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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/07/2025, n. 1355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1355 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2518 /2025 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. to Parte_1
ROSSOMANDO GIOVANNI giusta mandato in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rapp. te pt rappresentato e difeso dall' avv. to CP_1
SERRELLI SUSANNA giusta procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 16.04.2025 parte ricorrente in epigrafe indicata contestava le conclusioni rese dal c.t.u. in sede di a.t.p. per non aver valutato adeguatamente la sua condizione psicofisica anche rispetto alla prestazione lavorativa espletata. Pertanto, adiva il
Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per vedere riconosciuto il beneficio dell'assegno ordinario di invalidità dalla data della domanda o da diversa decorrenza con condanna dell' in persona del presidente p.t., al pagamento delle spese. CP_1
CP_ Si è costituito l' chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Il Giudice, ritenuto non necessario un rinnovo delle operazioni peritali, sulle conclusioni dei procuratori costituiti contenute nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del
15.07.2025, il giudice decideva la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è infondata per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre ricordare che in materia di invalidità pensionabile, la legge n. 222 del 1984 ha adottato, come criterio di riferimento ai fini del conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, non la riduzione della generica capacità lavorativa, secondo quanto previsto dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, per i mutilati ed invalidi civili, bensì la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato; ne consegue l'inidoneità del parametro relativo all'invalidità civile per valutare l'invalidità pensionabile anche se come mera guida di massima, a meno che nell'ambito di questa diversa valutazione non si dia espressa ragione dell'adeguamento del parametro all'oggetto specifico della diversa invalidità da valutare (cfr Cass. 22737/2013)
La capacità di lavoro dell'assicurato, alla quale fa riferimento l'art. 1 della legge 12 giugno
1984, n. 222, ai fini dell'attribuzione, in caso di riduzione della stessa a meno di un terzo, dell'assenso di invalidità, consiste nella idoneità a svolgere, in primo luogo, il lavoro di fatto esplicato e, inoltre, quegli altri lavori che l'assicurato, per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali, sia in grado di svolgere, senza esporre ad ulteriore danno la propria salute;
in tale accertamento il giudice del merito può discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio nominato in primo grado (e poste a fondamento della sentenza impugnata), ma deve dare adeguata motivazione del suo diverso convincimento, mediante l'enunciazione degli elementi di valutazione specificamente seguiti.
La Corte di cassazione ha più volte affermato che, in ordine alla domanda di attribuzione dell'assegno di invalidità, la valutazione complessiva del quadro morboso dell'assicurato va effettuata con specifico riferimento alla sua incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente all'assicurato, ossia che, in relazione all'età, capacità ed esperienza di quest'ultimo, non lo esponga ad ulteriore danno alla salute. (cfr. in tali sensi:
Cass. 21 agosto 2004 n. 16522; Cass. 22 luglio 2002 n. 10714; Cass. 9 marzo 2001 n.
3519). E in questa direzione la stessa Corte ha specificato che nella disciplina dell'assegno ordinario di invalidità, ai fini dell'integrazione del requisito della riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, rilevano non solo le attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte
(nel corso delle quali si è manifestato il quadro patologico invalidante), ma anche tutte quelle occupazioni che, pur essendo diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell'assicurato, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale e di ogni altra circostanza emergente nella concreta fattispecie, che faccia ragionevolmente presumere l'adattabilità professionale dell'interessato al nuovo lavoro (così Cass. 15 giugno 2001 n.
