TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 17/12/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N° 1209/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 1209/2025 e promossa da nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1 residente in [...]3 SAVIGNANO SUL RUBICONE, con il patrocinio dell'avv. ZAVALLONI LORENZO elettivamente domiciliata presso il difensore
- ricorrente nei confronti di nato a [...] il [...] (C.F. ) CP_1 C.F._2 residente in [...]3 SAVIGNANO SUL RUBICONE, con il patrocinio dell'avv. SPINELLI STEFANO elettivamente domiciliato presso il difensore
- resistente
Con l'intervento del P.M. presso la Procura della Repubblica in sede
.
CONCLUSIONI: Con “note di trattazione scritta” depositate in data 21 novembre 2025 le parti hanno concluso congiuntamente alle seguenti condizioni:
1) Il signor riconosce che la signora ha diritto CP_1 Parte_1
al riconoscimento di un mantenimento, in quanto non vanta di redditi e/o risorse economiche proprie capaci di assicurarle sostanze adeguate, e dunque allo scopo di provvedere a tale mantenimento, intende trasferire alla signora la Parte_1 proprietà della casa coniugale nei termini e alle condizioni meglio sotto descritte.
All'uopo, dunque, il signor si obbliga a trasferire alla signora CP_1 che accetta ed acquista il relativo diritto di credito, la propria quota Parte_1
pari al 100% dell'intero diritto di piena proprietà dell'unità immobiliare sita in Savignano sul Rubicone (FC) Via ON IN n. 3, ivi incluso il sottotetto, a cui si può accedere solo dall'appartamento, oltre i proporzionali diritti di comproprietà sugli enti comuni al fabbricato, ai sensi dell'art. uu7 e s.s. del c.c., e precisamente: - Appartamento per civile abitazione, posto al piano Si - 3, riportato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di
Savignano in Rubicone al foglio 16, mappali 1764, sub 10, categoria A/3, classe 4, vani 7.5,
t.c. euro 619,75; - Locale ad uso garage posto al piano Si, riportato nel Catasto dei
Fabbricati del Comune di Savignano sul Rubicone al foglio 16, mappale 1764, sub 4, categoria C/6, classe 3, mq. 20, r.c. euro 57,84; il tutto confinante nel suo complesso con parti comuni per vari lati, salvo altri. In relazione a quanto previsto dall'art. 29, comma 1 bis Legge 52/1985, si rileva come i dati di identificazione catastale già riportati riguardino l'unità immobiliare urbana graficamente rappresentata nella relativa planimetria depositata nel Catasto Fabbricati del Comune di Savignano sul Rubicone, dati catastali e planimetria che il signor , quale intestatario catastale della predetta CP_1
unità, in piena conformità alle risultanze dei registri immobiliari, dichiara esser conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. Il signor e la signora convengono che l'atto pubblico che CP_1 Parte_1
verrà a realizzare il trasferimento immobiliare sopra indicato ed al cui perfezionamento i medesimi si sono obbligati debba avvenire entro i go giorni successivi a quello del deposito della pronuncia di provvedimento o di omologa che con i quali sia disposta la separazione tra i coniugi e che le spese relative a detto atto pubblico e quelle ad esso conseguenziali saranno a carico del signor . Il diritto di piena proprietà, nella indicata CP_1 quota del 100%, sugli immobili già descritti verrà trasferito con il successivo rogito notarile alla cui stipula i signori e si sono obbligati con le relative CP_1 Pt_1
servitù attive e passive, con tutto quanto ad esso accessorio, inerente, relativo e pertinenziale, nulla escluso, riservato od eccettuato e con la quota condominiale sulle parti comuni del fabbricato di cui detti immobili sono parte. Il signor CP_1 garantisce sin da ora la signora da ogni ipotesi di evizione, sia totale Parte_1
sia parziale, dichiarando, all'uopo, che sugli immobili che costituiscono oggetto, mediato, del trasferimento a cui i medesimi si sono obbligati non gravano privilegi, vincoli, oneri e diritti reali o personali che ne diminuiscano il pieno godimento e la libera disponibilità, salvo il diritto di ipoteca iscritto in data 12/03/2004 al Registro Particolare 1039 e al
Registro Generale 4504 in ragione di atto di mutuo a rogito Notaio del Persona_1
12/03/2004, repertorio 21467/7728, poi oggetto di surroga da parte dell' Controparte_2 ai sensi della Legge 40 del 2 aprile 2007, come annotata il
[...]
