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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/04/2025, n. 5765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5765 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE X
in persona del Giudice unico, dott.ssa Raffaella Tronci,ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 26340 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2017 trattenuta in decisione all'udienza del 16 gennaio 2025 con concessione del termine di giorni
60 per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica, vertente
TRA
((C.F. ), rappresentato e difeso dall' avv. Candeloro Parrello Parte_1 CodiceFiscale_1 per procura in atti
Opponente
E
CF e P.IVA ) e per essa, quale procuratore speciale , (CF e P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
,) , in persona del l.r.p.t. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo P.IVA_2 Controparte_2
Palomba, e Rachele Polidori, giusta procura in atti
Opposta
Nonché
( CF e ) e per essa nella qualità di mandataria, Controparte_3 PartitaIVA_3
(C.F.: ) in persona del l.r.p.t. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_4 P.IVA_4
Emanuela Marrocco per procura in atti
1 Terza intervenuta
OGGETTO: somministrazione
Conclusioni per l'opponente : “Voglia l'On. Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa, respinte, in accoglimento della domanda,
a) Preliminarmente, dichiarare la litispendenza tra il procedimento pendente davanti al Tribunale
Civile di Palmi (RC) R.G. n. 250/2013 ( c/ che sarà chiamato per la Parte_1 Controparte_5 precisazione delle conclusioni all'udienza del 17/gennaio 2018 e il procedimento per Decreto Ingiuntivo n. 30091/2016 del 28/12/2016 RG n. 83210/2016 emesso dal Tribunale Civile di Roma su richiesta di Parte_2
nei confronti signor
[...] Parte_1
b) Nel caso di non accoglimento della richiesta al punto che precede, accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta così come formulata dalla Società nel ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti del sig. Controparte_1 Parte_1
, perché infondata sia in fatto che in diritto;
[...]
c) per l'effetto, dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto con ogni conseguenza sulle spese e competenze di causa.
Conclusioni per l'opposta : “In via preliminare:
- rigettare la richiesta di dichiarazione di litispendenza tra il procedimento pendente davanti il Tribunale di Palmi RGN
250/2013 tra il Signor ed e il presente giudizio pendente tra la ditta Parte_1 Controparte_5 individuale ed per tutte le ragioni esposte in narrativa. Parte_1 Controparte_1
- concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 30091/2016 depositato in data
28 dicembre 2016 dal Tribunale Ordinario di Roma in quanto l'opposizione proposta non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
- Nel Merito:
- Accertare e dichiarare che tutte le somme indicate nel decreto ingiuntivo opposto sono effettivamente dovute da
, titolare dell'omonima impresa individuale e, per l'effetto, Parte_1
- Confermare l'ingiunzione di pagamento n. 30091/2016 depositato in data 28 dicembre 2016 dal Tribunale Ordinario di Roma in quanto pienamente legittima, valida ed efficace;
ed in ogni caso,
- Accertare e dichiarare che nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale è Parte_1 comunque debitore dell'importo di euro 22.172,87, oltre interessi di mora fino ad oggi maturati, per tutti i motivi illustrati in narrativa, e per l'effetto
2 - Condannare , titolare dell'omonima impresa individuale, al pagamento della somma di Parte_1 euro 22.172,87, oltre gli interessi di mora fino ad oggi maturati, ovvero di quella diversa somma che dovesse emergere all'esito dell'istruttoria del presente giudizio, nonché al pagamento di spese e compensi professionali della procedura monitoria, come liquidate dal Tribunale di Roma, oltre le successive occorrende in caso di esecuzio Voglia l'On. Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, in accoglimento della domanda,
a) accertare e dichiarare che , ha emesso la Bolletta relativa alla fattura n. 2403383072 del 07/02/2013 Controparte_1 per il periodo dicembre 2012 gennaio 2013 di € 21.593,46, in seguito alla ricostruzione dei consumi, effettuata sulla base dei dati comunicati da;
Controparte_5
b) accertare e dichiarare che in seguito al procedimento istaurato davanti al Tribunale Civile di Palmi (RC) R.G. n.
250/2013 ( c/ , per il quale è stata emessa sentenza, divenuta definitiva Parte_1 Controparte_5 in seguito al giudizio di appello, è stato rideterminato giudizialmente l'illegittimo prelievo di energia, determinato in 3.944,67
Kwh e che le somme dovute per tali consumi sono pari ed €. 1.124,81;
c) accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta così come formulata dalla Società nel ricorso Controparte_1 per decreto ingiuntivo nei confronti del sig. perché infondata sia in fatto che in diritto;
Parte_1
d) per l'effetto, dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto con ogni conseguenza sulle spese e competenze di causa. ne forzata.
