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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/02/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Elvira MALTESE Presidente
Dott. Viviana URSO Consigliere
Avv. Paolo PERGOLIZZI Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 416/2022 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...] e ivi residente (c.f.: Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappre- CodiceFiscale_1
sentato e difeso dall'avv. Francesco Guastella;
appellante contro
(c.f.: Controparte_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappre- P.IVA_1 sentato e difeso dall'avv. Manlio Galeano;
appellato
La causa veniva posta in decisione in data 9 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1120 dell'11 novembre 2021, il Tribunale di Ragusa, quale giudice del lavoro, si pronunciava sul ricorso proposto da in opposizione al- Parte_1
l'avviso di addebito n. 598 2014 0000011470 000, emesso in riferimento a omissioni contributive per il periodo 12/2009-07/2013, di cui al verbale di contestazione redatto all'esito dell'accertamento condotto dall' il 16 luglio 2013 con Parte_2 specifico riferimento alla posizione di tre dipendenti del panificio Naturalmente Pane, di cui l'opponente era titolare.
Espletata istruttoria orale, il Tribunale rigettava la domanda e condannava l'opponente alla rifusione delle spese di lite.
Segnatamente, il decidente – disattesa l'eccezione sul difetto di avviso bonario prece- dente l'emissione del titolo opposto, rientrando la richiesta di pagamento mediante av- viso bonario nella discrezionalità dell'ente impositore – riteneva di attribuire valore probatorio fondante alla dichiarazione resa dal dipendente nell'imme- Parte_3 diatezza dell'accesso ispettivo sia per la sua forza indiziante – essendo puntuale, espli- cita e univoca in ordine alle circostanze riferite (sul proprio rapporto di lavoro non ancora regolarizzato) – sia perché non sconfessata da elementi probatori di segno con- trario.
E invero, in quell'occasione, il era stato colto mentre era intento in attività lavo- Pt_3
rativa (riordino e pulizia dei locali del laboratorio) e indossava un grembiule, assente il titolare e altro personale.
Quanto ad altro dipendente, tale , emergeva dal verbale ispettivo che Controparte_2
la ditta datrice di lavoro gli aveva accordato ferie in misura inferiore a quella prevista dal CCNL di settore, senza concedere i giorni residui nell'arco dei diciotto mesi succes- sivi al termine di ogni anno di maturazione e senza corrispondere la relativa indennità sostitutiva. Di talché, l'ente impositore aveva sottoposto correttamente a contribuzione l'imponibile, corrispondente alle ore di ferie non godute.
Parimenti, era stato rilevato – riguardo alla posizione della lavoratrice – CP_3 che l'azienda aveva eluso la contribuzione obbligatoria per le ferie tramite la conces- sione di permessi non retribuiti.
In assenza di specifiche contestazioni da parte dell'opponente, appariva quindi legit- tima la conseguenziale revoca delle agevolazioni contributive, il cui riconoscimento era subordinato dalla legge al rispetto delle previsioni della contrattazione collettiva.
Veniva, da ultimo, disattesa la doglianza relativa al regime sanzionatorio di cui all'av- viso opposto, atteso che la L. n. 388/2000 aveva abrogato le sanzioni amministrative ma non quelle civili (nella specie irrogate), le quali conseguivano a condotte (come quella tenuta dal ) qualificabili in termini di evasione contributiva. Pt_1 Proponeva appello avverso la predetta sentenza con ricorso deposi- Parte_1
tato l'11 maggio 2022.
L' instava per il rigetto del gravame. CP_1
Indi, compiuti i termini assegnati per il deposito di note, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante contesta il valore probatorio, riconosciuto dal primo giudice, al verbale ispettivo sotteso all'avviso di addebito oppo- sto in quanto “la unanime giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, riconosce che [i verbali ispettivi] non abbiano alcun valore probatorio precostituito, non essendo possibile addossare all'opponente l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli. È, altresì, pacifico che i predetti verbali facciano prova, fino a que- rela di falso, di ciò che i verbalizzanti attestano essere avvenuto in loro presenza, ma non sull'intrinseca veridicità delle dichiarazioni raccolte dal Pubblico Ufficiale” (v. ricorso in appello).