28/10/2008 al Registro particolare n. 380g e al Registro generale n. 20645; il tutto come meglio descritto nel relativo titolo di provenienza costituito da atto pubblico a rogito Notaio del 10/03/2004 repertorio n. 21466. Il possesso degli immobili suddetti Persona_1 viene immediatamente trasferito alla signora sicché, sin dal Parte_1
momento del deposito del presente atto, essa inizierà a godere in via esclusiva dei relativi frutti ed a sopportane integralmente i conseguenti oneri. In relazione a quanto previsto dalla vigente legislazione urbanistica, il signor , ai sensi del D.P.R. CP_1
28.12.2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e, quindi, delle relative e consequenziali sanzioni penali di cui all'art. 76 del medesimo D.P.R. 28.12.2000 n. 445, dichiara: - che la costruzione degli immobili che costituiscono oggetto, mediato, del presente atto e del fabbricato di cui l'immobile stesso è parte è avvenuta in forza di permesso di costruire n. 3335 rilasciato dal
Comune di Savignano sul Rubicone in data 01/12/1971 e successiva dichiarazione di abitabilità rilasciata in data 30/08/1973 con certificato n. 1469; - è stata rilasciata dal
Comune di Savignano sul Rubicone Concessione Edilizia in Sanatoria in data 18/11/1994 n.
497; - che, successivamente, non sono intervenute in relazione ai medesimi immobili ulteriori modificazioni per le quali sarebbe stato necessario il rilascio di ulteriori provvedimenti abilitativi e/o concessori, anche solo in sanatoria, ai sensi della predetta normativa;
- che i predetti immobili non presentano irregolarità costruttive e non sono stati assoggettati ad alcun provvedimento sanzionatorio che possa limitarne la commerciabilità.
In relazione a quanto previsto dal D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e successive modificazioni e norme di attuazione, il signor dichiara ed attesta che in relazione CP_1 all'immobile che costituisce oggetto, è stato rilasciato in data 19.11.2025 attestato di certificazione energetica da Soggetto Certificatore all'uopo legittimato portante n. 00969- 760627-
2025 e che, in formato firmato digitalmente dall'attestatore, si allega alle presenti note
(DOC. Y). L'atto di trasferimento dell'intera quota al 100% dell'intero diritto di proprietà posto in essere esecuzione del relativo obbligo assunto con le condizioni alle quali verrà pronunciato la separazione tra i coniugi è esente dagli oneri fiscali, ai sensi dell'art. 19
Legge 06.03.1987 n. 74.
2) I coniugi convengono che la signora assuma il residuo e globale Parte_1 debito del signor derivante dal contratto di mutuo da quest'ultimo CP_1
concluso al momento dell'acquisto degli immobili siti in Savignano sul Rubicone (FC) Via
ON IN n. 3, e successivamente surrogato da il cui Controparte_2
capitale residuo alla data del 1/11/2025 è pari ad Euro 109.949,37, oltre all'accessoria polizza assicurativa scoppio ed incendio, di cui residua un premio pari ad Euro 9.355,225, anch'esso oggetto di accollo da parte della signora I coniugi Parte_1 convengono espressamente che, anche qualora la Banca creditrice non lintenda aderire a detto accollo, il medesimo manterrà comunque i suoi effetti, sia pur solo quale accollo interno. Per ogni altro profilo qui non richiamato, i coniugi rinviano espressamente alla disciplina dettata dagli artt 1273 e ss. c. c., art. 1411 e ss. c. c. e, più in generale alle vigenti norme di legge.
3) I coniugi, per quanto occorra, si prestano vicendevole assenso per il rilascio dei rispettivi passaporti e/o per le rispettive carte di identità, valide anche per l'espatrio;
4) Le spese relative al presente procedimento e sue consequenziali, faranno carico ad entrambi i coniugi in parti uguali.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 26 maggio 2025, ha adito il Tribunale di Parte_1
Forlì chiedendo che venisse dichiarata la separazione personale dal coniuge , CP_1 con il quale ha contratto matrimonio concordatario in data 27 luglio 2013, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
La ricorrente ha dedotto che dal matrimonio non sono nati figli, che il rapporto coniugale è da tempo irrimediabilmente compromesso, essendo cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, e che non è stato possibile addivenire ad una separazione consensuale. Ha rappresentato che il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio è stato garantito prevalentemente dalle condizioni economiche del marito, proprietario dell'abitazione coniugale e titolare di redditi superiori ai propri, e ha chiesto che il convenuto fosse condannato a corrisponderle un assegno mensile di euro 2.000,00 quale contributo al mantenimento, oltre spese di lite.
costituitosi in giudizio con comparsa depositata in data 30.7.2025, ha CP_1 aderito alla richiesta di separazione, riconoscendo l'irreversibile crisi del rapporto, ma ha contestato le pretese economiche della ricorrente, sostenendo di non disporre di patrimoni occulti, di essere proprietario esclusivamente dell'abitazione coniugale gravata da mutuo e di percepire redditi sostanzialmente analoghi a quelli della moglie, con prospettive di riduzione in ragione della flessione del settore turistico. Ha chiesto, pertanto, che venisse dichiarata la separazione senza attribuzione di alcun assegno di mantenimento, atteso che entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti.