- Rigettare tutte le domande di cui all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, proposte da Parte_1
, titolare dell'omonima impresa individuale, in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non
[...] provate.”
Conclusioni per la terza intervenuta : ha richiamato integralmente quelle della propria dante causa
CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. proponeva tempestiva opposizione avverso il d.i. n. 30091/2016 emesso dal Parte_1
Tribunale di Roma in data 26.12.2016 , in favore di e recante condanna al pagamento CP_1 dell'importo di euro 22.172,87 , oltre interessi e spese, somma portata da tre fatture per consumi di energia elettrica e della quali , quella di importo più consistente, emessa per ricostruzioni dei consumi per il periodo giugno 2011 -novembre 2012 a seguito di accertamento di manomissione del contatore ( fattura n. 00000002403383072 del 07-02-2013 dell'importo di €. 21.593,46; fattura n. 00000002630441624 del
07/07/2015 dell'importo di € 576,63; fattura n. 0000008086741915 del 17/08/2015 dell'importo di € 2,78).
3 L'opponente deduceva, in primo luogo, la pendenza di causa avente ad oggetto accertamento negativo del credito relativo alla fattura, relativa alla ricostruzione dei consumi, presso il Tribunale di Palmi e chiedeva dichiararsi la litispendenza;
nel merito contestava la pretesa avversaria riportandosi alle contestazioni già mosse nel giudizio preventivamente instaurato.
Si costituiva per mezzo di mandataria e contestava la sussistenza di litispendenza per CP_1 essere ,il giudizio di accertamento negativo, pendente nei confronti di e, comunque, Controparte_5 diverse le domande proposte dal nelle due cause. Indi chiedeva il rigetto della opposizione. Parte_1
Il giudice designato disattendeva l'eccezione di litispendenza e assegnava i termini ex art.183 co. 6
c.p.c., scaduti i quali , la causa , ritenuta di natura documentale, era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di mutamento del giudice designato, era fissata l'udienza del 22.9.2020 per la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., all'esito della quale il giudice pronunciava ordinanza con cui sospendeva il giudizio sino alla definizione di quello pendente innanzi alla Corte d'Appello di Reggio Calabria, avente ad oggetto appello avverso sentenza resa dal Tribunale di Palmi n. 169/2018 del 19.2.2018 , giudizio nel quale, in sede di gravame, era intervenuta anche denunciando un difetto di contraddittorio. CP_1
Rilevava, infatti , il giudice che il giudizio pendente in grado di appello concerneva l'accertamento della legittimità della tabella di ricostruzione dei consumi redatta da , a seguito del verbale Controparte_5 di verifica del 13.11.2012 con cui veniva accertato un prelievo irregolare di energia elettrica da parte dell'opponente , a causa della presenza di un magnete, collocato sul misuratore e, quindi , detto accertamento pregiudicava, sotto un profilo logico-giuridico , la decisione della domanda oggetto della presente causa.
Definito il giudizio di appello con sentenza n. 778/2023 pubblicata il 26.10.2023 , passata in giudicato, con tempestivo ricorso depositato in data 11.7.2024 , l'opponente riassumeva il giudizio;
in data
14.1.2025 interveniva in causa ex art.111 c.p.c. in persona della sua mandataria Controparte_3
quale cessionaria del credito , riportandosi alle conclusioni e difese della cedente Controparte_4
CP_1
Mutato ancora una volta il giudice designato, per trasferimento di quello precedente ad altro ufficio, la causa era assunta in decisione in data 16.1.2025 sulle conclusioni come in epigrafe riportate, con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c..
2. Preliminarmente deve ricordarsi , avuto riguardo all'intervento in causa ai sensi dell'art.111
c.p.c. di in persona della sua mandataria quale cessionaria Controparte_3 Controparte_4
del credito , che il trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, verificatosi nel corso del processo, non incide sul rapporto processuale che continua a svolgersi tra le parti originarie, senza che l'intervento nel processo del successore a titolo particolare, determini in mancanza dell'esplicito concorde consenso di tutte le parti, secondo quanto previsto dall'art.111 cod.
4 proc. civ., l'estromissione del dante causa. (Cass. Sez. 2, 11/05/2000, n. 6031 ed in senso conforme di recente anche Cass.24901 n. 2023 ).
