte_2
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
16/12/1973 e nata a [...] il [...] Parte_2
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Soliera di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2004 , atto n.5, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 05/11/2025
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3095/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANFREDA MANUEL Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANFREDA Parte_2 C.F._2
MANUEL
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 30/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati: il sig. continuerà ad abitare presso l'abitazione sita in Soliera (MO), Pt_1
Via Adige 51, mentre la sig.ra si trasferirà dal mese di agosto 2025 presso un'altra abitazione sita in Parte_2
Soliera (MO), Via Tevere n. 21, con facoltà per entrambi di modificare in seguito la propria residenza, dandone comunicazione all'altro coniuge.
2) La casa coniugale, sita in Soliera (MO), Via Adige 51, di proprietà dei genitori del sig. viene Pt_1 assegnata a quest'ultimo, con tutti i mobili e arredi.
3) Il figlio – fino al raggiungimento della maggiore età in data 25.12.2025 - viene affidato Per_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, che eserciteranno la potestà genitoriale in modo condiviso per le decisioni di maggiore importanza, fermo restando che le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento in cui se ne presenterà la necessità.
4) Il figlio sarà collocato: Per_1
➢ presso la madre nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì di ogni settimana, nonché di sabato e domenica a settimane alterne;
➢ presso il padre nelle giornate di giovedì e venerdì di ogni settimana, nonché di sabato e domenica a settimane alterne;
Il predetto calendario potrà in ogni caso essere liberamente modificato di comune accordo dai genitori, anche in ragione degli impegni scolastici del figlio.
5) La sig.ra continuerà a percepire l'assegno unico e universale per i figli a carico di € 50,00. Parte_2
6) Il sig. provvederà al versamento di € 8.000,00 in favore della sig.ra da corrispondersi in due Pt_1 Parte_2 rate;
la prima rata di € 3.000,00 verrà pagata entro il 15.09.2025 e la seconda rata di € 5.000, 00 entro il
31.12.2025
7) I ricorrenti si danno atto di essere entrambi autosufficienti sotto il profilo economico, e pertanto in grado di provvedere al mantenimento proprio e di loro figlio con il rispettivo reddito da lavoro, senza necessità di contributo da parte dell'altro coniuge.
8) Le spese straordinarie, da intendersi come stabilite dal protocollo del Tribunale di Modena attualmente vigente
(di seguito richiamate), saranno sostenute dai coniugi nella misura del 50% ciascuno:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria:
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
9) Il cavallo , di proprietà di verrà intestato al figlio entro il 30.09.2025 CP_1 Parte_1 Per_1
10) I ricorrenti dichiarano di avere regolarizzato ogni altro aspetto economico, e pertanto, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro per tutti i pregressi rapporti patrimoniali, anche qui non richiamati, rinunciando ad ogni residuo diritto, credito e/o pretesa.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c. - Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa: Parte_1 Parte_2
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
16/12/1973 e nata a [...] il [...] Parte_2
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Soliera di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2004 , atto n.5, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 05/11/2025
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale