Art. 24.
Le pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa e le pensioni e gli assegni delle categorie indicate nell' art. 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221 , gia' liquidati o da liquidarsi, sono aumentati nella misura del 6 per cento.
Il pagamento delle pensioni provvisorie concesse, in base agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 769 , in sostituzione di pensioni jugoslave, limitato, per effetto dell' art. 1 della legge 14 dicembre 1950, n. 1097, al 30 giugno 1951 , e' prorogato fino al 30 giugno 1953.
Le pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa e le pensioni e gli assegni delle categorie indicate nell' art. 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221 , gia' liquidati o da liquidarsi, sono aumentati nella misura del 6 per cento.
Il pagamento delle pensioni provvisorie concesse, in base agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 769 , in sostituzione di pensioni jugoslave, limitato, per effetto dell' art. 1 della legge 14 dicembre 1950, n. 1097, al 30 giugno 1951 , e' prorogato fino al 30 giugno 1953.