Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 27/02/2026, n. 596
CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Mancata notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto provata la notifica della cartella di pagamento non impugnata e di ulteriori atti intermedi, rendendo la pretesa incontestabile. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per decadenza.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto insussistente qualsivoglia fattispecie estintiva, in quanto la cartella di pagamento è stata regolarmente notificata e non sono stati promossi ricorsi avverso gli atti intermedi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 27/02/2026, n. 596
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 596
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

    Testo completo