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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/05/2025, n. 1623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1623 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai Signori Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N.R.G. 2786/2024 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Agnese Parte_1 C.F._1
Iantosca, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna Controparte_1 C.F._2
Carpentieri, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale dei coniugi.
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di separazione giudiziale depositato telematicamente il 18.07.2024 la ricorrente Parte_1
premesso: di aver contratto matrimonio con il resistente a Pagani il 23.10.1993 (atto trascritto
[...] nel registro degli atti di matrimonio presso il Comune di FI al n.37, P. II, anno 1993); che dal matrimonio nascevano tre figli, (19.07.1996), (12.07.1995) e Persona_1 Per_2 Per_3
(5.11.2001); che la vita coniugale, nel corso del tempo, era divenuta intollerabile a causa di plurimi episodi di violenza consumati tra le mura domestiche, mai denunciati dalla ricorrente a tutela della prole;
che la conflittualità tra i coniugi si era acuita al punto tale da far insorgere nelle figlie una condizione di stress sfociata poi in vere e proprie patologie (schizofrenia e psicosi schizzo-affettiva), medicalmente accertate;
che il resistente, da canto proprio, dopo aver intrapreso una relazione extraconiugale, abbandonava la casa familiare, disinteressandosi, altresì, dei bisogni dei figli;
che le entrate economiche del nucleo familiare erano rappresentate, oltre che dallo stipendio del , CP_1
dalla pensione di invalidità erogata in favore delle figlie disabili, ammontante a circa 300,00 euro, destinata alle cure mediche delle medesime, nonchè al pagamento delle spese universitarie della figlia che il resistente era dipendente della Società NI ET fu SQ S.p.a.”, con una Per_2 retribuzione mensile netta di € 1.983,00, proprietario di una autovettura oltre ad essere comproprietario della casa coniugale;
chiedeva all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni disattesa ogni contraria istanza: “1. dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2. disponga l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi;
3. ponga a carico del sig. a titolo di contributo CP_1
al mantenimento in favore delle due figlie maggiorenni ma non autosufficienti economicamente e disabili la somma di € 200,00 (duecento/00) cadauno entro il giorno 5 di ogni mese. Oltre al versamento dell'assegno unico al 100%. A titolo di mantenimento a favore dell'ex coniuge la somma di € 200,00 in quanto casalinga. Escludendo il mantenimento per il figlio oltre al Per_3
pagamento del 50% delle spese straordinarie;
4. ordinare al sig. di portare la propria CP_1
residenza altrove;
5. con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”.
Instaurato il contraddittorio, con memoria di costituzione e risposta si costituiva , il Controparte_1 quale nel contestare l'avverso dedotto, sosteneva che dopo i primi anni di matrimonio in cui la coppia aveva vissuto a Pagani, nella casa della madre della ricorrente, scientemente, decideva di trasferirsi a
FI, poiché aveva avuto modo di verificare quanto a tratti morboso fosse il rapporto fra la
, la propria genitrice e l'intera famiglia di origine, le cui ingerenze avevano non poco influito Pt_1 su rapporto di coppia;
che il nucleo familiare si trasferiva a FI nell'attuale casa coniugale di cui il resistente e comproprietario insieme ad altri parenti;
che la vita coniugale diveniva sempre più insostenibile a causa di atteggiamenti della controparte ai limiti del patologico: la ricorrente, infatti, iniziava a rifiutare ogni forma di contatto fisico col marito, adducendo di aver vissuto l'apparizione di alcuni angeli, dai quali aveva appreso che, se avesse avuto rapporti col , si sarebbe CP_1 trasformata in una peccatrice;
che dopo esserle stata diagnosticata una forma di schizofrenia, la nondimeno rifiutava di curarsi;
