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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 12/03/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 133/2024 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuele Improta Parte_1
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1
l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato e Marcello Carnovale
-RESISTENTE-
oggetto: assegno sociale L. n. 335/1995, art. 3, comma 6.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 30.01.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe, assumendo di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla L. 335 del 95 per beneficiare dell'assegno sociale,
e lamentando di aver inutilmente esperito le vie amministrative, ha chiesto la condanna dell' a corrisponderle tale provvidenza con decorrenza dal mese successivo a quello CP_1
della proposizione della domanda amministrativa del 21.07.2023. Vinte le spese di lite da distrarsi.
L' , costituitosi tempestivamente in giudizio, ha resistito alla domanda, eccependone CP_1
l'infondatezza e concludendo per il rigetto del ricorso.
1 Acquisita la documentazione offerta dalle parti, concesso termine per il deposito di note illustrative e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
È noto che, ai sensi dell'art. 26 L 30/04/1969 n. 153, “1. Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a lire 336.050 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L.
1.320.000 annue è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non riversibile di lire 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850 annue ciascuna. La tredicesima rata è corrisposta con quella di dicembre ed è frazionabile. Non si provvede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale. […] 3. Non hanno diritto alla pensione sociale: 1) coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione per gli assegni familiari, erogate con carattere di continuita' dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati esteri…”.
La giurisprudenza della suprema Corte (cfr. Cass. 5326/1999), nell'esaminare la pensione sociale, ha ritenuto che lo stato di bisogno definito dal legislatore è rappresentato solo dal reddito assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche, non essendo presa in considerazione ogni entrata economica, dimostrabile per mezzo di un rigido meccanismo documentale (certificazione fiscale sulla dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo;
v. al riguardo Cass. 2 aprile 1986 n. 2273; 18 dicembre 1985 n.6472; 29 maggio
1991 n. 6085).
In tal caso, pur potendo l'ente previdenziale sempre rilevare eventuali frodi (Cass. 28 gennaio 1987 n. 847; 16 gennaio 1996 n. 317) in ordine a redditi occultati (e non già di beni patrimoniali o di cespiti non costituenti reddito ai sensi della ripetuta norma), ha precisato che “ciò che rileva è il reddito e non la capacità economica del soggetto” e che
“Trattandosi quindi di un parametro rigido, ad integrare il requisito economico richiesto per il diritto alla provvidenza in oggetto non può concorrere lo stato di bisogno, che
2 dovrebbe essere escluso ogni qual volta vi sia un patrimonio, il quale è invece valutabile solo in quanto abbia prodotto un reddito”.
Ai sensi dell'art. 3, comma 6, Legge 335/1995 “
6. Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale".
Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
L'assegno e' erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonche' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
In base al comma 7 dell'art 3 citato, inoltre, “… Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni”.
Dunque, l'assegno sociale ha sostituito la pensione sociale, pur mantenendo la natura assistenziale, ed ha come presupposto le condizioni di bisogno del soggetto
3 ultrasessantacinquenne privo di redditi sufficienti a garantirgli un minimo di mezzi di sussistenza.
A differenza della pensione sociale, tuttavia, lo stato di bisogno richiesto per l'assegno sociale è definito dalla legge sulla base di un criterio che tiene conto di ogni entrata economica (ovvero i redditi di qualsiasi natura, anche quelli esenti da imposte nonché gli assegni alimentari corrisposti) ad eccezione di quelle specificamente individuate.
Si consideri, inoltre, che per Cass. n. 6570/2010 “In tema di assegno sociale, l'art. 3 della legge n. 335 del 1995 - secondo cui il trattamento erogato provvisoriamente sulla base delle dichiarazioni del richiedente è oggetto di conguaglio sulla base degli importi effettivamente ricevuti -, assegna rilievo non alla mera titolarità del redditi ma alla loro effettiva percezione. Ne consegue che il reddito incompatibile al riconoscimento della prestazione sociale assume rilievo solo se effettivamente percepito, atteso che anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, in mancanza di tale percezione
l'interessato versa nella stessa situazione reddituale degli aventi diritto all'assegno sociale” (nella specie, la ricorrente si era vista rifiutare la prestazione dall' perché titolare di un assegno di mantenimento riconosciutole in sede di separazione coniugale, ancorché
i relativi importi non le fossero mai stati corrisposti a causa dell'accertata incapienza del coniuge, documentata dall'infruttuosa attivazione delle procedure di riscossione;
la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto all'assegno sociale).
