TRIB
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/06/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 889/2025 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. VINCENZO CILIBERTI Giudice nel procedimento sopra rubricato, promosso congiuntamente da:
Parte_1 con l'avv. LAURA CENTASSO
e
Controparte_1 con l'avv. SIMONE FOGARIN ricorrenti
E con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulle conclusioni congiunte delle parti di cui al verbale d'udienza del 15/05/2025: “
1. Il sig. Pt_1 manterrà la propria residenza in Marcon (VE) via Volta n. 20 presso l'immobile di Sua
[...] proprietà sino ad ora adibito a casa familiare, a Lui assegnato, onerandosi del pagamento del mutuo, spese condominiali e utenze;
2. La sig. ra ha già provveduto a trasferire la propria CP_1 residenza unitamente a quella della minore, in Marcon (VE) via Montale 3-4, nell'appartamento contratto in locazione, onerandosi anch'essa di spese condominiali e utenze, oltreché al canone mensile di locazione pari ad euro 650,00; 3. Affidare la minore ad entrambi i genitori secondo le disposizioni dell'affido condiviso con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre. I genitori eserciteranno la responsabilità e potestà genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente per le decisioni di straordinaria amministrazione. Si impegneranno reciprocamente a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione in merito alle questioni fondamentali quali, a mero titolo esemplificativo, la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate congiuntamente, seguendo le naturali inclinazioni ed aspirazioni dei minori;
4. Il padre terrà con sé un pomeriggio la settimana (il martedì) dal dopo lavoro e Per_1 sino al mattino seguente quando la riaccompagnerà a scuola (anche tramite la collaborazione dei familiari) nonché ogni quindici giorni dal venerdì pomeriggio dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando la riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 22.00. Sono sempre fatti salvi i diversi accordi tra le parti.
5. La minore trascorrerà con il padre le vacanze nei seguenti termini: - per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive (da giugno a settembre sino all'inizio dell'anno scolastico) in periodi da concordarsi tra i genitori in relazione agli impegni lavorativi di entrambi e gli impegni scolastici e para scolastici dei bambini, da individuarsi entro il 30.05 di ciascun anno;
- per la metà delle vacanze invernali, alternando di anno in anno i periodi dal 24 al 30.12 e dal 31.12 al 06.01. Salvi i diversi accordi tra le parti;
- per l'intero periodo delle vacanze pasquali, ad anni alterni salvi i diversi accordi tra le parti;
- i ponti annuali e scolastici da suddividersi in maniera equa tra i genitori, ad anni alterni;
i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli, le date di partenza e ritorno e garantire la reperibilità telefonica;
6. Porre a carico del sig. un assegno di Parte_1 mantenimento ordinario a favore della minore in misura pari ad euro 350,00 mensile (oltre alla metà dei buoni pasto scolastici) soggetti a rivalutazione annuale secondo i canoni ISTAT;
7. Le spese straordinarie, secondo protocollo del Tribunale di Venezia che le parti approvano, saranno rimborsate mese per mese al genitore che le ha anticipate in misura del 50%, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali. Le spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere preventivamente concordate tra le parti, in difetto resteranno a carico del genitore che le ha anticipate. L'eventuale dissenso scritto del genitore dovrà pervenire entro 10 giorni dalla richiesta dell'altro genitore, altrimenti la mancata risposta si riterrà assenso;
8. Le parti convengono che l'assegno unico venga percepito al 100% dalla con rinuncia formale da parte dell'altro CP_1 genitore e detrazioni fiscali;
9. Eventuali bonus sociali a cui avrebbe diritto il nucleo in relazione al reddito, verranno percepiti dalla signora senza obbligo di conguaglio ma solamente con CP_1 onere di informare il sig. 10. La signora formalmente si impegna a garantire al sig. Pt_1 CP_1
l'utilizzo dell'autovettura Citroen C4 Picasso, targata EN544XN, per consentire di soddisfare Pt_1 le esigenze e gli impegni della minore autorizzandone quindi l'uso promiscuo con l'impegno che entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo il signor eperirà un'altra autovettura, Pt_1 lasciandone l'esclusivo utilizzo alla signora Tutte le spese ordinarie, straordinarie CP_1 compreso il pagamento del Bollo auto, revisione, e ogni spesa che dovesse ravvisarsi sarà in capo alla signora quale proprietaria (doc.9). Gli eventuali danni che dovessero essere cagionati CP_1 dal sig. durante l'utilizzo dell'autovettura saranno ristorati da quest'ultimo. 11. La pensione Pt_1 di invalidità a vantaggio della minore continuerà ad essere accreditata sul libretto postale n. 000052017081 e verrà utilizzata, previo consenso di entrambe le parti, esclusivamente per le spese relative alla minore. E' data facoltà a ciascun genitore di chiedere all'altro, copia del libretto per ogni verifica (doc.10); 12. I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, senza ingerenza alcuna. 13. Visto l'art. 3, lett. b) l. 21.11.1967 n. 1185, così come novellato dall'art. 24 l. 3/2003, e le successive modifiche, i genitori prestano il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto di ai fini della validità per l'espatrio” Per_1 ha pronunciato la seguente