8101; Cass. 15265/2007)
Con la legge n. 222 del 1984 - sostituendosi il criterio della "capacità di lavoro" a quello della
"capacità di guadagno" e fissandosi due diverse percentuali per poter rispettivamente beneficiare dell'assegno di invalidità (capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto, ridotta a meno di un terzo) e della pensione di inabilità (assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa) - si è da un lato passati dalla considerazione della "potenzialità reddituale" (capacità di lavoro come idoneità a produrre ricchezza) alla considerazione della "potenzialità energetica" (capacità lavorativa determinante essa stessa particolari effetti) e, dall'altro, si è prevista una categoria di soggetti dalla validità apprezzabilmente ridotta (a meno di un terzo) che per questo destinata ad integrarlo (quale è l'assegno di invalidità), ma che non possono fruire della pensione di inabilità perché non si trovano nell'assoluta e permanente impossibilità, "a causa di infermità
o difetto fisico o mentale", di svolgere qualsiasi attività lavorativa confacente alle proprie attitudini e che consenta di conseguire un certo reddito sufficiente, da valutare in rapporto alla residua capacità lavorativa. Nell'ottica di tali principi non trovano posto, pertanto, quei fattori socio - economici legati alla difficoltà o impossibilità per un soggetto dalla capacità lavorativa ridotta di inserirsi nel mercato del lavoro che tanto spazio avevano ricevuto nella precedente legislazione;
né l'indicata disciplina può ritenersi in violazione dell'art. 38 Cost., poiché essa offre sostegno anche a coloro che abbiano una riduzione parziale della capacità lavorativa, conferendo ad essi il diritto all'assegno di invalidità (Cass. 17159/2011). Ciò posto, il Ctu previa disamina di tutta la documentazione esibita ha affermato che parte attrice è affetta da : “Spondiloartrosi lombo-sacrale con discopatie multiple. Obesità di II classe. Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico”.
Si legge nella perizia che Il Sig. , di anni 62, in possesso di licenza media, svolge Parte_1
l'attività di autista di camion per la raccolta dei rifiuti da circa venticinque anni.
Per quanto a carico dell'apparato locomotore, il 12/04/2023 il ricorrente ha praticato una RM
a carico del rachide lombosacrale con evidenza di spondiloartrosi diffusa, riduzione di ampiezza del canale vertebrale nel tratto L3-L5, piccola protrusione intraforaminale sinistra del disco intersomatico L2-L3, bulging del disco intersomatico L3-L4, protrusione discale a livello L4-L5 e piccola ernia a livello L5-S1. L'esame elettromiografico a carico degli arti inferiori, effettuato il 22/04/2024 presso il Centro Polispecialistico “Check-up” di Salerno, è risultato nella norma, fatta eccezione per la velocità di conduzione sensitiva del surale di sinistra che è apparso ai limiti inferiori della norma.
Alla valutazione clinica effettuata dal Ctu in corso di visita peritale si è obiettivata una limitazione ai gradi estremi dei movimenti di flesso-estensione e lateralità del tronco in assenza di segni radicolari. Il tono-trofismo muscolare e la forza degli arti superiori e inferiori sono apparsi nella norma così come la deambulazione e i passaggi posturali che sono possibili autonomamente senza difficoltà.
Il ctu ha sottolineato l'importanza di essere stato sempre giudicato idoneo alla mansione specifica senza limitazioni né prescrizioni da parte del medico competente aziendale (cfr da ultimo anche il certificato del 06.02.2025).
Per quanto attiene l'ipertensione arteriosa, da circa dieci anni il sig. assume Parte_1 terapia farmacologica per il controllo pressorio. Tuttavia, il Ctu ha evidenziato un buon compenso emodinamico in assenza di dispnea, sia a riposo che dopo lievi sforzi, assenza di segni di stasi venosa centrale e periferica (assenza di edemi agli arti inferiori, assenza di rumori umidi alle basi polmonari, assenza di turgore giugulare, epatomegalia). L'esame ecocardiografico effettuato il 22/04/2024 ha evidenziato una buona funzionalità di pompa
(EF VS= 60%).
In conclusione, per le patologie riscontrate ed in base alle considerazioni appena esposte parte attrice non presenta una riduzione permanente delle capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini lavorative in misura superiore ai due terzi e pertanto non sussistono i requisiti sanitari per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità. Ebbene, deve ritenersi condivisibile la conclusione del c.t.u. riscontrata dal puntuale esame della documentazione in atti e rispetto alla quale non sono state sollevate specifiche censure.
Il ricorso va dunque disatteso.
Le spese processuali sono compensate tra le parti stante l'obiettiva difficoltà nell'accertamento dei fatti di causa.
P.Q.M.
Rigetta la domanda dell'opponente; compensa tra le parti le spese processuali;
In Salerno lì 15.07.2025
Il Giudice dott.ssa Caterina Petrosino