3. Tenuto conto dei precedenti principi, nel caso concreto, risulta dalla documentazione allegata che, in occasione della separazione consensuale dei coniugi, posta in essere mediante sentenza del Tribunale di Napoli n.7618/2023 pubblicata il 21.07.2023, la ricorrente ed il coniuge hanno concordato gli accordi economici prevedendo un mantenimento in favore della signora nella misura di euro 100,00 mensili (cfr. all. ti 1 e
2 ricorso).
Ritiene l' che tale situazione impedirebbe di ravvisare lo stato di bisogno, in assenza CP_1
di prova in ordine alla situazione reddituale e patrimoniale del coniuge, tale da fondare l'oggettiva impossibilità di accedere ad un assegno di mantenimento di maggiore importo.
In senso contrario si osserva però che l'art. 3 co. 6 e 7 della l. n. 335 del 1995 stabilisce unicamente che, a decorrere dall'1.1.96, ai cittadini italiani residenti in Italia, che abbiano
4 compiuto 65 anni di età (65 anni e 3 mesi dal 2013) e si trovino nelle previste situazioni reddituali, sia assegnato un assegno non reversibile denominato “assegno sociale”.
Non risultano altri requisiti imposti dalla norma e lo stato di bisogno, lungi dall'essere previsto come clausola residuale, è presunto iuris et de iure dal legislatore sulla base delle soglie reddituali, nel caso di specie incontestate.
Né, di contro, possono essere ritenute indicative dell'assenza dello stato di bisogno la rinuncia al mantenimento, o a maggior ragione, come nel caso di specie, la previsione concorde di un mantenimento di importo contenuto, rese in sede di separazione consensuale, atteso che tali affermazioni risultano molto spesso formulate per evitare l'alea e le spese di giudizio, in un contesto di tipo conciliativo e/o transattivo, non prettamente contenzioso (in tal senso, cfr. Trib. Vallo della Lucania, Sez. lavoro, sent.
17/09/2014; Trib. Catania, Sez. II – lavoro, ord. 20/12/2016).
Del resto, la richiesta di contributo economico al coniuge non costituisce circostanza rilevante e prodromica ai fini dell'ottenimento dell'assegno, poiché, se è vero che ci si può sempre rivolgere al coniuge separato per ottenere l'assegno di mantenimento o ai parenti elencati nell'art. 433 c.c. per chiedere gli alimenti, è altrettanto vero che la legge n. 335 del 1995 non richiede, tra i requisiti espressamente indicati, che il soggetto interessato si rivolga in primis al nucleo familiare e solo in subordine all' (così Trib. CP_1
Milano, Sez. lavoro, 28-01-2015).
In definitiva, nel caso di specie, l' non ha dimostrato che vi siano ulteriori redditi CP_1
per la ricorrente incompatibili con la percezione dell'assegno sociale;
non risultano, inoltre, provati dall comportamenti da parte della ricorrente di natura dolosa, diretti CP_1
a procurare in proprio favore la liquidazione dell'assegno non spettante e, dunque, una frode perpetrata ai danni dell'ente.
Inoltre, dallo stato di famiglia della ricorrente, versato in atti dall'istante, risulta che già dall'01.04.2023 essa era l'unica componente del proprio nucleo familiare (cfr. stato di famiglia all.ti 8 e 9 ricorso).
4. In definitiva, in assenza di elementi volti a provare, seppur presuntivamente, il conseguimento di un reddito superiore ai limiti di legge, va, pertanto, dichiarato il diritto della parte ricorrente all'assegno sociale nella misura di legge dall'01.08.2023 (primo giorno del mese successivo alla presentazione della prima domanda amministrativa, il giudicante non
5 ritenendo, in assenza di un qualche indice sintomatico di segno contrario, che la proposizione della seconda domanda amministrativa del 16.01.2024 possa valere a manifestare una volontà inequivoca in termini di rinuncia tacita alla prima domanda) e, per l'effetto, condannato l' al pagamento dei ratei maturati, oltre interessi legali da portarsi in CP_1
detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria con decorrenza dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, e per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi, sino al soddisfo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nel rispetto dei parametri minimi fissati dal d.m. 55/2014, come aggiornati dal d.m. 147/2022, tenuto conto della materia (causa di previdenza sociale), del valore della controversia
(scaglione da 5.201,00- 26,000) e dell'assenza di un'autonoma fase istruttoria, con distrazione in favore del procuratore attoreo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1) Dichiara il diritto di all'assegno sociale dal 01.08.2023 nella Parte_1 misura di legge e, per l'effetto, condanna l' al pagamento dei ratei maturati, oltre CP_1
interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria con decorrenza dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa,
e per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi, sino al soddisfo;
2) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere CP_1 alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.865,00 per compenso professionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avvocato di parte ricorrente dichiaratasi anticipataria, ex art. 93 c.p.c..
Si comunichi.
Paola, 12.03.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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