SENTENZA esaminato il ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. presentato congiuntamente da e Parte_1
; Controparte_1 rilevato che le parti hanno convissuto more uxorio e che dalla loro unione è nata la figlia (il Per_1
25/09/2018), ad oggi minorenne;
che parti ricorrenti hanno agito in questa sede per la regolamentazione di affidamento, collocazione, visita e mantenimento della figlia minore, nei termini e per le ragioni di cui al ricorso;
visto il parere favorevole del P.M. – sede;
ritenuto di poter recepire le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, come da ricorso, e da questi confermati nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 15/05/2025 su affidamento, collocazione, visita e mantenimento della figlia nata dalla loro unione, in quanto conformi all'interesse morale e materiale della stessa;
ritenuta manifestamente superflua l'audizione della prole, atteso il carattere congiunto delle conclusioni che la riguardano;
ritenuto rispettato il principio di proporzionalità di cui all'art. 337 ter c.c. considerando, in particolare:
1) le attuali esigenze della figlia;
2) il tenore di vita goduto dalla figlia in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ritenuto che
le spese legali debbano compensarsi, considerata la causa congiuntamente promossa,
P.Q.M.
1) provvede in conformità alle conclusioni congiunte di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamato e ritrascritto, e per l'effetto dispone:
1. Il sig. manterrà la propria residenza in Marcon (VE) via Volta n. 20 presso l'immobile Parte_1 di Sua proprietà sino ad ora adibito a casa familiare, a Lui assegnato, onerandosi del pagamento del mutuo, spese condominiali e utenze;
2. La sig. ra ha già provveduto a trasferire la propria residenza unitamente a quella della CP_1 minore, in Marcon (VE) via Montale 3-4, nell'appartamento contratto in locazione, onerandosi anch'essa di spese condominiali e utenze, oltreché al canone mensile di locazione pari ad euro 650,00;
3. Affida la minore ad entrambi i genitori secondo le disposizioni dell'affido condiviso con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre. I genitori eserciteranno la responsabilità e potestà genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente per le decisioni di straordinaria amministrazione. Si impegneranno reciprocamente a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione in merito alle questioni fondamentali quali, a mero titolo esemplificativo, la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate congiuntamente, seguendo le naturali inclinazioni ed aspirazioni dei minori;
4. Il padre terrà con sé un pomeriggio la settimana (il martedì) dal dopo lavoro e sino al Per_1 mattino seguente quando la riaccompagnerà a scuola (anche tramite la collaborazione dei familiari) nonché ogni quindici giorni dal venerdì pomeriggio dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando la riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 22.00. Sono sempre fatti salvi i diversi accordi tra le parti.
5. La minore trascorrerà con il padre le vacanze nei seguenti termini:
- per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive (da giugno a settembre sino all'inizio dell'anno scolastico) in periodi da concordarsi tra i genitori in relazione agli impegni lavorativi di entrambi e gli impegni scolastici e para scolastici dei bambini, da individuarsi entro il
30.05 di ciascun anno;
- per la metà delle vacanze invernali, alternando di anno in anno i periodi dal 24 al 30.12 e dal 31.12 al 06.01. Salvi i diversi accordi tra le parti;
- per l'intero periodo delle vacanze pasquali, ad anni alterni salvi i diversi accordi tra le parti;
- i ponti annuali e scolastici da suddividersi in maniera equa tra i genitori, ad anni alterni;
i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli, le date di partenza e ritorno e garantire la reperibilità telefonica;
6. Pone a carico del sig. un assegno di mantenimento ordinario a favore della minore in Parte_1 misura pari ad euro 350,00 mensile (oltre alla metà dei buoni pasto scolastici) soggetti a rivalutazione annuale secondo i canoni ISTAT;
7. Le spese straordinarie, secondo protocollo del Tribunale di Venezia che le parti approvano, saranno rimborsate mese per mese al genitore che le ha anticipate in misura del 50%, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali. Le spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere preventivamente concordate tra le parti, in difetto resteranno a carico del genitore che le ha anticipate.
