Ordinanza cautelare 24 luglio 2025
Sentenza 12 febbraio 2026
Decreto collegiale 30 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 12/02/2026, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00995/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03231/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3231 del 2025, proposto da
Pathum Ayeshmantha Nonis Paththini Kuttige, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Bruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto della richiesta relativa al Nulla Osta - Decreto Flussi/2022 P-NA/L/Q/2022/102785, notificato allo straniero in data 06.06.2025, a mezzo pec, per il tramite del suo difensore.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 gennaio 2026 la dott.ssa RA TU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, notificato il 24 giugno 2025 e depositato il 26 giugno 2025, il ricorrente impugna il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, di revoca del nulla osta all’ingresso, conosciuto solo a seguito di accesso agli atti in data 6 giugno 2025.
Il ricorrente espone che: - giungeva in territorio italiano per effetto del decreto flussi, essendo rientrato nelle quote rese disponibili, previo rilascio di apposito nulla osta in data 3 agosto 2022; - la Prefettura convocava il ricorrente e il datore di lavoro per il giorno 22 luglio 2024; - la Prefettura, in data 22 agosto 2024 adottava e notificava la revoca del nulla osta, basata sulla mancata presentazione del documento di asseverazione e dell’attestazione di verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale; - la revoca non veniva notificata allo straniero richiedente; - il datore di lavoro aveva assunto il lavoratore prima della convocazione come da unilav e buste paga depositate.
Il ricorrente deduce, in sostanza, il difetto di motivazione e di istruttoria e la violazione della disciplina di settore e del principio di buona fede e di favor lavoratoris, evidenziando, in particolare, che il datore di lavoro aveva assunto il ricorrente con apposito contratto prima della convocazione della Prefettura; che c’era stato un disguido con l’agenzia Brombeis e che il datore di lavoro era disponibile a presentarsi presso il SUI per il completamento dell’iter amministrativo, come da dichiarazione del 17 giugno 2025 allegata.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che ha eccepito la tardività del ricorso e ha argomentato per l’infondatezza dello stesso.
Con ordinanza n. 1695 del 2025, il collegio ha accolto l’istanza cautelare.
All’udienza pubblica del 6 gennaio 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricordo è fondato e va accolto, secondo quanto segue.
In primis, si ritiene che il ricorso sia stato tempestivamente proposto dovendosi ritenere conosciuto dal lavoratore il provvedimento di revoca solo a seguito dell’istanza di accesso. Nel caso di specie, infatti, non può valere quale notifica anche al ricorrente la notifica effettuata via pec all’agenzia Brombeis non risultando che tale agenzia sia stata formalmente designata dal lavoratore quale soggetto domiciliatario anche ai fini della notifica del provvedimento finale.
Tanto premesso, il ricorso va accolto ai fini del riesame da parte dell’amministrazione, anche in ossequio al principio di buona fede e favor lavoratoris, considerato che, nel peculiare caso di specie, il lavoratore prima della convocazione è stato assunto dal datore di lavoro, come da documentazione depositata in giudizio (dichiarazione unilav e buste paga), e che il datore di lavoro ha espressamente dichiarato di essere disposto a completare la procedura.
Le peculiari connotazioni della controversia inducono a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA ER, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
RA TU, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA TU | SA ER |
IL SEGRETARIO