Nella specie dunque la sentenza verrà pronunciata in favore delle parti originarie, difettando, per la estromissione della dante causa, l'esplicito consenso delle altre parti .
3. Venendo al merito della controversia ed ai rapporti tra la pronuncia della Corte d'Appello di
Reggio Calabria n. 778/2023 e il presente giudizio, deve rilevarsi innanzitutto che il giudizio innanzi al Tribunale di Palmi si è svolto tra e e si è concluso con Parte_1 Controparte_5
sentenza n. 169/2018 , la quale ha accertato che il prelievo illegittimo era pari a 3.944,67 Kwh e che le somme dovute all' ( che non era parte del giudizio ) erano pari ad euro 1.124,81 . CP_5
Proposto appello ad opera di ( già ) che ha dedotto il vizio Controparte_5 Controparte_5
di ultrapetizione della sentenza , è intervenuta , quale preteso litisconsorte pretermesso, CP_1
chiedendo la dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado con restituzione degli atti al primo giudice.
Su tale aspetto la Corte ha negato la sussistenza del litisconsorzio necessario ed ha dichiarato infondati i rilievi avanzati dall'intervenuta , indi ha accolto in parte l'appello di Controparte_1
, rilevando che convenuta in giudizio innanzi al Controparte_5 Controparte_5
Tribunale, non avendo emesso la dedotta fattura n. 2403383072 del 07.02.2013 di € 21.593,46, non era legittimata passivamente a resistere in giudizio avverso la domanda attorea di declaratoria di illegittimità dell'ammontare richiesto con la detta fattura e di determinazione delle somme in effetti dovute, ed ha invece confermato la pronuncia di primo grado quanto alla rideterminazione del prelievo illegittimo in accertati 3.944,67 Kwh .
pur avendo spiegato intervento, peraltro in grado d'appello , non può considerarsi CP_1
parte del giudizio che si è svolto innanzi alla magistratura calabrese, in quanto non ha preso parte al giudizio di primo grado ed ha effettuato intervento in appello al solo scopo di far valere la propria pretesa qualità di litisconsorte pretermesso, senza accettare la causa nello stato in cui si trova.
Non può dunque ritenersi che la pronuncia del Tribunale di Palmi ,come parzialmente riformata in grado di appello, faccia stato nel presente giudizio.
Tuttavia non può negarsi la valenza di prova atipica della pronuncia prodotta in questo giudizio dal , quanto alla rideterminazione dei consumi. Parte_1
Giova ricordare che ove si accerti , come pacificamente nella specie, l'intervenuta manomissione del contatore , la società di distribuzione effettua un ricalcolo dei consumi per ricostruire quelli effettivi ed in base al ricalcolo il fornitore ( qui ) emette una fattura CP_1 di conguaglio . Nel caso in esame la verifica del misuratore di cui all'utenza del Parte_1
veniva effettuata in data 13.11.2012 dalla (oggi a ciò Controparte_5 Controparte_5
5 deputata, col risultato dell'accertamento della collocazione sul contatore in questione, da parte del
, di un magnete che falsava la registrazione dei consumi di energia elettrica, con Parte_1
un errore negativo di meno 80,52%.
Nel vigente ordinamento processuale, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo, non comportando la prova atipica pur formatasi al di fuori del processo la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che il contraddittorio si instaura con la sua produzione in giudizio. ( vedi Cass. Sez. 1, 06/04/2023, n. 9507).
Nella fattispecie in esame , alla luce delle due sentenze prodotte, peraltro formatesi nel contraddittorio del distributore, soggetto tenuto al ricalcolo dei consumi effettivi , si è accertato mediante ricorso alla CTU , che l'ammontare di energia elettrica indebitamente erogata era stato di
3.944,67 Kwh in un arco temporale tra il 30.09.2012 ed il 30.11.2012; valutazione operata dal C.T.U., in quanto estremamente dettagliata e suffragata dall'esame dei flussi di energia elettrica consumati emergenti dalle bollette in atti, altresì chiarendo in maniera convincente i criteri utilizzati per la quantificazione in Kwh, prendendo per buona la valutazione di di un errore Controparte_5
negativo di meno 80,52%, nonché offrendo in proposito delle condivisibili argomentazioni di carattere sia logico che tecnico ( vedi sentenza corte appello Reggio Calabria cit. ).