L'eventuale dissenso scritto del genitore dovrà pervenire entro 10 giorni dalla richiesta dell'altro genitore, altrimenti la mancata risposta si riterrà assenso;
8. Le parti convengono che l'assegno unico venga percepito al 100% dalla signora con CP_1 rinuncia formale da parte dell'altro genitore e detrazioni fiscali;
9. Eventuali bonus sociali a cui avrebbe diritto il nucleo in relazione al reddito, verranno percepiti dalla signora senza obbligo di conguaglio ma solamente con onere di informare il sig. CP_1 Pt_1
10. La signora formalmente si impegna a garantire al sig. l'utilizzo dell'autovettura CP_1 Pt_1
Citroen C4 Picasso, targata EN544XN, per consentire di soddisfare le esigenze e gli impegni della minore autorizzandone quindi l'uso promiscuo con l'impegno che entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo il signor eperirà un'altra autovettura, lasciandone l'esclusivo utilizzo alla Pt_1 signora Tutte le spese ordinarie, straordinarie compreso il pagamento del Bollo auto, CP_1 revisione, e ogni spesa che dovesse ravvisarsi sarà in capo alla signora quale proprietaria CP_1
(doc.9 allegato al ricorso). Gli eventuali danni che dovessero essere cagionati dal sig. durante Pt_1
l'utilizzo dell'autovettura saranno ristorati da quest'ultimo.
11. La pensione di invalidità a vantaggio della minore continuerà ad essere accreditata sul libretto postale n. 000052017081 e verrà utilizzata, previo consenso di entrambe le parti, esclusivamente per le spese relative alla minore. È data facoltà a ciascun genitore di chiedere all'altro, copia del libretto per ogni verifica (doc.10 allegato al ricorso);
12. I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, senza ingerenza alcuna.
13. Visto l'art. 3, lett. b) l. 21.11.1967 n. 1185, così come novellato dall'art. 24 l. 3/2003, e le successive modifiche, i genitori prestano il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto di
AN ai fini della validità per l'espatrio;
2) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso il 19/6/2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore dott.ssa Silvia Barison
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. VINCENZO CILIBERTI Giudice nel procedimento sopra rubricato, promosso congiuntamente da:
Parte_1 con l'avv. LAURA CENTASSO
e
Controparte_1 con l'avv. SIMONE FOGARIN ricorrenti
E con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulle conclusioni congiunte delle parti di cui al verbale d'udienza del 15/05/2025: “
1. Il sig. Pt_1 manterrà la propria residenza in Marcon (VE) via Volta n. 20 presso l'immobile di Sua
[...] proprietà sino ad ora adibito a casa familiare, a Lui assegnato, onerandosi del pagamento del mutuo, spese condominiali e utenze;
2. La sig. ra ha già provveduto a trasferire la propria CP_1 residenza unitamente a quella della minore, in Marcon (VE) via Montale 3-4, nell'appartamento contratto in locazione, onerandosi anch'essa di spese condominiali e utenze, oltreché al canone mensile di locazione pari ad euro 650,00; 3. Affidare la minore ad entrambi i genitori secondo le disposizioni dell'affido condiviso con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre. I genitori eserciteranno la responsabilità e potestà genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente per le decisioni di straordinaria amministrazione. Si impegneranno reciprocamente a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione in merito alle questioni fondamentali quali, a mero titolo esemplificativo, la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate congiuntamente, seguendo le naturali inclinazioni ed aspirazioni dei minori;
4. Il padre terrà con sé un pomeriggio la settimana (il martedì) dal dopo lavoro e Per_1 sino al mattino seguente quando la riaccompagnerà a scuola (anche tramite la collaborazione dei familiari) nonché ogni quindici giorni dal venerdì pomeriggio dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando la riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 22.00. Sono sempre fatti salvi i diversi accordi tra le parti.