che dal 2017 interveniva la separazione di fatto tra i coniugi Pt_1
ed il resistente, pur continuando a dimorare nella casa coniugale, veniva confinato in una stanzetta con annesso bagnetto senza poter usufruire dei servizi domestici;
che la costringeva il Pt_1
marito, già onerato del pagamento delle utenze, a consegnarle i buoni pasto, nonché la maggior parte dello stipendio per provvedere alle esigenze familiari;
che il resistente, da canto proprio, accumulava una forte esposizione debitoria, tanto da dover far ricorso alla cessione del quinto dello stipendio, mediante la corresponsione di n. 120 rate mensili da 161,00 euro l'una, oltre a subire un pignoramento presso terzi dell'importo mensile di euro 192,58; che nel marzo del 2022, sino al giugno 2032 il medesimo si impegnava a versare a una società di recupero crediti 120 effetti cambiari dell'importo di 130,00 l'uno; che il per la prole versava alla ricorrente il solo importo degli assegni unici, CP_1
aggiungendo talvolta brevi manu piccole somme, mai superiori ai 300,00 euro mensili;
che i Servizi
Sociali del Comune di FI, contattati dal , avevano sollecitato le sorelle a CP_1 CP_1
partecipare a una serie di bandi destinati a portatori di handicap al fine di essere inserite nel mondo del lavoro, iniziative, nondimeno, disattese;
che anche l'opportunità per il nucleo familiare di accedere ai bandi per edilizia popolare, non veniva coltivata;
che le figlie percepivano una pensione di invalidità di euro 380,00 mensili, oltre all'assegno unico, di pari importo da dividere per due, mentre il figlio lavorava saltuariamente, chiedeva all'adito Tribunale l'accoglimento delle Per_3
seguenti conclusioni: “1) Dichiarando la separazione personale fra i coniugi;
2) Parte_2
Nulla prevedendo in merito all'affido della prole e del regime di visita col resistente, poiché tutti e tre i figli sono maggiorenni;
3) Nulla prevedendo in merito al mantenimento del figlio 4) Per_3
Stabilendo a carico del signor l'obbligo di versare a favore delle figlie e CP_1 Per_2
, oltre all'intero importo dell'assegno unico (come già sta avvenendo), la somma di Persona_4
euro 200,00 (euro 100,00 a testa), fin quando entrambe non saranno economicamente autosufficienti:
5) Nulla prevedendo in merito al mantenimento della signora;
6) In merito alla casa Pt_1 coniugale, stante l'impossibilità economica del di reperire una nuova abitazione, questi si CP_1
impegna a formalizzare presso il Comune di FI la pratica che gli consenta di ottenere
l'attribuzione presso l'immobile di Via Brodolini di un secondo nuovo numero civico, ove sposterà la residenza. Questi, per il momento, continuerà a vivere nella stanza ove abita già dal 2017, indipendente dal resto della casa;
la sua uscita dallo stato di famiglia consentirà alla signora
di avere accesso all'assegno di inclusione nonché ad altri contributi statali che le Pt_1 permetteranno di condurre una esistenza dignitosa”.
Celebrata l'udienza di comparizione delle parti del 16.1.2025 innanzi al Giudice rel., preso atto del fallimento del tentativo di riconciliazione tra le parti ed assunti i provvedimenti provvisori, il giudizio veniva rinviato all'udienza di rimessione della causa in decisione del 16.4.2025, quindi, rimesso al
Collegio per la decisione.
Orbene, tutto quanto sopra premesso e richiamato la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita accoglimento.
Le risultanze processuali hanno comprovato una crisi del rapporto coniugale tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi irreversibilmente tra le parti, desumibile oltre che dal tenore dei rispettivi scritti difensivi, dalla condotta processuale tenuta dalle parti nel corso del giudizio, elementi dai quali si ricava, in modo inequivoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
dunque, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono le condizioni per dichiarare la separazione personale tra le parti in causa.
Per quanto concerne le statuizioni accessorie alla pronuncia separativa, alcuna determinazione può essere assunta in ordine all'affidamento dei figli, per come formulata dalla ricorrente, in quanto tutti maggiorenni.