Ora nella propria comparsa conclusionale la deduce che secondo la pronuncia prodotta CP_3
il prelievo illegittimo sarebbe pari a 3.944,67 kWh (ed un costo pari ad euro 1.124,81) ma per il solo periodo dal 30 settembre al 30 novembre 2012, mentre come già ampiamente illustrato e documentato la fattura in contestazione ricomprende la ricostruzione dei consumi per il periodo da giugno 2011 a ottobre 2012 . Insiste quindi nel giustificare la ricostruzione per un più ampio periodo del prelievo irregolare, come del resto predicato anche da el corso di giudizio , secondo cui la ricostruzione CP_1
dei consumi è stata effettuata dal distributore sulla base dei consumi storici registrati dal Cliente, prendendo in considerazione il periodo dal 09/06/2011 (data in cui è stata registrata una flessione anomala dei consumi rispetto allo storico, dovuta evidentemente al posizionamento del magnete) al
31/10/2012 ( vedi seconda memoria ex art.183 co.6 c.p.c. pag 3 ) .
Tuttavia deve rilevarsi che è stato allegato dall'attore e risulta ex actis che la moglie del
, che aveva assistito alla verifica effettuata dai tecnici della società di Parte_1 Controparte_6
distribuzione, aveva confermato l'avvenuto prelievo abusivo di energia ma aveva affermato e verbalizzato che il magnete era stato installato da pochissimo tempo . E ciò è suffragato dalla produzione delle fatture relative al periodo 2011 e 2012 ( prodotte dall'opponente ) ove la flessione
6 dei consumi ( dimezzati ) si ha non dal giugno 2011 ( come erroneamente affermato da ma dal CP_1
settembre 2012 ( vedi produzione opponente del 20.4.2017 ).
In tale cotesto probatorio non può accogliersi la tesi della opposta , coltivata dalla intervenuta, che assume come corretto il calcolo per un periodo più ampio , ricorrendo elementi indiziari inequivoci per collocare temporalmente la manomissione del contatore .Di qui la coerenza della statuizione di cui alla pronunzia passata in giudicato con gli elementi probatori emergenti anche nel presente giudizio.
4. In ordine alla diversa quantificazione del credito , per ragioni di economia processuale, avuto riguardo alla vetustà del giudizio , può individuarsi la stessa , alla luce dei parametri risultanti dalla fattura n. 00000002403383072 del 07-02-2013 dell'importo di €. 21.593,46, come segue .
La fattura in questione espone un conguaglio per consumi ricalcolati per il periodo giugno 2011
– novembre 2012 per 171.666 KW;
l'importo totale della fattura è pari ad euro 21.593,46 ed oltre ai conguagli per il suddetto periodo giugno2011-nov.2012 comprende anche i consumi dei mesi di dicembre 2012 e gennaio 2013; tenuto conto che il periodo di ricalcolo deve essere riportato entro i limiti suddetti ( settembre -novembre 2012 ) , in proporzione possono essere imputati al minor periodo suddetto euro 3.409,49.
Quanto alle altre fatture azionate , in difetto di contestazione, sono dovuti gli importi in forza delle stesse pretesi, ossia euro 576,63 ( fattura 00000002630441624 del 07/07/2015) ed euro 2,78 (fattura n. 0000008086741915 del 17/08/2015).
Ciò posto revocato il decreto ingiuntivo , l'opponente deve esser condannato al pagamento dell'importo complessivo di euro 3.988,90 oltre interessi dalle singole scadenze al saldo.
Giusta soccombenza reciproca le spese di lite del presente giudizio e di quello monitorio si compensano per la metà e si pongono a carico per la restante parte dell'opponente, la cui soccombenza
è prevalente;
esse si liquidano , in misura già ridotta , secondo il criterio del decisum , come in dispositivo in favore della opposta e della terza intervenuta , avuto riguardo alla attività defensionale rispettivamente svolta .
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)accoglie in parte l'opposizione avverso il d.i. recante n.30091/2016 e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo e condanna al pagamento nei confronti di Parte_1 Controparte_1
del minor importo di euro 3.988,90 oltre interessi dalle singole scadenze al saldo;
7 3) compensa le spese per la metà e condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di in persona della mandataria che liquida , per la restante parte, CP_1 Controparte_2
in euro 415,00 per compensi ed euro 72,75 per spese , per il procedimento monitorio , ed in euro
850,00 per compensi per il presente giudizio il tutto oltre iva cpa e spese generali;
4) compensa le spese per la metà e condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di , in persona della mandataria , che liquida , per la restante Controparte_3 CP_4
parte , in euro 425,50 per compensi oltre iva, cpa e spese generali.