5. La minore trascorrerà con il padre le vacanze nei seguenti termini: - per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive (da giugno a settembre sino all'inizio dell'anno scolastico) in periodi da concordarsi tra i genitori in relazione agli impegni lavorativi di entrambi e gli impegni scolastici e para scolastici dei bambini, da individuarsi entro il 30.05 di ciascun anno;
- per la metà delle vacanze invernali, alternando di anno in anno i periodi dal 24 al 30.12 e dal 31.12 al 06.01. Salvi i diversi accordi tra le parti;
- per l'intero periodo delle vacanze pasquali, ad anni alterni salvi i diversi accordi tra le parti;
- i ponti annuali e scolastici da suddividersi in maniera equa tra i genitori, ad anni alterni;
i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli, le date di partenza e ritorno e garantire la reperibilità telefonica;
6. Porre a carico del sig. un assegno di Parte_1 mantenimento ordinario a favore della minore in misura pari ad euro 350,00 mensile (oltre alla metà dei buoni pasto scolastici) soggetti a rivalutazione annuale secondo i canoni ISTAT;
7. Le spese straordinarie, secondo protocollo del Tribunale di Venezia che le parti approvano, saranno rimborsate mese per mese al genitore che le ha anticipate in misura del 50%, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali. Le spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere preventivamente concordate tra le parti, in difetto resteranno a carico del genitore che le ha anticipate. L'eventuale dissenso scritto del genitore dovrà pervenire entro 10 giorni dalla richiesta dell'altro genitore, altrimenti la mancata risposta si riterrà assenso;
8. Le parti convengono che l'assegno unico venga percepito al 100% dalla con rinuncia formale da parte dell'altro CP_1 genitore e detrazioni fiscali;
9. Eventuali bonus sociali a cui avrebbe diritto il nucleo in relazione al reddito, verranno percepiti dalla signora senza obbligo di conguaglio ma solamente con CP_1 onere di informare il sig. 10. La signora formalmente si impegna a garantire al sig. Pt_1 CP_1
l'utilizzo dell'autovettura Citroen C4 Picasso, targata EN544XN, per consentire di soddisfare Pt_1 le esigenze e gli impegni della minore autorizzandone quindi l'uso promiscuo con l'impegno che entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo il signor eperirà un'altra autovettura, Pt_1 lasciandone l'esclusivo utilizzo alla signora Tutte le spese ordinarie, straordinarie CP_1 compreso il pagamento del Bollo auto, revisione, e ogni spesa che dovesse ravvisarsi sarà in capo alla signora quale proprietaria (doc.9). Gli eventuali danni che dovessero essere cagionati CP_1 dal sig. durante l'utilizzo dell'autovettura saranno ristorati da quest'ultimo. 11. La pensione Pt_1 di invalidità a vantaggio della minore continuerà ad essere accreditata sul libretto postale n. 000052017081 e verrà utilizzata, previo consenso di entrambe le parti, esclusivamente per le spese relative alla minore. E' data facoltà a ciascun genitore di chiedere all'altro, copia del libretto per ogni verifica (doc.10); 12. I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, senza ingerenza alcuna. 13. Visto l'art. 3, lett. b) l. 21.11.1967 n. 1185, così come novellato dall'art. 24 l. 3/2003, e le successive modifiche, i genitori prestano il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto di ai fini della validità per l'espatrio” Per_1 ha pronunciato la seguente
SENTENZA esaminato il ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. presentato congiuntamente da e Parte_1
; Controparte_1 rilevato che le parti hanno convissuto more uxorio e che dalla loro unione è nata la figlia (il Per_1
25/09/2018), ad oggi minorenne;
che parti ricorrenti hanno agito in questa sede per la regolamentazione di affidamento, collocazione, visita e mantenimento della figlia minore, nei termini e per le ragioni di cui al ricorso;
visto il parere favorevole del P.M. – sede;
ritenuto di poter recepire le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, come da ricorso, e da questi confermati nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 15/05/2025 su affidamento, collocazione, visita e mantenimento della figlia nata dalla loro unione, in quanto conformi all'interesse morale e materiale della stessa;
ritenuta manifestamente superflua l'audizione della prole, atteso il carattere congiunto delle conclusioni che la riguardano;
ritenuto rispettato il principio di proporzionalità di cui all'art. 337 ter c.c. considerando, in particolare:
1) le attuali esigenze della figlia;
2) il tenore di vita goduto dalla figlia in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ritenuto che
le spese legali debbano compensarsi, considerata la causa congiuntamente promossa,
P.Q.M.