Tali dichiarazioni, rese in sede di ispezione, non potrebbero avere valore di prova, giac- ché rese fuori dal processo e, quindi, senza le garanzie processuali proprie delle depo- sizioni testimoniali.
In ogni caso, il giudice del lavoro avrebbe erroneamente valutato le prove raccolte: in particolare, non avrebbe intrattenuto con il alcun rapporto di Parte_3 Pt_1 lavoro subordinato, essendosi piuttosto trovato all'interno del panificio per valutare la funzionalità dei macchinari e delle attrezzature ivi presenti in vista della formalizza- zione della vendita dell'attività (di fatto avvenuta mesi dopo) al figlio , CP_4 come quest'ultimo aveva confermato in sede di prova orale, precisando che il padre
“indossava il camice perché è una norma igienica, non per lavorare”. Dichiarazione di analogo contenuto veniva, poi, resa dallo stesso . Parte_3
2. Altro motivo di censura è quello relativo alla errata applicazione della normativa in materia di disconoscimento e recupero delle agevolazioni contributive per i periodi in contestazione. Nella specie – assume parte appellante – l'azienda non avrebbe fruito di benefici nor- mativi e contributivi, così come indicati a verbale, bensì del diverso regime contributi- vo previsto dalla L. n. 407/1990 in materia di incentivi alle assunzioni.
3. Conseguenziale motivo di gravame è quello relativo alla condanna alle spese di lite, che – in riforma dell'impugnata sentenza – dovrebbero essere poste a carico dell'ente, da ritenersi soccombente per le ragioni su esposte.
4. L'appello è infondato.
4.1. Osserva il collegio che “per pacifica giurisprudenza di legittimità, i verbali di accertamento degli organi ispettivi, fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza
e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla pro- venienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (ex multis, Cass. n. 23800 del 2014); pur tuttavia, detti verbali, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costitui- scono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità
o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cass. n. 4006 del 2022)” (Cass.
n. 36573/2022).
Alla luce del principio su esposto, dal verbale di accertamento n. 0003713 25/DDL del
15 ottobre 2013 emerge che, in sede di primo accesso del 16 luglio 2013 (v. relativo verbale), è stato trovato, all'interno dell'azienda, , il quale – per come Parte_3 si legge nell'elaborato ispettivo – “era l'unico soggetto presente all'interno del Pt_4
, indossava un grembiule bianco allacciato dalla vita in giù e si trovava nella zona
[...]
laboratorio mentre era intento a svolgere lavori di ordine e pulizia dei locali;
entrambi
i soggetti intervistati in fase di primo accesso ( e , so- Parte_3 Parte_1
praggiunto perché avvisato telefonicamente dal primo) hanno confermato che si tratta- va del secondo giorno consecutivo di lavoro del sig. , il quale aveva Parte_3 dunque iniziato il giorno antecedente la visita ispettiva, occupandosi della panifica- zione e del forno;
in data 3 settembre 2013 la ditta in accertamento ha inviato, al
Centro per l'impiego, la Comunicazione Obbligatoria Unificato Unilav con la quale assumeva il sig. , con decorrenza il successivo 4 settembre, con contrat- Parte_3
to di lavoro a tempo indeterminato e parziale a 12 ore settimanali con la qualifica di assistente alla vendita” (v. verbale).
Le superiori circostanze sono state invero confermate dal teste , ispettore Testimone_1
(“Nel corso dell'accesso abbiamo individuato nei locali adibiti alla panifica- CP_1
zione il sig. ; egli indossava un grembiule bianco ed era intento a pulire Parte_3
i locali del laboratorio. Il suo rapporto non era stato denunciato. Ci disse che aveva cominciato a lavorare il giorno prima, così come confermato anche dal titolare so- praggiunto dopo dieci minuti”).