Roma 15.4.2025 Il Giudice
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE X
in persona del Giudice unico, dott.ssa Raffaella Tronci,ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 26340 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2017 trattenuta in decisione all'udienza del 16 gennaio 2025 con concessione del termine di giorni
60 per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica, vertente
TRA
((C.F. ), rappresentato e difeso dall' avv. Candeloro Parrello Parte_1 CodiceFiscale_1 per procura in atti
Opponente
E
CF e P.IVA ) e per essa, quale procuratore speciale , (CF e P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
,) , in persona del l.r.p.t. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo P.IVA_2 Controparte_2
Palomba, e Rachele Polidori, giusta procura in atti
Opposta
Nonché
( CF e ) e per essa nella qualità di mandataria, Controparte_3 PartitaIVA_3
(C.F.: ) in persona del l.r.p.t. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_4 P.IVA_4
Emanuela Marrocco per procura in atti
1 Terza intervenuta
OGGETTO: somministrazione
Conclusioni per l'opponente : “Voglia l'On. Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa, respinte, in accoglimento della domanda,
a) Preliminarmente, dichiarare la litispendenza tra il procedimento pendente davanti al Tribunale
Civile di Palmi (RC) R.G. n. 250/2013 ( c/ che sarà chiamato per la Parte_1 Controparte_5 precisazione delle conclusioni all'udienza del 17/gennaio 2018 e il procedimento per Decreto Ingiuntivo n. 30091/2016 del 28/12/2016 RG n. 83210/2016 emesso dal Tribunale Civile di Roma su richiesta di Parte_2
nei confronti signor
[...] Parte_1
b) Nel caso di non accoglimento della richiesta al punto che precede, accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta così come formulata dalla Società nel ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti del sig. Controparte_1 Parte_1
, perché infondata sia in fatto che in diritto;
[...]
c) per l'effetto, dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto con ogni conseguenza sulle spese e competenze di causa.
Conclusioni per l'opposta : “In via preliminare:
- rigettare la richiesta di dichiarazione di litispendenza tra il procedimento pendente davanti il Tribunale di Palmi RGN
250/2013 tra il Signor ed e il presente giudizio pendente tra la ditta Parte_1 Controparte_5 individuale ed per tutte le ragioni esposte in narrativa. Parte_1 Controparte_1
- concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 30091/2016 depositato in data
28 dicembre 2016 dal Tribunale Ordinario di Roma in quanto l'opposizione proposta non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
- Nel Merito:
- Accertare e dichiarare che tutte le somme indicate nel decreto ingiuntivo opposto sono effettivamente dovute da
, titolare dell'omonima impresa individuale e, per l'effetto, Parte_1
- Confermare l'ingiunzione di pagamento n. 30091/2016 depositato in data 28 dicembre 2016 dal Tribunale Ordinario di Roma in quanto pienamente legittima, valida ed efficace;
ed in ogni caso,
- Accertare e dichiarare che nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale è Parte_1 comunque debitore dell'importo di euro 22.172,87, oltre interessi di mora fino ad oggi maturati, per tutti i motivi illustrati in narrativa, e per l'effetto
2 - Condannare , titolare dell'omonima impresa individuale, al pagamento della somma di Parte_1 euro 22.172,87, oltre gli interessi di mora fino ad oggi maturati, ovvero di quella diversa somma che dovesse emergere all'esito dell'istruttoria del presente giudizio, nonché al pagamento di spese e compensi professionali della procedura monitoria, come liquidate dal Tribunale di Roma, oltre le successive occorrende in caso di esecuzio Voglia l'On. Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, in accoglimento della domanda,
a) accertare e dichiarare che , ha emesso la Bolletta relativa alla fattura n. 2403383072 del 07/02/2013 Controparte_1 per il periodo dicembre 2012 gennaio 2013 di € 21.593,46, in seguito alla ricostruzione dei consumi, effettuata sulla base dei dati comunicati da;
Controparte_5
b) accertare e dichiarare che in seguito al procedimento istaurato davanti al Tribunale Civile di Palmi (RC) R.G. n.
250/2013 ( c/ , per il quale è stata emessa sentenza, divenuta definitiva Parte_1 Controparte_5 in seguito al giudizio di appello, è stato rideterminato giudizialmente l'illegittimo prelievo di energia, determinato in 3.944,67
Kwh e che le somme dovute per tali consumi sono pari ed €. 1.124,81;
c) accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta così come formulata dalla Società nel ricorso Controparte_1 per decreto ingiuntivo nei confronti del sig. perché infondata sia in fatto che in diritto;
Parte_1
d) per l'effetto, dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto con ogni conseguenza sulle spese e competenze di causa. ne forzata.