Quanto alla richiesta di mantenimento in favore delle due figlie maggiorenni (non essendo stata formulata alcuna richiesta in tal senso per il figlio maggiorenne è da evidenziare che le Per_3 medesime, invalide al 75%, come documentalmente provato, risultano affette da patologie psichiatriche;
in particolare, è affetta da schizofrenia simplex di tipo paranoideo in Persona_1 trattamento farmacologico continuativo, da psicosi schizoaffettiva in trattamento Per_2 farmacologico, entrambe beneficiarie degli emolumenti pensionistici di cui all' art.3, comma 1 legge
104/1992. Sul punto deve evidenziarsi che la giurisprudenza di legittimità, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ha precisato che il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso, e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni, purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori, ed aspirazioni
(Cass. 17183/2020).
Nel caso di specie, sullo sfondo gli assunti del resistente secondo cui le figlie condurrebbero una vita di relazione e di studio assolutamente nella norma, di fatto, ed in concreto, le possibilità di svolgere un'attività lavorativa risultano limitate alla luce della disabilità da cui entrambe sono affette, sicchè il raggiungimento dell'indipendenza economica configura obiettivo sì perseguibile, nondimeno, secondo tempistiche verosimilmente più diluite nel tempo. Ne discende, pertanto, sotto il profilo dell' an, che va confermato il diritto al riconoscimento del mantenimento in capo alle figlie maggiorenni della coppia fino a quando le medesime non raggiungeranno un livello di autosufficienza tale da poter provvedere autonomamente alle proprie esigenze, compatibilmente con le disabilità psichiche da cui sono affette. Sotto il profilo quantitativo, considerato, per un verso, che il resistente, (dipendente della
Società Antonio ET fu SQ S.p.a.), percepisce una retribuzione mensile netta di € 1.983,00 circa, su cui gravano diversi oneri (tra cui: cessione del quinto dello stipendio, pignoramento presso terzi, pagamento di cambiali); è intestatario di una vettura ed è, altresì, comproprietario della casa coniugale;
per altro verso, non è stata documentata, pur richiesta, la propria situazione patrimoniale relativa all'ultimo triennio, si ritiene di dover confermare il riconoscimento del contributo mensile di mantenimento in favore delle due figlie maggiorenni, non economicamente indipendenti, per l'importo complessivo di euro 400,00 ( 200,00 euro per ciascuna di esse), da porre a carico del padre e da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, oltre all'assegno unico da corrispondere integralmente alla ricorrente con la quale le figlie dimorano.
Va, altresì, conferma la previsione dell'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente.
Quanto alla richiesta di mantenimento formulata dalla in proprio favore, al riguardo giova Pt_1 rammentare che i presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento sono: la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri e la sussistenza di una disparità economica tra i coniugi.
Quanto alla nozione di reddito, oltre al denaro, si intendono comprese in esso anche altre utilità economicamente valutabili (come la disponibilità della casa coniugale, cfr. Cass. civ., 19291/2005,
4543/1998, 961/1992). Il giudice deve, altresì, tener conto delle “circostanze” e degli elementi fattuali che, se non propriamente reddituali, hanno comunque la capacità di influire sul reddito di una delle parti. Sotto tale profilo, assume rilievo l'attitudine a lavorare, intesa come possibilità di svolgere un'attività lavorativa retributiva, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale.
Nel caso di specie, sulla scorta delle scarne circostanze allegate, in difetto di prova in ordine alla propria situazione reddituale e alla eventuale incapacità e/o impossibilità lavorativa della a Pt_1 svolgere qualsivoglia attività remunerativa, (tenuto conto che la ricorrente, in passato, ha lavorato in una ditta che si occupava di confezionamento di verdura), deve respingersi la richiesta di mantenimento richiesta in proprio favore. Avuto riguardo alla natura della lite ed all'esito complessivo della stessa, ricorrono i presupposti per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...], sposatisi il 23/10/1993 nel Comune di Controparte_1
Pagani (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di FI, al n.37, parte II, anno 1993);
dispone che il padre versi alla madre, a titolo di mantenimento delle due figlie maggiorenni, non economicamente indipendenti, la somma complessiva di euro 400,00 (200,00 euro in favore di ciascuna di esse), entro i primi cinque giorni del mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, oltre all'assegno unico da corrispondere integralmente alla ricorrente;
dispone l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
rigetta la richiesta di mantenimento formulata dalla ricorrente in proprio favore;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 Ordinamento dello Stato Civile.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 6.5.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai Signori Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N.R.G. 2786/2024 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Agnese Parte_1 C.F._1
Iantosca, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna Controparte_1 C.F._2
Carpentieri, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale dei coniugi.