Di contro, non appare credibile la versione dei testi e Parte_3 CP_4
secondo cui il primo si trovava – il giorno del primo accesso – nei locali del panificio intento non a lavorare, ma a ispezionare macchinari e attrezzature, in vista della suc- cessiva acquisizione dell'attività da parte di . CP_4
Non appare infatti verosimile che fosse stato lasciato da solo a proce- Parte_3 dere all'asserita ispezione in assenza dei diretti interessati (il figlio e , Parte_1 titolare dell'attività). Inoltre, contrariamente a quanto in assunto e come dianzi eviden- ziato, secondo quanto attestato dal verbale - sul punto facente prova fino a querela di falso -, al momento dell'accesso ispettivo era stato trovato “nella zona Parte_3
laboratorio mentre era intento a svolgere lavori di ordine e pulizia dei locali” e non certamente, dunque, intento a ispezionare attrezzature o macchinari.
4.2. Quanto alla posizione lavorativa degli altri due dipendenti alcuna specifica censura
è stata sollevata in questa fase dall'appellante, di talché le relative statuizioni devono intendersi coperte da giudicato.
5. Priva di pregio è, in conclusione, la generica censura in ordine al disconoscimento e al recupero delle agevolazioni contributive, che – limitandosi a ribadire le doglianze espresse in ricorso – mal si confronta con la puntuale motivazione della sentenza al riguardo: “né può ritenersi ingiustificata la revoca delle agevolazioni contributive operata dall'Istituto previdenziale, atteso che l'art. 10 della L. 30/2003 subordina al rispetto delle previsioni della contrattazione collettiva il riconoscimento dei benefici contributivi tutti, senza distinzione o eccezione alcuna”.
6. In conclusione, l'appello va rigettato, ogni altra questione assorbita.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022 e tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussi- stenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, ove dovuto (Cass. SS.UU. n. 4315/2020).
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 416/2022 R.G., rigetta l'appello; condanna alla rifusione in favore dell' delle spese processuali Parte_1 CP_1
del presente grado, che liquida in euro 2.915,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito dell'udienza del 9 gennaio 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore La Presidente
avv. Paolo Pergolizzi dott. Elvira Maltese
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Elvira MALTESE Presidente
Dott. Viviana URSO Consigliere
Avv. Paolo PERGOLIZZI Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 416/2022 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...] e ivi residente (c.f.: Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappre- CodiceFiscale_1
sentato e difeso dall'avv. Francesco Guastella;
appellante contro
(c.f.: Controparte_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappre- P.IVA_1 sentato e difeso dall'avv. Manlio Galeano;
appellato
La causa veniva posta in decisione in data 9 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1120 dell'11 novembre 2021, il Tribunale di Ragusa, quale giudice del lavoro, si pronunciava sul ricorso proposto da in opposizione al- Parte_1
l'avviso di addebito n. 598 2014 0000011470 000, emesso in riferimento a omissioni contributive per il periodo 12/2009-07/2013, di cui al verbale di contestazione redatto all'esito dell'accertamento condotto dall' il 16 luglio 2013 con Parte_2 specifico riferimento alla posizione di tre dipendenti del panificio Naturalmente Pane, di cui l'opponente era titolare.
Espletata istruttoria orale, il Tribunale rigettava la domanda e condannava l'opponente alla rifusione delle spese di lite.
Segnatamente, il decidente – disattesa l'eccezione sul difetto di avviso bonario prece- dente l'emissione del titolo opposto, rientrando la richiesta di pagamento mediante av- viso bonario nella discrezionalità dell'ente impositore – riteneva di attribuire valore probatorio fondante alla dichiarazione resa dal dipendente nell'imme- Parte_3 diatezza dell'accesso ispettivo sia per la sua forza indiziante – essendo puntuale, espli- cita e univoca in ordine alle circostanze riferite (sul proprio rapporto di lavoro non ancora regolarizzato) – sia perché non sconfessata da elementi probatori di segno con- trario.
E invero, in quell'occasione, il era stato colto mentre era intento in attività lavo- Pt_3
rativa (riordino e pulizia dei locali del laboratorio) e indossava un grembiule, assente il titolare e altro personale.