- Rigettare tutte le domande di cui all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, proposte da Parte_1
, titolare dell'omonima impresa individuale, in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non
[...] provate.”
Conclusioni per la terza intervenuta : ha richiamato integralmente quelle della propria dante causa
CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. proponeva tempestiva opposizione avverso il d.i. n. 30091/2016 emesso dal Parte_1
Tribunale di Roma in data 26.12.2016 , in favore di e recante condanna al pagamento CP_1 dell'importo di euro 22.172,87 , oltre interessi e spese, somma portata da tre fatture per consumi di energia elettrica e della quali , quella di importo più consistente, emessa per ricostruzioni dei consumi per il periodo giugno 2011 -novembre 2012 a seguito di accertamento di manomissione del contatore ( fattura n. 00000002403383072 del 07-02-2013 dell'importo di €. 21.593,46; fattura n. 00000002630441624 del
07/07/2015 dell'importo di € 576,63; fattura n. 0000008086741915 del 17/08/2015 dell'importo di € 2,78).
3 L'opponente deduceva, in primo luogo, la pendenza di causa avente ad oggetto accertamento negativo del credito relativo alla fattura, relativa alla ricostruzione dei consumi, presso il Tribunale di Palmi e chiedeva dichiararsi la litispendenza;
nel merito contestava la pretesa avversaria riportandosi alle contestazioni già mosse nel giudizio preventivamente instaurato.
Si costituiva per mezzo di mandataria e contestava la sussistenza di litispendenza per CP_1 essere ,il giudizio di accertamento negativo, pendente nei confronti di e, comunque, Controparte_5 diverse le domande proposte dal nelle due cause. Indi chiedeva il rigetto della opposizione. Parte_1
Il giudice designato disattendeva l'eccezione di litispendenza e assegnava i termini ex art.183 co. 6
c.p.c., scaduti i quali , la causa , ritenuta di natura documentale, era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di mutamento del giudice designato, era fissata l'udienza del 22.9.2020 per la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., all'esito della quale il giudice pronunciava ordinanza con cui sospendeva il giudizio sino alla definizione di quello pendente innanzi alla Corte d'Appello di Reggio Calabria, avente ad oggetto appello avverso sentenza resa dal Tribunale di Palmi n. 169/2018 del 19.2.2018 , giudizio nel quale, in sede di gravame, era intervenuta anche denunciando un difetto di contraddittorio. CP_1
Rilevava, infatti , il giudice che il giudizio pendente in grado di appello concerneva l'accertamento della legittimità della tabella di ricostruzione dei consumi redatta da , a seguito del verbale Controparte_5 di verifica del 13.11.2012 con cui veniva accertato un prelievo irregolare di energia elettrica da parte dell'opponente , a causa della presenza di un magnete, collocato sul misuratore e, quindi , detto accertamento pregiudicava, sotto un profilo logico-giuridico , la decisione della domanda oggetto della presente causa.
Definito il giudizio di appello con sentenza n. 778/2023 pubblicata il 26.10.2023 , passata in giudicato, con tempestivo ricorso depositato in data 11.7.2024 , l'opponente riassumeva il giudizio;
in data
14.1.2025 interveniva in causa ex art.111 c.p.c. in persona della sua mandataria Controparte_3
quale cessionaria del credito , riportandosi alle conclusioni e difese della cedente Controparte_4
CP_1
Mutato ancora una volta il giudice designato, per trasferimento di quello precedente ad altro ufficio, la causa era assunta in decisione in data 16.1.2025 sulle conclusioni come in epigrafe riportate, con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c..
2. Preliminarmente deve ricordarsi , avuto riguardo all'intervento in causa ai sensi dell'art.111
c.p.c. di in persona della sua mandataria quale cessionaria Controparte_3 Controparte_4
del credito , che il trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, verificatosi nel corso del processo, non incide sul rapporto processuale che continua a svolgersi tra le parti originarie, senza che l'intervento nel processo del successore a titolo particolare, determini in mancanza dell'esplicito concorde consenso di tutte le parti, secondo quanto previsto dall'art.111 cod.
4 proc. civ., l'estromissione del dante causa. (Cass. Sez. 2, 11/05/2000, n. 6031 ed in senso conforme di recente anche Cass.24901 n. 2023 ).