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di separazione giudiziale depositato telematicamente il 18.07.2024 la ricorrente Parte_1
premesso: di aver contratto matrimonio con il resistente a Pagani il 23.10.1993 (atto trascritto
[...] nel registro degli atti di matrimonio presso il Comune di FI al n.37, P. II, anno 1993); che dal matrimonio nascevano tre figli, (19.07.1996), (12.07.1995) e Persona_1 Per_2 Per_3
(5.11.2001); che la vita coniugale, nel corso del tempo, era divenuta intollerabile a causa di plurimi episodi di violenza consumati tra le mura domestiche, mai denunciati dalla ricorrente a tutela della prole;
che la conflittualità tra i coniugi si era acuita al punto tale da far insorgere nelle figlie una condizione di stress sfociata poi in vere e proprie patologie (schizofrenia e psicosi schizzo-affettiva), medicalmente accertate;
che il resistente, da canto proprio, dopo aver intrapreso una relazione extraconiugale, abbandonava la casa familiare, disinteressandosi, altresì, dei bisogni dei figli;
che le entrate economiche del nucleo familiare erano rappresentate, oltre che dallo stipendio del , CP_1
dalla pensione di invalidità erogata in favore delle figlie disabili, ammontante a circa 300,00 euro, destinata alle cure mediche delle medesime, nonchè al pagamento delle spese universitarie della figlia che il resistente era dipendente della Società NI ET fu SQ S.p.a.”, con una Per_2 retribuzione mensile netta di € 1.983,00, proprietario di una autovettura oltre ad essere comproprietario della casa coniugale;
chiedeva all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni disattesa ogni contraria istanza: “1. dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2. disponga l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi;
3. ponga a carico del sig. a titolo di contributo CP_1
al mantenimento in favore delle due figlie maggiorenni ma non autosufficienti economicamente e disabili la somma di € 200,00 (duecento/00) cadauno entro il giorno 5 di ogni mese. Oltre al versamento dell'assegno unico al 100%. A titolo di mantenimento a favore dell'ex coniuge la somma di € 200,00 in quanto casalinga. Escludendo il mantenimento per il figlio oltre al Per_3
pagamento del 50% delle spese straordinarie;
4. ordinare al sig. di portare la propria CP_1
residenza altrove;
5. con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”.
Instaurato il contraddittorio, con memoria di costituzione e risposta si costituiva , il Controparte_1 quale nel contestare l'avverso dedotto, sosteneva che dopo i primi anni di matrimonio in cui la coppia aveva vissuto a Pagani, nella casa della madre della ricorrente, scientemente, decideva di trasferirsi a
FI, poiché aveva avuto modo di verificare quanto a tratti morboso fosse il rapporto fra la
, la propria genitrice e l'intera famiglia di origine, le cui ingerenze avevano non poco influito Pt_1 su rapporto di coppia;
che il nucleo familiare si trasferiva a FI nell'attuale casa coniugale di cui il resistente e comproprietario insieme ad altri parenti;
che la vita coniugale diveniva sempre più insostenibile a causa di atteggiamenti della controparte ai limiti del patologico: la ricorrente, infatti, iniziava a rifiutare ogni forma di contatto fisico col marito, adducendo di aver vissuto l'apparizione di alcuni angeli, dai quali aveva appreso che, se avesse avuto rapporti col , si sarebbe CP_1 trasformata in una peccatrice;
che dopo esserle stata diagnosticata una forma di schizofrenia, la nondimeno rifiutava di curarsi;
che dal 2017 interveniva la separazione di fatto tra i coniugi Pt_1
ed il resistente, pur continuando a dimorare nella casa coniugale, veniva confinato in una stanzetta con annesso bagnetto senza poter usufruire dei servizi domestici;
che la costringeva il Pt_1
marito, già onerato del pagamento delle utenze, a consegnarle i buoni pasto, nonché la maggior parte dello stipendio per provvedere alle esigenze familiari;
che il resistente, da canto proprio, accumulava una forte esposizione debitoria, tanto da dover far ricorso alla cessione del quinto dello stipendio, mediante la corresponsione di n. 120 rate mensili da 161,00 euro l'una, oltre a subire un pignoramento presso terzi dell'importo mensile di euro 192,58; che nel marzo del 2022, sino al giugno 2032 il medesimo si impegnava a versare a una società di recupero crediti 120 effetti cambiari dell'importo di 130,00 l'uno; che il per la prole versava alla ricorrente il solo importo degli assegni unici, CP_1