Quanto ad altro dipendente, tale , emergeva dal verbale ispettivo che Controparte_2
la ditta datrice di lavoro gli aveva accordato ferie in misura inferiore a quella prevista dal CCNL di settore, senza concedere i giorni residui nell'arco dei diciotto mesi succes- sivi al termine di ogni anno di maturazione e senza corrispondere la relativa indennità sostitutiva. Di talché, l'ente impositore aveva sottoposto correttamente a contribuzione l'imponibile, corrispondente alle ore di ferie non godute.
Parimenti, era stato rilevato – riguardo alla posizione della lavoratrice – CP_3 che l'azienda aveva eluso la contribuzione obbligatoria per le ferie tramite la conces- sione di permessi non retribuiti.
In assenza di specifiche contestazioni da parte dell'opponente, appariva quindi legit- tima la conseguenziale revoca delle agevolazioni contributive, il cui riconoscimento era subordinato dalla legge al rispetto delle previsioni della contrattazione collettiva.
Veniva, da ultimo, disattesa la doglianza relativa al regime sanzionatorio di cui all'av- viso opposto, atteso che la L. n. 388/2000 aveva abrogato le sanzioni amministrative ma non quelle civili (nella specie irrogate), le quali conseguivano a condotte (come quella tenuta dal ) qualificabili in termini di evasione contributiva. Pt_1 Proponeva appello avverso la predetta sentenza con ricorso deposi- Parte_1
tato l'11 maggio 2022.
L' instava per il rigetto del gravame. CP_1
Indi, compiuti i termini assegnati per il deposito di note, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante contesta il valore probatorio, riconosciuto dal primo giudice, al verbale ispettivo sotteso all'avviso di addebito oppo- sto in quanto “la unanime giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, riconosce che [i verbali ispettivi] non abbiano alcun valore probatorio precostituito, non essendo possibile addossare all'opponente l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli. È, altresì, pacifico che i predetti verbali facciano prova, fino a que- rela di falso, di ciò che i verbalizzanti attestano essere avvenuto in loro presenza, ma non sull'intrinseca veridicità delle dichiarazioni raccolte dal Pubblico Ufficiale” (v. ricorso in appello).
Tali dichiarazioni, rese in sede di ispezione, non potrebbero avere valore di prova, giac- ché rese fuori dal processo e, quindi, senza le garanzie processuali proprie delle depo- sizioni testimoniali.
In ogni caso, il giudice del lavoro avrebbe erroneamente valutato le prove raccolte: in particolare, non avrebbe intrattenuto con il alcun rapporto di Parte_3 Pt_1 lavoro subordinato, essendosi piuttosto trovato all'interno del panificio per valutare la funzionalità dei macchinari e delle attrezzature ivi presenti in vista della formalizza- zione della vendita dell'attività (di fatto avvenuta mesi dopo) al figlio , CP_4 come quest'ultimo aveva confermato in sede di prova orale, precisando che il padre
“indossava il camice perché è una norma igienica, non per lavorare”. Dichiarazione di analogo contenuto veniva, poi, resa dallo stesso . Parte_3
2. Altro motivo di censura è quello relativo alla errata applicazione della normativa in materia di disconoscimento e recupero delle agevolazioni contributive per i periodi in contestazione. Nella specie – assume parte appellante – l'azienda non avrebbe fruito di benefici nor- mativi e contributivi, così come indicati a verbale, bensì del diverso regime contributi- vo previsto dalla L. n. 407/1990 in materia di incentivi alle assunzioni.
3. Conseguenziale motivo di gravame è quello relativo alla condanna alle spese di lite, che – in riforma dell'impugnata sentenza – dovrebbero essere poste a carico dell'ente, da ritenersi soccombente per le ragioni su esposte.
4. L'appello è infondato.
4.1. Osserva il collegio che “per pacifica giurisprudenza di legittimità, i verbali di accertamento degli organi ispettivi, fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza
e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla pro- venienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (ex multis, Cass. n. 23800 del 2014); pur tuttavia, detti verbali, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costitui- scono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità
o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cass. n. 4006 del 2022)” (Cass.
n. 36573/2022).