Nella specie dunque la sentenza verrà pronunciata in favore delle parti originarie, difettando, per la estromissione della dante causa, l'esplicito consenso delle altre parti .
3. Venendo al merito della controversia ed ai rapporti tra la pronuncia della Corte d'Appello di
Reggio Calabria n. 778/2023 e il presente giudizio, deve rilevarsi innanzitutto che il giudizio innanzi al Tribunale di Palmi si è svolto tra e e si è concluso con Parte_1 Controparte_5
sentenza n. 169/2018 , la quale ha accertato che il prelievo illegittimo era pari a 3.944,67 Kwh e che le somme dovute all' ( che non era parte del giudizio ) erano pari ad euro 1.124,81 . CP_5
Proposto appello ad opera di ( già ) che ha dedotto il vizio Controparte_5 Controparte_5
di ultrapetizione della sentenza , è intervenuta , quale preteso litisconsorte pretermesso, CP_1
chiedendo la dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado con restituzione degli atti al primo giudice.
Su tale aspetto la Corte ha negato la sussistenza del litisconsorzio necessario ed ha dichiarato infondati i rilievi avanzati dall'intervenuta , indi ha accolto in parte l'appello di Controparte_1
, rilevando che convenuta in giudizio innanzi al Controparte_5 Controparte_5
Tribunale, non avendo emesso la dedotta fattura n. 2403383072 del 07.02.2013 di € 21.593,46, non era legittimata passivamente a resistere in giudizio avverso la domanda attorea di declaratoria di illegittimità dell'ammontare richiesto con la detta fattura e di determinazione delle somme in effetti dovute, ed ha invece confermato la pronuncia di primo grado quanto alla rideterminazione del prelievo illegittimo in accertati 3.944,67 Kwh .
pur avendo spiegato intervento, peraltro in grado d'appello , non può considerarsi CP_1
parte del giudizio che si è svolto innanzi alla magistratura calabrese, in quanto non ha preso parte al giudizio di primo grado ed ha effettuato intervento in appello al solo scopo di far valere la propria pretesa qualità di litisconsorte pretermesso, senza accettare la causa nello stato in cui si trova.
Non può dunque ritenersi che la pronuncia del Tribunale di Palmi ,come parzialmente riformata in grado di appello, faccia stato nel presente giudizio.
Tuttavia non può negarsi la valenza di prova atipica della pronuncia prodotta in questo giudizio dal , quanto alla rideterminazione dei consumi. Parte_1
Giova ricordare che ove si accerti , come pacificamente nella specie, l'intervenuta manomissione del contatore , la società di distribuzione effettua un ricalcolo dei consumi per ricostruire quelli effettivi ed in base al ricalcolo il fornitore ( qui ) emette una fattura CP_1 di conguaglio . Nel caso in esame la verifica del misuratore di cui all'utenza del Parte_1
veniva effettuata in data 13.11.2012 dalla (oggi a ciò Controparte_5 Controparte_5
5 deputata, col risultato dell'accertamento della collocazione sul contatore in questione, da parte del
, di un magnete che falsava la registrazione dei consumi di energia elettrica, con Parte_1
un errore negativo di meno 80,52%.
Nel vigente ordinamento processuale, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo, non comportando la prova atipica pur formatasi al di fuori del processo la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che il contraddittorio si instaura con la sua produzione in giudizio. ( vedi Cass. Sez. 1, 06/04/2023, n. 9507).
Nella fattispecie in esame , alla luce delle due sentenze prodotte, peraltro formatesi nel contraddittorio del distributore, soggetto tenuto al ricalcolo dei consumi effettivi , si è accertato mediante ricorso alla CTU , che l'ammontare di energia elettrica indebitamente erogata era stato di
3.944,67 Kwh in un arco temporale tra il 30.09.2012 ed il 30.11.2012; valutazione operata dal C.T.U., in quanto estremamente dettagliata e suffragata dall'esame dei flussi di energia elettrica consumati emergenti dalle bollette in atti, altresì chiarendo in maniera convincente i criteri utilizzati per la quantificazione in Kwh, prendendo per buona la valutazione di di un errore Controparte_5
negativo di meno 80,52%, nonché offrendo in proposito delle condivisibili argomentazioni di carattere sia logico che tecnico ( vedi sentenza corte appello Reggio Calabria cit. ).
