TAR Parma, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 225
TAR
Sentenza 4 maggio 2026

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  • Accolto
    Obbligo di dare esecuzione al giudicato

    Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm., dato che l'Amministrazione non si è costituita in giudizio e non ha contestato l'omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario. È stato accertato che è scaduto il termine di centoventi giorni per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • Rigettato
    Legittimazione alla richiesta di esecuzione per spese legali

    Il Tribunale ha ritenuto che, quando la sentenza reca anche la condanna alle spese del giudizio distratte in favore dell'avvocato difensore, sorge un credito personale ed esclusivo di quest'ultimo, unico legittimato a chiedere l'esecuzione del giudicato per questa parte. Poiché l'avv. Malvisi non si è costituito in proprio ma solo per conto della sig.ra NA LZ, la domanda relativa alle spese legali è inaccoglibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Parma, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 225
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
    Numero : 225
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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