aggiungendo talvolta brevi manu piccole somme, mai superiori ai 300,00 euro mensili;
che i Servizi
Sociali del Comune di FI, contattati dal , avevano sollecitato le sorelle a CP_1 CP_1
partecipare a una serie di bandi destinati a portatori di handicap al fine di essere inserite nel mondo del lavoro, iniziative, nondimeno, disattese;
che anche l'opportunità per il nucleo familiare di accedere ai bandi per edilizia popolare, non veniva coltivata;
che le figlie percepivano una pensione di invalidità di euro 380,00 mensili, oltre all'assegno unico, di pari importo da dividere per due, mentre il figlio lavorava saltuariamente, chiedeva all'adito Tribunale l'accoglimento delle Per_3
seguenti conclusioni: “1) Dichiarando la separazione personale fra i coniugi;
2) Parte_2
Nulla prevedendo in merito all'affido della prole e del regime di visita col resistente, poiché tutti e tre i figli sono maggiorenni;
3) Nulla prevedendo in merito al mantenimento del figlio 4) Per_3
Stabilendo a carico del signor l'obbligo di versare a favore delle figlie e CP_1 Per_2
, oltre all'intero importo dell'assegno unico (come già sta avvenendo), la somma di Persona_4
euro 200,00 (euro 100,00 a testa), fin quando entrambe non saranno economicamente autosufficienti:
5) Nulla prevedendo in merito al mantenimento della signora;
6) In merito alla casa Pt_1 coniugale, stante l'impossibilità economica del di reperire una nuova abitazione, questi si CP_1
impegna a formalizzare presso il Comune di FI la pratica che gli consenta di ottenere
l'attribuzione presso l'immobile di Via Brodolini di un secondo nuovo numero civico, ove sposterà la residenza. Questi, per il momento, continuerà a vivere nella stanza ove abita già dal 2017, indipendente dal resto della casa;
la sua uscita dallo stato di famiglia consentirà alla signora
di avere accesso all'assegno di inclusione nonché ad altri contributi statali che le Pt_1 permetteranno di condurre una esistenza dignitosa”.
Celebrata l'udienza di comparizione delle parti del 16.1.2025 innanzi al Giudice rel., preso atto del fallimento del tentativo di riconciliazione tra le parti ed assunti i provvedimenti provvisori, il giudizio veniva rinviato all'udienza di rimessione della causa in decisione del 16.4.2025, quindi, rimesso al
Collegio per la decisione.
Orbene, tutto quanto sopra premesso e richiamato la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita accoglimento.
Le risultanze processuali hanno comprovato una crisi del rapporto coniugale tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi irreversibilmente tra le parti, desumibile oltre che dal tenore dei rispettivi scritti difensivi, dalla condotta processuale tenuta dalle parti nel corso del giudizio, elementi dai quali si ricava, in modo inequivoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
dunque, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono le condizioni per dichiarare la separazione personale tra le parti in causa.
Per quanto concerne le statuizioni accessorie alla pronuncia separativa, alcuna determinazione può essere assunta in ordine all'affidamento dei figli, per come formulata dalla ricorrente, in quanto tutti maggiorenni.
Quanto alla richiesta di mantenimento in favore delle due figlie maggiorenni (non essendo stata formulata alcuna richiesta in tal senso per il figlio maggiorenne è da evidenziare che le Per_3 medesime, invalide al 75%, come documentalmente provato, risultano affette da patologie psichiatriche;
in particolare, è affetta da schizofrenia simplex di tipo paranoideo in Persona_1 trattamento farmacologico continuativo, da psicosi schizoaffettiva in trattamento Per_2 farmacologico, entrambe beneficiarie degli emolumenti pensionistici di cui all' art.3, comma 1 legge
104/1992. Sul punto deve evidenziarsi che la giurisprudenza di legittimità, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ha precisato che il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso, e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni, purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori, ed aspirazioni
(Cass. 17183/2020).