Ora nella propria comparsa conclusionale la deduce che secondo la pronuncia prodotta CP_3
il prelievo illegittimo sarebbe pari a 3.944,67 kWh (ed un costo pari ad euro 1.124,81) ma per il solo periodo dal 30 settembre al 30 novembre 2012, mentre come già ampiamente illustrato e documentato la fattura in contestazione ricomprende la ricostruzione dei consumi per il periodo da giugno 2011 a ottobre 2012 . Insiste quindi nel giustificare la ricostruzione per un più ampio periodo del prelievo irregolare, come del resto predicato anche da el corso di giudizio , secondo cui la ricostruzione CP_1
dei consumi è stata effettuata dal distributore sulla base dei consumi storici registrati dal Cliente, prendendo in considerazione il periodo dal 09/06/2011 (data in cui è stata registrata una flessione anomala dei consumi rispetto allo storico, dovuta evidentemente al posizionamento del magnete) al
31/10/2012 ( vedi seconda memoria ex art.183 co.6 c.p.c. pag 3 ) .
Tuttavia deve rilevarsi che è stato allegato dall'attore e risulta ex actis che la moglie del
, che aveva assistito alla verifica effettuata dai tecnici della società di Parte_1 Controparte_6
distribuzione, aveva confermato l'avvenuto prelievo abusivo di energia ma aveva affermato e verbalizzato che il magnete era stato installato da pochissimo tempo . E ciò è suffragato dalla produzione delle fatture relative al periodo 2011 e 2012 ( prodotte dall'opponente ) ove la flessione
6 dei consumi ( dimezzati ) si ha non dal giugno 2011 ( come erroneamente affermato da ma dal CP_1
settembre 2012 ( vedi produzione opponente del 20.4.2017 ).
In tale cotesto probatorio non può accogliersi la tesi della opposta , coltivata dalla intervenuta, che assume come corretto il calcolo per un periodo più ampio , ricorrendo elementi indiziari inequivoci per collocare temporalmente la manomissione del contatore .Di qui la coerenza della statuizione di cui alla pronunzia passata in giudicato con gli elementi probatori emergenti anche nel presente giudizio.
4. In ordine alla diversa quantificazione del credito , per ragioni di economia processuale, avuto riguardo alla vetustà del giudizio , può individuarsi la stessa , alla luce dei parametri risultanti dalla fattura n. 00000002403383072 del 07-02-2013 dell'importo di €. 21.593,46, come segue .
La fattura in questione espone un conguaglio per consumi ricalcolati per il periodo giugno 2011
– novembre 2012 per 171.666 KW;
l'importo totale della fattura è pari ad euro 21.593,46 ed oltre ai conguagli per il suddetto periodo giugno2011-nov.2012 comprende anche i consumi dei mesi di dicembre 2012 e gennaio 2013; tenuto conto che il periodo di ricalcolo deve essere riportato entro i limiti suddetti ( settembre -novembre 2012 ) , in proporzione possono essere imputati al minor periodo suddetto euro 3.409,49.
Quanto alle altre fatture azionate , in difetto di contestazione, sono dovuti gli importi in forza delle stesse pretesi, ossia euro 576,63 ( fattura 00000002630441624 del 07/07/2015) ed euro 2,78 (fattura n. 0000008086741915 del 17/08/2015).
Ciò posto revocato il decreto ingiuntivo , l'opponente deve esser condannato al pagamento dell'importo complessivo di euro 3.988,90 oltre interessi dalle singole scadenze al saldo.
Giusta soccombenza reciproca le spese di lite del presente giudizio e di quello monitorio si compensano per la metà e si pongono a carico per la restante parte dell'opponente, la cui soccombenza
è prevalente;
esse si liquidano , in misura già ridotta , secondo il criterio del decisum , come in dispositivo in favore della opposta e della terza intervenuta , avuto riguardo alla attività defensionale rispettivamente svolta .
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)accoglie in parte l'opposizione avverso il d.i. recante n.30091/2016 e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo e condanna al pagamento nei confronti di Parte_1 Controparte_1
del minor importo di euro 3.988,90 oltre interessi dalle singole scadenze al saldo;
7 3) compensa le spese per la metà e condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di in persona della mandataria che liquida , per la restante parte, CP_1 Controparte_2
in euro 415,00 per compensi ed euro 72,75 per spese , per il procedimento monitorio , ed in euro
850,00 per compensi per il presente giudizio il tutto oltre iva cpa e spese generali;
4) compensa le spese per la metà e condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di , in persona della mandataria , che liquida , per la restante Controparte_3 CP_4
parte , in euro 425,50 per compensi oltre iva, cpa e spese generali.
Roma 15.4.2025 Il Giudice
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