1) provvede in conformità alle conclusioni congiunte di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamato e ritrascritto, e per l'effetto dispone:
1. Il sig. manterrà la propria residenza in Marcon (VE) via Volta n. 20 presso l'immobile Parte_1 di Sua proprietà sino ad ora adibito a casa familiare, a Lui assegnato, onerandosi del pagamento del mutuo, spese condominiali e utenze;
2. La sig. ra ha già provveduto a trasferire la propria residenza unitamente a quella della CP_1 minore, in Marcon (VE) via Montale 3-4, nell'appartamento contratto in locazione, onerandosi anch'essa di spese condominiali e utenze, oltreché al canone mensile di locazione pari ad euro 650,00;
3. Affida la minore ad entrambi i genitori secondo le disposizioni dell'affido condiviso con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre. I genitori eserciteranno la responsabilità e potestà genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente per le decisioni di straordinaria amministrazione. Si impegneranno reciprocamente a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione in merito alle questioni fondamentali quali, a mero titolo esemplificativo, la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate congiuntamente, seguendo le naturali inclinazioni ed aspirazioni dei minori;
4. Il padre terrà con sé un pomeriggio la settimana (il martedì) dal dopo lavoro e sino al Per_1 mattino seguente quando la riaccompagnerà a scuola (anche tramite la collaborazione dei familiari) nonché ogni quindici giorni dal venerdì pomeriggio dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando la riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 22.00. Sono sempre fatti salvi i diversi accordi tra le parti.
5. La minore trascorrerà con il padre le vacanze nei seguenti termini:
- per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive (da giugno a settembre sino all'inizio dell'anno scolastico) in periodi da concordarsi tra i genitori in relazione agli impegni lavorativi di entrambi e gli impegni scolastici e para scolastici dei bambini, da individuarsi entro il
30.05 di ciascun anno;
- per la metà delle vacanze invernali, alternando di anno in anno i periodi dal 24 al 30.12 e dal 31.12 al 06.01. Salvi i diversi accordi tra le parti;
- per l'intero periodo delle vacanze pasquali, ad anni alterni salvi i diversi accordi tra le parti;
- i ponti annuali e scolastici da suddividersi in maniera equa tra i genitori, ad anni alterni;
i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli, le date di partenza e ritorno e garantire la reperibilità telefonica;
6. Pone a carico del sig. un assegno di mantenimento ordinario a favore della minore in Parte_1 misura pari ad euro 350,00 mensile (oltre alla metà dei buoni pasto scolastici) soggetti a rivalutazione annuale secondo i canoni ISTAT;
7. Le spese straordinarie, secondo protocollo del Tribunale di Venezia che le parti approvano, saranno rimborsate mese per mese al genitore che le ha anticipate in misura del 50%, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali. Le spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere preventivamente concordate tra le parti, in difetto resteranno a carico del genitore che le ha anticipate.
L'eventuale dissenso scritto del genitore dovrà pervenire entro 10 giorni dalla richiesta dell'altro genitore, altrimenti la mancata risposta si riterrà assenso;
8. Le parti convengono che l'assegno unico venga percepito al 100% dalla signora con CP_1 rinuncia formale da parte dell'altro genitore e detrazioni fiscali;
9. Eventuali bonus sociali a cui avrebbe diritto il nucleo in relazione al reddito, verranno percepiti dalla signora senza obbligo di conguaglio ma solamente con onere di informare il sig. CP_1 Pt_1
10. La signora formalmente si impegna a garantire al sig. l'utilizzo dell'autovettura CP_1 Pt_1
Citroen C4 Picasso, targata EN544XN, per consentire di soddisfare le esigenze e gli impegni della minore autorizzandone quindi l'uso promiscuo con l'impegno che entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo il signor eperirà un'altra autovettura, lasciandone l'esclusivo utilizzo alla Pt_1 signora Tutte le spese ordinarie, straordinarie compreso il pagamento del Bollo auto, CP_1 revisione, e ogni spesa che dovesse ravvisarsi sarà in capo alla signora quale proprietaria CP_1
(doc.9 allegato al ricorso). Gli eventuali danni che dovessero essere cagionati dal sig. durante Pt_1
l'utilizzo dell'autovettura saranno ristorati da quest'ultimo.
11. La pensione di invalidità a vantaggio della minore continuerà ad essere accreditata sul libretto postale n. 000052017081 e verrà utilizzata, previo consenso di entrambe le parti, esclusivamente per le spese relative alla minore. È data facoltà a ciascun genitore di chiedere all'altro, copia del libretto per ogni verifica (doc.10 allegato al ricorso);
12. I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, senza ingerenza alcuna.
13. Visto l'art. 3, lett. b) l. 21.11.1967 n. 1185, così come novellato dall'art. 24 l. 3/2003, e le successive modifiche, i genitori prestano il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto di
AN ai fini della validità per l'espatrio;
2) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso il 19/6/2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore dott.ssa Silvia Barison