Nel caso di specie, sullo sfondo gli assunti del resistente secondo cui le figlie condurrebbero una vita di relazione e di studio assolutamente nella norma, di fatto, ed in concreto, le possibilità di svolgere un'attività lavorativa risultano limitate alla luce della disabilità da cui entrambe sono affette, sicchè il raggiungimento dell'indipendenza economica configura obiettivo sì perseguibile, nondimeno, secondo tempistiche verosimilmente più diluite nel tempo. Ne discende, pertanto, sotto il profilo dell' an, che va confermato il diritto al riconoscimento del mantenimento in capo alle figlie maggiorenni della coppia fino a quando le medesime non raggiungeranno un livello di autosufficienza tale da poter provvedere autonomamente alle proprie esigenze, compatibilmente con le disabilità psichiche da cui sono affette. Sotto il profilo quantitativo, considerato, per un verso, che il resistente, (dipendente della
Società Antonio ET fu SQ S.p.a.), percepisce una retribuzione mensile netta di € 1.983,00 circa, su cui gravano diversi oneri (tra cui: cessione del quinto dello stipendio, pignoramento presso terzi, pagamento di cambiali); è intestatario di una vettura ed è, altresì, comproprietario della casa coniugale;
per altro verso, non è stata documentata, pur richiesta, la propria situazione patrimoniale relativa all'ultimo triennio, si ritiene di dover confermare il riconoscimento del contributo mensile di mantenimento in favore delle due figlie maggiorenni, non economicamente indipendenti, per l'importo complessivo di euro 400,00 ( 200,00 euro per ciascuna di esse), da porre a carico del padre e da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, oltre all'assegno unico da corrispondere integralmente alla ricorrente con la quale le figlie dimorano.
Va, altresì, conferma la previsione dell'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente.
Quanto alla richiesta di mantenimento formulata dalla in proprio favore, al riguardo giova Pt_1 rammentare che i presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento sono: la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri e la sussistenza di una disparità economica tra i coniugi.
Quanto alla nozione di reddito, oltre al denaro, si intendono comprese in esso anche altre utilità economicamente valutabili (come la disponibilità della casa coniugale, cfr. Cass. civ., 19291/2005,
4543/1998, 961/1992). Il giudice deve, altresì, tener conto delle “circostanze” e degli elementi fattuali che, se non propriamente reddituali, hanno comunque la capacità di influire sul reddito di una delle parti. Sotto tale profilo, assume rilievo l'attitudine a lavorare, intesa come possibilità di svolgere un'attività lavorativa retributiva, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale.
Nel caso di specie, sulla scorta delle scarne circostanze allegate, in difetto di prova in ordine alla propria situazione reddituale e alla eventuale incapacità e/o impossibilità lavorativa della a Pt_1 svolgere qualsivoglia attività remunerativa, (tenuto conto che la ricorrente, in passato, ha lavorato in una ditta che si occupava di confezionamento di verdura), deve respingersi la richiesta di mantenimento richiesta in proprio favore. Avuto riguardo alla natura della lite ed all'esito complessivo della stessa, ricorrono i presupposti per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...], sposatisi il 23/10/1993 nel Comune di Controparte_1
Pagani (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di FI, al n.37, parte II, anno 1993);
dispone che il padre versi alla madre, a titolo di mantenimento delle due figlie maggiorenni, non economicamente indipendenti, la somma complessiva di euro 400,00 (200,00 euro in favore di ciascuna di esse), entro i primi cinque giorni del mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, oltre all'assegno unico da corrispondere integralmente alla ricorrente;
dispone l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
rigetta la richiesta di mantenimento formulata dalla ricorrente in proprio favore;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 Ordinamento dello Stato Civile.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 6.5.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Enrica de Sire