CA
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/03/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini Consigliere
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
all'esito dell'udienza del 6.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 891 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
appresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Paolo Palma ed Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico 70
-APPELLANTE –
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù CP_1 di procura generale, dall'avvocato Maria Carla Attanasio ed elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2187 depositata in data
8/3/2021
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, preso atto CP_ dell'avvenuto pagamento da parte dell' in corso di causa, della prestazione richiesta, dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla domanda avanzata dall'odierno appellante al fine di fare accertare e dichiarare il proprio diritto all'indennità di CP_ accompagnamento con condanna dell' al pagamento in suo favore dei relativi ratei condannando l'istituto previdenziale al pagamento delle spese di lite in suo favore per il complessivo importo di € 854 oltre iva e cpa da distrarsi.
Avverso tale sentenza ha proposto appello fondato su due motivi con i quali Parte_1 contesta la sentenza esclusivamente con riferimento alla liquidazione delle spese di lite per:
I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 - 11 di cui al d.m. 55/2014 – erronea determinazione delle spese di lite – carenza di motivazione
II) Illegittima determinazione delle spese di lite
Lamenta in particolare la violazione degli importi minimi, previsti dal dm 55/2014, in relazione allo scaglione scaglione tariffario tra €.
5.201 ed €. 26.000 che indicava come applicabile considerato il valore della controversia rivendicando il riconoscimento di tali spese per l'importo di € 2.886 oltre spese generali, iva e cpa.
CP_ L' si è costituito in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Si premette che l'art. 4 del d.m. 55/2014, applicabile ratione temporis al presente caso di specie, dispone che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attivita' prestata, dell'importanza, della natura, della difficolta'
e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessita' delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficolta' dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantita' e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento e' di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento.”
Nel presente caso di specie risultano applicabili i valori minimi (determinati tramite le riduzioni dei valori medi previste dall'art. 4, comma 1, dm 55/2014, applicabile pro tempore alla data della decisione impugnata) dello scaglione di valore da € 5.201 a € 26.000 (corrispondente a due annualità della prestazione rivendicata e la cui applicabilità al presente giudizio non è specificamente contestata).
Ciò in ragione della particolare semplicità della controversia (caratterizzata, in particolare, all'avvenuto pagamento in corso di causa, con conseguente cessazione della materia del contendere richiesta da entrambe le parti, di una prestazione pacificamente dovuta all'odierno appellante) decisa senza svolgimento di rilevante attività istruttoria (non risulta in particolare essere stata effettuata nella precedente fase del giudizio attività processuale riconducibile a quella di cui all'art. 4, lett. c dm 55/2014, cfr., Cass. n. 4698 del 18/02/2019).
Quanto dovuto all'appellante dovrà quindi essere liquidato, non considerando l'attività istruttoria ed applicando i valori minimi dello scaglione applicabile, in complessivi € 1.865 (€
465 per la fase di studio, € 389 per la fase introduttiva del giudizio e € 1.011 per la fase decisionale) importo superiore a quello di € 854 liquidato dal Tribunale in violazione dei minimi tariffari e che non può reputarsi meritevole di conferma all'esito della presente fase di impugnazione.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano tenendo conto dell'attività processuale svolta, della semplicità della lite e del suo valore pari alla maggior somma riconosciuta dal giudice dell'impugnazione
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, in parziale riforma della gravata sentenza nel resto confermata, condanna l'ente appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite di primo grado che liquida in complessivi € 1.865 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Condanna l'ente appellato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 247 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Roma, 6.3.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott.ssa Vittoria Di Sario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini Consigliere
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
all'esito dell'udienza del 6.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 891 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
appresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Paolo Palma ed Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico 70
-APPELLANTE –
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù CP_1 di procura generale, dall'avvocato Maria Carla Attanasio ed elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2187 depositata in data
8/3/2021
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, preso atto CP_ dell'avvenuto pagamento da parte dell' in corso di causa, della prestazione richiesta, dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla domanda avanzata dall'odierno appellante al fine di fare accertare e dichiarare il proprio diritto all'indennità di CP_ accompagnamento con condanna dell' al pagamento in suo favore dei relativi ratei condannando l'istituto previdenziale al pagamento delle spese di lite in suo favore per il complessivo importo di € 854 oltre iva e cpa da distrarsi.
Avverso tale sentenza ha proposto appello fondato su due motivi con i quali Parte_1 contesta la sentenza esclusivamente con riferimento alla liquidazione delle spese di lite per:
I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 - 11 di cui al d.m. 55/2014 – erronea determinazione delle spese di lite – carenza di motivazione
II) Illegittima determinazione delle spese di lite
Lamenta in particolare la violazione degli importi minimi, previsti dal dm 55/2014, in relazione allo scaglione scaglione tariffario tra €.
5.201 ed €. 26.000 che indicava come applicabile considerato il valore della controversia rivendicando il riconoscimento di tali spese per l'importo di € 2.886 oltre spese generali, iva e cpa.
CP_ L' si è costituito in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Si premette che l'art. 4 del d.m. 55/2014, applicabile ratione temporis al presente caso di specie, dispone che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attivita' prestata, dell'importanza, della natura, della difficolta'
e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessita' delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficolta' dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantita' e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento e' di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento.”
Nel presente caso di specie risultano applicabili i valori minimi (determinati tramite le riduzioni dei valori medi previste dall'art. 4, comma 1, dm 55/2014, applicabile pro tempore alla data della decisione impugnata) dello scaglione di valore da € 5.201 a € 26.000 (corrispondente a due annualità della prestazione rivendicata e la cui applicabilità al presente giudizio non è specificamente contestata).
Ciò in ragione della particolare semplicità della controversia (caratterizzata, in particolare, all'avvenuto pagamento in corso di causa, con conseguente cessazione della materia del contendere richiesta da entrambe le parti, di una prestazione pacificamente dovuta all'odierno appellante) decisa senza svolgimento di rilevante attività istruttoria (non risulta in particolare essere stata effettuata nella precedente fase del giudizio attività processuale riconducibile a quella di cui all'art. 4, lett. c dm 55/2014, cfr., Cass. n. 4698 del 18/02/2019).
Quanto dovuto all'appellante dovrà quindi essere liquidato, non considerando l'attività istruttoria ed applicando i valori minimi dello scaglione applicabile, in complessivi € 1.865 (€
465 per la fase di studio, € 389 per la fase introduttiva del giudizio e € 1.011 per la fase decisionale) importo superiore a quello di € 854 liquidato dal Tribunale in violazione dei minimi tariffari e che non può reputarsi meritevole di conferma all'esito della presente fase di impugnazione.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano tenendo conto dell'attività processuale svolta, della semplicità della lite e del suo valore pari alla maggior somma riconosciuta dal giudice dell'impugnazione
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, in parziale riforma della gravata sentenza nel resto confermata, condanna l'ente appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite di primo grado che liquida in complessivi € 1.865 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Condanna l'ente appellato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 247 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Roma, 6.3.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott.ssa Vittoria Di Sario