Alla luce del principio su esposto, dal verbale di accertamento n. 0003713 25/DDL del
15 ottobre 2013 emerge che, in sede di primo accesso del 16 luglio 2013 (v. relativo verbale), è stato trovato, all'interno dell'azienda, , il quale – per come Parte_3 si legge nell'elaborato ispettivo – “era l'unico soggetto presente all'interno del Pt_4
, indossava un grembiule bianco allacciato dalla vita in giù e si trovava nella zona
[...]
laboratorio mentre era intento a svolgere lavori di ordine e pulizia dei locali;
entrambi
i soggetti intervistati in fase di primo accesso ( e , so- Parte_3 Parte_1
praggiunto perché avvisato telefonicamente dal primo) hanno confermato che si tratta- va del secondo giorno consecutivo di lavoro del sig. , il quale aveva Parte_3 dunque iniziato il giorno antecedente la visita ispettiva, occupandosi della panifica- zione e del forno;
in data 3 settembre 2013 la ditta in accertamento ha inviato, al
Centro per l'impiego, la Comunicazione Obbligatoria Unificato Unilav con la quale assumeva il sig. , con decorrenza il successivo 4 settembre, con contrat- Parte_3
to di lavoro a tempo indeterminato e parziale a 12 ore settimanali con la qualifica di assistente alla vendita” (v. verbale).
Le superiori circostanze sono state invero confermate dal teste , ispettore Testimone_1
(“Nel corso dell'accesso abbiamo individuato nei locali adibiti alla panifica- CP_1
zione il sig. ; egli indossava un grembiule bianco ed era intento a pulire Parte_3
i locali del laboratorio. Il suo rapporto non era stato denunciato. Ci disse che aveva cominciato a lavorare il giorno prima, così come confermato anche dal titolare so- praggiunto dopo dieci minuti”).
Di contro, non appare credibile la versione dei testi e Parte_3 CP_4
secondo cui il primo si trovava – il giorno del primo accesso – nei locali del panificio intento non a lavorare, ma a ispezionare macchinari e attrezzature, in vista della suc- cessiva acquisizione dell'attività da parte di . CP_4
Non appare infatti verosimile che fosse stato lasciato da solo a proce- Parte_3 dere all'asserita ispezione in assenza dei diretti interessati (il figlio e , Parte_1 titolare dell'attività). Inoltre, contrariamente a quanto in assunto e come dianzi eviden- ziato, secondo quanto attestato dal verbale - sul punto facente prova fino a querela di falso -, al momento dell'accesso ispettivo era stato trovato “nella zona Parte_3
laboratorio mentre era intento a svolgere lavori di ordine e pulizia dei locali” e non certamente, dunque, intento a ispezionare attrezzature o macchinari.
4.2. Quanto alla posizione lavorativa degli altri due dipendenti alcuna specifica censura
è stata sollevata in questa fase dall'appellante, di talché le relative statuizioni devono intendersi coperte da giudicato.
5. Priva di pregio è, in conclusione, la generica censura in ordine al disconoscimento e al recupero delle agevolazioni contributive, che – limitandosi a ribadire le doglianze espresse in ricorso – mal si confronta con la puntuale motivazione della sentenza al riguardo: “né può ritenersi ingiustificata la revoca delle agevolazioni contributive operata dall'Istituto previdenziale, atteso che l'art. 10 della L. 30/2003 subordina al rispetto delle previsioni della contrattazione collettiva il riconoscimento dei benefici contributivi tutti, senza distinzione o eccezione alcuna”.
6. In conclusione, l'appello va rigettato, ogni altra questione assorbita.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022 e tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussi- stenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, ove dovuto (Cass. SS.UU. n. 4315/2020).
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 416/2022 R.G., rigetta l'appello; condanna alla rifusione in favore dell' delle spese processuali Parte_1 CP_1
del presente grado, che liquida in euro 2.915,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito dell'udienza del 9 gennaio 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore La Presidente
avv. Paolo Pergolizzi dott. Elvira Maltese