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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 27/02/2026, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 596/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AC ANTONIO, Presidente
GUARASCIO DOMENICO, TO
ROMANO EMANUELA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1929/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A. Lombardi - Pal. Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020259000023555000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020259000023555000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020259000023555000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020259000023555000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020259000023555000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020259000023555000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2002 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020259000023555000 IRPEF-ALIQUOTE 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020259000023555000 IRPEF-ALIQUOTE 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020259000023555000 IRPEF-ALIQUOTE 2002
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 299/2026 depositato il
25/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento 030 2025 9000023555 notificata da Agenzia Entrate Riscossione, in cui il ricorrente chiamava in causa il concessionario e l'Agenzia delle
Entrate.
Nel proporre impugnazione eccepiva la mancata notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione
E Chiede, in conclusione, l'annullamento dell'atto.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che richiedeva respingersi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto alla stregua delle produzioni dell'Ufficio e alla luce del tenore delle difese svolte.
E' vero che la nullità dell'atto consequenziale notificato può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto
(nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria.
Ma nel caso di specie non si ravvisa il difetto di notifica denunciato, al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale e pronunciarsi, conseguentemente, sull'esistenza o meno della pretesa tributaria (Cass. n.
1144 del 2018; Cass. n. 33526 del 2019).
La resistente ha infatti comprovato la notifica della prodromica cartella non impugnata, nonché di ulteriori atti di avviso e messa in mora, con ciò rendendosi la pretesa incontestabile.
Deve dunque rilevarsi, in dispetto della insussistenza di qualsivoglia fattispecie estintiva, l'inammissibilità del ricorso con riferimento alla eccezione attinente il credito iscritto a ruolo ed avverso la cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento impugnata, essendo la ricorrente decaduta dal sollevare qualunque eccezione avverso il credito. La cartella, infatti, è stata regolarmente notificata, vi sono ulteriori atti intermedi non opposti, e l'opponente non ha promosso ricorso alcuno, al momento dell'adozione del primo atto originante la pretesa, innanzi l'Autorità Giudiziaria competente per materia e territorio e nei confronti dell'Ente creditore, unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro sez. 4 cosi provvede: rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si quantificano in euro 750,00 oltre accessori di legge per ciascuna parte costituita. Cosi deciso in Catanzario nella camera di consiglio del
23.02.2026 il relatore il presidente dott. Domenico Guarascio avv. Antonio Maccarone
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AC ANTONIO, Presidente
GUARASCIO DOMENICO, TO
ROMANO EMANUELA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1929/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A. Lombardi - Pal. Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020259000023555000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020259000023555000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020259000023555000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020259000023555000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020259000023555000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020259000023555000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2002 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020259000023555000 IRPEF-ALIQUOTE 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020259000023555000 IRPEF-ALIQUOTE 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020259000023555000 IRPEF-ALIQUOTE 2002
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 299/2026 depositato il
25/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento 030 2025 9000023555 notificata da Agenzia Entrate Riscossione, in cui il ricorrente chiamava in causa il concessionario e l'Agenzia delle
Entrate.
Nel proporre impugnazione eccepiva la mancata notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione
E Chiede, in conclusione, l'annullamento dell'atto.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che richiedeva respingersi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto alla stregua delle produzioni dell'Ufficio e alla luce del tenore delle difese svolte.
E' vero che la nullità dell'atto consequenziale notificato può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto
(nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria.
Ma nel caso di specie non si ravvisa il difetto di notifica denunciato, al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale e pronunciarsi, conseguentemente, sull'esistenza o meno della pretesa tributaria (Cass. n.
1144 del 2018; Cass. n. 33526 del 2019).
La resistente ha infatti comprovato la notifica della prodromica cartella non impugnata, nonché di ulteriori atti di avviso e messa in mora, con ciò rendendosi la pretesa incontestabile.
Deve dunque rilevarsi, in dispetto della insussistenza di qualsivoglia fattispecie estintiva, l'inammissibilità del ricorso con riferimento alla eccezione attinente il credito iscritto a ruolo ed avverso la cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento impugnata, essendo la ricorrente decaduta dal sollevare qualunque eccezione avverso il credito. La cartella, infatti, è stata regolarmente notificata, vi sono ulteriori atti intermedi non opposti, e l'opponente non ha promosso ricorso alcuno, al momento dell'adozione del primo atto originante la pretesa, innanzi l'Autorità Giudiziaria competente per materia e territorio e nei confronti dell'Ente creditore, unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro sez. 4 cosi provvede: rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si quantificano in euro 750,00 oltre accessori di legge per ciascuna parte costituita. Cosi deciso in Catanzario nella camera di consiglio del
23.02.2026 il relatore il presidente dott. Domenico Guarascio avv. Antonio Maccarone