All'udienza del 25.11.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo e il
Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
2.Risulta dalla documentazione prodotta che il giorno 20/07/2013, ha Parte_1 contratto matrimonio concordatario con . Il relativo atto è stato iscritto CP_1
presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Savignano Sul Rubicone (FC) al N. 15 parte 2 serie A - anno 2013.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che costituisce il presupposto richiesto dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione, risulta provata sulla base degli assunti delle parti che hanno sostenuto essere venuta meno quella comunione materiale e spirituale che caratterizza la vita coniugale, di cui è prova la separazione di fatto protrattasi anche prima della comparizione delle parti avanti il giudice.
L'esistenza di una disaffezione e di un allontanamento materiale e spirituale reciproco tra i coniugi è dunque tale da giustificare l'accoglimento della domanda di dichiarazione di separazione personale degli stessi.
Non vi sono ragioni ostative al recepimento delle condizioni concordate, come sopra integralmente trascritte, che risultano non contrarie all'ordine pubblico di talché nulla osta all'accoglimento delle stesse.
3.Le spese di lite, come richiesto dalle parti, devono essere interamente compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa avente ad oggetto “separazione giudiziale” disattesa ogni diversa eccezione, deduzione ed istanza anche istruttoria, così dispone:
-dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
7/10/1982 e , nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio CP_1 il 20/07/2013 e ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Savignano sul Rubicone di procedere all'annotazione della presente sentenza (atto N. 15 parte 2 serie A - anno
2013);
-omologa le condizioni della separazione di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
-compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Forlì, così deciso nella camera di consiglio del 12/12/2025
Il Presidente Il giudice rel.
Dott. Massimo Di Patria dott.ssa Alessandra Medi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 1209/2025 e promossa da nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1 residente in [...]3 SAVIGNANO SUL RUBICONE, con il patrocinio dell'avv. ZAVALLONI LORENZO elettivamente domiciliata presso il difensore
- ricorrente nei confronti di nato a [...] il [...] (C.F. ) CP_1 C.F._2 residente in [...]3 SAVIGNANO SUL RUBICONE, con il patrocinio dell'avv. SPINELLI STEFANO elettivamente domiciliato presso il difensore
- resistente
Con l'intervento del P.M. presso la Procura della Repubblica in sede
.
CONCLUSIONI: Con “note di trattazione scritta” depositate in data 21 novembre 2025 le parti hanno concluso congiuntamente alle seguenti condizioni:
1) Il signor riconosce che la signora ha diritto CP_1 Parte_1
al riconoscimento di un mantenimento, in quanto non vanta di redditi e/o risorse economiche proprie capaci di assicurarle sostanze adeguate, e dunque allo scopo di provvedere a tale mantenimento, intende trasferire alla signora la Parte_1 proprietà della casa coniugale nei termini e alle condizioni meglio sotto descritte.
