TAR Napoli, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 141
TAR
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Falsità delle dichiarazioni sostitutive rese dal controinteressato

    Il Collegio ritiene che le inesattezze e le erroneità contestate non raggiungano la soglia del mendacio tale da giustificare l'esclusione automatica. Alcune dichiarazioni, pur imprecise, contenevano elementi di realtà oggettiva e non erano del tutto scollegate da fatti storici. Inoltre, il giudizio comparativo è risultato imperniato sulla prevalenza della produzione scientifica del controinteressato, ridimensionando l'impatto di eventuali imprecisioni nei titoli.

  • Rigettato
    Inadeguatezza della valutazione comparativa della commissione

    La commissione ha definito i criteri di valutazione in maniera sufficientemente precisa, rinviando al bando e al regolamento di Ateneo. La giurisprudenza ammette che i criteri possano essere specificati nei regolamenti o nei bandi. L'eventuale omessa predeterminazione delle regole è considerata un'inosservanza meramente formale, inidonea a viziare la procedura. Non è obbligatoria la creazione di griglie di punteggi numerici. La valutazione comparativa è emersa chiaramente dai giudizi collegiali, con elementi favorevoli al controinteressato e criticità evidenziate sulla produzione scientifica della ricorrente. La maggiore valorizzazione della produzione scientifica è giustificata dalla natura della valutazione e da quanto previsto dal regolamento di Ateneo, che pone la produzione scientifica come elemento centrale per la prima fascia della docenza universitaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 141
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 141
    Data del deposito : 9 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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