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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 29/08/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1450/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 1450/2025 V.G. promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Paolo SIMONDI (c.f. ), che la C.F._2 rappresenta e difende per procura in atti;
e
(c.f. ), nato a [...] il 1° luglio 1976, Parte_2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. Aldo SERALE (c.f. ), C.F._4 che lo rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto, i sig.ri e Parte_1 Parte_2
hanno esposto:
[...]
1 - di aver contratto matrimonio concordatario in IM MO (CN) in data 11 luglio 2015, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 1, parte II, Serie A, dell'anno
2015;
- che dal matrimonio sono nati i figli , a Cuneo (CN) il 28 novembre 2013, Persona_1 Per_2
, a Cuneo (CN) il 14 giugno 2018 e , a Cuneo (CN) il 22 ottobre 2020;
[...] Persona_3
- che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto, sotto la loro responsabilità, ad indicare le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a loro carico come previsto dall'art 473 bis 51 co
2 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto in data 30 maggio 2025 esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi – essendo state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento Per per i figli minori , e nati dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso Per_1 Per_2
l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori sul punto – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
2 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il 26 dicembre Parte_1
1983, e , nato a [...] il 1° luglio 1976, che hanno contratto Parte_2 matrimonio concordatario in IM MO (CN) in data 11 luglio 2015, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune n. 1, parte II, Serie A, dell'anno 2015;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 1450/2025 V.G. promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Paolo SIMONDI (c.f. ), che la C.F._2 rappresenta e difende per procura in atti;
e
(c.f. ), nato a [...] il 1° luglio 1976, Parte_2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. Aldo SERALE (c.f. ), C.F._4 che lo rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto, i sig.ri e Parte_1 Parte_2
hanno esposto:
[...]
1 - di aver contratto matrimonio concordatario in IM MO (CN) in data 11 luglio 2015, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 1, parte II, Serie A, dell'anno
2015;
- che dal matrimonio sono nati i figli , a Cuneo (CN) il 28 novembre 2013, Persona_1 Per_2
, a Cuneo (CN) il 14 giugno 2018 e , a Cuneo (CN) il 22 ottobre 2020;
[...] Persona_3
- che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto, sotto la loro responsabilità, ad indicare le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a loro carico come previsto dall'art 473 bis 51 co
2 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto in data 30 maggio 2025 esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi – essendo state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento Per per i figli minori , e nati dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso Per_1 Per_2
l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori sul punto – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
2 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il 26 dicembre Parte_1
1983, e , nato a [...] il 1° luglio 1976, che hanno contratto Parte_2 matrimonio concordatario in IM MO (CN) in data 11 luglio 2015, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune n. 1, parte II, Serie A, dell'anno 2015;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
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