All'uopo, dunque, il signor si obbliga a trasferire alla signora CP_1 che accetta ed acquista il relativo diritto di credito, la propria quota Parte_1
pari al 100% dell'intero diritto di piena proprietà dell'unità immobiliare sita in Savignano sul Rubicone (FC) Via ON IN n. 3, ivi incluso il sottotetto, a cui si può accedere solo dall'appartamento, oltre i proporzionali diritti di comproprietà sugli enti comuni al fabbricato, ai sensi dell'art. uu7 e s.s. del c.c., e precisamente: - Appartamento per civile abitazione, posto al piano Si - 3, riportato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di
Savignano in Rubicone al foglio 16, mappali 1764, sub 10, categoria A/3, classe 4, vani 7.5,
t.c. euro 619,75; - Locale ad uso garage posto al piano Si, riportato nel Catasto dei
Fabbricati del Comune di Savignano sul Rubicone al foglio 16, mappale 1764, sub 4, categoria C/6, classe 3, mq. 20, r.c. euro 57,84; il tutto confinante nel suo complesso con parti comuni per vari lati, salvo altri. In relazione a quanto previsto dall'art. 29, comma 1 bis Legge 52/1985, si rileva come i dati di identificazione catastale già riportati riguardino l'unità immobiliare urbana graficamente rappresentata nella relativa planimetria depositata nel Catasto Fabbricati del Comune di Savignano sul Rubicone, dati catastali e planimetria che il signor , quale intestatario catastale della predetta CP_1
unità, in piena conformità alle risultanze dei registri immobiliari, dichiara esser conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. Il signor e la signora convengono che l'atto pubblico che CP_1 Parte_1
verrà a realizzare il trasferimento immobiliare sopra indicato ed al cui perfezionamento i medesimi si sono obbligati debba avvenire entro i go giorni successivi a quello del deposito della pronuncia di provvedimento o di omologa che con i quali sia disposta la separazione tra i coniugi e che le spese relative a detto atto pubblico e quelle ad esso conseguenziali saranno a carico del signor . Il diritto di piena proprietà, nella indicata CP_1 quota del 100%, sugli immobili già descritti verrà trasferito con il successivo rogito notarile alla cui stipula i signori e si sono obbligati con le relative CP_1 Pt_1
servitù attive e passive, con tutto quanto ad esso accessorio, inerente, relativo e pertinenziale, nulla escluso, riservato od eccettuato e con la quota condominiale sulle parti comuni del fabbricato di cui detti immobili sono parte. Il signor CP_1 garantisce sin da ora la signora da ogni ipotesi di evizione, sia totale Parte_1
sia parziale, dichiarando, all'uopo, che sugli immobili che costituiscono oggetto, mediato, del trasferimento a cui i medesimi si sono obbligati non gravano privilegi, vincoli, oneri e diritti reali o personali che ne diminuiscano il pieno godimento e la libera disponibilità, salvo il diritto di ipoteca iscritto in data 12/03/2004 al Registro Particolare 1039 e al
Registro Generale 4504 in ragione di atto di mutuo a rogito Notaio del Persona_1
12/03/2004, repertorio 21467/7728, poi oggetto di surroga da parte dell' Controparte_2 ai sensi della Legge 40 del 2 aprile 2007, come annotata il
[...]
28/10/2008 al Registro particolare n. 380g e al Registro generale n. 20645; il tutto come meglio descritto nel relativo titolo di provenienza costituito da atto pubblico a rogito Notaio del 10/03/2004 repertorio n. 21466. Il possesso degli immobili suddetti Persona_1 viene immediatamente trasferito alla signora sicché, sin dal Parte_1
momento del deposito del presente atto, essa inizierà a godere in via esclusiva dei relativi frutti ed a sopportane integralmente i conseguenti oneri. In relazione a quanto previsto dalla vigente legislazione urbanistica, il signor , ai sensi del D.P.R. CP_1
28.12.2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e, quindi, delle relative e consequenziali sanzioni penali di cui all'art. 76 del medesimo D.P.R. 28.12.2000 n. 445, dichiara: - che la costruzione degli immobili che costituiscono oggetto, mediato, del presente atto e del fabbricato di cui l'immobile stesso è parte è avvenuta in forza di permesso di costruire n. 3335 rilasciato dal
Comune di Savignano sul Rubicone in data 01/12/1971 e successiva dichiarazione di abitabilità rilasciata in data 30/08/1973 con certificato n. 1469; - è stata rilasciata dal
Comune di Savignano sul Rubicone Concessione Edilizia in Sanatoria in data 18/11/1994 n.
497; - che, successivamente, non sono intervenute in relazione ai medesimi immobili ulteriori modificazioni per le quali sarebbe stato necessario il rilascio di ulteriori provvedimenti abilitativi e/o concessori, anche solo in sanatoria, ai sensi della predetta normativa;
- che i predetti immobili non presentano irregolarità costruttive e non sono stati assoggettati ad alcun provvedimento sanzionatorio che possa limitarne la commerciabilità.
In relazione a quanto previsto dal D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e successive modificazioni e norme di attuazione, il signor dichiara ed attesta che in relazione CP_1 all'immobile che costituisce oggetto, è stato rilasciato in data 19.11.2025 attestato di certificazione energetica da Soggetto Certificatore all'uopo legittimato portante n. 00969- 760627-
2025 e che, in formato firmato digitalmente dall'attestatore, si allega alle presenti note
(DOC. Y). L'atto di trasferimento dell'intera quota al 100% dell'intero diritto di proprietà posto in essere esecuzione del relativo obbligo assunto con le condizioni alle quali verrà pronunciato la separazione tra i coniugi è esente dagli oneri fiscali, ai sensi dell'art. 19
Legge 06.03.1987 n. 74.
2) I coniugi convengono che la signora assuma il residuo e globale Parte_1 debito del signor derivante dal contratto di mutuo da quest'ultimo CP_1
concluso al momento dell'acquisto degli immobili siti in Savignano sul Rubicone (FC) Via
ON IN n. 3, e successivamente surrogato da il cui Controparte_2
capitale residuo alla data del 1/11/2025 è pari ad Euro 109.949,37, oltre all'accessoria polizza assicurativa scoppio ed incendio, di cui residua un premio pari ad Euro 9.355,225, anch'esso oggetto di accollo da parte della signora I coniugi Parte_1 convengono espressamente che, anche qualora la Banca creditrice non lintenda aderire a detto accollo, il medesimo manterrà comunque i suoi effetti, sia pur solo quale accollo interno. Per ogni altro profilo qui non richiamato, i coniugi rinviano espressamente alla disciplina dettata dagli artt 1273 e ss. c. c., art. 1411 e ss. c. c. e, più in generale alle vigenti norme di legge.
3) I coniugi, per quanto occorra, si prestano vicendevole assenso per il rilascio dei rispettivi passaporti e/o per le rispettive carte di identità, valide anche per l'espatrio;
4) Le spese relative al presente procedimento e sue consequenziali, faranno carico ad entrambi i coniugi in parti uguali.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 26 maggio 2025, ha adito il Tribunale di Parte_1
Forlì chiedendo che venisse dichiarata la separazione personale dal coniuge , CP_1 con il quale ha contratto matrimonio concordatario in data 27 luglio 2013, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
La ricorrente ha dedotto che dal matrimonio non sono nati figli, che il rapporto coniugale è da tempo irrimediabilmente compromesso, essendo cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, e che non è stato possibile addivenire ad una separazione consensuale. Ha rappresentato che il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio è stato garantito prevalentemente dalle condizioni economiche del marito, proprietario dell'abitazione coniugale e titolare di redditi superiori ai propri, e ha chiesto che il convenuto fosse condannato a corrisponderle un assegno mensile di euro 2.000,00 quale contributo al mantenimento, oltre spese di lite.
costituitosi in giudizio con comparsa depositata in data 30.7.2025, ha CP_1 aderito alla richiesta di separazione, riconoscendo l'irreversibile crisi del rapporto, ma ha contestato le pretese economiche della ricorrente, sostenendo di non disporre di patrimoni occulti, di essere proprietario esclusivamente dell'abitazione coniugale gravata da mutuo e di percepire redditi sostanzialmente analoghi a quelli della moglie, con prospettive di riduzione in ragione della flessione del settore turistico. Ha chiesto, pertanto, che venisse dichiarata la separazione senza attribuzione di alcun assegno di mantenimento, atteso che entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti.
All'udienza del 25.11.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo e il
Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
2.Risulta dalla documentazione prodotta che il giorno 20/07/2013, ha Parte_1 contratto matrimonio concordatario con . Il relativo atto è stato iscritto CP_1
presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Savignano Sul Rubicone (FC) al N. 15 parte 2 serie A - anno 2013.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che costituisce il presupposto richiesto dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione, risulta provata sulla base degli assunti delle parti che hanno sostenuto essere venuta meno quella comunione materiale e spirituale che caratterizza la vita coniugale, di cui è prova la separazione di fatto protrattasi anche prima della comparizione delle parti avanti il giudice.
L'esistenza di una disaffezione e di un allontanamento materiale e spirituale reciproco tra i coniugi è dunque tale da giustificare l'accoglimento della domanda di dichiarazione di separazione personale degli stessi.
Non vi sono ragioni ostative al recepimento delle condizioni concordate, come sopra integralmente trascritte, che risultano non contrarie all'ordine pubblico di talché nulla osta all'accoglimento delle stesse.
3.Le spese di lite, come richiesto dalle parti, devono essere interamente compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa avente ad oggetto “separazione giudiziale” disattesa ogni diversa eccezione, deduzione ed istanza anche istruttoria, così dispone:
-dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
7/10/1982 e , nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio CP_1 il 20/07/2013 e ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Savignano sul Rubicone di procedere all'annotazione della presente sentenza (atto N. 15 parte 2 serie A - anno
2013);
-omologa le condizioni della separazione di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
-compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Forlì, così deciso nella camera di consiglio del 12/12/2025
Il Presidente Il giudice rel.
Dott. Massimo Di Patria dott.ssa Alessandra Medi